Language of document : ECLI:EU:C:2021:655

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

2 settembre 2021 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Trattato sulla Carta dell’energia – Articolo 26 – Inapplicabilità tra Stati membri – Lodo arbitrale – Sindacato giurisdizionale – Competenza di un organo giurisdizionale di uno Stato membro – Controversia tra un operatore di uno Stato terzo e uno Stato terzo – Competenza della Corte – Articolo 1, punto 6, del Trattato sulla Carta dell’energia – Nozione di “investimento”»

Nella causa C‑741/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi, Francia), con decisione del 24 settembre 2019, pervenuta in cancelleria l’8 ottobre 2019, nel procedimento

Repubblica di Moldova

contro

Komstroy LLC, succeduta alla Energoalians,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, R. Silva de Lapuerta, vicepresidente, A. Prechal, M. Vilaras, E. Regan, L. Bay Larsen, N. Piçarra e A. Kumin, presidenti di sezione, T. von Danwitz, M. Safjan, D. Šváby, C. Lycourgos, P.G. Xuereb, L.S. Rossi (relatrice) e I. Jarukaitis, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: M. Krausenböck, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 17 novembre 2020,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Repubblica di Moldova, da M. Boccon Gibod, M. Ostrove, T. Naud e S. Salem, avocats;

–        per la Komstroy LLC, succeduta alla Energoalians, da A. Lazimi, S. Nadeau Seguin, B. Le Bars e R. Kaminsky, avocats;

–        per il governo francese, da A. Daniel, in qualità di agente;

–        per il governo tedesco, da J. Möller e D. Klebs, in qualità di agenti;

–        per il governo spagnolo, da M.J. Ruiz Sánchez e S. Centeno Huerta, in qualità di agenti;

–        per il governo italiano, da G. Aiello, in qualità di agente;

–        per il governo ungherese, da M.Z. Fehér, in qualità di agente;

–        per il governo dei Paesi Bassi, da J.M. Hoogveld, in qualità di agente;

–        per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

–        per il governo finlandese, da H. Leppo, in qualità di agente;

–        per il governo svedese, da C. Meyer-Seitz, A. Runeskjöld, M. Salborn Hodgson, H. Shev, H. Eklinder, R. Shahsavan Eriksson, O. Simonsson e J. Lundberg, in qualità di agenti;

–        per il Consiglio dell’Unione europea, da B. Driessen e A. Lo Monaco, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da R. Vidal Puig, A. Biolan, T. Maxian Rusche e O. Beynet, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 3 marzo 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, punto 6, e dell’articolo 26, paragrafo 1, del Trattato sulla Carta dell’energia, firmato a Lisbona il 17 dicembre 1994 (GU 1994, L 380, pag. 24; in prosieguo: il «TCE»), approvato a nome delle Comunità europee con la decisione 98/181/CE, CECA, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 23 settembre 1997 (GU 1998, L 69, pag. 1).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Repubblica di Moldova e la Komstroy LLC, in merito alla competenza di un tribunale arbitrale che ha emesso un lodo arbitrale a Parigi (Francia) il 25 ottobre 2013.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

3        Il TCE è composto da un preambolo e da otto parti, tra le quali figurano la parte I, intitolata «Definizioni e finalità», che comprende gli articoli 1 e 2 di tale trattato; la parte II, intitolata «Commercio», composta dagli articoli da 3 a 9 di detto trattato; la parte III, intitolata «Promozione e tutela degli investimenti», che comprende gli articoli da 10 a 17 di quest’ultimo, e la parte V, intitolata «Soluzione delle controversie», che comprende gli articoli da 26 a 28 del medesimo trattato.

4        Secondo il preambolo del TCE, le parti contraenti hanno concluso tale trattato, in particolare «nell’intento di attuare il concetto fondamentale dell’iniziativa della Carta europea dell’energia, cioè catalizzare la crescita economica mediante misure per liberalizzare l’investimento e gli scambi nel settore dell’energia».

5        L’articolo 1 del TCE, intitolato «Definizioni», prevede quanto segue:

«Si applicano, nel presente trattato, le seguenti definizioni:

(...)

5)      “attività economica nel settore dell’energia”: un’attività economica riguardante le attività di esplorazione, estrazione, raffinazione, produzione, immagazzinamento, trasporto terrestre, trasmissione, distribuzione, commercio, marketing o vendita di materiali e prodotti energetici, tranne quelli di cui all’allegato NI o riguardanti la distribuzione del calore ad una pluralità di immobili;

6)      “investimento”: ogni tipo di attività, detenuta o controllata, direttamente o indirettamente da un investitore e comprendente:

a)      beni materiali e immateriali, beni mobili e immobili, proprietà e qualsiasi diritto su beni, quali locazioni (leases), ipoteche, vincoli e pegni;

b)      una società o un’impresa commerciale, o azioni, quote di capitale, o altre forme di partecipazioni in una società o un’impresa commerciale e obbligazioni e altri debiti di una società o di un’impresa commerciale;

c)      diritti di credito e diritti a prestazioni, in virtù di contratto aventi valore economico e connessi con un investimento;

d)      proprietà intellettuale;

e)      utili;

f)      qualsiasi diritto conferito per legge o contratto o derivante da qualsiasi licenza e autorizzazione concesse conformemente alla legge a svolgere un’attività economica nel settore dell’energia.

Un mutamento della forma in cui sono investite le attività non ne altera la qualità di “investimenti”, termine con il quale si intendono tutti gli investimenti, già in atto oppure effettuati dopo la data di entrata in vigore del presente trattato per la Parte contraente dell’investitore che effettua l’investimento ovvero, se successiva, dopo la data di entrata in vigore per la Parte contraente nel cui territorio si effettua l’investimento (in appresso denominata “data effettiva”), fermo restando che il trattato si applica solo a questioni che producano effetti su tali investimenti dopo la data effettiva.

Il termine “investimento” si riferisce a qualsiasi investimento associato ad un’attività economica nel settore dell’energia ed a investimenti o categorie di investimenti designati da una Parte contraente nella sua area “Progetti di efficienza della carta” e notificati come tali al Segretariato;

7)      “investitore”:

a)      rispetto ad una Parte contraente,

i)      una persona fisica avente la cittadinanza o nazionalità di detta Parte contraente, o che vi abbia la residenza permanente, in conformità delle sue leggi applicabili;

ii)      una società o altro organismo organizzato in conformità alla legge applicabile in detta Parte contraente;

b)      rispetto ad uno “Stato terzo”: una persona fisica, una società o altro organismo per il quale ricorrono, mutatis mutandis, le condizioni specificate nel sottoparagrafo a) per una Parte contraente».

