Language of document : ECLI:EU:T:2009:72

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

18 marzo 2009 (*)

«Dumping – Importazione di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie della Cina – Status di impresa che opera in economia di mercato – Art. 2, nn. 7, lett. a) e c), e 10, nonché art. 11, n. 9, del regolamento (CE) n. 384/96»

Nella causa T‑299/05,

Shanghai Excell M&E Enterprise Co. Ltd, con sede in Shanghai (Cina),

Shanghai Adeptech Precision Co. Ltd, con sede in Huaxin Town (Cina),

rappresentate dal sig. R. MacLean, solicitor, e dall’avv. E. Gybels,

ricorrenti,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato dal sig. J.‑P. Hix, in qualità di agente, assistito dall’avv. G. Berrisch,

convenuto,

sostenuto da:

Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dalle sig.re K. Talabér‑Ritz e E. Righini, successivamente dal sig. H. van Vliet e dalla sig.ra Talabér‑Ritz, in qualità di agenti,

interveniente,

avente ad oggetto una domanda di annullamento degli artt. 1 e 2 del regolamento (CE) del Consiglio 28 aprile 2005, n. 692, recante modifica del regolamento (CE) n. 2605/2000 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese (GU L 112, pag. 1),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),

composto dalla sig.ra V. Tiili (relatore), presidente, dal sig. F. Dehousse e dalla sig.ra I. Wiszniewska-Białecka, giudici,

cancelliere: sig.ra K. Pocheć, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 20 maggio 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

A –  Inchiesta e regolamento iniziali

1        Il 27 novembre 2000 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2605/2000 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e di Taiwan (GU L 301, pag. 42; in prosieguo: il «regolamento iniziale»).

2        Durante l’inchiesta che ha condotto all’adozione del predetto regolamento (in prosieguo: l’«inchiesta iniziale»), la Commissione ha in particolare esaminato se le importazioni, provenienti da questi tre paesi e destinate alla Comunità europea, di determinati tipi di bilance elettroniche con una capacità di peso non superiore a 30 kg, destinate al commercio al dettaglio, con indicazione digitale del peso, del prezzo unitario e del prezzo da pagare (dotate o meno di un dispositivo di stampa di tali dati) (in prosieguo: le «bilance elettroniche»), fossero oggetto di dumping.

3        Per quanto riguarda la Cina, tre produttori-esportatori hanno deciso di cooperare all’inchiesta e hanno beneficiato di un trattamento individuale. Queste tre società hanno chiesto di beneficiare dello status di impresa operante in condizioni di economia di mercato (in prosieguo: il «SEM»), a norma dell’art. 2, n. 7, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 27 aprile 1998, n. 905 (GU L 128, pag. 18), quale rettificato (in prosieguo: il «regolamento di base»). Tuttavia, il Consiglio ha ritenuto che le condizioni fissate dall’art. 2, n. 7, lett. c), di detto regolamento non fossero soddisfatte e ha respinto la suddetta domanda. Di conseguenza, è stato necessario confrontare i prezzi all’esportazione dei produttori-esportatori cinesi con un valore normale stabilito per un paese analogo, ad economia di mercato, conformemente all’art. 2, n. 7, del regolamento di base (‘considerando’ 45‑48 e 52 del regolamento iniziale).

4        Le istituzioni hanno considerato che l’Indonesia fosse il paese terzo ad economia di mercato più appropriato ai fini della fissazione del valore normale (‘considerando’ 49 e 50 del regolamento iniziale). A norma dell’art. 2, nn. 2 e 3, del regolamento di base, detto valore è stato dunque determinato in base a valori normali stabiliti per un’impresa indonesiana, ossia la PT Toshiba TEC Corporation Indonesia (in prosieguo: la «Toshiba Indonesia») (cinquantatreesimo ‘considerando’ del regolamento iniziale).

5        Il Consiglio ha confrontato il valore normale e il prezzo all’esportazione a livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale, il che ha permesso di evidenziare l’esistenza di un margine di dumping per i tre produttori-esportatori in causa, variabile dal 9% al 12,8% (cinquantottesimo ‘considerando’ del regolamento iniziale).

6        Tenuto conto dello scarso livello di cooperazione di tutti gli altri produttori-esportatori cinesi, il margine residuo di dumping è stato fissato per questi ultimi a livello del margine individuale più elevato relativo ad un solo modello di bilancia elettronica prodotto dalle società che hanno cooperato, ovvero il 30,7%.

7        Di conseguenza, l’art. 1, n. 2, del regolamento iniziale ha imposto ai tre produttori-esportatori cinesi, che hanno cooperato, dazi antidumping individuali con un’aliquota massima del 12,8% e a tutte le altre società cinesi un dazio del 30,7%.

B –  Procedimento di riesame

8        Le ricorrenti, ovvero le società collegate Shanghai Excell M&E Enterprise Co. Ltd (in prosieguo: la «Shanghai Excell») e Shanghai Adeptech Precision Co. Ltd (in prosieguo: la «Shanghai Adeptech») fabbricano bilance elettroniche in Cina. La Shanghai Excell e la Shanghai Adeptech hanno cominciato ad esportare bilance elettroniche verso la Comunità nel giugno 2003. È stata loro applicata un’aliquota di dazio antidumping del 30,7%.

