Language of document : ECLI:EU:C:2024:337

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

18 aprile 2024 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Sicurezza sociale – Funzionari dell’Unione europea – Protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea – Iscrizione obbligatoria al regime di sicurezza sociale delle istituzioni dell’Unione – Funzionario dell’Unione che esercita un’attività professionale complementare autonoma – Assoggettamento al versamento dei contributi sociali da parte della legislazione dello Stato membro in cui viene esercitata tale attività»

Nella causa C‑195/23,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal tribunal du travail francophone de Bruxelles (Tribunale del lavoro di Bruxelles di lingua francese, Belgio), con decisione del 13 marzo 2023, pervenuta in cancelleria il 27 marzo 2023, nel procedimento

GI

contro

Partena, Assurances sociales pour travailleurs indépendants ASBL,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta da F. Biltgen (relatore), presidente di sezione, J. Passer e M.L. Arastey Sahún, giudici,

avvocato generale: A. Rantos

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per GI, da J.-F. Neven, avocat;

–        per il governo belga, da S. Baeyens, C. Pochet e A. Van Baelen, in qualità di agenti, assistiti da S. Rodrigues e A. Tymen, avocats;

–        per il governo ceco, da M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da T.S. Bohr e B.‑R. Killmann, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 14 del Protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea (in prosieguo: il «Protocollo») e dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE.

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra GI, funzionario della Commissione europea, e la Partena, Assurances sociales pour travailleurs indépendants ASBL (in prosieguo: la «Partena»), associazione senza scopo di lucro, relativamente all’assoggettamento di GI al regime belga di previdenza sociale dei lavoratori autonomi per un’attività professionale accessoria.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

 Protocollo

3        L’articolo 12 del Protocollo è così formulato:

«Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal Parlamento europeo e dal Consiglio [dell’Unione europea], che deliberano mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle istituzioni interessate, i funzionari e gli altri agenti dell’Unione [europea] saranno soggetti, a profitto di quest’ultima, ad una imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti dalla stessa versati.

Essi sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dall’Unione».

4        L’articolo 14 del Protocollo enuncia quanto segue:

«Il Parlamento (...) e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle istituzioni interessate, stabiliscono il regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti dell’Unione».

 Statuto

5        L’articolo 12 ter, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, nella versione applicabile alla controversia principale (in prosieguo: lo «Statuto»), dispone quanto segue:

«Fatto salvo l’articolo 15, il funzionario che intenda esercitare un’attività esterna anche a titolo gratuito, ovvero assolvere un mandato all’esterno dell’Unione, ne chiede preliminarmente l’autorizzazione all’autorità che ha il potere di nomina. Questa autorizzazione viene rifiutata solo quando l’attività o il mandato in questione possono ostacolare l’esercizio delle sue funzioni o sono incompatibili con gli interessi dell’istituzione».

6        L’articolo 72 dello Statuto così prevede:

«1.      Nei limiti dell’80% delle spese sostenute e in base ad una regolamentazione stabilita di comune accordo dalle autorità che hanno il potere di nomina dell’istituzione dell’Unione, previo parere del comitato dello statuto, il funzionario (…) [è coperto] contro i rischi di malattia. (...)

(...)

Il terzo del contributo necessario per assicurare tale copertura è posto a carico del funzionario; la sua quota non può tuttavia superare il 2% dello stipendio base.

(...)».

7        L’articolo 73, paragrafo 1, dello Statuto è così formulato:

«Alle condizioni fissate da una regolamentazione adottata di comune accordo dalle (…) istituzioni dell’Unione, previo parere del comitato dello statuto, il funzionario è coperto sin dal giorno della sua entrata in servizio contro i rischi di malattia professionale e i rischi d’infortunio. Egli è tenuto a contribuire, nei limiti dello 0,1% dello stipendio base, alla copertura dei rischi della vita privata.

(...)».

 Regolamentazione comune

8        Al fine di definire le condizioni di applicazione dell’articolo 72 dello Statuto, le istituzioni dell’Unione hanno adottato una regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: la «regolamentazione comune»).

9        L’articolo 1 di tale regolamentazione dispone che, in applicazione dell’articolo 72 dello Statuto, è istituito un regime di assicurazione malattia comune alle istituzioni dell’Unione (RCAM).

