Language of document : ECLI:EU:C:2017:199

Causa C484/15

Ibrica Zulfikarpašić

contro

Slaven Gajer

(domanda di pronuncia pregiudizialeproposta dall’Općinski sud u Novom Zagrebu – Stalna služba u Samoboru)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 805/2004 – Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati – Requisiti per la certificazione come titolo esecutivo europeo – Nozione di “giudice” – Notaio che ha emesso un mandato di esecuzione sulla base di un “atto autentico” – Atto pubblico»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 marzo 2017

1.        Cooperazione giudiziaria in materia civile – Istituzione del titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati – Regolamento n. 805/2004 – Nozione di giudice – Notai che esercitano nell’ambito dei procedimenti di esecuzione forzata sulla base di un atto autentico – Procedimenti senza contraddittorio – Esclusione

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 805/2004, artt. 3, § 1, b) e c), 5 e 12]

2.        Cooperazione giudiziaria in materia civile – Istituzione del titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati – Regolamento n. 805/2004 – Certificazione di una decisione giudiziaria come titolo esecutivo europeo – Decisione che deve vertere su un credito non contestato – Mandato di esecuzione emesso da un notaio sulla base di un atto autentico e che non è stato oggetto di opposizione – Esclusione

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 805/2004, considerando 5, e art. 3, § 1)

1.      Il regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, deve essere interpretato nel senso che, in Croazia, i notai, nell’esercizio delle competenze loro attribuite dalla normativa nazionale nell’ambito dei procedimenti di esecuzione forzata sulla base di un «atto autentico», non rientrano nella nozione di «giudice» ai sensi di tale regolamento.

Infatti, il principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri riveste, nel diritto dell’Unione, un’importanza fondamentale, dato che consente la creazione e il mantenimento di uno spazio senza frontiere interne fondandosi sull’elevato livello di fiducia che deve esistere tra gli Stati membri (sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 78).

Tale principio si traduce, in virtù dell’articolo 5 del regolamento n. 805/2004, nel riconoscimento e nell’esecuzione delle decisioni, che sono state certificate come titolo esecutivo europeo nello Stato membro d’origine, negli altri Stati membri.

Il rispetto del principio del legittimo affidamento, nel contesto della libera circolazione delle decisioni come ricordato ai punti 38 e 39 della presente sentenza, richiede una interpretazione restrittiva degli elementi che definiscono la nozione di giudice ai sensi di tale regolamento, al fine di consentire alle autorità nazionali di individuare le decisioni emesse da giudici di altri Stati membri. Infatti, il rispetto del principio della fiducia reciproca nell’amministrazione della giustizia negli Stati membri dell’Unione sotteso all’applicazione di tale regolamento presuppone, in particolare, che le decisioni delle quali è richiesta l’esecuzione in uno Stato membro diverso da quello di origine siano state emesse nell’ambito di un procedimento giudiziario che offre garanzie di indipendenza e di imparzialità nonché il rispetto del principio del contraddittorio.

Nella fattispecie, va ricordato che, conformemente alle disposizioni della legge sull’esecuzione forzata, in Croazia, i notai sono competenti a decidere con mandato sulle domande di avvio di un procedimento esecutivo basate su un atto autentico. Dopo che il mandato è notificato al convenuto, quest’ultimo può proporre opposizione. Il notaio dinanzi al quale viene tempestivamente presentata un’opposizione ricevibile e motivata contro il mandato da lui emesso trasmette il fascicolo, ai fini del procedimento di opposizione, al giudice competente, il quale si pronuncerà sull’opposizione.

Da tali disposizioni risulta che il mandato di esecuzione sulla base di un «atto autentico», emesso dal notaio, è notificato al debitore solo dopo la sua adozione, senza che la domanda presentata al notaio sia stata comunicata a tale debitore.

Se è pur vero che il debitore ha la possibilità di proporre opposizione contro il mandato di esecuzione emesso dal notaio e che sembra che il notaio eserciti le competenze che gli sono attribuite nell’ambito del procedimento di esecuzione forzata sulla base di un «atto autentico» sotto il controllo di un giudice, a cui il notaio deve rinviare le eventuali contestazioni, resta comunque il fatto che l’esame, da parte del notaio, in Croazia, della domanda di rilascio di un mandato di esecuzione su una tale base non avviene in contraddittorio.

Orbene, ai sensi dell’articolo 12 del regolamento n. 805/2004, la decisione giudiziaria relativa a un credito non contestato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), di tale regolamento può essere certificata come titolo esecutivo europeo solo se il procedimento giudiziario nello Stato membro d’origine è conforme alle norme minime di cui al capo III dello stesso.

(v. punti 41‑47, 50, dispositivo 1)

2.      Il regolamento n. 805/2004 deve essere interpretato nel senso che un mandato di esecuzione emesso da un notaio, in Croazia, sulla base di un «atto autentico», e che non sia stato oggetto di opposizione non può essere certificato quale titolo esecutivo europeo allorché non verte su un credito non contestato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento.

Si deve rilevare che, sebbene, nell’ordinamento giuridico croato, i notai siano autorizzati a redigere atti pubblici, manca il requisito della non contestazione del credito accertato con un mandato di esecuzione adottato sulla base di un «atto autentico». Infatti, conformemente al considerando 5 del regolamento n. 805/2004, l’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), di quest’ultimo prevede che un atto pubblico possa essere certificato come titolo esecutivo europeo soltanto nel caso in cui il debitore, in tale atto, abbia espressamente riconosciuto il credito.

Peraltro, la mancata opposizione da parte del debitore non può essere equiparata a un riconoscimento espresso del credito, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 805/2004, dal momento che tale riconoscimento deve figurare nell’atto pubblico oggetto della certificazione.

(v. punti 55, 56, 58, 59, dispositivo 2)