6        L’articolo 26 del TCE, intitolato «Soluzione delle controversie tra un investitore e una Parte contraente», enuncia quanto segue:

«1.      Le controversie tra una Parte contraente riguardanti la presunta violazione di un obbligo posto a suo carico a norma della parte III e un investitore di un’altra Parte contraente, in relazione a un suo investimento nell’area della prima sono da risolvere ove possibile in via amichevole.

2.      Ove tali controversie non possano risolversi secondo le disposizioni del paragrafo 1 entro il termine di tre mesi dalla data in cui una delle Parti della controversia abbia richiesto la soluzione amichevole, l’investitore interessato può scegliere di sottoporre la controversia per essere decisa:

a)      alle corti o ai tribunali amministrativi della Parte contraente parte della controversia;

b)      in conformità a qualsiasi procedura applicabile di soluzione di controversie concordata in precedenza; o

c)      in conformità dei seguenti paragrafi del presente articolo.

3.      a)      Fatto salvo unicamente il disposto delle lettere b) e c), ciascuna Parte contraente presta il proprio [consenso] incondizionato a sottoporre una controversia all’arbitrato o alla conciliazione internazionale in conformità alle disposizioni del presente articolo.

(...)

(...)

4.      Qualora un investitore scelga di sottoporre la controversia per soluzione ai sensi del paragrafo 2, lettera c), deve anche notificare per iscritto il proprio consenso a che la controversia sia sottoposta a:

a)      i)      il Centro internazionale per la risoluzione delle controversie relative agli investimenti (International Centre for Settlement of Investment Disputes), istituito conformemente alla convenzione per la risoluzione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e soggetti di altri Stati, aperta alla firma a Washington il 18 marzo 1965 (in appresso denominata “convenzione ICSID”), se la Parte contraente dell’investitore e la Parte contraente parte della controversia sono entrambe parti della convenzione ICSID; o

ii)      il Centro internazionale per la risoluzione delle controversie relative agli investimenti, istituito conformemente alla convenzione di cui alla lettera a), punto i), in conformità del regolamento che disciplina il servizio aggiuntivo per la gestione dei procedimenti da parte del Segretariato del Centro (...) se la Parte contraente dell’investitore o la Parte contraente parte della controversia, ma non entrambe, è parte della convenzione ICSID;

b)      un unico arbitro o un tribunale arbitrale ad hoc, costituito in conformità del regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale, (...) [“Uncitral”]; o

c)      un procedimento arbitrale da parte dell’Istituto di arbitrato della Camera di commercio di Stoccolma [(Svezia)].

(...)

6.      Un tribunale istituito in virtù del paragrafo 4 decide sulle questioni oggetto di controversia in conformità del presente trattato e delle norme e [dei] principi applicabili del diritto internazionale.

(...)

8.      Il lodo arbitrale, che può comprendere una liquidazione di interessi, è inappellabile e vincolante per le Parti della controversia. (...)».

 Diritto francese

7        L’articolo 1520 del code de procédure civile (codice di procedura civile) disciplina le condizioni per l’avvio di un ricorso di annullamento avverso un lodo arbitrale pronunciato in Francia. Tale disposizione prevede quanto segue:

«Il ricorso di annullamento è ammissibile unicamente se:

1.      il tribunale arbitrale si è dichiarato erroneamente competente o incompetente; o

2.      il tribunale arbitrale è stato costituito in modo irregolare; o

3.      il tribunale arbitrale ha statuito venendo meno alla funzione ad esso attribuita; o

4.      il principio del contraddittorio non è stato rispettato, o

5.      il riconoscimento o l’esecuzione del lodo sono contrari all’ordine pubblico internazionale».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

8        In esecuzione di una serie di contratti conclusi nel corso del 1999, la Ukrenergo, produttore ucraino, ha venduto energia elettrica alla Energoalians, distributore ucraino, il quale ha rivenduto tale energia elettrica alla Derimen, società registrata nelle Isole Vergini britanniche, che, a sua volta, ha rivenduto detta energia elettrica alla Moldtranselectro, impresa pubblica moldava, ai fini della sua esportazione verso la Moldova. I volumi di energia elettrica da fornire erano definiti ogni mese direttamente tra la Moldtranselectro e la Ukrenergo. La stessa energia elettrica è stata quindi fornita dalla Ukrenergo alla Moldtranselectro nel corso degli anni 1999 e 2000, ad eccezione dei mesi da maggio a luglio 1999, secondo le condizioni «DAF Incoterms 1990», vale a dire fino alla frontiera tra l’Ucraina e la Repubblica di Moldova, lato ucraino.

9        La Derimen ha pagato integralmente alla Energoalians gli importi dovuti per l’energia elettrica così acquistata, mentre la Moldtranselectro ha pagato solo parzialmente gli importi dovuti alla Derimen per tale energia elettrica.

10      Il 30 maggio 2000 la Derimen ha ceduto alla Energoalians il credito che essa vantava nei confronti della Moldtranselectro.

11      La Moldtranselectro ha pagato solo parzialmente il suo debito nei confronti della Energoalians cedendole taluni crediti di cui era titolare. La Energoalians ha tentato invano di ottenere il pagamento del saldo di tale debito, pari a 16 287 185,94 dollari statunitensi (USD) (circa EUR 13 735 000), intentando un’azione presso le autorità giurisdizionali moldave e poi presso quelle ucraine.

12      Ritenendo che taluni comportamenti della Repubblica di Moldova in tale contesto costituissero violazioni qualificate degli obblighi derivanti dal TCE, la Energoalians ha avviato il procedimento arbitrale ad hoc previsto all’articolo 26, paragrafo 4, lettera b), di tale trattato.

13      Con lodo arbitrale emesso a Parigi il 25 ottobre 2013, il tribunale arbitrale ad hoc costituito al fine di risolvere tale controversia si è dichiarato competente e, ritenendo che la Repubblica di Moldova avesse violato i suoi impegni internazionali, ha condannato quest’ultima a pagare una somma di denaro alla Energoalians sulla base del TCE.

