Language of document : ECLI:EU:C:2005:250

Causa C-494/01

Commissione delle Comunità europee

contro

Irlanda

«Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Gestione dei rifiuti — Direttiva 75/442/CEE, come modificata dalla direttiva 91/156/CE — Artt. 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13 e 14»

Massime della sentenza

1.        Ricorso per inadempimento — Oggetto della controversia — Determinazione nel corso della fase precontenziosa — Inadempimento d’ordine generale alle disposizioni di una direttiva — Produzione dinanzi alla Corte di elementi supplementari diretti a dimostrare la generalità e la persistenza dell’inadempimento — Ammissibilità

(Art. 226 CE)

2.        Ricorso per inadempimento — Prova dell’inadempimento — Onere che incombe alla Commissione — Presentazione di elementi da cui risulti l’inadempimento — Confutazione a carico dello Stato membro considerato

(Art. 226 CE)

3.        Stati membri — Obblighi — Compito di vigilanza affidato alla Commissione — Dovere degli Stati membri — Collaborazione alle indagini in materia di applicazione delle direttive — Obbligo di verifica e di informazione

(Artt. 10 CE, 211 CE e 226 CE; direttiva del Consiglio 75/442/CEE, come modificata dalla direttiva 91/156/CE)

4.        Ambiente — Smaltimento dei rifiuti ─ Direttiva 75/442 — Attuazione da parte degli Stati membri — Obbligo di risultato — Obbligo per gli operatori di aver ottenuto un’autorizzazione prima di qualsiasi operazione di smaltimento o di recupero dei rifiuti — Obblighi di controllo degli Stati membri

(Art. 249, terzo comma, CE; direttiva del Consiglio 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156, artt. 9 e 10)

5.        Ambiente — Smaltimento dei rifiuti — Direttiva 75/442 — Art. 12 — Assoggettamento della raccolta e del trasporto dei rifiuti ad un sistema di previa autorizzazione ovvero ad una procedura di registrazione — Scelta da parte di uno Stato membro del sistema di autorizzazione — Conseguenze — Irrilevanza, ai fini della corretta attuazione della direttiva, di una qualsiasi registrazione

(Direttiva del Consiglio 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156, art. 12)

6.        Ambiente — Smaltimento dei rifiuti — Direttiva 75/442 — Art. 5 — Obbligo di creare una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento — Obbligo non ottemperato in presenza di un gran numero di impianti privi di autorizzazione e con capacità di smaltimento globalmente insufficiente

(Direttiva del Consiglio 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156, art. 5)

7.        Ambiente — Smaltimento dei rifiuti — Direttiva 75/442 — Obbligo per gli Stati membri derivante dall’art. 4, primo comma — Obbligo non osservato in caso di violazione persistente degli artt. 9 e 10

(Direttiva del Consiglio 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156, artt. 4, primo comma, 9 e 10)

8.        Ambiente — Smaltimento dei rifiuti — Direttiva 75/442 — Art. 8 — Obblighi per gli Stati membri nei confronti dei detentori di rifiuti — Obblighi vigenti anche nei confronti del gestore o del proprietario di una discarica abusiva che non possono essere soddisfatti con una mera azione repressiva

(Direttiva del Consiglio 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156, art. 8)

9.        Ambiente — Smaltimento dei rifiuti — Direttiva 75/442 — Artt. 13 e 14 — Obbligo di assoggettare a controlli periodici gli impianti che procedono allo smaltimento e al recupero — Oggetto del controllo — Rispetto delle condizioni stabilite nell’autorizzazione — Controllo che non può rispondere alle prescrizioni della direttiva, qualora l’impianto non disponga di un’autorizzazione in debita forma

(Direttiva del Consiglio 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156, artt. 13 e 14)

1.        L’oggetto di un ricorso proposto ai sensi dell’art. 226 CE è determinato dal procedimento precontenzioso previsto dalla medesima disposizione. Pertanto la Commissione non può pretendere di ottenere l’accertamento di un inadempimento specifico con riferimento ad una situazione fattuale particolare che non è stata fatta valere nell’ambito del procedimento precontenzioso.

