Language of document :

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 20 ottobre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal - Irlanda) – Evelyn Danqua / Minister for Justice and Equality, Ireland, Attorney General

(Causa C-429/15)1

(Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2004/83/CE – Norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria – Norma procedurale nazionale che prevede, per proporre una domanda di protezione sussidiaria, un termine di quindici giorni lavorativi a decorrere dalla notifica del rigetto della domanda di asilo – Autonomia procedurale degli Stati membri – Principio di equivalenza – Principio di effettività – Regolare svolgimento del procedimento di esame della domanda di protezione sussidiaria – Regolare svolgimento della procedura di rimpatrio – Incompatibilità)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal

Parti

Ricorrente: Evelyn Danqua

Convenuti: Minister for Justice and Equality, Ireland, Attorney General

Dispositivo

Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che osta ad una norma procedurale nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che assoggetta una domanda volta ad ottenere lo status di protezione sussidiaria ad un termine di decadenza di quindici giorni lavorativi a decorrere dalla notifica, da parte dell’autorità competente, della possibilità, per un richiedente asilo la cui domanda sia stata respinta, di presentare una siffatta domanda.

____________

1 GU C 320 del 28.9.2015.