10      L’articolo 2 di detta regolamentazione prevede quanto segue:

«1.      Sono affiliati al presente regime:

–      Il funzionario

–      l’agente temporaneo,

(...)».

11      L’articolo 4 della regolamentazione comune è così formulato:

«Quando un funzionario, un agente temporaneo o un agente contrattuale è distaccato in un paese dove, a norma della legislazione locale, è soggetto a un regime obbligatorio di assicurazione contro i rischi di malattia, i contributi dovuti a tale titolo sono integralmente versati dall’istituzione di cui fa parte l’interessato. In questo caso è applicabile l’articolo 22».

12      Ai sensi dell’articolo 22 della regolamentazione comune:

«1.      L’affiliato che abbia diritto per sé o per una persona assicurata suo tramite al rimborso delle spese a titolo di un’altra assicurazione malattia istituita per legge o regolamento, è tenuto a:

a)      dichiararlo all’ufficio di liquidazione;

b)      chiedere od eventualmente far chiedere in via prioritaria il rimborso previsto dall’altro regime. Se comunque esiste l’obbligo di versare i contributi a due regimi, gli affiliati al presente regime possono scegliere quello al quale rivolgersi per il rimborso delle prestazioni di cui hanno beneficiato, fermo restando che il regime comune interviene quale regime complementare nei casi in cui non interviene come regime primario;

c)      di unire a ciascuna domanda di rimborso presentata ai sensi del presente regime un attestato originale e particolareggiato, accompagnato da documenti giustificativi, dei rimborsi che l’affiliato o la persona assicurata suo tramite ha ottenuto a titolo dell’altro regime.

2.      Il regime comune interviene nel rimborso delle prestazioni quale regime complementare, sempre che l’altro regime sia preventivamente intervenuto per le prestazioni da esso coperte.

Se una prestazione non è coperta dal regime primario, mentre lo è dal regime comune, quest’ultimo interviene come regime primario».

(...)».

 Regolamento n. 883/2004

13      L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1, e rettifica in GU 2004, L 200, pag. 1) dispone quanto segue:

«Il presente regolamento si applica ai cittadini di uno Stato membro, agli apolidi e ai rifugiati residenti in uno Stato membro che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri, nonché ai loro familiari e superstiti».

14      L’articolo 11, paragrafo 1, di detto regolamento così prevede:

«Le persone alle quali si applica il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro. Tale legislazione è determinata a norma del presente titolo».

 Diritto belga

15      L’articolo 2 dell’arrêté royal no 38, organisant le statut social des travailleurs indépendants, du 27 juillet 1967 (regio decreto n. 38, che disciplina il regime previdenziale dei lavoratori autonomi, del 27 luglio 1967; Moniteur belge del 29 luglio 1967, pag. 8071), nella versione applicabile alla controversia principale, così prevede:

«Sono soggetti al presente decreto e devono a tal fine adempiere gli obblighi che esso impone: i lavoratori autonomi e gli aiutanti».

16      L’articolo 3, paragrafo 1, di detto decreto enuncia quanto segue:

«Ai fini del presente decreto, per lavoratore autonomo si intende qualsiasi persona fisica che esercita in Belgio un’attività professionale per il cui svolgimento essa non è vincolata da un contratto di lavoro subordinato né da uno statuto.

Si presume, fino a prova contraria, che sia assoggettata ai sensi del comma precedente qualsiasi persona che esercita in Belgio un’attività professionale idonea a produrre redditi (...)».

17      L’articolo 10, paragrafo 1, di detto decreto dispone quanto segue:

«(...) ogni persona soggetta al presente decreto è tenuta ad iscriversi, prima di iniziare la propria attività professionale autonoma, a una delle casse di previdenza sociale per lavoratori autonomi (...)».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

18      Il ricorrente nel procedimento principale, funzionario dell’Unione dal 1º settembre 2007, è entrato in servizio presso la Commissione nell’agosto 2010.

19      Dall’ottobre 2015 egli esercita un’attività complementare di insegnamento retribuita, per un massimo di 20 ore di lezione all’anno, per la quale, conformemente allo Statuto, ha ottenuto l’autorizzazione necessaria da parte della Commissione.