Tuttavia, nel caso in cui il ricorso miri a denunciare un inadempimento di carattere generale alle disposizioni della direttiva, basato, segnatamente, sull’atteggiamento sistematico e costante di tolleranza adottato dalle autorità nazionali rispetto a situazioni non conformi alla direttiva stessa, non può escludersi, in linea di principio, la produzione da parte della Commissione di elementi complementari, nella fase procedurale dinanzi alla Corte, che siano intesi a dar prova della generalità e della persistenza dell’asserito inadempimento.

Poiché, infatti, la Commissione può precisare i suoi addebiti iniziali nel suo ricorso, a condizione di non modificare l’oggetto della controversia, la produzione di nuovi elementi destinati ad illustrare gli addebiti formulati nel suo parere motivato, basati su un inadempimento di carattere generale alle disposizioni della direttiva, non modifica l’oggetto della controversia. Così i fatti di cui la Commissione viene a conoscenza dopo l’emissione del parere motivato possono essere validamente invocati da quest’ultima, a sostegno del proprio ricorso, al fine di illustrare gli inadempimenti di carattere generale che essa denuncia.

(v. punti 35-39)

2.        Nell’ambito di un procedimento per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, incombe alla Commissione provare la sussistenza dell’asserito inadempimento. Essa deve fornire alla Corte gli elementi necessari perché questa accerti l’esistenza di tale inadempimento, senza potersi fondare su alcuna presunzione. Tuttavia, quando la Commissione fornisce elementi sufficienti a dimostrare che determinati fatti si sono verificati sul territorio dello Stato membro convenuto e che le autorità di uno Stato membro hanno sviluppato una prassi reiterata e persistente contraria alle disposizioni di una direttiva, spetta a tale Stato membro contestare in modo sostanziale e dettagliato i dati in tal modo forniti nonché le conseguenze che ne derivano.

(v. punti 41, 44, 47)

3.        Gli Stati membri sono tenuti, a norma dell’art. 10 CE, ad agevolare la Commissione nello svolgimento del suo compito, che consiste in particolare, ai sensi dell’art. 211 CE, nel vegliare sull’applicazione delle norme del Trattato nonché delle disposizioni adottate dalle istituzioni in forza dello stesso Trattato. In materia di verifica della corretta applicazione pratica delle disposizioni nazionali destinate a garantire la concreta attuazione di una direttiva riguardante settori nei quali la Commissione non dispone di propri poteri di indagine, come è il caso della direttiva 75/442, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva 91/156, la Commissione dipende in ampia misura dagli elementi forniti da eventuali denuncianti nonché dallo Stato membro interessato. In simili circostanze, spetta innanzi tutto alle autorità nazionali effettuare i controlli necessari sul posto, in uno spirito di cooperazione leale, conformemente al dovere di ogni Stato membro di facilitare l’adempimento del compito generale della Commissione e di fornirle tutte le informazioni che essa loro richieda all’uopo.

(v. punti 42-43, 45, 197-198)

4.        Gli artt. 9 e 10 della direttiva 75/442, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva 91/156, impongono agli Stati membri taluni obblighi di risultato espressi in modo chiaro e inequivoco, in forza dei quali le imprese o gli stabilimenti che svolgono operazioni di smaltimento o di recupero di rifiuti sul territorio di tali Stati devono essere provvisti di autorizzazione. Ne discende che uno Stato membro adempie gli obblighi che gli derivano da tali disposizioni solamente se, dopo aver correttamente trasposto queste ultime nel diritto interno, verifichi che gli operatori dispongano effettivamente di un’autorizzazione rilasciata in conformità dell’art. 9 della direttiva, non potendo ad essa supplire la mera introduzione di una domanda. Esso è tenuto quindi a garantire che il regime d’autorizzazione posto in essere sia effettivamente applicato e rispettato, segnatamente effettuando controlli adeguati a tal fine e garantendo la cessazione delle operazioni svolte senza autorizzazione, nonché l’effettiva applicazione di sanzioni alle stesse.

(v. punti 116-118)

5.        L’art. 12 della direttiva 75/442, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva 91/156, prevede, segnatamente, che gli stabilimenti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto di rifiuti a titolo professionale debbano essere iscritti presso le competenti autorità qualora non siano soggetti ad autorizzazione. Tale disposizione obbliga gli Stati membri ad effettuare una scelta tra un sistema di autorizzazione ovvero una procedura di registrazione.

