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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso presentato il 26 luglio 2005 - Shanghai Excell M&E Enterprise e Shanghai Adeptech Precision / Consiglio

(Causa T-299/05)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Shanghai Excell M&E Enterprise Co Ltd e Shanghai Adeptech Precision Company Limited (Shanghai, Cina) [Rappresentante: R. MacLean, solicitor]

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni delle ricorrenti

annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 28 aprile 2005, n. 692 1, nella parte in cui si applica alle ricorrenti; e

condannare il Consiglio alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il regolamento impugnato imponeva un dazio antidumping sulle esportazioni, da parte delle società ricorrenti, di bilance elettroniche per il commercio al dettaglio, che, inoltre, veniva applicato anche retroattivamente sulle importazioni di tali prodotti registrati ai sensi del regolamento (CE) della Commissione n. 1408/2004 2. Autorità doganali dell'Unione europea hanno inoltre ricevuto l'ordine di sospendere la registrazione delle importazioni di prodotti provenienti dalla Repubblica popolare cinese e fabbricati dalle ricorrenti.

Le ricorrenti chiedono alla Corte l'annullamento di tale regolamento. A sostegno del loro ricorso esse deducono la violazione dell'art. 2, lett. A., n. 7, lett. c), secondo comma, del regolamento (CE) del Consiglio n. 384/1996, per il fatto che la Commissione si è pronunciata sullo status di economia di mercato in capo alle ricorrenti dopo la scadenza del termine di tre mesi previsto da tale articolo. Inoltre, esse deducono errori manifesti di valutazione relativamente alla questione se le ricorrenti operassero o meno in condizioni di economia di mercato. Le ricorrenti considerano detti errori come violazioni dell'art. 2, lett. A., n. 7, lett. c), primo comma, del regolamento (CE) n. 384/1996.

Il regolamento impugnato è stato adottato in seguito ad un'"inchiesta sui nuovi venuti" relativa alle ricorrenti. Queste ultime sostengono che nell'ambito di tale inchiesta le istituzioni comunitarie non hanno adottato lo stesso metodo impiegato nell'inchiesta originaria conclusasi con l'istituzione del dazio e che, pertanto, vi è stata anche una violazione dell'art. 11, n. 9, del regolamento (CE) n. 384/1996.

Le ricorrenti sostengono anche che le istituzioni comunitarie non hanno applicato i parametri adeguati nella determinazione dei criteri relativi al valore normale, al prezzo all'esportazione e al margine di profitto e che, pertanto, vi è stata violazione degli artt. 2, lett. A., n. 7, lett. a) e 2, lett. C., n. 10, del regolamento (CE) n. 384/1996.

Infine, le ricorrenti fanno valere che il regolamento impugnato non li individua correttamente indicando indirizzi errati per entrambe le società. Esse considerano ciò un errore sostanziale di fatto.

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1 - GU L 112, pag. 42

2 - GU L 256, pag. 8