Language of document : ECLI:EU:T:2004:348

Causa T‑27/02

Kronofrance SA

contro

Commissione delle Comunità europee

«Aiuti concessi dagli Stati — Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d’investimento»

Massime della sentenza

1.      Ricorso di annullamento — Motivi — Carenza di legittimazione ad agire — Motivo di ordine pubblico — Conseguenze

2.      Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Decisione della Commissione indirizzata ad uno Stato membro e che constata la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato comune senza avviare il procedimento formale di esame — Ricorso degli interessati ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE — Ricevibilità

(Artt. 88, nn. 2 e 3, CE e 230, quarto comma, CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, artt. 4 e 6)

3.      Aiuti concessi dagli Stati — Progetti di aiuti — Esame da parte della Commissione — Fase preliminare e fase contraddittoria — Compatibilità di un aiuto col mercato comune — Difficoltà di valutazione — Obbligo per la Commissione di avviare il procedimento contraddittorio

(Art. 88, nn. 2 e 3, CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 4)

4.      Aiuti concessi dagli Stati — Esame da parte della Commissione — Discrezionalità della Commissione — Possibilità di adottare linee direttrici — Aiuto rientrante nella disciplina multisettoriale — Effetto vincolante — Sindacato giurisdizionale

(Art. 87, n. 3, CE)

5.      Aiuti concessi dagli Stati — Progetti di aiuti — Esame da parte della Commissione — Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento — Calcolo dell’intensità massima ammissibile di aiuto — Valutazione dello stato della concorrenza — Criteri di valutazione

(Art. 87 CE; disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento, punti 3.4 e 3.10.1)

1.      Il motivo di irricevibilità che deduce il difetto della legittimazione ad agire del ricorrente costituisce un motivo di ordine pubblico che può, anzi deve, essere sollevato d’ufficio dal giudice comunitario e che, di conseguenza, può essere invocato dal convenuto in qualsiasi fase del procedimento.

(v. punto 30)

2.      Nell’ambito del controllo da parte della Commissione degli aiuti di Stato, occorre distinguere, da un lato, l’esame preliminare degli aiuti, istituito dall’art. 88, n. 3, CE e disciplinato dall’art. 4 del regolamento n. 659/1999, che ha unicamente lo scopo di consentire alla Commissione di formarsi una prima opinione sulla compatibilità parziale o totale dell’aiuto di cui trattasi, e, dall’altro, il procedimento formale di esame contemplato dall’art. 88, n. 2, CE e dall’art. 6 del regolamento n. 659/1999, che è inteso a consentire alla Commissione di avere un’informazione completa sull’insieme dei dati del caso. Soltanto nell’ambito di quest’ultimo procedimento il Trattato prevede l’obbligo della Commissione di intimare agli interessati di presentare le loro osservazioni.

Qualora, senza avviare il procedimento di cui all’art. 88, n. 2, CE, la Commissione rilevi, sulla base del n. 3 dello stesso articolo, la compatibilità di un aiuto con il mercato comune, i beneficiari delle garanzie procedurali previste da tale n. 2 possono ottenerne il rispetto solamente ove abbiano la possibilità di contestare tale decisione della Commissione dinanzi al giudice comunitario. Di conseguenza, quando, mediante un ricorso di annullamento di una decisione della Commissione adottata al termine di un esame preliminare, un ricorrente mira a conseguire il rispetto delle garanzie procedurali previste dall’art. 88, n. 2, CE, il semplice fatto che abbia la qualifica di interessato, ai sensi di tale disposizione, è sufficiente affinché sia considerato come direttamente e individualmente interessato ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE. Gli interessati sono qualsiasi Stato membro e qualsiasi persona, impresa o associazione d’imprese i cui interessi possono essere lesi dalla concessione di aiuti, in particolare il beneficiario, le imprese concorrenti e le organizzazioni professionali.

(v. punti 32‑34, 37)

3.      L’esame preliminare istituito dall’art. 88, n. 3, CE e disciplinato dall’art. 4 del regolamento n. 659/1999 ha l’unico scopo di concedere alla Commissione un termine di riflessione e di indagine sufficiente per consentirle di formarsi una prima opinione circa i progetti di aiuto notificati, al fine di concludere, senza necessità di un esame approfondito, che essi sono compatibili con il Trattato o, al contrario, di constatare che il loro contenuto solleva dubbi a tale riguardo.

