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Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Općinski sud u Novom Zagrebu - Croazia) – Ibrica Zulfikarpašić / Slaven Gajer

(Causa C-484/15) 1

(Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 805/2004 – Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati – Requisiti per la certificazione come titolo esecutivo europeo – Nozione di “giudice” – Notaio che ha emesso un mandato di esecuzione sulla base di un “atto autentico” – Atto pubblico)

Lingua processuale: il croato

Giudice del rinvio

Općinski sud u Novom Zagrebu

Parti

Ricorrente: Ibrica Zulfikarpašić

Convenuto: Slaven Gajer

Dispositivo

Il regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, deve essere interpretato nel senso che, in Croazia, i notai, nell’esercizio delle competenze loro attribuite dalla normativa nazionale nell’ambito dei procedimenti di esecuzione forzata sulla base di un «atto autentico», non rientrano nella nozione di «giudice» ai sensi di tale regolamento.

Il regolamento n. 805/2004 deve essere interpretato nel senso che un mandato di esecuzione emesso da un notaio, in Croazia, sulla base di un «atto autentico», e che non sia stato oggetto di opposizione non può essere certificato quale titolo esecutivo europeo allorché non verte su un credito non contestato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento.

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1 GU C 389 del 23.11.2015.