14      Il 25 novembre 2013 la Repubblica di Moldova ha proposto un ricorso di annullamento dinanzi alla cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi, Francia) avverso tale lodo arbitrale, facendo valere la violazione di una disposizione di ordine pubblico, vale a dire quella concernente la competenza di detto tribunale arbitrale, conformemente all’articolo 1520 del codice di procedura civile.

15      Con sentenza del 12 aprile 2016, la cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi) ha annullato detto lodo arbitrale, con la motivazione che il tribunale arbitrale che lo aveva emesso si era dichiarato erroneamente competente. Infatti, la controversia tra la Energoalians e la Repubblica di Moldova verteva su un credito, ceduto dalla Derimen alla Energoalians, avente ad oggetto unicamente una vendita di energia elettrica. Orbene, in assenza di qualsiasi conferimento da parte di quest’ultima in Moldova, un siffatto credito non avrebbe potuto essere considerato un «investimento», ai sensi del TCE, e non avrebbe potuto fondare la competenza di detto tribunale arbitrale.

16      Su impugnazione proposta dalla Komstroy, succeduta alla Energoalians dal 6 ottobre 2014, la Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia), con sentenza del 28 marzo 2018, ha annullato la sentenza della cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi) del 12 aprile 2016, con la motivazione che tale giudice aveva interpretato la nozione di «investimento» aggiungendo una condizione non prevista dal TCE, e ha rinviato le parti dinanzi a detta corte d’appello in diversa composizione.

17      Dinanzi a quest’ultima, la Repubblica di Moldova sostiene che detto tribunale arbitrale avrebbe dovuto declinare la propria competenza. Essa sostiene, anzitutto, che il credito che la Energoalians ha acquisito dalla Derimen, derivante da un contratto di vendita di energia elettrica, non è un «investimento», ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, del TCE, letto alla luce dell’articolo 1, punto 6, di tale trattato, e pertanto non poteva costituire oggetto di un procedimento arbitrale, il quale è previsto solo nell’ambito della parte III del TCE, riguardante proprio gli investimenti. Inoltre, anche supponendo che tale credito abbia potuto costituire un «investimento», ai sensi di tali disposizioni, quest’ultimo non sarebbe stato effettuato da un’impresa di una Parte contraente del TCE, essendo la Derimen un’impresa registrata nelle Isole Vergini britanniche. Infine, detto credito riguarderebbe un’operazione di vendita di energia elettrica che non è stata realizzata nell’«area» della Moldova, dal momento che l’energia elettrica era venduta e trasportata unicamente verso la frontiera che separa l’Ucraina dalla Repubblica di Moldova, lato ucraino.

18      La Komstroy afferma, per contro, che il medesimo tribunale arbitrale era competente, conformemente all’articolo 26 del TCE, essendo soddisfatte tutte le condizioni previste da tale articolo riguardo alla sua competenza.

19      Il giudice del rinvio ritiene che, per risolvere la controversia relativa alla competenza del tribunale arbitrale, sottoposta al suo esame, esso debba decidere se, ai sensi del TCE, la controversia tra la Repubblica di Moldova e la Energoalians verta su un investimento e, in tal caso, se detto investimento sia stato effettuato dalla Energoalians e se esso sia stato effettuato nell’«area» della Moldova.

20      Ciò premesso, la cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«[1)]      Se [l’articolo 1, punto 6, del TCE] debba essere interpretato nel senso che un credito derivante da un contratto di vendita di energia elettrica che non abbia comportato alcun apporto da parte dell’investitore nello Stato ospitante possa configurare un “investimento” ai sensi di detta disposizione.

[2)]      Se [l’articolo 26, paragrafo 1, del TCE] debba essere interpretato nel senso che configura un investimento l’acquisto effettuato da un investitore di una Parte contraente di un credito costituito da un operatore economico estraneo [alle Parti contraenti].

[3)]      Se [l’articolo 26, paragrafo 1, del TCE] debba essere interpretato nel senso che un credito appartenente a un investitore, derivante da un contratto di vendita di energia elettrica fornita alla frontiera dello Stato ospitante, può configurare un investimento realizzato nell’area di un’altra Parte contraente in mancanza di qualsiasi attività economica esercitata dall’investitore sul territorio di quest’ultima».

 Sulla competenza della Corte

21      Il Consiglio dell’Unione europea, i governi ungherese, finlandese e svedese nonché la Komstroy ritengono, in sostanza, che la Corte non sia competente a rispondere alle questioni sollevate, dal momento che il diritto dell’Unione non è applicabile alla controversia di cui trattasi nel procedimento principale, giacché le parti di tale controversia sono estranee all’Unione europea.

22      A tal riguardo occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, la Corte è competente a interpretare gli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione.

23      Orbene, risulta da una giurisprudenza costante che un accordo stipulato dal Consiglio, ai sensi degli articoli 217 e 218 TFUE, costituisce, per quanto riguarda l’Unione, un atto adottato da una delle sue istituzioni, che le disposizioni di un siffatto accordo costituiscono parte integrante, dall’entrata in vigore di quest’ultimo, dell’ordinamento giuridico dell’Unione e che, nell’ambito di tale ordinamento giuridico, la Corte è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sull’interpretazione di tale accordo (sentenze del 30 aprile 1974, Haegeman, 181/73, EU:C:1974:41, punti da 3 a 6; dell’8 marzo 2011, Lesoochranárske zoskupenie, C‑240/09, EU:C:2011:125, punto 30, e del 22 novembre 2017, Aebtri, C‑224/16, EU:C:2017:880, punto 50).

24      La circostanza che l’accordo in questione sia un accordo misto, concluso dall’Unione nonché da un gran numero di Stati membri, non può, in quanto tale, escludere la competenza della Corte a statuire nella presente causa.

25      Infatti, occorre rilevare che le questioni sollevate riguardano la nozione di «investimento», ai sensi del TCE.

26      Orbene, dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, l’Unione dispone, per quanto riguarda gli investimenti esteri diretti, di una competenza esclusiva, conformemente all’articolo 207 TFUE, e, per quanto riguarda gli investimenti diversi da quelli diretti, di una competenza concorrente [parere 2/15 (Accordo di libero scambio con Singapore), del 16 maggio 2017, EU:C:2017:376, punti 82, 238 e 243].

