Language of document : ECLI:EU:T:2021:751

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

28 ottobre 2021 (*)

«Sanità pubblica – Disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili – Divieto di esportazione di fertilizzanti organici e di ammendanti derivati da materiali di categoria 2 – Mancato avvio, da parte della Commissione, della procedura finalizzata a riesaminare il divieto – Ricorso per carenza – Proposta di un progetto di misure che pongono fine alla carenza – Non luogo a statuire»

Nella causa T‑201/18,

Diusa Rendering Srl, con sede in Piacenza (Italia),

Assograssi – Associazione Nazionale Produttori Grassi e Proteine Animali, con sede in Buccinasco (Italia),

rappresentate da M. Moretto, avvocato,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata da D. Bianchi, W. Farrell e B. Eggers, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 265 TFUE e diretta a far dichiarare che la Commissione si è illegittimamente astenuta dall’avviare la procedura di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU 1999, L 184, pag. 23), affinché fosse riesaminato il divieto di esportazione di fertilizzanti organici e di ammendanti derivati da materiali di categoria 2 stabilito dall’articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU 2009, L 300, pag. 1).

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto da H. Kanninen, presidente, N. Półtorak (relatrice) e O. Porchia, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti all’origine della controversia

1        Le ricorrenti, Diusa Rendering Srl e Assograssi – Associazione Nazionale Produttori Grassi e Proteine Animali, sono, rispettivamente, una società di diritto italiano che produce e commercializza fertilizzanti organici e ammendanti, e un’associazione non riconosciuta di diritto italiano che ha il compito di assicurare la rappresentanza e l’assistenza degli interessi generali delle associate, ovunque si riveli opportuna e necessaria, sia nel campo giuridico, che tecnico, sindacale ed economico, anche intervenendo presso gli enti e gli organi competenti per realizzare le migliori condizioni di esercizio dell’attività produttiva e per la migliore competitività delle associate.

2        L’articolo 3, punto 22, del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU 2009, L 300, pag. 1), definisce i fertilizzanti organici e gli ammendanti come: «materiali di origine animale utilizzati, separatamente o in combinazione, per preservare o migliorare il nutrimento dei vegetali nonché le proprietà fisiche e chimiche dei terreni e la loro attività biologica; possono includere stallatico, guano non mineralizzato, contenuto del tubo digerente, compost e residui della digestione».

3        L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 1069/2009 prevede che i sottoprodotti di origine animale siano suddivisi in categorie che riflettono il loro livello di rischio per la salute pubblica e degli animali. Le tre categorie in questione, classificate rispettivamente dalla più pericolosa alla meno pericolosa, sono definite all’articolo 8 («categoria 1»), all’articolo 9 («categoria 2») e all’articolo 10 («categoria 3») di detto regolamento. L’articolo 32 di tale regolamento autorizza, peraltro, l’immissione sul mercato e l’uso dei fertilizzanti organici e degli ammendanti appartenenti alle categorie 2 e 3, fatto salvo il rispetto di un certo numero di condizioni.

4        Per quanto riguarda l’esportazione verso i paesi terzi di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano, l’articolo 43 del regolamento n. 1069/2009 è formulato nei seguenti termini:

«1. L’esportazione dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati destinati all’incenerimento o alla discarica è vietata.

2. L’esportazione di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati in paesi terzi non membri dell’OCSE per l’uso in impianti per la fabbricazione di biogas o compost è vietata.

3. I materiali di categoria 1, i materiali di categoria 2 e i prodotti da essi derivati sono esportati unicamente per fini diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, a condizione che siano state stabilite norme relative alla loro esportazione.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 52, paragrafo 4. (...)».

5        Con lettera del 15 novembre 2017, e ai sensi dell’articolo 265 TFUE, le ricorrenti hanno formalmente messo in mora la Commissione europea perché presentasse, entro e non oltre due mesi, un progetto di misure volte ad autorizzare l’esportazione verso i paesi terzi di fertilizzanti organici e di ammendanti derivati da sottoprodotti di origine animale di categoria 2, avvertendola che, qualora si fosse astenuta dal prendere posizione, sarebbe stato proposto ricorso dinanzi al Tribunale.

6        Con lettera del 16 gennaio 2018, la Commissione ha accusato ricevuta della lettera del 15 novembre 2017, informando le ricorrenti che i suoi servizi stavano valutando le loro richieste relative all’esportazione di fertilizzanti organici in paesi terzi e che sarebbe stata fornita loro una risposta una volta completata detta valutazione.

 Procedimento dinanzi al Tribunale, conclusioni delle parti e fatti successivi all’instaurazione della causa

7        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 marzo 2018, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

8        Nel ricorso le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

–        dichiarare che la Commissione è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del regolamento n. 1069/2009, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU 2002, L 31, pag. 1), e del regolamento (CE) 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU 2001, L 147, pag. 1), nonché in forza dei principi generali di non discriminazione e di proporzionalità, astenendosi dal sottoporre al voto del comitato di regolamentazione, in applicazione della procedura di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU 1999, L 184, pag. 23), un progetto di misure volto a riesaminare il divieto di esportazione di fertilizzanti organici e ammendanti derivati da materiali di categoria 2 tuttora sancito dall’articolo 43, paragrafo 3, del regolamento n. 1069/2009;

–        porre le spese a carico della Commissione.