9        Le ricorrenti hanno presentato alla Commissione una domanda di riesame del regolamento iniziale in qualità di «nuovi esportatori» ai sensi dell’art. 11, n. 4, del regolamento di base. Esse hanno fatto valere che durante il periodo d’inchiesta iniziale, ossia tra il 1° settembre 1998 e il 31 agosto 1999 (in prosieguo: il «periodo d’inchiesta iniziale»), non avevano esportato bilance elettroniche verso la Comunità e che non erano legate ad alcuno dei produttori-esportatori sottoposti alle misure di cui trattasi.

10      Con regolamento (CE) della Commissione 2 agosto 2004, n. 1408, che avvia un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento (CE) del Consiglio n. 2605/2000 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese, abroga il dazio per quanto riguarda le importazioni di due esportatori di questo paese e stabilisce che tali importazioni siano soggette a registrazione (GU L 256, pag. 8), la Commissione ha avviato il riesame per quanto concerne le ricorrenti. Il dazio antidumping del 30,7% sulle loro bilance elettroniche è stato abrogato e la Commissione ha ordinato alle autorità doganali di prendere le misure necessarie per registrare le importazioni di dette bilance, dovendo la registrazione scadere nove mesi dopo la data di entrata in vigore del regolamento n. 1408/2004.

11      Il 23 febbraio 2005 la Commissione ha inviato alle ricorrenti una lettera in cui esponeva i motivi per i quali intendeva concedere loro un trattamento individuale nonché imporre loro un dazio antidumping del 54,8%. Con lettera del 7 marzo 2005, le ricorrenti hanno contestato la posizione della Commissione.

C –  Regolamento impugnato

12      Il 28 aprile 2005 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) del Consiglio 28 aprile 2005, n. 692, recante modifica del regolamento (CE) n. 2605/2000 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese (GU L 112, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento impugnato»).

13      Nel regolamento impugnato, il Consiglio ha confermato che le ricorrenti erano nuovi esportatori ai sensi all’art. 11, n. 4, del regolamento di base (‘considerando’ 9‑11).

14      Il Consiglio ha giudicato che, poiché le ricorrenti sono stabilite in Cina, il valore normale doveva essere determinato, come nel regolamento iniziale, conformemente all’art. 2, n. 7, lett. a), del regolamento di base, in quanto le ricorrenti non soddisfacevano i primi due criteri fissati dall’art. 2, n. 7, lett. c), di detto regolamento e che, di conseguenza, le condizioni di un’economia di mercato non prevalevano relativamente alla fabbricazione e alla vendita, da parte loro, delle bilance elettroniche (‘considerando’12‑26). Il Consiglio ha nondimeno ritenuto che le ricorrenti soddisfacessero i requisiti per la concessione del trattamento individuale stabiliti dall’art. 9, n. 5, del regolamento di base (‘considerando’ 27 e 28).

15      Come nel regolamento iniziale, il Consiglio ha calcolato il valore normale, conformemente all’art. 2, n. 7, lett. a), del regolamento di base, fondandosi sul prezzo o sul valore costruito in un paese analogo, vale a dire l’Indonesia. Il valore normale è stato calcolato in base alle informazioni comunicate dalla Toshiba Indonesia.

16      Il Consiglio ha confrontato il valore normale e il prezzo all’esportazione a livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale e, a norma dell’art. 2, n. 10, del regolamento di base, ha tenuto conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità (‘considerando’ 42‑45). Infine, il Consiglio ha confrontato il valore normale medio ponderato di ogni tipo di prodotto in esame con il prezzo medio ponderato all’esportazione e ha concluso per l’esistenza di un margine di dumping pari al 52,6% (‘considerando’ 55 e 56).

17      Di conseguenza, l’art. 1, n. 1, del regolamento impugnato ha istituito un dazio antidumping del 52,6% sulle importazioni delle ricorrenti nella Comunità.

18      L’art. 1, n. 2, del regolamento impugnato ha applicato retroattivamente dazi di una stessa aliquota alle importazioni registrate, conformemente all’art. 3 del regolamento n. 1408/2004. Le ricorrenti si sono quindi viste imporre il dazio del 52,6% a partire da agosto 2004. Infine, l’art. 1, n. 2, del regolamento impugnato invitava le autorità doganali dell’Unione europea a cessare la registrazione delle importazioni delle ricorrenti.

19      A norma dell’art. 2 del regolamento impugnato, quest’ultimo è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, ossia il 4 maggio 2005.

20      I dazi istituiti dal regolamento iniziale, quale modificato dal regolamento impugnato, sono scaduti il 1º dicembre 2005, conformemente all’art. 11, n. 2, del regolamento di base. In seguito alla pubblicazione dell’avviso di prossima scadenza dei dazi, l’industria comunitaria non ha chiesto il riesame delle misure in scadenza, a norma dell’art. 11, n. 2, del regolamento di base.

 Procedimento e conclusioni delle parti

21      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 luglio 2005, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

22      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 novembre 2005, la Commissione ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio. Tale richiesta di intervento è stata accolta con ordinanza del presidente della Terza Sezione del Tribunale 12 gennaio 2006.

23      Poiché la composizione delle sezioni del Tribunale è stata modificata, il giudice relatore è stato assegnato alla Prima Sezione, alla quale è stata dunque attribuita la presente causa.

24      Il 19 marzo 2008, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, previste all’art. 64 del regolamento di procedura del Tribunale, quest’ultimo ha invitato le parti a rispondere per iscritto a taluni quesiti e a fargli pervenire determinati documenti, il che è stato eseguito entro il termine impartito.

