Sentenza del Tribunale del 29 settembre 2021 – TUIfly/Commissione
(Causa T-447/18)1
(«Aiuti di Stato – Accordi conclusi dalla Kärntner Flughafen Betriebsgesellschaft con le compagnie aeree Hapag Lloyd Express e TUIfly – Servizi aeroportuali – Servizi di commercializzazione – Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno e ne dispone il recupero – Vantaggio – Criterio dell’investitore privato – Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali – Diritto di accesso al fascicolo – Diritto di essere ascoltato»)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: TUIfly GmbH (Langenhagen, Germania) (rappresentanti: L. Giesberts e M. Gayger, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Blanck, A. Bouchagiar e S. Noë, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale della decisione (UE) 2018/628 della Commissione, dell’11 novembre 2016, relativa all’aiuto di Stato SA.24221 (2011/C) (ex 2011/NN) a cui l’Austria ha dato esecuzione a favore dell’aeroporto di Klagenfurt, di Ryanair e di altre compagnie aeree che utilizzano l’aeroporto (GU 2018, L 107, pag. 1), nella parte in cui riguarda la ricorrente.
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
La TUIfly GmbH è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
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1 GU C 301 del 27.8.2018.