Language of document : ECLI:EU:T:2014:554

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione)

18 giugno 2014 (*)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo RIPASSA – Marchio nazionale denominativo anteriore VINO DI RIPASSO – Impedimento relativo alla registrazione – Articolo 75 del regolamento (CE) n. 207/2009 – Obbligo di motivazione»

Nella causa T‑595/10,

Cantina Broglie 1 Srl, con sede in Peschiera del Garda (Italia), rappresentata da A. Rizzoli, avvocato, autorizzata a sostituirsi al sig. Alberto Zenato,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato da P. Bullock, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI:

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona, con sede in Verona (Italia),

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 30 settembre 2010 (procedimento R 63/2010‑1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona e il sig. Alberto Zenato,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione),

composto da M. van der Woude, presidente, I. Wiszniewska-Białecka (relatore) e I. Ulloa Rubio, giudici,

cancelliere: C. Heeren, amministratore

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 dicembre 2010,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 aprile 2011,

viste le ordinanze di sospensione del procedimento del 7 luglio 2011, del 16 febbraio e del 13 luglio 2012,

vista l’ordinanza del 24 marzo 2014, che autorizza una sostituzione delle parti,

in seguito all’udienza del 26 marzo 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Il 1° aprile 1996 il sig. Alberto Zenato ha presentato all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)], una domanda di registrazione del marchio comunitario denominativo RIPASSA.

2        I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 33 ai sensi dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Bevande alcoliche (tranne le birre)».

3        La domanda di marchio comunitario è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 23/1998, del 30 marzo 1998.

4        Il 27 maggio 1998 la Masi Agricola SpA ha proposto, ai sensi dell’articolo 42 del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 41 del regolamento n. 207/2009), opposizione alla registrazione del marchio RIPASSA per tutti i prodotti contemplati dalla domanda di registrazione. La Masi Agricola ha successivamente ceduto il marchio anteriore sul quale era fondata l’opposizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona.

5        L’opposizione era fondata sul marchio denominativo anteriore VINO DI RIPASSO, oggetto della registrazione italiana n. 528778, datata 22 aprile 1988 e rinnovata il 13 aprile 2008 con il n. 1334125, per «vini» della classe 33.

6        Il motivo dedotto a sostegno dell’opposizione era quello indicato all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009].

7        Con decisione del 2 novembre 2009, la divisione di opposizione ha respinto l’opposizione adducendo che, sebbene i prodotti contemplati dai marchi in conflitto fossero identici, le differenze fra i medesimi sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale erano sufficienti ad escludere il rischio di confusione, e ha reputato inutile pronunciarsi sulla questione dell’uso serio del marchio anteriore.

8        Il 31 dicembre 2009, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona ha proposto ricorso dinanzi all’UAMI, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009, avverso la decisione della divisione di opposizione.

9        Con decisione del 30 settembre 2010 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso dell’UAMI ha annullato la decisione della divisione di opposizione e ha rinviato il fascicolo a quest’ultima per la prosecuzione del procedimento. La commissione di ricorso ha ritenuto, contrariamente alla divisione di opposizione, che i marchi in conflitto dovessero essere considerati molto simili sul piano visivo, fonetico e concettuale e che, poiché essi coprivano prodotti identici (vini) o molto simili (bevande alcoliche), sussistesse un rischio di confusione. Essa ha dunque rimesso il fascicolo alla divisione di opposizione affinché questa esaminasse la questione della prova dell’uso serio del marchio anteriore.

10      Il 7 aprile 2011, la commissione di ricorso ha adottato una decisione corrigendum. La commissione di ricorso ha spiegato come il suo intento nella decisione impugnata non fosse quello di procedere essa stessa ad una verifica approfondita del rischio di confusione, ma, una volta accertato che, prima facie, vi erano le condizioni oggettive per la sussistenza di tale rischio, quello di delegare tale verifica alla divisione di opposizione. Di conseguenza, la commissione di ricorso ha sostituito, nella decisione impugnata, l’espressione secondo la quale «sussiste» un rischio di confusione con l’espressione «potrebbe sussistere» un siffatto rischio.

11      In seguito al trasferimento del marchio richiesto, la ricorrente, Cantina Broglie 1 Srl, è stata autorizzata a sostituirsi al sig. Zenato nell’ambito del presente procedimento.