25      Con lettera del 15 aprile 2008, il Consiglio ha comunicato al Tribunale che non era in condizione di dare seguito a suddette richieste adducendo che alcuni dei documenti richiesti erano riservati e che, ad ogni modo, essi erano in possesso della Commissione. Inoltre, il Consiglio ha fatto valere che le ricorrenti non avevano più interesse ad agire.

26      Con ordinanza 7 maggio 2008, conformemente agli artt. 65, lett. b), 66, n. 1, e 67, n. 3, secondo comma, del regolamento di procedura, il Tribunale ha ordinato al Consiglio e alla Commissione di produrre alcuni dei documenti richiesti nonché di corredarli di alcune spiegazioni, prevedendo al contempo che in questa fase non sarebbero stati comunicati alle ricorrenti. Il Consiglio e la Commissione hanno ottemperato a tale richiesta nel termine assegnato. Tuttavia, essi hanno fatto valere che consideravano detti documenti strettamente riservati, in quanto contenevano informazioni commerciali sensibili relative alla Toshiba Indonesia.

27      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Prima Sezione) ha deciso di avviare la fase orale.

28      Le parti hanno svolto le loro difese e risposto ai quesiti orali del Tribunale all’udienza del 20 maggio 2008.

29      Durante l’udienza, le ricorrenti hanno dato il loro accordo affinché il Tribunale potesse utilizzare, ove necessario, le informazioni contenute nei documenti considerati riservati dal Consiglio e dalla Commissione, che non sono stati loro comunicati, cosa di cui si è preso atto nel verbale d’udienza. Ai fini della presente sentenza, il Tribunale ha tuttavia ritenuto necessario utilizzare soltanto le informazioni che sono state messe a disposizione delle ricorrenti.

30      Parimenti durante l’udienza, le ricorrenti hanno rinunciato al loro nono motivo vertente su un errore relativo alla loro identificazione nel regolamento impugnato, cosa di cui si è altresì preso atto nel verbale d’udienza.

31      Infine, all’udienza, è stato messo in evidenza che i documenti che le ricorrenti hanno fatto pervenire al Tribunale in seguito alla relativa richiesta del 19 marzo 2008 non sono i documenti richiesti. Il Consiglio ha chiesto l’autorizzazione a depositare una copia di questi ultimi, che fanno parte del fascicolo amministrativo e che gli sono stati trasmessi dalle ricorrenti durante l’inchiesta che ha condotto all’adozione del regolamento impugnato. Le ricorrenti si sono opposte a siffatto deposito, cosa di cui si è preso atto nel verbale d’udienza. Il Tribunale ha fissato alle ricorrenti un termine per presentare le loro osservazioni sui documenti di cui trattasi e sul loro eventuale inserimento nel fascicolo.

32      Il 30 maggio 2008 le ricorrenti hanno presentato osservazioni sui documenti di cui al punto precedente e hanno ribadito la loro opposizione al relativo inserimento nel fascicolo. Nondimeno, visto che il deposito, da parte del Consiglio, dei documenti di cui trattasi non fa che rimediare all’errore commesso dalle ricorrenti per negligenza o volontariamente, il Tribunale ritiene che occorra inserirli nel fascicolo.

33      Il 6 giugno 2008 il Consiglio ha depositato presso la cancelleria del Tribunale un corrigendum delle informazioni da esso trasmesse al Tribunale in seguito all’ordinanza 7 maggio 2008 di quest’ultimo. Con lettera 6 giugno 2008, la Commissione ha comunicato al Tribunale che le spiegazioni da essa fornitegli in seguito a detta ordinanza dovevano essere modificate alla luce del corrigendum presentato dal Consiglio.

34      Il 10 luglio 2008 le ricorrenti hanno presentato osservazioni sul corrigendum di cui trattasi.

35      Il 24 settembre 2008 si è conclusa la fase orale.

36      Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

–        annullare il regolamento impugnato nella parte in cui le riguarda;

–        condannare il Consiglio alle spese.

37      Nelle sue memorie, il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare le ricorrenti alle spese.

38      Nella sua lettera del 15 aprile 2008, il Consiglio conclude che il Tribunale voglia:

–        constatare che non vi è più luogo a statuire in quanto le ricorrenti non hanno più interesse a perseguire il procedimento;

–        condannare le ricorrenti alle spese.

 Sulla domanda di non luogo a statuire

A –  Argomenti delle parti

39      Il Consiglio deduce che le bilance elettroniche delle ricorrenti non erano soggette ad alcun dazio antidumping a partire dalla scadenza del regolamento iniziale, il 1° dicembre 2005. D’altronde, dalle informazioni raccolte presso gli Stati membri emergerebbe, da una parte, che questi ultimi avrebbero prelevato importi minimi a titolo dei dazi antidumping istituiti dal regolamento impugnato e, dall’altra, che questi importi ridotti non sarebbero stati pagati dalle ricorrenti bensì da importatori non collegati ad esse.

40      Il Consiglio ritiene, di conseguenza, che l’annullamento del regolamento impugnato non produrrebbe alcun effetto giuridico per le ricorrenti che, pertanto, non avrebbero più interesse a proseguire il presente procedimento.

41      Le ricorrenti ritengono che il Tribunale non dovrebbe esaminare l’argomento del Consiglio a causa del suo carattere tardivo. Inoltre, esse confermano di non aver pagato alcun dazio antidumping pari a quello previsto dal regolamento impugnato. Esse ritengono, tuttavia, che l’assoggettamento delle loro bilance elettroniche ad un dazio antidumping molto elevato, durante un periodo di quasi cinque mesi, abbia vanificato i loro sforzi di commercializzazione in Europa, il che spiegherebbe precisamente il fatto che una parte molto limitata dei dazi antidumping sarebbe stata assolta dai loro importatori. Inoltre, le ricorrenti sottolineano che esse conservano un interesse ad agire, in quanto intendono fare valere l’illegittimità del regolamento impugnato nell’ambito di un’ulteriore azione di responsabilità.

