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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso delle società Sumitomo Chemical Co. Ltd, contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 7 febbraio 2002

    (Causa T-22/02)

    (Lingua processuale: l'inglese)

Il 7 febbraio 2002 la società Sumitomo Chemical Co. Ltd, rappresentata dal sig. Martin Klusmann e dalla sig.ra Vanessa Turner dello studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer, Düsseldorf (Germania), ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

(annullare la decisione della convenuta 21 novembre 2001 C(2001) 3695-definitiva nella pratica n. COMP/E-1/37.512 - Vitamine, in quanto la società Sumitomo Chemical vi sia interessata

(condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata nella presente causa è la stessa di quella della causa T-15/02, BASF/COMMISSIONE1.

A sostegno delle sue conclusioni la ricorrente osserva che:

- La Commissione non era più in termini per l'adozione della decisione di divieto. Contrariamente al punto di vista della convenuta secondo il quale le regole sulla prescrizione non incidono sulla legittimazione della stessa a effettuare indagini sui casi di intesa e sull'adozione di decisioni di divieto, le regole sulla prescrizione di cui al Regolamento n. 2988/742 andrebbero considerate come applicabili alle decisioni che accertano un divieto.

- La possibilità di adottare una decisione di divieto è sottoposta a prescrizione in base alle disposizioni generali del diritto comunitario. E' stato dichiarato a tale proposito che quando è indubbio che il comportamento di cui trattasi è cessato da più di cinque anni prima che sia stata avviata una indagine, una decisione di accertamento non è né necessaria né giustificata, in quanto non si può dar luogo né ad un ordine di astensione, come disposto all'art. 2 della decisione impugnata, né ad una qualunque altra forma di sanzione che la convenuta possa infliggere alla ricorrente. In subordine, la ratio che giustifica i termini di prescrizione nell'Unione europea risiede nel fatto che, trascorso un certo periodo di tempo, è nell'interesse del buon funzionamento del sistema giuridico che le violazioni di legge non siano più perseguite né diano luogo ad una qualsivoglia forma di sanzione nei confronti della parte interessata.

- La convenuta non era competente, nel senso dell'art. 230, n. 2, CE, ad adottare la decisione controversa, che è viziata da eccesso di potere ai sensi del Trattato e del regolamento n. 17/62. La convenuta non è legittimata né dall'art. 3 del regolamento n. 17, né da un'altra disposizione, ad adottare una decisione di accertamento allorché dal momento della cessazione della violazione è già maturato il termine di prescrizione di cui all'art. 1 del regolmento n. 2988/74.

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1 - Comunicazione non ancora pubblicata in GUCE.

2 - relativo alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel settore del diritto dei trasporti e della concorrenza della Comunità economica europea