 Conclusioni delle parti

12      La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        confermare la decisione della divisione di opposizione;

–        condannare l’UAMI alle spese, comprese quelle del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

13      L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        confermare la decisione impugnata nella parte che riguarda la somiglianza dei marchi in conflitto e rinviare la causa all’UAMI per l’esame delle prove d’uso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

14      In udienza la ricorrente ha rinunciato al secondo capo delle sue conclusioni e l’UAMI ha rinunciato al secondo capo delle proprie, circostanze di cui il Tribunale ha preso atto.

 In diritto

15      A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce due motivi, relativi, rispettivamente, alla violazione dell’articolo 75 del regolamento n. 207/2009 e alla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.

16      Con il suo primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 75 del regolamento n. 207/2009, la ricorrente afferma che la decisione impugnata è priva di motivazione. In particolare, la commissione di ricorso avrebbe affermato che i marchi in conflitto erano molto simili, senza fornire spiegazioni.

17      L’UAMI riconosce che la commissione di ricorso ha fornito una motivazione assai concisa in merito alla somiglianza dei segni in conflitto e all’esistenza di un rischio di confusione. Tuttavia, tale circostanza non può giustificare l’annullamento della decisione impugnata, in quanto la commissione di ricorso aveva intenzionalmente proceduto ad una sommaria delibazione, mentre spettava alla divisione di opposizione procedere ad una verifica approfondita dell’esistenza dei presupposti per ravvisare un rischio di confusione.

18      A norma dell’articolo 75 del regolamento n. 207/2009, le decisioni dell’UAMI devono essere motivate. L’obbligo di motivazione così sancito ha la stessa portata di quello dettato dall’articolo 296 TFUE, come interpretato da costante giurisprudenza, secondo cui la motivazione deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’autore dell’atto, in modo da consentire, da un lato, agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato per difendere i loro diritti e, dall’altro, al giudice dell’Unione europea di esercitare il proprio controllo sulla legittimità della decisione [sentenza della Corte del 21 ottobre 2004, KWS Saat/UAMI, C‑447/02 P, Racc. pag. I‑10107, punti 64 e 65, e sentenza del Tribunale del 25 ottobre 2012, riha/UAMI – Lidl Stiftung (VITAL&FIT), T‑552/10, non pubblicata nella Raccolta, punto 18].

19      Inoltre, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, la valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto, sull’impressione complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. La percezione dei marchi da parte del consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione svolge un ruolo determinante nella valutazione globale di detto rischio. A tale proposito, il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt’uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (v. sentenza della Corte del 12 giugno 2007, UAMI/Shaker, C‑334/05 P, Racc. pag. I‑4529, punto 35 e la giurisprudenza ivi citata; sentenza della Corte del 17 ottobre 2013, Isdin/UAMI e Bial-Portela, C‑597/12 P, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 19).

20      Si deve altresì ricordare che, al fine di valutare il grado di somiglianza esistente tra i marchi di cui trattasi, occorre determinarne il grado di somiglianza visiva, fonetica e concettuale e, eventualmente, valutare l’importanza da attribuire a questi diversi elementi, tenendo conto della categoria di prodotti o servizi in questione e delle condizioni in cui essi sono messi in commercio (sentenze UAMI/Shaker, cit. supra al punto 19, punto 36, e Isdin/UAMI e Bial-Portela, cit. supra al punto 19, punto 20).

21      Nel caso di specie, si deve necessariamente constatare che, nella decisione impugnata, la commissione di ricorso si limita ad affermare che i marchi in conflitto sono molto simili sul piano visivo, fonetico e concettuale, senza fornire alcuna spiegazione dei motivi che l’hanno portata a tale conclusione. Così, dalla decisione impugnata risulta che la commissione di ricorso non ha effettuato un’analisi della somiglianza tra i segni in conflitto, richiesta dalla giurisprudenza citata supra ai punti 19 e 20, e che non ha chiarito in che modo era pervenuta ad una conclusione contraria a quella della divisione di opposizione per quanto riguarda la somiglianza dei segni.

22      Orbene, occorre ricordare che la commissione di ricorso ha annullato la decisione della divisione di opposizione con la motivazione che, contrariamente a quanto aveva deciso quest’ultima, i segni in conflitto erano simili e che, dal momento che i prodotti di cui trattasi erano identici o simili, sembravano ricorrere i presupposti per accertare l’esistenza di un rischio di confusione.

