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Sentenza del Tribunale del 29 settembre 2021 – Rubycon e Rubycon Holdings / Commissione

(Causa T-344/18)1

(«Concorrenza – Intese – Mercato dei condensatori elettrolitici all’alluminio e al tantalio – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE – Coordinamento dei prezzi in tutto il SEE – Ammende – Immunità parziale dall’ammenda – Punto 26 della comunicazione sulla cooperazione del 2006 – Riduzione dell’importo dell’ammenda – Punto 37 degli orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 – Limite massimo del 10% del fatturato – Competenza estesa al merito »)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Rubycon Corp. (Ina, Giappone), Rubycon Holdings Co. Ltd (Ina) (rappresentanti: J. Rivas Andrés e A. Federle, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Ernst, L. Wildpanner e F. van Schaik, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione C(2018) 1768 final della Commissione, del 21 marzo 2018, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso AT.40136 – Condensatori), nella parte riguardante le ricorrenti e, dall’altro lato, alla riduzione dell’importo delle ammende loro inflitte.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Rubycon Corp. e la Rubycon Holdings Co. Ltd si faranno carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea.

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1 GU C 294 del 20.8.2018.