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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro l'Irlanda proposto il 20 dicembre 2001

    (Causa C-494/01)

Il 20 dicembre 2001, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Richard Wainwright, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro l'Irlanda.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

-dichiarare che, non avendo emanato le misure necessarie per garantire la corretta applicazione degli artt. 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti 1, come emendata dalla direttiva del Consiglio 91/156/CEE 2, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della stessa direttiva;

-dichiarare che, non avendo risposto in modo completo e soddisfacente ad una richiesta di informazioni datata 20 settembre 1999 concernente lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti nella città di Fermoy (contea di Cork), l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 10 del Trattato CE;

-condannare l'Irlanda alle spese.

Motivi e principali argomenti:

a)La Commissione ritiene che, non curandosi di esigere che tutti gli stabilimenti e le imprese che effettuano le operazioni elencate nell'allegato II A (operazioni di smaltimento) e nell'allegato II B (operazioni che comportano una possibilità di recupero) della direttiva abbiano un'autorizzazione, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi gravanti su di essa in forza degli artt. 9 e 10 della direttiva.

b)La trasposizione e l'applicazione dell'art. 12 della direttiva 75/442/CEE rimane insoddisfacente per i seguenti motivi:

In primo luogo stando ai termini della direttiva, il requisito dell'autorizzazione o della registrazione avrebbe dovuto essere oggetto di misure nazionali dalla scadenza del termine di applicazione della direttiva 91/156/CEE. I Waste Management (Collection Permit) Regulations 2001 non garantiscono che tutta la raccolta dei rifiuti sia di fatto realizzata da operatori autorizzati. In secondo luogo, la Commissione non ha avuto conferma che tutta la raccolta di rifiuti in Irlanda sia ora effettuata da operatori muniti di autorizzazione.

c)La Commissione ritiene che l'applicazione gravemente incompleta dei requisiti dell'autorizzazione di cui all'art. 9 rappresenti la prova che l'Irlanda non ha adottato le misure appropriate per l'attuazione di una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento come prescritto dall'art. 5 della direttiva.

d)Consentendo che per un prolungato periodo lo smaltimento e il recupero di un rilevante quantitativo di rifiuti fossero effettuati in Irlanda senza tener conto delle disposizioni di autorizzazione di cui all'art. 9 della direttiva, l'Irlanda non ha manifestamente adottato tutte le misure necessarie per gli scopi di cui all'art. 4 (le operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti devono evitare di mettere in pericolo la salute dell'uomo e devono essere realizzate senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente) in quanto, in mancanza di autorizzazione, i metodi di smaltimento e di recupero non sono sottoposti a regole né a controlli adeguati.

e)La Commissione ritiene che l'Irlanda non abbia osservato l'art. 8 della direttiva, in quanto non s'è curata di garantire che coloro che detengono rifiuti come conseguenze di operazioni non autorizzate facciano trattare tali rifiuti nei luoghi in cui si trovano da un raccoglitore di rifiuti privato o pubblico o da un'impresa che effettui le operazioni previste dall'allegato II A o II B, o che, in subordine essa non abbia assicurato che i detentori provvedano essi stessi al recupero e allo smaltimento dei rifiuti in conformità con la direttiva.

f)La Commissione rileva inoltre che, a causa della mancata osservanza dei requisiti di cui agli artt. 9 e 10 della direttiva riguardanti le autorizzazioni, l'Irlanda non rispetta l'art. 13 della stessa direttiva, il quale prescrive che gli stabilimenti e le imprese che effettuano operazioni di rifiuti siano sottoposti a controlli periodici da parte delle autorità, né l'art. 14 della direttiva, il quale prescrive che tali stabilimenti o imprese tengano un registro e lo esibiscano, su richiesta, alle autorità competenti.

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1 - (Direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194 del 25.7.1975, pag. 47).

2 - (GU L 78 del 26.3.1991, pag. 32.