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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Solvay Pharmaceuticals B.V. contro Consiglio dell'Unione europea, presentato il 26 dicembre 2001

(Causa T-392/02)

    Lingua processuale: il francese

Il 26 dicembre 2002 la Solvay Pharmaceuticals B.V., con sede in Weesp (Paesi Bassi), rappresentata dagli avv.ti Callista Meijer, Francis Herbert e Michel L. Struys, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-annullare il regolamento (CE) del Consiglio 23 settembre 2002, n. 1756, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali per quanto riguarda la revoca dell'autorizzazione di un additivo, e il regolamento (CE) n. 2430/1999 della Commissione;

-condannare il Consiglio all'integralità delle spese;

-applicare in via subordinata, nell'ipotesi in cui il ricorso fosse respinto nel merito, l'art. 17, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura e condannare il Consiglio alla totalità delle spese, data la perdurante carenza di cooperazione e di trasparenza da parte della Commissione nella gestione amministrativa del fascicolo.

Motivi e principali argomenti:

La ricorrente produce il Nifursol, un additivo alimentare. La ricorrente contesta il regolamento n. 1756/2002 del Consiglio 1. Il regolamento impugnato modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio 2 relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali e revoca l'autorizzazione di immissione in commercio di cui fruisce il Nifursol. Tale autorizzazione è associata, per effetto del regolamento n. 2430/1999 3, alla persona responsabile dell'immissione in circolazione, all'occorrenza la ricorrente.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente fa valere la violazione degli artt. 9M e 3A, punto B, della direttiva 70/524/CEE e la violazione del principio di precauzione. Il considerando 6 del regolamento impugnato afferma che non era possibile garantire che il Nifursol sia esente da rischi per la salute umana. Secondo la ricorrente il Consiglio ha alterato il test di cui ai menzionati articoli secondo i quali un'autorizzazione può essere revocata solo quando risulti che l'additivo ha effetti sfavorevoli sulla salute umana, animale o sull'ambiente o che reca pregiudizio al consumatore alterando le caratteristiche dei prodotti.

La ricorrente rileva poi che il Consiglio non può fondarsi sul principio di precauzione poiché non vi si riferisce affatto. In ogni caso la ricorrente sostiene che il Consiglio fa proprio in effetti il criterio del rischio meramente ipotetico il quale è inconciliabile con la giurisprudenza del Tribunale che esclude di considerare, nel contesto dell'applicazione del principio di precauzione, un livello di rischio zero.

Inoltre la ricorrente invoca la violazione dell'art. 9M, quinto trattino, della direttiva 70/524 come modificata e del principio generale della parità di trattamento. Secondo la ricorrente il Consiglio e la Commissione non potevano fondarsi nell'insufficienza di dati per procedere alla revoca, quando invece la Commissione non ha fatto uso dei poteri di ingiungere alla persona responsabile dell'immissione in circolazione di un additivo di fornirle informazioni.

La ricorrente deduce infine la violazione dei principi fondamentali di certezza del diritto, buona amministrazione e buona fede. La ricorrente fa valere che, a più riprese, ha interpellato la Commissione senza mai ottenere le indicazioni che le avrebbero permesso di fornire risultati accettabili agli occhi della Commissione e del Consiglio.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 23 settembre 2002, n. 1756 che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali per quanto riguarda la revoca dell'autorizzazione di un additivo, e il regolamento (CE) n. 2430/1999 della Commissione, (Testo rilevante ai fini del SEE), (GU L 265, 3 ottobre 2002, pag. 1)

2 - Direttiva del Consiglio 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 16 dicembre 1970, pag. 1)

3 - Regolamento (CE) della Commissione 16 novembre 1999, n. 2430, che associa l'autorizzazione di taluni additivi appartenenti al gruppo "Coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose" nell'alimentazione degli animali alle persone responsabili della loro immissione in circolazione (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 296 del 17 novembre 1999, pag. 3)