27      In tali circostanze, la Corte è competente a interpretare il TCE, in particolare, come rilevato al punto 24 della presente sentenza, nell’ambito di un procedimento di rinvio pregiudiziale.

28      È certamente vero che, in linea di principio, la Corte non è competente a interpretare un accordo internazionale per quanto attiene alla sua applicazione nell’ambito di una controversia che non rientra nell’ambito del diritto dell’Unione. Ciò vale in particolare quando una siffatta controversia contrappone un investitore di uno Stato terzo a un altro Stato terzo.

29      Tuttavia, da un lato, la Corte ha dichiarato che, quando una disposizione di un accordo internazionale trova applicazione sia per situazioni che rientrano nel diritto dell’Unione sia per situazioni che non vi rientrano, esiste un interesse certo dell’Unione a che, per evitare future divergenze di interpretazione, tale disposizione riceva un’interpretazione uniforme, a prescindere dalle condizioni in cui essa verrà applicata (v., in tal senso, sentenze del 17 luglio 1997, Giloy, C‑130/95, EU:C:1997:372, punti da 23 a 28; del 16 giugno 1998, Hermès, C‑53/96, EU:C:1998:292, punto 32, e del 14 dicembre 2000, Dior e a., C‑300/98 e C‑392/98, EU:C:2000:688, punto 35).

30      Alla luce di quanto esposto ai punti 26 e 27 della presente sentenza, ciò vale sia per l’articolo 1, punto 6, del TCE sia per l’articolo 26, paragrafo 1, del TCE, di cui il giudice del rinvio chiede l’interpretazione.

31      Occorre in particolare rilevare, al riguardo, che detto giudice potrebbe essere chiamato, nell’ambito di una causa direttamente disciplinata dal diritto dell’Unione, quale una controversia tra un operatore di uno Stato terzo e uno Stato membro, a pronunciarsi sull’interpretazione di queste stesse disposizioni del TCE. Ciò sarebbe possibile non solo, come nel caso di specie, nell’ambito di una domanda diretta all’annullamento di un lodo arbitrale emesso da un tribunale arbitrale la cui sede si trova nel territorio di uno Stato membro, ma anche nel caso in cui siano stati aditi i giudici dello Stato membro convenuto conformemente all’articolo 26, paragrafo 2, lettera a), del TCE.

32      Dall’altro lato, e in ogni caso, occorre rilevare che le parti della controversia di cui al procedimento principale hanno scelto, conformemente all’articolo 26, paragrafo 4, lettera b), del TCE, di sottoporre tale controversia a un tribunale arbitrale ad hoc, costituito in conformità del regolamento arbitrale della Uncitral, e hanno accettato, in base a tale regolamento arbitrale, che la sede dell’arbitrato fosse stabilita a Parigi.

33      Una tale scelta, liberamente compiuta da dette parti, ha la conseguenza di rendere applicabile alla controversia principale il diritto francese in quanto lex fori alle condizioni e nei limiti previsti da tale diritto. In particolare, ai sensi dell’articolo 1520 del codice di procedura civile, le autorità giurisdizionali francesi sono competenti a conoscere dei ricorsi di annullamento proposti contro un lodo arbitrale emesso in Francia per difetto di competenza del tribunale arbitrale. Orbene, il diritto dell’Unione fa parte del diritto in vigore in ogni Stato membro (sentenza del 6 marzo 2018, Achmea, C‑284/16, EU:C:2018:158, punto 41).

34      Di conseguenza, la fissazione della sede dell’arbitrato nel territorio di uno Stato membro, nel caso di specie la Francia, comporta l’applicazione, ai fini del procedimento avviato nel territorio di tale Stato membro, del diritto dell’Unione, del quale il giudice adito ha l’obbligo di garantire il rispetto, conformemente all’articolo 19 TUE.

35      Orbene, nell’ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia oggetto del procedimento principale e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della controversia oggetto del procedimento principale, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, allorché le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire [sentenze del 24 novembre 2020, Openbaar Ministerie (Falsità in atti), C‑510/19, EU:C:2020:953, punto 25, e del 15 aprile 2021, État belge (Elementi successivi alla decisione di trasferimento), C‑194/19, EU:C:2021:270, punto 22].

36      È vero che, nelle sentenze del 15 giugno 1999, Andersson e Wåkerås-Andersson (C‑321/97, EU:C:1999:307, punti da 28 a 32), nonché del 15 maggio 2003, Salzmann (C‑300/01, EU:C:2003:283, punti da 66 a 70), la Corte ha dichiarato che il fatto che la questione pregiudiziale sollevata provenisse da un giudice di uno Stato membro non era sufficiente a giustificare la sua competenza a interpretare l’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3; in prosieguo: l’«accordo SEE»).

37      Tuttavia, nelle cause che hanno dato luogo a tali sentenze, i giudici del rinvio dovevano applicare l’accordo SEE a situazioni che non rientravano nell’ambito dell’ordinamento giuridico dell’Unione, in quanto, contrariamente alla situazione di cui al procedimento principale, tali situazioni si riferivano a un periodo anteriore all’adesione all’Unione degli Stati cui tali giudici appartenevano. Orbene, la Corte ha precisato che la sua competenza a interpretare il diritto dell’Unione, di cui l’Accordo SEE costituisce parte integrante, riguardava l’applicazione di detto diritto nei nuovi Stati membri unicamente a partire dalla loro data di adesione (v., in tal senso, sentenze del 15 giugno 1999, Andersson e Wåkerås-Andersson, C‑321/97, EU:C:1999:307, punto 31, nonché del 15 maggio 2003, Salzmann, C‑300/01, EU:C:2003:283, punto 69).

38      Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, si deve dichiarare che la Corte è competente a rispondere alle questioni sollevate.

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

39      Con la sua prima questione, la cui portata va valutata tenendo conto dell’oggetto del procedimento principale, concernente la competenza del tribunale arbitrale ad hoc che ha emesso il lodo di cui al punto 13 della presente sentenza, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, punto 6, del TCE e l’articolo 26, paragrafo 1, del TCE debbano essere interpretati nel senso che l’acquisto, ad opera di un’impresa di una Parte contraente di tale trattato, di un credito derivante da un contratto di fornitura di energia elettrica, non associato a un investimento, detenuto da un’impresa di uno Stato che non è Parte contraente di detto trattato nei confronti di un’impresa pubblica di un’altra Parte contraente del medesimo trattato possa costituire un «investimento», ai sensi di tali disposizioni, sebbene tale credito non abbia comportato alcun contributo dell’acquirente nell’area della Parte contraente ospitante.