20      Con lettera del 4 luglio 2018, l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (Istituto nazionale di previdenza sociale per lavoratori autonomi, Belgio), responsabile della verifica dell’iscrizione dei lavoratori autonomi a un cassa di previdenza sociale, ha informato il ricorrente nel procedimento principale che egli doveva iscriversi a un cassa di previdenza sociale, in quanto dal 1º ottobre 2015 esercitava un’attività professionale di lavoro autonomo in qualità di professore.

21      Di conseguenza, il ricorrente nel procedimento principale si è affiliato alla Partena e ha versato i contributi previdenziali richiesti per un importo pari a EUR 3 242,09.

22      Ritenendo tuttavia che il suo assoggettamento al regime belga di previdenza sociale dei lavoratori autonomi fosse contrario al principio dell’unicità del regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari delle istituzioni dell’Unione, il ricorrente nel procedimento principale ha proposto un ricorso contro la Partena dinanzi al tribunal du travail francophone de Bruxelles (Tribunale del lavoro di Bruxelles di lingua francese, Belgio), giudice del rinvio, per porre fine al suo assoggettamento e per ottenere il rimborso dei contributi previdenziali versati.

23      È in tale contesto che il tribunal du travail francophone de Bruxelles (Tribunale del lavoro di Bruxelles di lingua francese) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se il [Protocollo], in particolare il suo articolo 14, il principio dell’unicità del regime di previdenza sociale applicabile ai lavoratori subordinati o autonomi, attivi o pensionati, e il principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, [TUE], ostino a che uno Stato membro imponga l’assoggettamento ad un regime nazionale di previdenza sociale ed richieda il versamento di contributi previdenziali ad un funzionario che, in aggiunta alla sua attività al servizio di un’istituzione europea, svolga, con l’autorizzazione di quest’ultima, un’attività accessoria d’insegnamento, laddove tale funzionario, in forza dello [Statuto], è già assoggettato al [regime di previdenza sociale delle istituzioni] dell’Unione europea».

 Sulla questione pregiudiziale

24      Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 14 del Protocollo, il principio dell’unicità del regime di previdenza sociale applicabile, quale previsto nel regolamento n. 883/2004, e il principio di leale cooperazione quale sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano alla legislazione di uno Stato membro che impone l’assoggettamento al regime di previdenza sociale di tale Stato membro di un funzionario dell’Unione che eserciti un’attività professionale accessoria di insegnamento nel territorio di detto Stato membro.

25      Occorre ricordare che, per quanto riguarda il principio dell’unicità del regime di previdenza sociale applicabile, quale previsto all’articolo 11 del regolamento n. 883/2004, tale regolamento ha istituito un sistema di coordinamento che disciplina, in particolare, la determinazione della legislazione o delle legislazioni applicabili ai lavoratori subordinati e autonomi che esercitano, in circostanze diverse, il loro diritto alla libera circolazione. La completezza di tale sistema di norme di conflitto ha l’effetto di privare il legislatore di ciascuno Stato membro del potere di determinare liberamente la portata e le condizioni di applicazione della propria normativa nazionale quanto alle persone ad essa assoggettate e quanto al territorio all’interno del quale le disposizioni nazionali producono i loro effetti. L’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 884/2004 prevede infatti espressamente che le persone cui si applica tale regolamento sono soggette unicamente alla legislazione di un unico Stato membro (v., in tal senso, sentenza del 16 novembre 2023, Acerta e a., C‑415/22, EU:C:2023:881, punti 29 e 30).

26      Tale principio dell’unicità del regime di previdenza sociale applicabile mira ad evitare le complicazioni che possono derivare dalla simultanea applicazione di più normative nazionali e ad eliminare le disparità di trattamento che, per le persone che si spostano all’interno dell’Unione, sarebbero la conseguenza di un cumulo parziale o totale delle legislazioni applicabili (sentenza del 26 febbraio 2015, de Ruyter, C‑623/13, EU:C:2015:123, punto 37).

27      Orbene, detto principio non è applicabile ai funzionari dell’Unione, i quali non sono sottoposti a una legislazione nazionale in materia di sicurezza sociale, quale quella di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, il quale definisce il campo di applicazione ratione personae di detto regolamento (v., in tal senso, sentenza del 16 novembre 2023, Acerta e a., C‑415/22, EU:C:2023:881, punto 31 nonché giurisprudenza ivi citata).

