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Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 dicembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Köln - Germania) – Timac Agro Deutschland GmbH / Finanzamt Sankt Augustin

(Causa C-388/14) 1

(Rinvio pregiudiziale – Normativa tributaria – Imposta sulle società – Libertà di stabilimento – Stabile organizzazione non residente – Prevenzione della doppia imposizione mediante esenzione dei redditi della stabile organizzazione non residente – Presa in considerazione delle perdite realizzate dalla detta stabile organizzazione – Reintegrazione delle perdite in precedenza dedotte in caso di cessione della stabile organizzazione non residente – Perdite definitive)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Köln

Parti

Ricorrente: Timac Agro Deutschland GmbH

Convenuto: Finanzamt Sankt Augustin

Dispositivo

L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa tributaria di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, in virtù della quale, in caso di cessione da parte di una società residente di una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro ad una società non residente appartenente allo stesso gruppo della prima società, le perdite precedentemente dedotte e relative alla stabile organizzazione ceduta sono reintegrate nel risultato fiscale della società cedente quando, in virtù di una convenzione contro la doppia imposizione, i redditi di una siffatta stabile organizzazione sono esentati da imposizione nello Stato membro in cui ha la sua sede la società da cui detta stabile organizzazione dipendeva.

L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa fiscale di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, che, in caso di cessione da parte di una società residente di una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro ad una società non residente appartenente allo stesso gruppo della prima società, esclude la possibilità per la società residente di prendere in considerazione nella base imponibile le perdite della stabile organizzazione ceduta allorché, in virtù di una convenzione contro la doppia imposizione, il potere esclusivo di tassare i risultati di tale stabile organizzazione spetti allo Stato membro in cui essa è situata.

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1     GU C 372 del 20.10.2014.