40      Al fine di rispondere a tale questione, anzitutto, come hanno rilevato diversi Stati membri che hanno partecipato al procedimento, occorre precisare quali controversie tra una Parte contraente e un investitore di un’altra Parte contraente, in merito a un investimento effettuato da quest’ultimo nell’area della prima, possano essere deferite a un tribunale arbitrale in applicazione dell’articolo 26 del TCE.

41      A tal riguardo occorre precisare che, sebbene il fatto che nella controversia di cui trattasi nel procedimento principale, fondata sull’articolo 26, paragrafo 2, lettera c), del TCE, sono contrapposti un operatore di uno Stato terzo e un altro Stato terzo non escluda, per le ragioni indicate ai punti da 22 a 38 della presente sentenza, la competenza della Corte a rispondere a tali questioni, da ciò non è possibile dedurre che tale disposizione del TCE si applichi anche a una controversia tra un operatore di uno Stato membro e un altro Stato membro.

42      Secondo una costante giurisprudenza della Corte, infatti, un accordo internazionale non può pregiudicare il sistema delle competenze definito dai Trattati e, di conseguenza, l’autonomia del sistema giuridico dell’Unione, di cui la Corte garantisce il rispetto. Tale principio trova riconoscimento in particolare nell’articolo 344 TFUE, a norma del quale gli Stati membri si impegnano a non sottoporre una controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione dei Trattati a un modo di composizione diverso da quelli previsti da questi ultimi (sentenza del 6 marzo 2018, Achmea, C‑284/16, EU:C:2018:158, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

43      Secondo una giurisprudenza altrettanto consolidata della Corte, l’autonomia del diritto dell’Unione, rispetto tanto al diritto degli Stati membri quanto al diritto internazionale, si giustifica sulla base delle caratteristiche essenziali dell’Unione e del suo diritto, relative, in particolare, alla struttura costituzionale dell’Unione nonché alla natura stessa di tale diritto. Il diritto dell’Unione si caratterizza, infatti, per la circostanza di essere una fonte autonoma, costituita dai Trattati, per il suo primato sui diritti degli Stati membri nonché per l’efficacia diretta di tutta una serie di disposizioni applicabili ai loro cittadini e agli stessi Stati membri. Tali caratteristiche hanno dato luogo a una rete strutturata di principi, di norme e di rapporti giuridici mutualmente interdipendenti, che vincolano in modo reciproco gli Stati membri e l’Unione, nonché gli Stati membri tra di loro [sentenza del 6 marzo 2018, Achmea, C‑284/16, EU:C:2018:158, punto 33 e giurisprudenza ivi citata, nonché parere 1/17 (Accordo CETA UE-Canada), del 30 aprile 2019, EU:C:2019:341, punto 109 e giurisprudenza ivi citata].

44      Detta autonomia consiste pertanto nella circostanza che l’Unione è dotata di un quadro costituzionale che le è proprio. Rientrano in tale quadro, segnatamente, le disposizioni dei trattati UE e FUE, che contengono, segnatamente, le norme sull’attribuzione e sulla ripartizione delle competenze, le norme sul funzionamento delle istituzioni dell’Unione e del sistema giurisdizionale di quest’ultima, nonché le norme fondamentali nei settori specifici, strutturate in modo da contribuire alla realizzazione del processo di integrazione ricordato all’articolo 1, secondo comma, TUE [v., in tal senso, parere 1/17 (Accordo CETA UE-Canada), del 30 aprile 2019, EU:C:2019:341, punto 110 e giurisprudenza ivi citata].

45      Per garantire la preservazione delle caratteristiche specifiche e dell’autonomia dell’ordinamento giuridico così creato, i Trattati hanno istituito un sistema giurisdizionale destinato ad assicurare la coerenza e l’unità nell’interpretazione del diritto dell’Unione. Conformemente all’articolo 19 TUE, spetta ai giudici nazionali e alla Corte garantire la piena applicazione di tale diritto nell’insieme degli Stati membri nonché la tutela giurisdizionale effettiva spettante ai singoli in forza di detto diritto; la Corte detiene una competenza esclusiva a fornire l’interpretazione definitiva di detto diritto. A tal fine, detto sistema disciplina, in particolare, la procedura di rinvio pregiudiziale prevista dall’articolo 267 TFUE [sentenza del 6 marzo 2018, Achmea, C‑284/16, EU:C:2018:158, punti 35 e 36 nonché giurisprudenza ivi citata, e parere 1/17 (Accordo CETA UE-Canada), del 30 aprile 2019, EU:C:2019:341, punto 111 e giurisprudenza ivi citata].

46      Instaurando un dialogo da giudice a giudice proprio tra la Corte e i giudici degli Stati membri, tale procedimento, che è la chiave di volta del sistema giurisdizionale così concepito, mira ad assicurare l’unità di interpretazione del diritto dell’Unione, permettendo così di garantire la coerenza, la piena efficacia e l’autonomia di tale diritto nonché, in ultima istanza, il carattere peculiare dell’ordinamento istituito dai Trattati (sentenza del 6 marzo 2018, Achmea, C‑284/16, EU:C:2018:158, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

47      È alla luce delle considerazioni sin qui svolte che occorre esaminare la questione se una controversia tra uno Stato membro e un investitore di un altro Stato membro in merito a un investimento realizzato da quest’ultimo nel primo Stato membro possa essere sottoposta a un procedimento arbitrale, in applicazione dell’articolo 26, paragrafo 2, lettera c), del TCE.

48      A tal fine, in primo luogo, occorre rilevare che, conformemente all’articolo 26, paragrafo 6, del TCE, il tribunale arbitrale previsto al paragrafo 4 del medesimo articolo statuisce sulle questioni controverse conformemente al TCE nonché alle regole e ai principi applicabili del diritto internazionale.

49      Orbene, come indicato al punto 23 della presente sentenza, il TCE è esso stesso un atto di diritto dell’Unione.

50      Ne consegue che un tribunale arbitrale, come quello di cui all’articolo 26, paragrafo 6, del TCE, è chiamato a interpretare o ad applicare il diritto dell’Unione.

