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Ricorso proposto il 17 marzo 2023 – VI/Commissione

(Causa T-147/23)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: VI (rappresentante: M. Velardo, avvocata)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare i seguenti provvedimenti:

Provvedimento del 20 maggio 2022 con il quale è stato comunicato alla ricorrente che aveva ottenuto 53 punti durante la valutazione tramite il Talent Screener nel concorso EPSO/AST/150/21 per i tecnici di laboratorio, laddove il punteggio minimo per 1’ ammissione alla fase successiva era di 57 punti; e

Provvedimento dell’APN in data 8 dicembre 2022, ARES (2022) s.9324205, con il quale è stato respinto il ricorso presentato in data 14 giugno 2022 e registrato con la referenza No R/30/22 ai sensi de l’articolo 90, II, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea e regime applicabile agli altri agenti dell’Unione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo, vertente su un errore manifesto di apprezzamento nella valutazione die titoli e della durata della sua esperienza professionale, arbitrariamente ridotta dalla commissione giudicatrice nonché una violazione del bando di concorso che non autorizzava una ridistribuzione della durata dell’esperienza professionale nell’ ambito dei vari criteri del Talent Screener.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 1, comma 1, dell’allegato III dello statuto, in quanto la commissione giudicatrice non disponeva del potere di stabilire i fattori di ponderazione.

Terzo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 27, 29 dello statuto e 5, primo comma, dell’allegato III dello statuto, in quanto la commissione giudicatrice non ha verificato la veridicità dei titoli e dell’esperienza professionale dichiarati dai candidati nel Talent Screener, prima di stilare la lista dei candidati ammessi alla fase successiva presso 1’Assessment Center.

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