Language of document : ECLI:EU:C:2016:789

Causa C‑429/15

Evelyn Danqua

contro

Minister for Justice and Equality e altri

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal)

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2004/83/CE – Norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria – Norma procedurale nazionale che prevede, per proporre una domanda di protezione sussidiaria, un termine di quindici giorni lavorativi a decorrere dalla notifica del rigetto della domanda di asilo – Autonomia procedurale degli Stati membri – Principio di equivalenza – Principio di effettività – Regolare svolgimento del procedimento di esame della domanda di protezione sussidiaria – Regolare svolgimento della procedura di rimpatrio – Incompatibilità»

Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 20 ottobre 2016

1.        Diritto dell’Unione europea – Diritti conferiti ai singoli – Modalità processuali nazionali – Presupposti d’applicazione – Rispetto dei principi di equivalenza e di effettività – Norma procedurale nazionale che prevede, per proporre una domanda di protezione sussidiaria, un termine di quindici giorni lavorativi a decorrere dalla notifica del rigetto della domanda di asilo  – Invocazione del principio di equivalenza non pertinente

(Direttive del Consiglio 2004/83 e 2005/85)

2.        Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Identificazione degli elementi di diritto dell’Unione pertinenti – Riformulazione delle questioni

(Art. 267 TFUE)

3.        Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria – Direttiva 2004/83 – Norma procedurale nazionale che prevede, per proporre una domanda di protezione sussidiaria, un termine di quindici giorni lavorativi a decorrere dalla notifica del rigetto della domanda di asilo – Inammissibilità – Non conformità al principio di effettività

(Direttiva del Consiglio 2004/83)

1.      Nell’ambito di un rinvio pregiudiziale relativo alla questione se il principio di equivalenza debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una norma procedurale nazionale, la quale assoggetta una domanda volta al riconoscimento dello status di protezione sussidiaria ad un termine di decadenza di quindici giorni lavorativi a decorrere dalla notifica, da parte dell’autorità competente, della possibilità, per il richiedente asilo la cui domanda è stata respinta, di presentare una siffatta domanda, l’invocazione del principio di equivalenza non è pertinente.

Infatti, il rispetto del principio di equivalenza presuppone che la norma nazionale si applichi indistintamente ai procedimenti fondati sul diritto dell’Unione e a quelli fondati sul diritto nazionale.

Orbene, la situazione alla base della questione pregiudiziale riguarda due domande fondate sul diritto dell’Unione, cioè una domanda diretta ad ottenere il beneficio dello status di rifugiato e una domanda volta ad ottenere lo status di protezione sussidiaria.

(v. punti 24, 30, 32, 35)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 36, 37)

3.      Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che osta ad una norma procedurale nazionale che assoggetta una domanda volta ad ottenere lo status di protezione sussidiaria ad un termine di decadenza di quindici giorni lavorativi a decorrere dalla notifica, da parte dell’autorità competente, della possibilità, per un richiedente asilo la cui domanda sia stata respinta, di presentare una siffatta domanda.

Infatti, in applicazione del principio di effettività, una siffatta norma procedurale nazionale deve consentire l’effettivo accesso delle persone che presentano una domanda di protezione sussidiaria ai diritti loro conferiti dalla direttiva 2004/83, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta. A tale proposito, il procedimento di esame delle domande di protezione sussidiaria riveste un’importanza particolare in quanto consente di garantire ai richiedenti la protezione internazionale la tutela dei propri diritti essenziali mediante la concessione di una siffatta protezione.

In questo contesto, tenuto conto delle difficoltà che possono presentarsi a siffatti richiedenti a causa, in particolare, della situazione umana e materiale difficile in cui essi possono trovarsi, occorre constatare che un termine di decadenza simile risulta essere particolarmente breve e non garantisce, in concreto, a tutti questi richiedenti l’effettiva possibilità di presentare una domanda volta ad ottenere la protezione sussidiaria e, se del caso, ottenere lo status conferito da tale protezione. Un siffatto termine non può quindi essere ragionevolmente giustificato ai fini di garantire il regolare svolgimento del procedimento di esame di una domanda di concessione di tale status.

Di conseguenza, la norma procedurale nazionale controversa è tale da compromettere l’effettività dell’accesso dei richiedenti la protezione sussidiaria ai diritti che sono loro riconosciuti dalla direttiva 2004/83.

(v. punti 39, 45, 46, 48, 49 e dispositivo)