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Sentenza del Tribunale del 29 settembre 2021 – Ryanair e a. / Commissione

(Causa T-448/18) 1

(«Aiuti di Stato – Accordi conclusi dalla Kärntner Flughafen Betriebsgesellschaft con la Ryanair e le sue società figlie Airport Marketing Services e Leading Verge.com – Servizi aeroportuali – Servizi di commercializzazione - Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno e ne dispone il recupero – Nozione di aiuto di Stato – Imputabilità allo Stato – Vantaggio – Criterio dell’investitore privato – Recupero – Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali – Diritto di accesso al fascicolo – Diritto di essere ascoltato»)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Ryanair DAC (Swords, Irlanda), Airport Marketing Services Ltd (Dublino, Irlanda), FR Financing (Malta) Ltd (Douglas, Isola di Man) (rappresentanti: E. Vahida e I.-G. Metaxas-Maranghidis, avocats, e B. Byrne, solicitor)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Blanck, A. Bouchagiar e S. Noë, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale della decisione (UE) 2018/628 della Commissione, dell'11 novembre 2016, relativa all'aiuto di Stato SA.24221 (2011/C) (ex 2011/NN) a cui l'Austria ha dato esecuzione a favore dell'aeroporto di Klagenfurt, di Ryanair e di altre compagnie aeree che utilizzano l'aeroporto (GU 2018, L107, pag.1), nella parte riguardante le ricorrenti.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Ryanair DAC, l’Airport Marketing Services Ltd e la FR Financing (Malta) Ltd sono condannate a farsi carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla Commissione europea.

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1 GU C 319 del 10.9.2018.