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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Daiichi Pharmaceutical Co. Ltd. contro la Commissione della Comunità europee, proposto l'8 febbraio 2002.

    (Causa T-26/02)

    Lingua di procedura: inglese

L'8 febbraio 2002 la Daiichi Pharmaceutical Co. Ltd., rappresentata dagli avv.ti J.Buhart e P. M. Louis dello studio Coudert Brothers LLP, di Bruxelles (Belgio), ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

(annullare l'art. 3, lett. f), della decisione della Commissione 21 novembre 2001, relativa ad un procedimento d'applicazione dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/E-1/37,512 - Vitamins);

(in subordine, ridurre sostanzialmente l'ammenda inflitta alla ricorrente, e

(condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente è una società farmaceutica giapponese la cui società controllata produceva D-pantolactone e D-Calcio Pantotenato (Vitamina B5), nonché pyridoxina (Vitamina B6) nel periodo qui rilevante. Con la decisione impugnata, la Commissione ha inflitto un'ammenda alla ricorrente ed a sette altre società per aver partecipato a otto diversi cartelli segreti aventi lo scopo di ripartire il mercato e di fissare i prezzi dei prodotti vitaminici.

La ricorrente non contesta quanto rilevato dalla Commissione, secondo cui la ricorrente ha violato l'art. (81) n. 1, CE, nonché l'art. 53, n. 1, dell'accordo SEE, partecipando ad intese rilevanti per il mercato comunitario nonché per il mercato SEE con riferimento alle vitamine B5 e B6. Inoltre, la ricorrente non contesta i fatti accertati dalla Commissione. Tuttavia, la ricorrente chiede l'annullamento dell'art. 3, lett. f), della decisione che la condanna al pagamento di un'ammenda di euro 23 400 000, ovvero, in subordine, una sostanziale riduzione di tale ammenda.

La ricorrente rileva tra l'altro che la Commissione è incorsa in un manifesto errore di giudizio, ha applicato erroneamente il diritto ai fatti ed ha violato gli orientamenti generali in tema di ammende:

(avendo omesso di inserire la ricorrente in una terza categoria, dopo la Hoffmann - La Roche e la BASF, nel determinare l'importo dell'ammenda con riferimento alla gravità dell'infrazione, ovvero in subordine ed in violazione del principio di parità di trattamento, avendo omesso di inserire la ricorrente nella seconda categoria, dove è stata inserita la BASF;

(avendo omesso di considerare quale circostanza attenuante l'esecuzione solo parziale, da parte della ricorrente, dell'intesa relativa alla vitamina B5, così da garantirle una sostanziale riduzione dell'importo di base dell'ammenda;

(avendo omesso di esentare totalmente la ricorrente dal pagamento dell'ammenda ovvero di applicarle un'assai significativa riduzione della stessa, dal 75% al 100%, per quanto concerne l'infrazione relativa alla vitamina B5, e ciò in applicazione della sezione B della circolare sulle circostanze che giustificano una riduzione dell'ammenda, data la cooperazione dimostrata dalla ricorrente nel corso del procedimento ovvero, in subordine, di applicare una riduzione più modesta dell'ammenda in forza delle sezioni C ovvero D della circolare indicata.

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