51      Occorre, di conseguenza, verificare, in secondo luogo, se un tale tribunale arbitrale rientri nel sistema giurisdizionale dell’Unione e, in particolare, se esso possa essere considerato una giurisdizione di uno degli Stati membri, ai sensi dell’articolo 267 TFUE. Infatti, la circostanza che un tribunale creato dagli Stati membri sia situato nel sistema giurisdizionale dell’Unione implica che le sue pronunce sono soggette a procedure in grado di garantire la piena efficacia delle norme dell’Unione (sentenza del 6 marzo 2018, Achmea, C‑284/16, EU:C:2018:158, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

52      Orbene, al pari del tribunale arbitrale in questione nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 6 marzo 2018, Achmea (C‑284/16, EU:C:2018:158, punto 45), un tribunale arbitrale ad hoc, come quello di cui all’articolo 26, paragrafo 6, del TCE, non costituisce un elemento del sistema giurisdizionale di uno Stato membro, nella specie la Repubblica francese. D’altronde, è proprio il carattere derogatorio della giurisdizione di tale tribunale, rispetto a quella dei giudici delle parti contraenti del TCE, che costituisce una delle principali ragioni dell’esistenza dell’articolo 26, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 4, di tale trattato. Ciò è tanto più vero in quanto, se il tribunale arbitrale interessato facesse parte degli organi giurisdizionali di una Parte contraente di detto trattato, esso sarebbe compreso tra gli organi giurisdizionali menzionati all’articolo 26, paragrafo 2, lettera a), del TCE e l’articolo 26, paragrafo 2, lettera c), del TCE perderebbe in tal modo ogni effetto utile.

53      Detta caratteristica di un tale tribunale arbitrale comporta che esso non può, in ogni caso, essere qualificato come organo giurisdizionale «di uno degli Stati membri», ai sensi dell’articolo 267 TFUE e non è, quindi, abilitato ad adire la Corte in via pregiudiziale (v., per analogia, sentenza del 6 marzo 2018, Achmea, C‑284/16, EU:C:2018:158, punti 46 e 49).

54      In tali circostanze, occorre inoltre verificare, in terzo luogo, se il lodo arbitrale emesso da un siffatto tribunale, conformemente, in particolare, all’articolo 19 TUE, sia soggetto al sindacato di un organo giurisdizionale di uno Stato membro e se detto sindacato sia tale da assicurare il pieno rispetto del diritto dell’Unione, garantendo che le questioni di diritto dell’Unione che tale tribunale potrebbe essere indotto a trattare possano, eventualmente, essere esaminate dalla Corte nell’ambito di un rinvio pregiudiziale.

55      A tal fine occorre rilevare che, ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 8, del TCE, i lodi arbitrali sono definitivi e obbligatori per le parti della controversia di cui trattasi. Inoltre, in applicazione dell’articolo 26, paragrafo 4, del TCE, una controversia, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, può essere sottoposta, segnatamente, a un tribunale arbitrale ad hoc in conformità del regolamento arbitrale della Uncitral; detto tribunale arbitrale fissa le proprie norme procedurali conformemente a tale regolamento arbitrale.

56      Nel caso di specie, come ricordato al punto 32 della presente sentenza, le parti della controversia di cui al procedimento principale hanno scelto, conformemente all’articolo 26, paragrafo 4, lettera b), del TCE, di sottoporre tale controversia a un tribunale arbitrale ad hoc, costituito in base al regolamento arbitrale della Uncitral, e hanno quindi accettato, conformemente a tale regolamento arbitrale, che la sede dell’arbitrato fosse stabilita a Parigi, il che ha reso il diritto francese applicabile al procedimento dinanzi al giudice del rinvio avente ad oggetto il sindacato giurisdizionale del lodo arbitrale emesso da tale tribunale.

57      Tuttavia, un siffatto sindacato giurisdizionale può essere esercitato dal giudice del rinvio solo se il diritto interno dello Stato membro di quest’ultimo lo consente. Orbene, l’articolo 1520 del codice di procedura civile prevede soltanto un sindacato limitato riguardante, segnatamente, la competenza del tribunale arbitrale.

58      Vero è che, per quanto riguarda l’arbitrato commerciale, la Corte ha dichiarato che le esigenze di efficacia del procedimento arbitrale giustificano il fatto che il sindacato dei lodi arbitrali da parte dei giudici degli Stati membri abbia un carattere limitato, purché le disposizioni fondamentali del diritto dell’Unione possano essere esaminate nell’ambito di tale sindacato e, se del caso, essere oggetto di un rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte (sentenza del 6 marzo 2018, Achmea, C‑284/16, EU:C:2018:158, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).

59      Tuttavia, un procedimento di arbitrato, come quello di cui all’articolo 26 del TCE, si distingue da un procedimento di arbitrato commerciale. Infatti, mentre il secondo trova la sua origine nell’autonomia della volontà delle parti interessate, il primo deriva da un trattato, mediante il quale gli Stati membri, conformemente all’articolo 26, paragrafo 3, lettera a), del TCE, acconsentono a sottrarre alla competenza dei propri organi giurisdizionali, e quindi al sistema di rimedi giurisdizionali che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE impone loro di stabilire nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, punto 34), controversie che possono riguardare l’applicazione o l’interpretazione di tale diritto. In tali circostanze, le considerazioni enunciate al punto precedente, relative all’arbitrato commerciale, non sono applicabili a un procedimento di arbitrato come quello di cui all’articolo 26, paragrafo 2, lettera c), del TCE (v., in tal senso, sentenza del 6 marzo 2018, Achmea, C‑284/16, EU:C:2018:158, punto 55).

60      Alla luce dell’insieme delle caratteristiche del tribunale arbitrale ricordate ai punti da 48 a 59 della presente sentenza, occorre considerare che, se le disposizioni dell’articolo 26 del TCE che consentono di sottoporre a un siffatto tribunale la soluzione di una controversia potessero applicarsi a una controversia tra un investitore di uno Stato membro e un altro Stato membro, ciò implicherebbe che, con la conclusione del TCE, l’Unione e gli Stati membri parti dell’accordo avrebbero istituito un meccanismo di risoluzione di una siffatta controversia tale da escludere che quest’ultima, anche laddove riguardasse l’interpretazione o l’applicazione del diritto dell’Unione, fosse risolta in modo da garantire la piena efficacia di tale diritto (v., per analogia, sentenza del 6 marzo 2018, Achmea, C‑284/16, EU:C:2018:158, punto 56).