28      Solo l’Unione, infatti, e non gli Stati membri, è competente a stabilire le norme applicabili ai funzionari dell’Unione per quanto concerne i loro obblighi in materia previdenziale. Il regime di sicurezza sociale delle istituzioni dell’Unione è stato stabilito, in conformità all’articolo 14 del Protocollo, dal Parlamento e dal Consiglio per mezzo del regolamento che adotta lo Statuto (sentenza del 16 novembre 2023, Acerta e a., C‑415/22, EU:C:2023:881, punti 32 e 33 nonché giurisprudenza ivi citata).

29      Orbene, da un lato, si deve ritenere che l’articolo 14 del Protocollo implichi la sottrazione alla competenza degli Stati membri dell’obbligo di iscrizione dei funzionari dell’Unione ad un regime previdenziale nazionale e dell’obbligo, per tali funzionari, di contribuire al finanziamento di un simile regime (v., in tal senso, sentenza del 16 novembre 2023, Acerta e a., C‑415/22, EU:C:2023:881, punto 34 nonché giurisprudenza ivi citata).

30      La Corte ha del resto statuito che l’articolo 14 del Protocollo e le disposizioni dello Statuto in materia di previdenza sociale svolgono, nei confronti dei funzionari dell’Unione, una funzione analoga a quella dell’articolo 11 del regolamento n. 883/2004, che consiste nel vietare che tali funzionari abbiano l’obbligo di contribuire a diversi regimi in materia (v., in tal senso, sentenza del 10 maggio 2017, de Lobkowicz, C‑690/15, EU:C:2017:355, punto 45).

31      Ne deriva che il legislatore dell’Unione è il solo competente a determinare liberamente la portata e le condizioni di applicazione delle disposizioni in materia di previdenza sociale quanto agli effetti che esse producono e alle persone ad esse assoggettate.

32      Dall’altro lato, lo Statuto, che presenta tutte le caratteristiche enunciate all’articolo 288 TFUE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, cosicché il rispetto delle sue disposizioni s’impone anche agli Stati membri (sentenza del 16 novembre 2023, Acerta e a., C‑415/22, EU:C:2023:881, punto 35 nonché giurisprudenza ivi citata).

33      In tale contesto, dall’articolo 72, paragrafo 1, e dall’articolo 73 dello Statuto emerge che ogni funzionario o agente temporaneo al servizio di un’istituzione dell’Unione è coperto contro i rischi di malattia, e ciò sin dal giorno della sua entrata in servizio.

34      Nel caso di specie, è pacifico che il ricorrente nel procedimento principale sia funzionario dell’Unione dal 1º settembre 2007 e che sia in servizio presso la Commissione dall’agosto 2010. A causa del suo rapporto di impiego con quest’ultima, egli rientra quindi nel regime di previdenza sociale delle istituzioni dell’Unione in applicazione dell’articolo 72, paragrafo 1, dello Statuto, anche se esercita un’attività professionale accessoria autorizzata dalla Commissione, in applicazione dell’articolo 12 ter, paragrafo 1, dello Statuto, in uno Stato membro.

35      Pertanto, la normativa di uno Stato membro che assoggetta al regime di previdenza sociale di tale Stato membro un funzionario dell’Unione che esercita un’attività professionale accessoria in detto Stato membro viola la competenza esclusiva attribuita all’Unione, tanto dall’articolo 14 del Protocollo quanto dalle pertinenti disposizioni dello Statuto, a determinare le norme applicabili ai funzionari dell’Unione per quanto riguarda i loro obblighi in materia di previdenza sociale.

36      Benché, infatti, gli Stati membri conservino la loro competenza a regolare i rispettivi sistemi previdenziali, essi devono nondimeno rispettare, nell’esercizio di detta competenza, il diritto dell’Unione, ivi comprese le disposizioni del Protocollo e dello Statuto relative alle norme in materia di sicurezza sociale che disciplinano la situazione giuridica dei funzionari dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 16 novembre 2023, Acerta e a., C‑415/22, EU:C:2023:881, punto 43 nonché giurisprudenza ivi citata).