La fase formale di esame che consente alla Commissione di essere completamente ragguagliata su tutti i dati del caso prima di adottare la sua decisione risulta indispensabile quando la Commissione incontra gravi difficoltà per valutare se un aiuto sia compatibile con il mercato comune. La Commissione può pertanto attenersi ad un esame preliminare per adottare una decisione senza formulare obiezioni nei confronti di un aiuto solo se è in grado di addivenire alla convinzione, a conclusione di tale esame, che tale progetto è compatibile con il Trattato. Per contro, se questo primo esame ha indotto la Commissione a maturare la convinzione contraria o anche non ha consentito di superare tutte le difficoltà sollevate dalla valutazione della compatibilità di tale aiuto con il mercato comune, la Commissione ha il dovere di munirsi di tutti i pareri necessari e aprire a tal fine il procedimento formale di esame previsto dall’art. 88, n. 2, CE.

(v. punti 49‑52)

4.      Se la Commissione dispone, ai fini dell’applicazione dell’art. 87, n. 3, CE, di un ampio potere discrezionale il cui esercizio implica valutazioni di ordine economico e sociale che devono essere effettuate in un contesto comunitario, essa può imporsi orientamenti per l’esercizio dei suoi poteri di valutazione mediante atti quali linee direttrici, nella misura in cui tali atti contengono norme indicative circa l’orientamento da seguire da parte di detta istituzione e non derogano a norme del Trattato. Qualora la Commissione adotti orientamenti destinati a precisare, nel rispetto del Trattato, i criteri che intende applicare nell’ambito dell’esercizio del suo potere di valutazione, ne consegue una autolimitazione di tale potere in quanto è tenuta a conformarsi alle norme indicative che essa stessa si è imposta. In questo contesto, spetta al Tribunale verificare se tali norme sono state rispettate dalla Commissione.

Nel quadro della valutazione della compatibilità con il mercato comune di un aiuto rientrante nell’ambito della disciplina multisettoriale, la determinazione del coefficiente di correzione applicabile in base al fattore concorrenza discende da un’analisi strutturale e congiunturale del mercato, che spetta alla Commissione compiere, al momento dell’adozione della sua decisione, sulla base dei criteri oggettivi esposti nella disciplina multisettoriale. Tale valutazione della Commissione relativa allo specifico coefficiente applicabile condiziona l’ammontare dell’aiuto che può essere dichiarato compatibile con il mercato comune.

(v. punti 79, 102)

5.      Quando, chiamata ad applicare la disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento, la Commissione procede alla valutazione del fattore «concorrenza», che viene preso in considerazione nel determinare, caso per caso, l’intensità massima di aiuto autorizzabile per i progetti soggetti all’obbligo di notifica, l’analisi diretta a stabilire se il settore di cui trattasi soffra di una sovraccapacità strutturale costituisce, a priori, la prima analisi da condurre. Risulta tuttavia dal punto 3.10.1 di tale disciplina che questa priorità della determinazione dell’esistenza o dell’assenza di una sovraccapacità strutturale non significa che la Commissione possa limitarsi, comunque, a tale sola analisi qualora disponga di dati sul tasso di sfruttamento delle capacità del settore di cui trattasi. L’applicazione del fattore di correzione più elevato, che massimalizza l’importo dell’aiuto che può essere dichiarato compatibile con il mercato comune, implica infatti la previa constatazione dell’assenza sia di una sovraccapacità strutturale del settore di cui trattasi sia di un mercato in declino, a meno che non si voglia considerare che l’assenza di una siffatta sovraccapacità implica obbligatoriamente quella di un declino del mercato dei prodotti di cui trattasi, il che significa negare la specificità di questi due criteri di valutazione del fattore «concorrenza».

Ciò considerato, il punto 3.4 della disciplina multisettoriale deve essere interpretato nel senso che, nel caso in cui i dati relativi allo sfruttamento delle capacità del settore di cui trattasi non le consentano di concludere positivamente per l’esistenza di una sovraccapacità strutturale, la Commissione deve valutare se il mercato di cui trattasi è in declino. Tale interpretazione della disciplina multisettoriale è la sola conforme all’art. 87 CE e all’obiettivo di una concorrenza non falsata contemplata da siffatta disposizione.

(v. punti 90‑91, 96‑98)