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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso presentato il 21 luglio 2005 - Repubblica di Cipro / Commissione delle Comunità europee

(Causa T-300/05)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Cipro [Rappresentante: Petros Kliridis]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

l'annullamento del regolamento n. 651/2005 1

la condanna della Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il regolamento impugnato modifica il regolamento n. 60/2004 2, recante misure transitorie nel settore dello zucchero in seguito all'adesione dei nuovi Stati membri. La ricorrente chiede il suo annullamento facendo valere innanzitutto l'incompetenza della Commissione alla sua adozione. Più in particolare, la ricorrente sostiene che in base all'art. 41 dell'Atto di Adesione del 2003 la Commissione è autorizzata ad adottare misure transitorie, qualora misure del genere siano necessarie per facilitare il passaggio dal regime applicato prima dell'adesione dei nuovi Stati membri al regime risultante dall'applicazione della politica agricola comune. Tuttavia, secondo la ricorrente, la Commissione non ha dimostrato che le misure da essa adottate fossero necessarie e, di conseguenza, non era competente ad adottarle. La ricorrente fa valere altresì che lo stesso art. 41 permette chiaramente di essere inteso nel senso che è consentita solo l'adozione di misure utili per i nuovi Stati membri. Tuttavia, secondo la ricorrente, le misure adottate con il nuovo regolamento non giovano ai nuovi Stati membri ma, al contrario, ostacolano questi ultimi.

Nello stesso contesto la ricorrente fa valere una motivazione insufficiente, in quanto non viene spiegato in modo soddisfacente quali motivi abbiano condotto all'adozione del regolamento impugnato. Inoltre, la ricorrente fa valere una violazione del principio di proporzionalità in quanto, a suo parere, la Commissione non ha dimostrato che fosse necessaria l'adozione di qualsivoglia misura mentre, in ogni caso, la Commissione avrebbe potuto prendere altre misure per evitare la creazione di eccedenze di zucchero nei nuovi Stati membri, senza che fosse necessario che essa adottasse misure come quelle contenute nel regolamento impugnato.

Inoltre, la ricorrente ritiene che il regolamento impugnato violi il principio che vieta la retroattività delle leggi dato che impone obblighi che riguardano quantitativi di zucchero già accumulati prima che esso fosse posto in vigore.

Infine, la ricorrente ritiene che la Commissione abbia violato il principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazioni poiché, come sostiene, il regolamento impugnato prevede un trattamento differenziato tra le imprese dei nuovi Stati membri e quelle dei vecchi Stati membri relativamente alle conseguenze di una situazione analoga, se non identica.

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1 - Regolamento (CE) della Commissione 28 aprile 2005, n. 651, che modifica il regolamento (CE) n. 60/2004 recante misure transitorie nel settore dello zucchero in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, Gazzetta Ufficiale L 108 del 29.4.2005, pag. 3.

2 - Gazzetta Ufficiale L 9, pag. 8.