9        Con lettera del 20 febbraio 2019, la Commissione ha chiesto la sospensione del procedimento. Lo stesso giorno, le ricorrenti hanno depositato le loro osservazioni su tale domanda, con le quali hanno in particolare confermato il loro accordo rispetto a detta sospensione del procedimento.

10      Il 25 febbraio 2019, conformemente all’articolo 69, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale, il procedimento è stato sospeso fino al 4 novembre 2019.

11      Nuove domande di sospensione sono state depositate dalla Commissione il 22 ottobre 2019, nonché il 14 aprile, il 28 settembre e il 24 dicembre 2020. Ciascuna di esse è stata accolta, sempre con l’accordo delle ricorrenti, e, per l’ultima volta, fino al 30 giugno 2021.

12      Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 23 giugno 2021, la Commissione ha indicato di aver proposto un progetto di misure volto a riesaminare il divieto di esportazione di fertilizzanti organici e ammendanti derivati da materiali di categoria 2 sancito dall’articolo 43, paragrafo 3, del regolamento n. 1069/2009, e di aver ottenuto il parere favorevole del comitato competente al riguardo. Essa ha precisato che il testo sarebbe stato adottato una volta ultimate le procedure di scrutinio con il Parlamento europeo e ha chiesto al Tribunale di voler constatare che era venuto meno l’oggetto del ricorso.

13      Il 24 giugno 2021, le ricorrenti sono state invitate a presentare le loro osservazioni sulla domanda di non luogo a statuire. Esse hanno depositato le loro osservazioni su detta domanda l’8 luglio 2021. Hanno indicato, in particolare, che anch’esse consideravano che fosse venuto meno l’oggetto del ricorso, precisando tuttavia che mantenevano ferme le conclusioni formulate nell’atto introduttivo del giudizio relativamente alle spese, con le quali chiedevano al Tribunale di condannare la Commissione alla rifusione di queste ultime.

 In diritto

14      Dall’articolo 130, paragrafo 2, del regolamento di procedura risulta che una parte può chiedere che il Tribunale constati che l’oggetto del ricorso è venuto meno e che non occorre più statuire. Conformemente all’articolo 130, paragrafo 7, del medesimo regolamento, il Tribunale statuisce nel più breve termine possibile sulla domanda di cui al succitato articolo 130, paragrafo 2, o, qualora ciò sia giustificato da circostanze particolari, rinvia l’esame al giudizio di merito.

15      Si deve sottolineare che, secondo una costante giurisprudenza, alla base del ricorso previsto dall’articolo 265 TFUE vi è l’idea secondo cui l’inerzia illegittima dell’istituzione chiamata in causa consente di adire il giudice dell’Unione affinché questo dichiari che il fatto di astenersi dall’agire è contrario al Trattato, qualora l’istituzione interessata non abbia posto rimedio a tale comportamento astensivo (sentenza del 12 luglio 1988, Parlamento/Consiglio, 377/87, EU:C:1988:387, punto 9; v., altresì, ordinanza del 29 aprile 2009, HALTE/Commissione, T‑58/06, non pubblicata, EU:T:2009:125, punto 27 e la giurisprudenza ivi citata).

16      Nel caso di specie, è pacifico che la Commissione ha proceduto alla proposta del progetto di misure la cui adozione era stata previamente richiesta dalle ricorrenti e la cui omissione fondava la domanda di queste ultime diretta a far dichiarare, ai sensi dell’articolo 265 TFUE, la carenza di detta istituzione.

17      Del resto, come sottolineato al punto 13 supra, le ricorrenti hanno indicato che anch’esse ritenevano che fosse venuto meno l’oggetto del ricorso.

18      Di conseguenza, occorre constatare che non vi è più luogo a statuire sulla domanda fondata sull’articolo 265 TFUE e diretta a far dichiarare la carenza della Commissione, senza che sia necessario esaminare se la Commissione si trovasse effettivamente in una situazione di carenza alla data di proposizione del presente ricorso (v., in tal senso, ordinanza del 6 settembre 2006, Bayer CropScience e a./Commissione, T‑34/05, non pubblicata, EU:T:2006:242, punto 48 e la giurisprudenza ivi citata).

 Sulle spese

19      Ai sensi dell’articolo 137 del suo regolamento di procedura, in caso di non luogo a statuire, il Tribunale decide liberamente sulle spese.

20      Al punto 8 supra è stato specificato che le ricorrenti chiedono che la Commissione sia condannata alle spese. Nella sua lettera del 23 giugno 2021, la Commissione ha proposto di compensare le spese del procedimento, mentre, nelle loro osservazioni dell’8 luglio 2021, le ricorrenti hanno precisato che mantengono ferme le conclusioni da esse formulate relativamente alle spese, come risulta dal punto 13 supra.

21      Nel caso di specie, si deve osservare che la presentazione del progetto di misure perseguita attraverso la proposizione del presente ricorso è intervenuta successivamente a quest’ultima, e dopo che era trascorso un termine di oltre tre anni.

22      Date tali circostanze, occorre decidere che la Commissione sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalle ricorrenti.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

così provvede:

1)      Non vi è luogo a statuire sul presente ricorso.

2)      La Commissione europea sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Diusa Rendering Srl e dalla Assograssi – Associazione Nazionale Produttori Grassi e Proteine Animali.

Lussemburgo, 28 ottobre 2021

Il cancelliere

 

Il presidente

E. Coulon

 

H. Kanninen


*      Lingua processuale: l’italiano.