61      Vero è che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, un accordo internazionale che preveda l’istituzione di un giudice incaricato dell’interpretazione delle sue disposizioni e le cui decisioni vincolino le istituzioni dell’Unione, ivi compresa la Corte di giustizia dell’Unione europea, non è, in linea di principio, incompatibile con il diritto dell’Unione. Infatti, la competenza dell’Unione in materia di relazioni internazionali e la sua capacità di concludere accordi internazionali comportano necessariamente la facoltà di assoggettarsi alle decisioni di un organo giurisdizionale istituito o designato in forza di tali accordi, per quanto concerne l’interpretazione e l’applicazione delle loro disposizioni, purché sia rispettata l’autonomia dell’Unione e del suo ordinamento giuridico (sentenza del 6 marzo 2018, Achmea, C‑284/16, EU:C:2018:158, punto 57 e giurisprudenza ivi citata).

62      Tuttavia, l’esercizio della competenza dell’Unione in materia internazionale non può estendersi fino a consentire di prevedere, in un accordo internazionale, una disposizione secondo la quale una controversia tra un investitore di uno Stato membro e un altro Stato membro vertente sul diritto dell’Unione possa essere sottratta al sistema giurisdizionale dell’Unione, in modo tale da non garantire la piena efficacia di tale diritto.

63      Invero, una siffatta possibilità, come dichiarato dalla Corte nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 6 marzo 2018, Achmea (C‑284/16, EU:C:2018:158, punto 58), e come rilevato in sostanza dall’avvocato generale al paragrafo 83 delle sue conclusioni, sarebbe tale da rimettere in discussione la salvaguardia dell’autonomia e del carattere peculiare del diritto istituito dai Trattati, garantita in particolare dalla procedura del rinvio pregiudiziale di cui all’articolo 267 TFUE.

64      Occorre sottolineare al riguardo che, nonostante il carattere multilaterale dell’accordo internazionale di cui fa parte, una disposizione come l’articolo 26 del TCE è intesa a disciplinare, in realtà, relazioni bilaterali tra due parti contraenti, in modo analogo alla disposizione del trattato bilaterale di investimento oggetto della causa che ha dato luogo alla sentenza del 6 marzo 2018, Achmea (C‑284/16, EU:C:2018:158, punto 58).

65      Ne consegue che, sebbene il TCE possa imporre agli Stati membri il rispetto dei meccanismi di arbitrato da esso previsti nei loro rapporti con gli investitori di Stati terzi che sono anche parti contraenti di tale trattato in merito ad investimenti effettuati da questi ultimi in tali Stati membri, la preservazione dell’autonomia e del carattere peculiare del diritto dell’Unione osta a che il TCE possa imporre gli stessi obblighi agli Stati membri tra loro.

66      Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, si deve concludere che l’articolo 26, paragrafo 2, lettera c), del TCE deve essere interpretato nel senso che esso non è applicabile alle controversie tra uno Stato membro e un investitore di un altro Stato membro in merito a un investimento effettuato da quest’ultimo nel primo Stato membro.

67      Occorre poi rilevare che, ai sensi dell’articolo 1, punto 6, primo comma, del TCE, la nozione di «investimento» designa «ogni tipo di attività, detenuta o controllata, direttamente o indirettamente da un investitore» comprendente uno degli elementi menzionati alle lettere da a) a f) di tale disposizione. Peraltro, l’articolo 1, punto 6, terzo comma, del TCE precisa, in particolare, che il termine «investimento» «si riferisce a qualsiasi investimento associato ad un’attività economica nel settore dell’energia». Ne consegue che il primo comma di tale disposizione definisce la nozione stessa di «investimento», mentre il terzo comma di detta disposizione precisa che non tutti gli investimenti corrispondenti alla definizione di cui al primo comma rientrano nell’ambito di applicazione del TCE, che riguarda unicamente gli investimenti associati a un’attività economica nel settore dell’energia.

68      Occorre quindi verificare, in una prima fase, se il credito derivante da un contratto di fornitura di energia elettrica rientri nella nozione di «investimento» di cui all’articolo 1, punto 6, primo comma, del TCE, prima di verificare, in caso affermativo, in una seconda fase, se un siffatto investimento sia associato a un’attività economica nel settore dell’energia, ai sensi del terzo comma di tale disposizione.

69      Per quanto riguarda la nozione di «investimento» di cui all’articolo 1, punto 6, primo comma, del TCE, occorre constatare che tale nozione è caratterizzata da due condizioni cumulative. In primo luogo, deve trattarsi di un tipo di attività detenuta o controllata direttamente o indirettamente da un investitore e, in secondo luogo, tale attività deve comprendere almeno uno degli elementi di cui alle lettere da a) a f) di tale disposizione.

70      Per quanto riguarda la prima condizione, occorre constatare che essa è soddisfatta nel caso di specie. Infatti, un credito derivante da un contratto di fornitura di energia elettrica costituisce un’attività detenuta direttamente da un investitore, fermo restando che il termine «investitore», definito all’articolo 1, punto 7, del TCE e impiegato segnatamente all’articolo 26, paragrafo 1, del TCE, designa in particolare, per quanto riguarda una Parte contraente come l’Ucraina, qualsiasi società organizzata in conformità alla legge applicabile in detta Parte contraente. Di conseguenza, la Komstroy deve essere considerata un investitore che detiene direttamente un’attività sotto forma di credito derivante da un contratto di fornitura di energia elettrica. Occorre precisare al riguardo che il fatto che la Komstroy abbia acquisito il credito di un’impresa di uno Stato che non è Parte contraente del TCE non può rimettere in discussione il suo status di «investitore», ai sensi del TCE, dal momento che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 138 delle sue conclusioni, un investimento può, proprio ai sensi dell’articolo 1, punto 7, del TCE, essere costituito da un operatore economico di uno Stato che non è Parte contraente del TCE.

71      Per quanto riguarda la seconda condizione, si deve constatare che un credito derivante da un contratto di fornitura di energia elettrica potrebbe a priori rientrare nell’ambito di applicazione sia dell’articolo 1, punto 6, primo comma, lettera c), del TCE, sia dell’articolo 1, punto 6, primo comma, lettera f), del TCE.