37      Inoltre, una normativa nazionale come quella di cui al punto 35 della presente sentenza sarebbe contraria al principio di leale cooperazione, previsto all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, in virtù del quale l’Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell’adempimento dei compiti derivanti dai trattati.

38      Infatti, una simile normativa rischierebbe di perturbare la parità di trattamento tra i funzionari dell’Unione e, pertanto, di scoraggiare l’esercizio di un’attività professionale in seno ad un’istituzione dell’Unione, visto che taluni funzionari sarebbero costretti a contribuire non solo al regime previdenziale delle istituzioni dell’Unione, ma anche ad un regime previdenziale nazionale (v., in tal senso, sentenza del 10 maggio 2017, de Lobkowicz, C‑690/15, EU:C:2017:355, punto 47).

39      Infine, si deve ritenere che detta interpretazione non sia messa in discussione da nessuno degli argomenti dedotti dal Regno del Belgio e dalla Repubblica ceca nelle loro osservazioni scritte.

40      Per quanto riguarda, da un lato, l’argomento secondo cui le retribuzioni non versate dall’Unione sono estranee a quest’ultima e devono quindi essere tassate dallo Stato membro competente in materia fiscale e, di conseguenza, essere soggette ai contributi previdenziali di tale Stato membro, occorre ricordare che esiste una netta distinzione tra gli obblighi in materia di sicurezza sociale dei funzionari dell’Unione e gli obblighi fiscali di tali funzionari, che beneficiano, in forza dell’articolo 12 del Protocollo, solo di un’esenzione dalle imposte nazionali sui loro stipendi, salari ed emolumenti versati dall’Unione. Pertanto, se è vero che detti stipendi, salari ed emolumenti sono soggetti esclusivamente, quanto alla loro imponibilità eventuale, al diritto dell’Unione, gli altri redditi di detti funzionari restano soggetti a imposizione da parte degli Stati membri. Per contro, per quanto riguarda gli obblighi in materia di sicurezza sociale, il funzionario dell’Unione è esclusivamente assoggettato al regime di previdenza sociale delle istituzioni dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 16 novembre 2023, Acerta e a., C‑415/22, EU:C:2023:881, punto 48).

41      Infatti, la competenza esclusiva attribuita al legislatore dell’Unione a stabilire il regime dei contributi previdenziali dei funzionari dell’Unione si applica ai contributi sociali che uno Stato membro preleverebbe su ogni sorta di reddito e, quindi, anche su un reddito derivante da un’attività accessoria autorizzata dal datore di lavoro (v., in tal senso, sentenza del 10 maggio 2017, de Lobkowicz, C‑690/15, EU:C:2017:355, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).

42      Per quanto riguarda, dall’altro lato, l’argomento secondo cui i regimi di previdenza sociale di tutti gli Stati membri si baserebbero sulla solidarietà, in quanto i contributi non sono mai proporzionali alle prestazioni né condizionati dal ricorso stesso alle prestazioni, occorre ricordare che la Corte ha dichiarato che l’esistenza o l’assenza di contropartite in termini di prestazioni è irrilevante nel contesto della questione se il prelievo in questione rientri nell’ambito di applicazione del regime di sicurezza sociale (v., in tal senso, sentenza del 16 novembre 2023, Acerta e a., C‑415/22, EU:C:2023:881, punto 47 nonché giurisprudenza ivi citata).

43      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 14 del Protocollo, il principio dell’unicità del regime di previdenza sociale applicabile, quale previsto nel regolamento n. 883/2004, e il principio di leale cooperazione quale sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano alla legislazione di uno Stato membro che impone l’assoggettamento al regime di previdenza sociale di tale Stato membro di un funzionario dell’Unione che eserciti un’attività professionale accessoria di insegnamento nel territorio di detto Stato membro.

 Sulle spese

44      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:

L’articolo 14 del Protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, il principio dell’unicità del regime di previdenza sociale applicabile, quale previsto nel regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, e il principio di leale cooperazione quale sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE

devono essere interpretati nel senso che:

essi ostano alla legislazione di uno Stato membro che impone l’assoggettamento al regime di previdenza sociale di tale Stato membro di un funzionario dell’Unione europea che eserciti un’attività professionale accessoria di insegnamento nel territorio di detto Stato membro.

Firme


*      Lingua processuale: il francese.