Comunicazione sulla GU
Sentenza del Tribunale di primo grado 6 ottobre 2005 - Sumitomo Chemical e Sumika Fine Chemicals/ Commissione
(Cause riunite T-22/02 e T-23/02) 1 ["Concorrenza - Accordi nel settore dei prodotti vitaminici - Decisione della Commissione che accerta infrazioni cessate e non commina ammende - Regolamento (CEE) n. 2988/74 - Prescrizione del potere della Commissione di comminare ammende o sanzioni - Principio della certezza del diritto -Presunzione di innocenza - Legittimo interesse a procedere all'accertamento delle infrazioni"]
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Sumitomo Chemical (Tokyo, Giappone) e Sumika Fine Chemicals (Osaka, Giappone) [Rappresentanti: M. Klusmann, avvocato, e V. Turner, solicitor]
Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: L. Pignataro-Nolin e a. Whelam, in qualità di agenti]
Oggetto della causa
Domande di annullamento della decisione della Commissione 21 novembre 2001, 2003/2/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del Trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/E-1/37.512 - Vitamine) (GU 2003, L 6, pag. 1), per la parte in cui riguarda le ricorrenti,
Dispositivo della sentenza
1) La decisione della Commissione 21 novembre 2001, 2003/2/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del Trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/E-1/37.512 - Vitamine), è annullata nella parte che riguarda le ricorrenti.
2) La convenuta è condannata alle spese.
____________1 - GU C 109 del 4.5.2002.