72      Per quanto riguarda, in primo luogo, l’articolo 1, punto 6, primo comma, lettera f), del TCE, è compreso nella nozione di «investimento», ai sensi di tale disposizione, «qualsiasi diritto conferito per (...) contratto (...) a svolgere un’attività economica nel settore dell’energia». Orbene, un credito può essere considerato come un «diritto conferito per (...) contratto». Tuttavia, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 122 delle sue conclusioni, un credito derivante da un semplice contratto di vendita di energia elettrica non può, in quanto tale, essere considerato come conferito per l’esercizio di un’attività economica nel settore dell’energia.

73      Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’articolo 1, punto 6, primo comma, lettera c), del TCE, tale disposizione precisa che la nozione di «investimento» comprende «diritti di credito e diritti a prestazioni, in virtù di contratto aventi valore economico e connessi con un investimento». Occorre pertanto verificare se un credito derivante da un contratto di fornitura di energia elettrica possa essere assimilato a siffatti crediti.

74      A tal riguardo, in primo luogo, occorre rilevare che il credito di cui trattasi nel procedimento principale è liquido in quanto dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che esso costituisce un credito pecuniario e che il suo valore in termini monetari ammonta a USD 16 287 185,94, come ricordato al punto 11 della presente sentenza.

75      In secondo luogo, tale credito trae origine da un contratto, ossia il contratto di fornitura di energia elettrica concluso tra la Moldtranselectro e la Derimen, il quale ha un valore economico, dato che tale fornitura è stata concessa dietro pagamento di una somma di denaro.

76      Resta poi da stabilire, in terzo luogo, se detto credito tragga origine da un contratto associato a un investimento.

77      A tal riguardo, nel fascicolo sottoposto alla Corte non vi è alcun elemento che consenta di ritenere che il contratto di fornitura di energia elettrica concluso tra la Moldtranseletro e la Derimen sia associato a una qualsiasi altra operazione, a prescindere dal fatto che quest’ultima costituisca o meno un investimento.

78      Infatti, il rapporto contrattuale tra la Moldtranseletro e la Derimen riguardava soltanto la fornitura di energia elettrica, energia che era prodotta da altri operatori ucraini che si limitavano a venderla alla Derimen.

79      In tale contesto, occorre dichiarare che un semplice contratto di fornitura è un’operazione commerciale che non può, in quanto tale, costituire un «investimento», ai sensi dell’articolo 1, punto 6, del TCE, e ciò anche a prescindere dalla questione se un conferimento sia necessario affinché una determinata operazione costituisca un investimento.

80      Qualsiasi altra interpretazione di tale disposizione equivarrebbe a privare del suo effetto utile la chiara distinzione che il TCE opera tra il commercio, disciplinato dalla parte II di tale trattato, e gli investimenti, disciplinati dalla parte III di quest’ultimo.

81      Orbene, una siffatta distinzione riflette l’obiettivo del TCE, quale risulta dal suo preambolo, consistente nel «catalizzare la crescita economica mediante misure per liberalizzare l’investimento e gli scambi nel settore dell’energia». Queste due categorie di misure trovano espressione nella struttura di tale trattato che disciplina, da un lato, gli investimenti e, dall’altro, il commercio.

82      Occorre sottolineare al riguardo che l’articolo 26 del TCE si applica alle controversie relative a presunte violazioni degli obblighi derivanti dalla parte III di tale trattato, riguardante la promozione e la tutela degli investimenti, e non in forza della parte II di quest’ultimo, riguardante il commercio. Tale distinzione riflette una delle ragioni principali dell’esistenza di norme di tutela specifiche per gli investitori stranieri, che risiede nella circostanza che le operazioni di investimento implicano l’immobilizzazione di risorse all’estero che, di norma, non possono essere facilmente rimpatriate in caso di controversia.

83      Nel caso di specie, nessun elemento portato a conoscenza della Corte consente di escludere che la fornitura di energia elettrica alla Moldtranselectro avrebbe potuto essere reindirizzata dalla Derimen e proposta ad altri operatori, tanto più che, in ogni caso, la produzione stessa di tale energia elettrica dipendeva dagli ordini effettuati direttamente dalla Moldtranselectro alla Ukrenergo, mentre quest’ultima vendeva detta energia elettrica alla Energoalians, la quale la rivendeva alla Derimen. In tali circostanze, la Derimen avrebbe potuto interrompere o ridurre la fornitura di energia elettrica alla Moldtranselectro senza che ciò comportasse l’immobilizzazione delle sue risorse in Moldova.

84      Poiché il credito di cui trattasi nel procedimento principale non costituisce un «investimento», ai sensi dell’articolo 1, punto 6, primo comma, del TCE, non è necessario verificare se sia soddisfatta la condizione di cui al terzo comma di tale disposizione e menzionata ai punti 67 e 68 della presente sentenza.

85      Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, occorre rispondere alla prima questione sollevata dichiarando che l’articolo 1, punto 6, e l’articolo 26, paragrafo 1, del TCE devono essere interpretati nel senso che l’acquisizione, ad opera di un’impresa di una Parte contraente di tale trattato, di un credito derivante da un contratto di fornitura di energia elettrica, non associato a un investimento, detenuto da un’impresa di uno Stato che non è Parte contraente di detto trattato nei confronti di un’impresa pubblica di un’altra Parte contraente del medesimo trattato, non costituisce un «investimento» ai sensi di tali disposizioni.

 Sulle questioni seconda e terza

86      Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alle questioni seconda e terza.

 Sulle spese

87      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

L’articolo 1, punto 6, e l’articolo 26, paragrafo 1, del Trattato sulla Carta dell’energia, firmato a Lisbona il 17 dicembre 1994, approvato a nome delle Comunità europee con decisione 98/181/CE, CECA, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 23 settembre 1997, devono essere interpretati nel senso che l’acquisizione, ad opera di un’impresa di una Parte contraente di tale trattato, di un credito derivante da un contratto di fornitura di energia elettrica, non associato a un investimento, detenuto da un’impresa di uno Stato che non è Parte contraente di detto trattato nei confronti di un’impresa pubblica di un’altra Parte contraente del medesimo trattato, non costituisce un «investimento» ai sensi di tali disposizioni.

Firme


*      Lingua processuale: il francese.