B –  Giudizio del Tribunale

42      Poiché le condizioni attinenti alla ricevibilità di un ricorso e, in particolare, la carenza di interesse ad agire rientrano tra i motivi di irricevibilità di ordine pubblico, spetta al Tribunale verificare d’ufficio se un ricorrente abbia un interesse ad ottenere l’annullamento della decisione impugnata (ordinanza del Tribunale 10 marzo 2005, Gruppo ormeggiatori del porto di Venezia e a./Commissione, cause riunite T‑228/00, T‑229/00, T‑242/00, T‑243/00, da T‑245/00 a T‑248/00, T‑250/00, T‑252/00, da T‑256/00 a T‑259/00, T‑265/00, T‑267/00, T‑268/00, T‑271/00, da T‑274/00 a T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00 e T‑296/00, Racc. pag. II‑787, punto 22). Pertanto, occorre esaminare l’argomento sollevato dal Consiglio senza che sia necessario pronunciarsi sul suo presunto carattere tardivo.

43      Al riguardo, giova ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, l’interesse ad agire di un ricorrente deve sussistere, in considerazione dell’oggetto del ricorso, nella fase della presentazione dello stesso pena l’irricevibilità. Tale oggetto della controversia deve perdurare, così come l’interesse ad agire, fino alla pronuncia della decisione del giudice, pena il non luogo a statuire, il che presuppone che il ricorso possa, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che l’ha proposto (v. sentenza della Corte 17 aprile 2008, cause riunite C‑373/06 P, C‑379/06 P e C‑382/06 P, Flaherty e a./Commissione, Racc. pag. I‑2649, punto 25 nonché la giurisprudenza ivi citata).

44      Nella specie, secondo il Consiglio, al momento della presentazione del ricorso, le ricorrenti avevano un interesse ad agire, ma esse l’hanno perso in seguito, poiché, dalla scadenza del regolamento iniziale e, di conseguenza, del regolamento impugnato, il 1° dicembre 2005, le ricorrenti non possono più trarre nessun beneficio da un eventuale annullamento di quest’ultimo regolamento in quanto, da un lato, esso non si applica più alle loro esportazioni comunitarie e, dall’altro, non avendo pagato alcun dazio antidumping in passato in forza del predetto regolamento, non sarebbe da rimborsare loro alcuna somma quale conseguenza diretta dell’annullamento.

45      Tenuto conto delle circostanze della specie, la tesi del Consiglio deve tuttavia essere respinta per diversi motivi.

46      In primo luogo, va precisato che la scadenza dell’atto impugnato per annullamento, sopravvenuta dopo la presentazione del ricorso, non comporta, di per sé sola, l’obbligo per il giudice comunitario di pronunciare un non luogo a statuire per mancanza di oggetto o per mancanza di interesse ad agire alla data di pronuncia della sentenza. (v., in tal senso, sentenza della Corte 7 giugno 2007, causa C‑362/05 P, Wunenburger/Commissione, Racc. pag. I‑4333, punto 47).

47      A tal proposito, va constatato che il regolamento impugnato non è stato formalmente revocato dal Consiglio (v., in tal senso, sentenza Wunenburger/Commissione, cit. supra al punto 46, punto 48).

48      In secondo luogo, dalla giurisprudenza della Corte emerge che una ricorrente può mantenere un interesse a chiedere l’annullamento di un atto di un’istituzione comunitaria per consentire di evitare che l’illegittimità da cui questo è asseritamente viziato si riproduca in futuro (sentenza Wunenburger/Commissione, cit. supra al punto 46, punto 50; v. altresì, in tal senso, sentenze della Corte 24 giugno 1986, causa 53/85, AKZO Chemie/Commissione, Racc. pag. 1965, punto 21, e 26 aprile 1988, causa 207/86, Apesco/Commissione, Racc. pag. 2151, punto 16).

49      Un tale interesse ad agire deriva dall’art. 233, primo comma, CE, in forza del quale le istituzioni da cui emana l’atto annullato sono tenute a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza comporta (sentenza Wunenburger/Commissione, cit. supra al punto 46, punto 51).

50      Certamente, un siffatto interesse ad agire può esistere solo se l’illegittimità fatta valere può riprodursi in futuro indipendentemente dalle circostanze della controversia che ha dato luogo al ricorso presentato dal ricorrente (sentenza Wunenburger/Commissione, cit. supra al punto 46, punto 52).

51      Orbene, è quanto avviene nel caso di un ricorso di annullamento, come quello della presente fattispecie, presentato dalle imprese soggette ad un dazio antidumping in seguito ad un procedimento di riesame, anche allorquando detto dazio non trova più applicazione, in quanto esse contestano il procedimento che ha condotto alla sua istituzione. Infatti, contrariamente alla valutazione nel merito in ordine alla sussistenza di una pratica di dumping, le modalità di un procedimento di riesame possono essere riprese in futuro nell’ambito di procedure analoghe, cosicché le ricorrenti mantengono un interesse ad agire contro il regolamento impugnato, sebbene sia ormai privo di effetti nei loro confronti, nella prospettiva di procedimenti antidumping futuri diretti contro di loro (v., in tal senso, sentenza Wunenburger/Commissione, cit. supra al punto 46, punti 56‑59).

