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Ricorso proposto il 14 marzo 2011 - Carbunión / Consiglio

(Causa T-176/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión) (Madrid, Spagna) (rappresentanti: K. Desai, solicitor, S. Cisnal de Ugarte e M. Peristeraki, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Dichiarare il ricorso di annullamento ammissibile:

dichiarare il ricorso di annullamento fondato e, di conseguenza, annullare l'art. 3, n. 1, lett. a), b) e f), e l'art. 3, n. 3, della decisione del Consiglio 10 dicembre 2010, 2010/787/UE 1, sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive;

condannare il Consiglio alle spese sostenute dalla ricorrente relativamente al presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.

Primo motivo, vertente su errori manifesti nella valutazione degli atti pertinenti, in quanto il convenuto ha basato la decisione impugnata sulle seguenti conclusioni:

il contributo apportato dal carbone all'approvvigionamento energetico dell'Unione è di modesta entità;

la chiusura delle miniere di carbone non competitive e l'eliminazione della produzione di carbone dell'Unione promuoverà le fonti energetiche rinnovabili;

non si prevede assolutamente che la produzione di carbone nell'Unione, e in Spagna in particolare, diventi competitiva entro il 2018.

Secondo motivo, vertente sulla mancanza di motivazione, in quanto il Consiglio ha omesso di:

considerare le innumerevoli prove e conclusioni presentategli durante la fase preparatoria da altre istituzioni e azionisti, che dimostrano l'importanza dell'industria dell'Unione del carbone per la sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione ;

motivare i) la decisione di discostarsi dal quadro normativo relativo agli aiuti di Stato e dalla politica in materia istituiti con il regolamento sull'industria carboniera del 2002 2, che si basava su riflessioni relative alla sicurezza dell'approvvigionamento, e ii) il fatto di avere adottato invece la decisione impugnata esclusivamente sulla base di considerazioni connesse alla competitività.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento, in quanto la decisione impugnata:

rappresenta un cambiamento repentino e inaspettato della posizione dell'Unione rispetto al settore interno del carbone in quest'ultima e in Spagna in particolare;

viola il principio del legittimo affidamento, poiché non prevede un periodo transitorio per consentire alla ricorrente di adeguarsi a tale importante cambiamento di politica.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, in quanto la decisione impugnata impone restrizioni ingiustificate ed eccessive al funzionamento delle miniere interne di carbone in Spagna, che non corrispondono agli obiettivi del Consiglio. Più nel dettaglio, a parere della ricorrente, le misure adottate con la decisione impugnata non affrontano le questioni ambientali sollevate dal Consiglio, poiché gli impianti di produzione di energia elettrica dell'Unione continueranno a "bruciare" carbone importato. In effetti, la decisione impugnata impone alla ricorrente obblighi esageratamente onerosi, completamente scollegati dall'obiettivo della tutela dell'ambiente. Inoltre, la ricorrente afferma che le preoccupazioni concernenti la competitività che emergono dal sovvenzionamento del carbone interno sono anch'esse amplificate nella decisione impugnata.

Quinto motivo, vertente sull'abuso di potere. A questo proposito la ricorrente rileva che le misure adottate con la decisione impugnata, dati i loro effetti negativi per il settore delle miniere di carbone nell'Unione, non corrispondono agli obiettivi strategici e politici che quest'ultima dovrebbe perseguire ai sensi dell'art. 194 TFUE. La decisione impugnata mette a rischio il corretto funzionamento del mercato energetico nell'Unione e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico in quest'ultima e in Spagna in particolare. Pertanto, il Consiglio ha commesso un abuso di potere nell'adottare la decisione impugnata, diretta ad eliminare una delle materie prime interne più importanti per garantire l'approvvigionamento energetico nell'Unione.

Con il sesto motivo, vertente sulla violazione dei principi della parità di trattamento e del divieto di discriminazione. Secondo la ricorrente, la decisione impugnata discrimina i produttori interni di carbone nei confronti, rispettivamente, i) degli importatori di carbone nell'Unione e ii) di altre forme di energia.

Settimo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata si basa su un fondamento giuridico errato. La ricorrente sostiene che la decisione impugnata è adottata sulla base del solo art. 107, n. 3, lett. e), TFUE, mentre avrebbe dovuto essere adottata anche sulla base dell'art. 109 TFUE nel rispetto della procedura corrispondente.

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1 - GU L 336, pag. 24.

2 - Regolamento (CE) del Consiglio 23 luglio 2002, n. 1407, sugli aiuti di Stato all'industria carboniera (GU L 205, pag. 1).