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Sentenza del Tribunale del 29 settembre 2021 – Nippon Chemi-Con Corporation / Commissione

(Causa T-363/18)1

(«Concorrenza – Intese – Mercato dei condensatori elettrolitici all’alluminio e al tantalio – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE – Coordinamento dei prezzi in tutto il SEE – Pratica concordata – Scambi di informazioni commerciali sensibili – Competenza territoriale della Commissione – Diritti della difesa e diritto di essere ascoltato – Intangibilità dell’atto – Infrazione unica e continuata – Restrizione della concorrenza per oggetto – Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 – Valore delle vendite – Obbligo di motivazione – Proporzionalità – Parità di trattamento – Gravità dell’infrazione – Circostanze attenuanti – Punto 37 degli orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 – Competenza estesa al merito»)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Nippon Chemi-Con Corporation (Tokyo, Giappone) (rappresentanti: H.-J. Niemeyer, M. Röhrig, I.-L. Stoicescu e P. Neideck, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Cleenewerck de Crayencour, B. Ernst, T. Franchoo, C. Sjödin e L. Wildpanner, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta, in via principale, all’annullamento della decisione C(2018) 1768 final della Commissione, del 21 marzo 2018, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso AT.40136 – Condensatori), nella parte riguardante la ricorrente e, in subordine, all’annullamento dell’ammenda che le è stata inflitta con tale decisione o alla riduzione del suo importo.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Nippon Chemi-Con Corporation si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea.

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1 GU C 294 del 20.8.2018.