52      Al riguardo, occorre rilevare che, nell’ambito del presente ricorso, le ricorrenti contestano sotto vari profili il metodo scelto dal Consiglio, nel regolamento impugnato, per decidere se esse erano in possesso dei requisiti perché fosse loro riconosciuto il SEM nonché per calcolare il loro margine di dumping, metodi che possono essere ripresi in futuro nell’ambito di procedure analoghe.

53      In terzo luogo, una ricorrente può conservare un interesse a chiedere l’annullamento di un atto che la riguarda direttamente per ottenere che il giudice comunitario dichiari illegittimo un atto adottato nei suoi confronti, di modo che una tale dichiarazione possa servire da fondamento per un’eventuale azione per risarcimento destinata a risarcire in modo adeguato il danno causato dall’atto impugnato (v., in tal senso, sentenza della Corte 31 marzo 1998, cause riunite C‑68/94 e C‑30/95, Francia e a./Commissione, Racc. pag. I‑1375, punto 74).

54      Questa ipotesi ricorre nella presente fattispecie. Infatti, il regolamento impugnato ha assoggettato, per un periodo di cinque mesi, l’importazione delle bilance elettroniche delle ricorrenti ad un dazio antidumping che ammonta quasi al doppio di quello applicato ad altri produttori cinesi e che aumenta il loro prezzo di vendita nella Comunità di oltre il 50%.

55      In tale contesto, le ricorrenti conservano un interesse a fare dichiarare l’illegittimità del regolamento impugnato in quanto, da una parte, tale dichiarazione vincolerà il giudice comunitario in vista di un’azione per risarcimento e, dall’altra, potrebbe costituire la base di un’eventuale negoziazione stragiudiziale tra il Consiglio e le ricorrenti, intesa a risarcire il danno subìto da queste ultime.

56      In quarto luogo, accogliere la tesi del Consiglio equivarrebbe ad ammettere che sfuggirebbero a qualsiasi sindacato giurisdizionale, se non avessero dato luogo alla riscossione di somme, gli atti adottati dalle istituzioni con effetti limitati nel tempo e con scadenza dopo la presentazione di un ricorso di annullamento, ma prima che il Tribunale possa pronunciare la relativa sentenza.

57      Orbene, una situazione del genere è incompatibile con lo spirito dell’art. 230 CE, in forza del quale il giudice comunitario controlla la legittimità degli atti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, degli atti del Consiglio, della Commissione e della Banca centrale europea (BCE), diversi dalle raccomandazioni e dai pareri, e degli atti del Parlamento europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi. Infatti, se la Comunità è una comunità di diritto, in tal senso, né i suoi Stati membri né le sue istituzioni sfuggono al controllo di conformità dei loro atti alla carta costituzionale di base che è il Trattato né al diritto derivante da quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza della Corte 23 aprile 1986, causa 294/83, Les verts/Parlamento, Racc. pag. 1339, punto 23).

58      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre concludere che le ricorrenti conservano un interesse ad agire.

 Nel merito

59      Le ricorrenti deducono otto motivi a sostegno del loro ricorso, di cui alcuni possono essere raggruppati. Il primo motivo attiene a una violazione dell’art. 2, n. 7, lett. c), secondo comma, del regolamento di base. Il secondo motivo verte su una violazione dell’art. 2, n. 7, lett. c), primo comma, primo trattino, del regolamento di base. Il terzo motivo riguarda una violazione dell’art. 2, n. 7, lett. c), primo comma, secondo trattino, del regolamento di base. Il quarto motivo verte su una violazione dell’art. 11, n. 9, del regolamento di base. Il quinto e ottavo motivo riguardano una violazione dell’art. 2, n. 7, lett. a), del regolamento di base. Infine, il sesto e settimo motivo vertono su una violazione dell’art. 2, n. 10, del regolamento di base.

60      Il Tribunale ritiene che occorra trattare anzitutto i motivi secondo e terzo.

A –  Sui motivi secondo e terzo, relativi ad una violazione dell’art. 2, n. 7, lett. c), primo comma, rispettivamente primo e secondo trattino, del regolamento di base

61      L’art. 2, n. 7, del regolamento di base dispone che, nel caso di importazioni in provenienza da paesi non retti da un’economia di mercato, in deroga alle norme stabilite ai nn. 1-6 della medesima disposizione, in linea di principio, il valore normale è determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato.

62      Nondimeno, l’art. 2, n. 7, lett. b), di detto regolamento stabilisce quanto segue:

«Nel caso di inchieste relative ad importazioni in provenienza dalla Federazione russa e dalla Repubblica popolare cinese, il valore normale è determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 qualora, in base a richieste debitamente motivate di uno o più produttori oggetto dell’inchiesta e in funzione dei criteri e delle procedure di cui alla lettera c), sia dimostrata la prevalenza di condizioni dell’economia di mercato per il produttore o per i produttori in questione relativamente alla produzione e alla vendita del prodotto simile. Qualora ciò non sia possibile, si applica il regime di cui [all’articolo 2, n. 7], lettera a)».

