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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso presentato il 3 agosto 2005 - ACEA Electrabel Produzione S.p.A. / Commissione delle Comunità europee

(Causa T-303/05)

Lingua processuale: italiano

Parti

Ricorrente(i): ACEA Electrabel Produzione S.p.A. (Roma/Italia) [Rappresentante(i): Avv.ti Luca G. Radicati di Brozolo, Massimo Merola, Chiara Bazoli, Fabrizio D'Alessandri]

Convenuto(i): Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del(i) ricorrente(i)

annullare la decisione della Commissione del 16 marzo 2005 relativa ad un aiuto per la riduzione di gas effetto serra attraverso l'impiego di fonti di energia alternativa (aiuto di Stato n. C 35/03) nella parte in cui qualifica come aiuti di Stato le misure di finanziamento per la costruzione di una rete di teleriscaldamento nel comprensorio di Torrino-Mezzocammino, nonché nella parte in cui sospende l'erogazione dell'aiuto fino a che l'Italia abbia fornito prova della restituzione da parte di ACEA dell'aiuto dichiarato illegittimo e incompatibile con decisione 2003/193/CE del 5 giugno 2002 relativa agli sgravi fiscali alle ex municipalizzate;

condannare la Commissione al pagamento delle spese della presente procedura.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente nella presente causa è una società controllata da Electrabel SA e ACEA. Più specificamente essa è stata una delle tre società operative controllate dalla holding ACEA Electrabel Holding S.p.A., una joint venture creata da Electrabel e da ACEA per operare nel settore dell'energia elettrica e del gas.

Il ricorso si rivolge contro la decisione del 16 marzo 2005 con la quale la Commissione ha concluso il procedimento avviato ai sensi dell'art. 88, par. 2, CE per esaminare la compatibilità con il diritto comunitario dei finanziamenti concessi dalla Regione Lazio per l'ampliamento di una rete di teleriscaldamento nel comprensorio Torrino-Mezzocammino, nei pressi di Roma (aiuto di Stato n. C-35/03 - ex NN 90/2002).

La ricorrente chiede al Tribunale di primo grado delle Comunità europee di dichiarare la nullità della decisione nella parte in cui qualifica come aiuti di Stato le misure di finanziamento per la costruzione di una rete di teleriscaldamento nel comprensorio di Torrino-Mezzocammino nella parte in cui sospende l'erogazione dell'aiuto fino a che l'Italia abbia fornito prova della restituzione da parte di ACEA dell'aiuto dichiarato illegittimo e incompatibile con decisione 2003/193/CE del 5 giugno 2002 relativa agli sgravi fiscali alle ex municipalizzate ("Decisione Sgravi Fiscali").

Il ricorso in particolare si basa sui seguenti principali motivi;

a)    La misura in questione non costituisce un aiuto di Stato, in quanto non è suscettibile di incidere sulla concorrenza, e comunque non arreca alcun pregiudizio al commercio intracomunitario. Essa esaurisce infatti i propri effetti a livello locale, essendo destinata a sovvenzionare un progetto (la costruzione di una rete di riscaldamento in un quartiere vicino a Roma) che andrà a beneficio di un ristretto numero di utenti in una zona circoscritta del territorio italiano, e anzi solo un quartiere satellite di una città;

b)    il beneficiario (ossia la ricorrente) della misura non coincide con il beneficiario dell'aiuto oggetto della Decisione Sgravi Fiscale (ossia l'ACEA) né costituisce un'unica entità economica con quest'ultimo, di talché del tutto ingiustificato appare l'ordine di sospensione dell'erogazione del finanziamento;

c)    anche a voler prescindere dall'errore nell'individuazione del beneficiario ed a voler considerare (quod non) ACEA quale effettivo destinatario del finanziamento in esame, non pertinente appare l'applicazione della sentenza Deggendorf1 al caso di specie. La Commissione non ha in particolare dimostrato l'esistenza dei presupposti (ed in particolare l'effetto di cumulo delle misure precedenti con le nuove misure) che, secondo i principi ricavabili dalla stessa sentenza, devono sussistere per poter sospendere l'erogazione della misura.

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1 - Sentenza del Tribunale di primo grado del 13 settembre 2003, nelle cause riunite T-244/93 e T-486/93, TWD/Commissione (Racc. p. II-2265), confermata da sentenza della Corte del 15 maggio 1997, nella causa C-355/95 (Racc. p. I-2549).