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Comunicazione sulla GU

 

Sentenza del Tribunale di primo grado 6 ottobre 2005 - Sumitomo Chemical e Sumika Fine Chemicals/ Commissione

(Cause riunite T-22/02 e T-23/02) 1

["Concorrenza - Accordi nel settore dei prodotti vitaminici - Decisione della Commissione che accerta infrazioni cessate e non commina ammende - Regolamento (CEE) n. 2988/74 - Prescrizione del potere della Commissione di comminare ammende o sanzioni - Principio della certezza del diritto -Presunzione di innocenza - Legittimo interesse a procedere all'accertamento delle infrazioni"]

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Sumitomo Chemical (Tokyo, Giappone) e Sumika Fine Chemicals (Osaka, Giappone) [Rappresentanti: M. Klusmann, avvocato, e V. Turner, solicitor]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: L. Pignataro-Nolin e a. Whelam, in qualità di agenti]

Oggetto della causa

Domande di annullamento della decisione della Commissione 21 novembre 2001, 2003/2/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del Trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/E-1/37.512 - Vitamine) (GU 2003, L 6, pag. 1), per la parte in cui riguarda le ricorrenti,

Dispositivo della sentenza

1)    La decisione della Commissione 21 novembre 2001, 2003/2/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del Trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/E-1/37.512 - Vitamine), è annullata nella parte che riguarda le ricorrenti.

2)    La convenuta è condannata alle spese.

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1 - GU C 109 del 4.5.2002.