63      Infine, l’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base così dispone:

«La domanda di cui [all’articolo 2, n. 7], lettera b) dev’essere fatta per iscritto e deve contenere prove sufficienti in ordine al fatto che il produttore opera in condizioni di economia di mercato. Ciò si verifica quando: 

–        le decisioni delle imprese in materia di prezzi, costi e fattori produttivi, inclusi ad esempio le materie prime, le spese per gli impianti tecnologici e la manodopera, la produzione, le vendite e gli investimenti, vengano prese in risposta a tendenze del mercato che rispecchiano condizioni di domanda e di offerta, senza significative interferenze statali, ed i costi dei principali mezzi di produzione riflettano nel complesso i valori di mercato;

–        le imprese dispongano di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente e che siano d’applicazione in ogni caso in linea con le norme internazionali in materia di contabilità;

(…)

e

–        le conversioni del tasso di cambio siano effettuate ai tassi di mercato.

(…)».

64      Fin dall’avvio dell’inchiesta di riesame, le ricorrenti hanno chiesto di beneficiare del SEM. Nel regolamento impugnato, il Consiglio ha considerato che tale domanda dovesse essere respinta in quanto le ricorrenti non soddisfacevano le prime due condizioni enunciate al punto precedente (‘considerando’ 13‑15).

65      Per quanto riguarda la prima di queste condizioni, nel regolamento impugnato il Consiglio ha ritenuto che più elementi rivelassero l’esistenza di un’interferenza significativa dello Stato sulle ricorrenti. In primo luogo, tali elementi sono dati dal fatto che lo statuto di una delle ricorrenti autorizza il partner controllato dallo Stato, che non detiene alcuna quota della società ed è stato presentato come un semplice locatore, ad esigere un risarcimento qualora gli obiettivi in termini di produzione, vendite e utili non vengano raggiunti; in secondo luogo, il fatto che occorreva l’autorizzazione delle autorità locali per contabilizzare gli edifici come attività fisse e iniziare ad ammortizzare i diritti di utilizzo dei terreni; in terzo luogo, il fatto che una delle ricorrenti non abbia mai pagato l’affitto per l’uso delle terre e, in quarto luogo, che essa beneficia di garanzie bancarie prestate gratuitamente da un terzo (sedicesimo ‘considerando’ del regolamento impugnato).

66      Per quanto riguarda la seconda condizione, secondo cui le imprese che desiderano beneficiare del SEM devono dimostrare che usano una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente in linea con le norme internazionali e che siano d’applicazione in ogni caso, al diciassettesimo ‘considerando’ del regolamento impugnato, il Consiglio ha considerato che le ricorrenti violavano determinati «International Accounting Standards» (principi contabili internazionali; in prosieguo: gli «IAS»), adottati dall’International Accounting Standards Board.

67      Relativamente allo IAS 1, il Consiglio ha ritenuto che le ricorrenti contravvenissero a tre principi contabili fondamentali: il metodo della contabilità per competenza, la prudenza e la preminenza della sostanza sulla forma. Secondo il Consiglio, le ricorrenti non rispettavano nemmeno lo IAS 2 sulle giacenze, poiché i loro edifici non venivano contabilizzati e ammortizzati in linea con lo IAS 16, i diritti di utilizzo dei terreni non erano ammortizzati a norma dello IAS 38, le ricorrenti violavano lo IAS 21 sugli effetti delle variazioni dei cambi delle valute e lo IAS 36 sulla riduzione durevole di valore delle attività e, infine, varie relazioni dei revisori delle ricorrenti rivelavano problemi contabili relativi alle giacenze e segnalavano che la società non aveva definito un’opportuna politica in merito alla riduzione durevole di valore delle attività. Il Consiglio ha altresì giudicato che il fatto che la maggior parte delle violazioni degli IAS non erano state segnalate nelle relazioni dei revisori indicava che le loro revisioni contabili non erano conformi ai principi internazionali (‘considerando’ 17 e 18 del regolamento impugnato).

1.     Argomenti delle parti

68      Le ricorrenti fanno valere che la valutazione fatta dal Consiglio ai ‘considerando’ 12‑26 del regolamento impugnato, secondo la quale esse non soddisfacevano i primi due criteri enunciati dall’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base, è erronea.

69      Nell’ambito del secondo motivo, le ricorrenti fanno valere che, nel regolamento impugnato, è manifestamente erronea l’analisi del Consiglio relativa alla questione, da una parte, se le loro decisioni sui prezzi e sui costi dei fattori di produzione siano adottate tenendo conto delle tendenze del mercato che riflettano l’offerta e la domanda e senza significativa interferenza statale a tale proposito e, dall’altra, se i costi dei principali fattori di produzione riflettano in buona parte i valori di mercato.

70      Nell’ambito del terzo motivo, le ricorrenti fanno valere che, nel regolamento impugnato, il Consiglio ha erroneamente considerato che esse non soddisfacevano la seconda condizione prevista dall’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base, secondo cui le imprese che chiedono il riconoscimento del SEM devono usare una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente in linea con le norme internazionali e che siano d’applicazione in ogni caso.

71      A tal riguardo, le ricorrenti rilevano che, poiché le norme contabili applicate nella specie dalla Commissione, ossia gli IAS, non sono state adottate in Cina, nessuna società stabilita in tale paese sarebbe tenuta ad osservarle. Pertanto, qualora si richiedesse la loro applicazione, nessuna società cinese potrebbe ottenere il SEM. Peraltro, persino in seno alla Comunità, l’osservanza degli IAS sarebbe obbligatoria soltanto per alcune società, in forza del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 19 luglio 2002, n. 1606, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243, pag. 1), e ciò a partire dal 1° gennaio 2005.

