Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 17 aprile 2008 – Dainichiseika Colour & Chemicals Mfg. / UAMI – Pelikan (Raffigurazione di un pellicano)
(causa T-389/03)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo che raffigura un pellicano – Marchi comunitari o nazionali figurativi anteriori Pelikan – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 96, 98, 102-103, 106)
Oggetto
| Ricorso di annullamento proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 18 settembre 2003 (procedimento R 191/2002‑2) relativa ad un procedimento di opposizione tra la Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG e la Dainichiseika Colour & Chemicals Mfg. Co. Ltd |
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario: | Dainichiseika Colour & Chemicals Mfg. Co. Ltd |
Marchio comunitario di cui trattasi: | Marchio figurativo per prodotti rientranti nelle classi 1, 2 e 17 – domanda di marchio comunitario n. 1005826 |
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: | Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG |
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: | Marchi comunitari o nazionali figurativi «Pelikan» |
Decisione della divisione di opposizione: | Diniego di registrazione |
Decisione della commissione di ricorso: | Rigetto del ricorso |
Dispositivo
1) Il ricorso è respinto.
2) La Dainichiseika Colour & Chemicals Mfg. Co. Ltd è condannata alle spese.