Language of document : ECLI:EU:T:2016:173

Causa T‑561/14

Iniziativa dei cittadini europei «One of Us» e altri

contro

Commissione europea

«Intervento – Interesse alla soluzione della controversia – Associazione rappresentativa avente ad oggetto la difesa degli interessi dei suoi membri – Pubblicazione dell’istanza di intervento sulla rete Internet – Sviamento di procedura»

Massime – Ordinanza del presidente della Prima Sezione del Tribunale del 16 marzo 2016

1.      Procedimento giurisdizionale – Intervento – Presupposti per la ricevibilità – Interesse alla soluzione della controversia – Nozione – Requisito di un interesse diretto e attuale

(Statuto della Corte, artt. 40, comma 2, e 53, comma 1)

2.      Procedimento giurisdizionale – Intervento – Interessati – Associazione rappresentativa avente per scopo la tutela dei suoi membri – Ricevibilità nell’ambito di cause che sollevano questioni di principio che possono arrecare pregiudizio a detti membri – Presupposti – Interpretazione ampia

(Statuto della Corte di giustizia, artt. 40, comma 2, e 53, comma 1)

3.      Procedimento giurisdizionale – Trattazione delle cause dinanzi al Tribunale – Tutela accordata alle parti contro l’uso improprio degli atti del procedimento – Portata – Pubblicazione su Internet dell’istanza di intervento – Sviamento di procedura – Presa in considerazione in sede di ripartizione delle spese

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 135, § 2; istruzioni al cancelliere del Tribunale, art. 5, § 8)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 19, 45)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 24, 25, 43)

3.      In forza delle norme che disciplinano lo svolgimento dei giudizi innanzi al Tribunale, in particolare, dell’articolo 5, paragrafo 8, delle istruzioni al cancelliere, le parti in un procedimento giurisdizionale godono di tutela contro l’uso scorretto degli atti di causa. Tale tutela riflette un aspetto essenziale del principio generale di buona amministrazione della giustizia, in forza del quale le parti hanno il diritto di difendere i loro interessi senza alcun condizionamento esterno, segnatamente da parte del pubblico.

Ne discende che una parte alla quale venga accordato l’accesso agli atti processuali delle altre parti può utilizzare questo diritto solo per difendere la propria posizione, ad esclusione di qualsiasi altro fine, quale quello di suscitare critiche del pubblico in merito agli argomenti dedotti dalle altre parti in causa. Così, il divieto, per una parte, di esercitare il proprio diritto di accesso agli atti processuali delle altre parti, per scopi diversi da quelli legati alla difesa della propria posizione, è finalizzato a garantire il rispetto del principio generale di buona amministrazione della giustizia e non a proteggere il presunto contenuto riservato dei suddetti atti.

Ciò contribuisce a garantire che, per tutta la durata del procedimento giurisdizionale, il dibattito tra le parti, nonché la deliberazione del giudice investito della causa si svolgano in completa serenità e ad impedire, fosse anche solo nella percezione del pubblico, l’esercizio di pressioni esterne sull’attività giurisdizionale e che si arrechi pregiudizio alla serenità del dibattimento.

Un atto contrario al summenzionato aspetto del principio generale di buona amministrazione della giustizia costituisce uno sviamento di procedura di cui può essere tenuto conto in sede di ripartizione delle spese.

Inoltre, la tutela accordata alle parti del procedimento giurisdizionale in forza del summenzionato aspetto del principio generale di buona amministrazione della giustizia deve estendersi a una parte richiedente l’intervento dinanzi al Tribunale. Tale parte richiedente l’intervento partecipa, infatti, all’attività giurisdizionale e, in forza di ciò, deve beneficiare dello stesso livello di tutela delle parti del procedimento per quanto riguarda la possibilità di difendere i propri interessi indipendentemente da qualsiasi influenza esterna, specie da parte del pubblico.

La pubblicazione su un sito Internet dell’istanza di intervento che presenti la parte richiedente l’intervento in maniera negativa, al fine così di ingenerare, nel pubblico, sentimenti negativi nei suoi confronti costituisce uno sviamento di procedura di cui può essere tenuto conto in sede di ripartizione delle spese, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 2, del regolamento di procedura.

(v. punti 49‑53, 60, 61)