72      Le ricorrenti fanno inoltre valere che nel processo verbale del Consiglio relativo al regolamento n. 905/98, il quale ha introdotto la nozione di SEM nel regolamento di base, la Commissione è invitata ad applicarlo in modo tale che tutte le imprese, a prescindere dalle loro dimensioni, abbiano le stesse possibilità di beneficiare di tali disposizioni. Tuttavia, le istituzioni comunitarie avrebbero richiesto che la contabilità delle ricorrenti fosse conforme ad una norma estremamente rigida cui era loro impossibile conformarsi in quanto piccole e medie imprese.

73      Le ricorrenti criticano il fatto che le istituzioni comunitarie non abbiano provato ad applicare altre norme riconosciute sul piano internazionale, benché esse l’abbiano più volte richiesto, e rilevano che, in occasione della verifica della Commissione nei locali della Shanghai Adeptech, la Commissione ha chiesto ai revisori di tale società di lasciare immediatamente tali luoghi, privando così detta società di ogni possibilità di spiegare la conformità della sua contabilità agli standard internazionali.

74      Infine, le ricorrenti ritengono che, applicando nel regolamento impugnato norme contabili inappropriate, come gli IAS, anziché «norme internazionali in materia di contabilità» di cui all’art. 2, n. 7, lett. c), primo comma, secondo trattino, del regolamento di base, il Consiglio abbia commesso un errore manifesto nella valutazione dei conti soggetti a revisione delle due società.

75      Il Consiglio ribatte che il secondo e il terzo motivo devono essere respinti in quanto infondati.

2.     Giudizio del Tribunale

76      Sia dall’impiego del termine «e» tra il quarto e il quinto trattino dell’art. 2, n. 7, lett. c), sia dalla natura stessa delle condizioni ivi enunciate risulta che queste sono cumulative cosicché, se un produttore richiedente il beneficio del SEM non ne soddisfa una, la sua domanda deve essere respinta (sentenza del Tribunale 28 ottobre 2004, causa T‑35/01, Shanghai Teraoka Electronic/Consiglio, Racc. pag. II‑3663, punto 54).

77      Conseguentemente, poiché nel regolamento impugnato il Consiglio ha considerato che la domanda delle ricorrenti di beneficiare del SEM doveva essere respinta in quanto esse non soddisfacevano alcuna delle prime due condizioni fissate dall’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base (‘considerando’ 13‑15), i presenti motivi potrebbero condurre all’annullamento del regolamento impugnato soltanto se fossero accolti simultaneamente.

78      In tale contesto, il Tribunale ritiene che vada prima esaminato il terzo motivo. 

79      A tal proposito giova ricordare, a titolo preliminare, che, nell’ambito delle misure di difesa commerciale, le istituzioni comunitarie dispongono di un ampio potere discrezionale a causa della complessità delle situazioni economiche, politiche e giuridiche che devono esaminare (sentenze del Tribunale 5 giugno 1996, causa T‑162/94, NMB Francia e a./Commissione, Racc. pag. II‑427, punto 72; 29 gennaio 1998, causa T‑97/95, Sinochem/Consiglio, Racc. pag. II‑85, punto 51; 17 luglio 1998, causa T‑118/96, Thai Bicycle/Consiglio, Racc. pag. II‑2991, punto 32; 4 luglio 2002, causa T‑340/99, Arne Mathisen/Consiglio, Racc. pag. II‑2905, punto 53, e Shanghai Teraoka Electronic/Consiglio, cit. supra al punto 76, punto 48).

80      Ne discende che il controllo del giudice comunitario sulle valutazioni delle istituzioni deve essere limitato alla verifica del rispetto delle norme procedurali, dell’esattezza materiale dei fatti considerati nell’operare la scelta contestata, dell’assenza di errore manifesto nella valutazione di detti fatti o dell’assenza di sviamento di potere (sentenza della Corte 7 maggio 1987, causa 240/84, NTN Toyo Bearing e a./Consiglio, Racc. pag. 1809, punto 19; sentenze Thai Bicycle/Consiglio, cit. supra al punto 79, punto 33; Arne Mathisen/Consiglio, cit. supra al punto 79, punto 54, e Shanghai Teraoka Electronics/Consiglio, cit. supra al punto 76, punto 49).

81      Lo stesso vale per quanto riguarda le situazioni di fatto, di ordine giuridico e politico, che si manifestano nel paese interessato e che le istituzioni comunitarie devono valutare per determinare se un esportatore operi in condizioni di mercato senza significativa interferenza dello Stato e possa quindi beneficiare della concessione dello status proprio delle imprese che operano in economia di mercato (sentenza Shanghai Teraoka Electronics/Consiglio, cit. supra al punto 76, punto 49).

82      Peraltro, va rilevato che il metodo di determinazione del valore normale di un prodotto, di cui all’art. 2, n. 7, lett. b), del regolamento di base, costituisce un’eccezione al metodo specifico previsto a tal fine dall’art. 2, n. 7, lett. a), applicabile quest’ultimo, in via di principio, in caso di importazioni provenienti da paesi che non hanno un’economia di mercato. Orbene, è di giurisprudenza costante che qualsiasi deroga o eccezione ad una regola generale deve essere interpretata in senso stretto (sentenze della Corte 12 dicembre 1995, causa C‑399/93, Oude Luttikhuis e a., Racc. pag. I‑4515, punto 23; 18 gennaio 2001, causa C‑83/99, Commissione/Spagna, Racc. pag. I‑445, punto 19, e 12 dicembre 2002, causa C‑5/01, Belgio/Commissione, Racc. pag. I‑11991, punto 56; sentenza Shanghai Teraoka Electronics/Consiglio, cit. supra al punto 76, punto 50).