23      Pertanto, occorre concludere che la semplice affermazione dell’esistenza di una somiglianza tra i segni in conflitto, senza alcuna spiegazione in merito all’esame del raffronto tra tali segni, non consente alla ricorrente di conoscere i motivi che hanno indotto la commissione di ricorso ad annullare la decisione della divisione di opposizione, né al Tribunale di esercitare il suo controllo sulla decisione impugnata.

24      Tale conclusione non è rimessa in discussione dall’argomento dell’UAMI secondo cui la ricorrente era in grado di comprendere la posizione della commissione di ricorso in merito al raffronto tra i segni poiché, da un lato, la somiglianza dei segni è evidente e, dall’altro, la ricorrente ha proceduto, nel suo secondo motivo, «a controbattere la posizione della commissione [di ricorso.]».

25      Infatti, da un lato, l’UAMI non può affermare che la somiglianza tra i segni in conflitto era evidente, poiché la divisione di opposizione aveva ritenuto che le differenze visive, fonetiche e concettuali tra i segni in conflitto fossero sufficienti ad escludere il rischio di confusione. Dall’altro, poiché la ricorrente ignora i motivi per cui la commissione di ricorso ha ritenuto che vi sia somiglianza tra i segni in conflitto, essa nel suo ricorso presenta esclusivamente i motivi per cui ritiene che i segni non siano simili. Essa non poteva contestare efficacemente la posizione della commissione di ricorso secondo cui la conclusione della divisione di opposizione su tale punto era erronea. Anche supponendo che la somiglianza tra i segni in conflitto fosse evidente, la commissione di ricorso non poteva omettere di effettuare un raffronto tra loro né di spiegare sotto quale profilo il ragionamento della divisione di opposizione fosse manifestamente erroneo.

26      D’altronde, l’UAMI non può invocare in udienza la motivazione riguardante il raffronto tra i segni in conflitto contenuta nella decisione della divisione di opposizione. Infatti, nel caso di specie, la commissione di ricorso ha adottato una soluzione diversa da quella della divisione di opposizione in merito alla somiglianza tra i segni ed ha annullato la decisione della divisione di opposizione. Orbene, secondo la giurisprudenza, soltanto quando la commissione di ricorso conferma in toto la decisione dell’organo inferiore dell’UAMI tale decisione, al pari della sua motivazione, fa parte del contesto in cui è stata adottata la decisione della commissione di ricorso, contesto che è noto alle parti e che consente al giudice di esercitare pienamente il suo controllo di legittimità circa la fondatezza della valutazione della commissione di ricorso [sentenze del Tribunale del 9 luglio 2008, Reber/UAMI – Chocoladefrabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, Racc.pag. II‑1927, punto 47, e del 21 novembre 2013, El Hogar Perfecto del Siglo XXI/UAMI – Wenf International Advisers (Cavatappi), T‑337/12, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 43].

27      Da quanto precede risulta che la commissione di ricorso non ha rispettato l’obbligo di motivazione enunciato all’articolo 75, prima frase, del regolamento n. 207/2009 e che, di conseguenza, il primo motivo deve essere accolto.

28      Occorre pertanto annullare la decisione impugnata, senza che si debba esaminare il secondo motivo dedotto dalla ricorrente.

 Sulle spese

29      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

30      L’UAMI, poiché è rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese, conformemente alle conclusioni della ricorrente.

31      La ricorrente ha inoltre chiesto la condanna dell’UAMI alle spese da essa sostenute nel corso del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. Si deve ricordare in proposito che, ai sensi dell’articolo 136, paragrafo 2, del regolamento di procedura, le spese indispensabili sostenute dalle parti per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso sono considerate spese ripetibili. Conseguentemente, poiché l’UAMI è rimasto soccombente, dev’essere condannato, conformemente alle conclusioni della ricorrente, anche alle spese sostenute da quest’ultima per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 30 settembre 2010 (procedimento R 63/2010‑1) è annullata.

2)      L’UAMI è condannato alle spese, ivi comprese quelle sostenute nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

van der Woude

Wiszniewska-Białecka

Ulloa Rubio

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 18 giugno 2014.

Firme


* Lingua processuale: l’italiano.