Allorché ha scelto il sistema di autorizzazione, uno Stato membro non può affermare di aver ottemperato agli obblighi, benché, a causa dei ritardi che gli erano imputabili, gli operatori non disponessero di autorizzazione alla data pertinente, sostenendo che la presentazione di una domanda di autorizzazione equivale alla registrazione.

(v. punti 142, 144-145)

6.        Ai sensi dell’art. 5, della della direttiva 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156, rientra tra gli obiettivi della direttiva la creazione di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti, che tenga conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione che non comportino costi eccessivi e che consenta lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini. Pertanto viene meno agli obblighi dettati dal detto art. 5 uno Stato membro che tolleri che un gran numero di impianti per lo smaltimento di rifiuti funzioni senza autorizzazione e nel cui territorio la rete di smaltimento considerata nel suo complesso sia vicina al limite di saturazione e non sia sufficiente ad assorbire i rifiuti prodotti.

(v. punti 149-158)

7.        Se non è possibile in via di principio dedurre direttamente dalla mancata conformità di una situazione di fatto agli obiettivi fissati all’art. 4, primo comma, della direttiva 75/442, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva 91/156, che uno Stato membro interessato sia necessariamente venuto meno agli obblighi imposti da questa disposizione, cioè adottare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza arrecare pregiudizio all’ambiente, è tuttavia pacifico che la persistenza di una tale situazione di fatto, in particolare quando comporta un degrado rilevante dell’ambiente per un periodo prolungato senza intervento delle autorità competenti, può rivelare che gli Stati membri hanno oltrepassato il potere discrezionale che questa disposizione conferisce loro.

Allorché uno Stato membro si è reso inadempiente, in modo generale e persistente, rispetto al suo obbligo di garantire la corretta attuazione degli artt. 9 e 10 della direttiva, relativi al regime di autorizzazione delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, questa sola circostanza è sufficiente a dimostrare che esso si è reso inadempiente, in modo generale e persistente, agli obblighi derivanti dall’art. 4 della direttiva, disposizione questa strettamente collegata agli artt. 9 e 10 della stessa.

(v. punti 169-171)

8.        L’art. 8 della direttiva 75/442, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva 91/156, che garantisce segnatamente l’attuazione del principio dell’azione preventiva, prevede che gli Stati membri siano tenuti ad accertare che il detentore di rifiuti li consegni ad un raccoglitore privato o pubblico o ad un’impresa che effettua le operazioni di smaltimento e di recupero oppure che il detentore di rifiuti provveda egli stesso al recupero o allo smaltimento, conformandosi alle disposizioni della direttiva.

Gli Stati membri hanno l’obbligo di adottare tali misure anche nei confronti del gestore o del proprietario di una discarica abusiva, che dev’essere considerato detentore dei rifiuti ai sensi del detto articolo. Tale obbligo non è soddisfatto quando lo Stato membro si limiti ad ordinare il sequestro della discarica abusiva e ad avviare un procedimento penale contro il gestore di tale discarica.

(v. punti 179, 181-182)

9.        Ai sensi dell’art. 13 della direttiva 75/442, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva 91/156, gli adeguati controlli periodici richiesti da tale disposizione devono avere ad oggetto, segnatamente, gli stabilimenti o le imprese che effettuano le operazioni previste agli artt. 9 e 10 della direttiva stessa, i quali devono ottenere, ai sensi di queste due ultime disposizioni, una previa autorizzazione individuale contenente un certo numero di prescrizioni e condizioni.

In mancanza di siffatte autorizzazioni e, di conseguenza, in mancanza di prescrizioni e di condizioni stabilite da queste ultime con riferimento ad un’impresa o ad uno stabilimento determinato, i controlli eventualmente effettuati presso questi ultimi non possono, in ipotesi, rispondere alle esigenze di cui all’art. 13 della direttiva. Infatti, uno degli scopi essenziali dei controlli previsti da tale disposizione è quello di verificare l’osservanza delle prescrizioni e delle condizioni stabilite nell’autorizzazione rilasciata ai sensi degli artt. 9 e 10 della direttiva. Lo stesso vale con riferimento alla tenuta dei registri da parte degli stabilimenti o delle imprese considerate da queste ultime disposizioni, che, come precisato dall’art. 14 della direttiva, devono indicare in particolare la quantità e la natura dei rifiuti, o anche la modalità di trattamento degli stessi.

(v. punti 190-192)