83      Infine, va sottolineato che l’onere della prova incombe al produttore-esportatore che desidera valersi del SEM. Infatti, l’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base prevede che la domanda «deve (…) contenere prove sufficienti». Non spetta dunque alle istituzioni comunitarie provare che il produttore-esportatore non soddisfa le condizioni previste per beneficiare di detto status. Per contro, alle istituzioni comunitarie compete valutare se gli elementi forniti dal produttore-esportatore siano sufficienti per dimostrare che le condizioni poste dall’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base sono soddisfatte e al giudice comunitario compete verificare se tale valutazione non sia viziata da un errore manifesto (sentenza Shanghai Teraoka Electronics/Consiglio, cit. supra al punto 76, punto 53).

84      È alla luce di queste considerazioni che occorre analizzare se gli argomenti delle ricorrenti siano idonei a dimostrare che l’analisi del Consiglio secondo cui esse non soddisfacevano la seconda condizione enunciata dall’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base è manifestamente erronea.

85      A tal riguardo le ricorrenti fanno valere sostanzialmente, anzitutto, che gli IAS non sono obbligatori in Cina e che nella Comunità lo sono unicamente per talune imprese.

86      Orbene, in primo luogo, va rilevato che il fatto che le imprese cinesi, in forza del loro diritto nazionale, non siano soggette all’osservanza di talune norme contabili non ha alcuna influenza sulla questione se la loro contabilità possa essere valutata alla luce di dette norme. Infatti, la seconda condizione prevista dall’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base indica chiaramente che la contabilità di ogni impresa proveniente da un paese non retto da un’economia di mercato e desideroso di ottenere il SEM deve formare oggetto di una revisione contabile conforme alle norme internazionali, non avendo rilievo a tal riguardo che, nel suo Stato d’origine, dette norme siano di applicazione obbligatoria o meno. Peraltro, è proprio perché detto Stato è sprovvisto di un’economia di mercato che il regolamento di base esige dalle imprese interessate l’osservanza di norme contabili che non sono necessariamente le norme nazionali.

87      In secondo luogo, va segnalato che il fatto che le norme contabili internazionali applicate nel caso di specie non siano obbligatorie per tutte le imprese comunitarie in virtù di un atto comunitario non implica necessariamente che tali norme, ovvero altre norme contabili che perseguono gli stessi obiettivi e che li attuano con rigore identico o maggiore, non siano obbligatorie per dette imprese in forza delle loro normative nazionali. Tale circostanza non implica neppure che dette norme non siano ampiamente riconosciute sul piano internazionale o che non possano sintetizzare principi contabili comuni alla maggioranza dei paesi ad economia di mercato, ivi compresi gli Stati membri.

88      Le ricorrenti fanno valere, in secondo luogo, che per una piccola o media impresa quale le loro è impossibile conformarsi agli IAS. Orbene, tale argomento non è altro che una semplice affermazione, non suffragata dalla minima prova, né da una spiegazione sommaria delle ragioni per le quali gli standard contabili applicati nella specie dalla Commissione sarebbero impossibili da conseguire per un’impresa di piccole o medie dimensioni. Di conseguenza, l’argomento delle ricorrenti non può essere accolto.

89      In terzo luogo, le ricorrenti criticano il fatto che le istituzioni comunitarie non abbiano esaminato la loro contabilità alla luce di norme contabili diverse dagli IAS, riconosciute sul piano internazionale.

90      Ciò nondimeno, occorre constatare che rientra nel potere discrezionale delle istituzioni comunitarie esaminare la conformità della contabilità delle imprese desiderose di beneficiare del SEM con gli standard contabili internazionalmente riconosciuti di loro scelta. Qualora non condividano tale scelta, compete alle imprese di cui trattasi dimostrare che gli standard selezionati dalle istituzioni non sono internazionalmente riconosciuti o che le eventuali incompatibilità della loro contabilità con detti standard non costituiscono siffatte violazioni alla luce di altri standard internazionalmente riconosciuti, atteso che l’onere della prova incombe al produttore-esportatore desideroso di beneficiare del SEM (v. punto 83 supra). Orbene, nella specie, le ricorrenti non hanno dimostrato l’esistenza di alcuna di queste due circostanze.

91      Infine, ad ogni modo, per respingere l’insieme degli argomenti delle ricorrenti, è sufficiente constatare che nessuno di essi è atto a confutare la conclusione del Consiglio, esposta al diciassettesimo ‘considerando’ del regolamento impugnato, secondo cui i conti delle ricorrenti violano determinati principi contabili fondamentali, quali quello della contabilità per competenza, della prudenza e della preminenza della sostanza sulla forma. Infatti, per contestare validamente tale conclusione del Consiglio, che è ampiamente sufficiente a comprovare la sua valutazione secondo cui le ricorrenti non soddisfano la seconda condizione dell’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base, le ricorrenti avrebbero dovuto dimostrare che la loro contabilità rispetta detti principi o che essa è conforme agli standard contabili internazionali diversi dagli IAS, che sono, a loro volta, in linea con tali principi. Orbene, lungi dall’effettuare tale dimostrazione, le ricorrenti si sono accontentate di criticare la scelta della Commissione in ordine agli standard internazionali applicati nella specie.

92      Ne discende che il terzo motivo deve essere respinto.

93      Pertanto, alla luce delle considerazioni di cui ai punti 76 e 77 supra, non è necessario esaminare il secondo motivo.

B –  Sul primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 2, n. 7, lett. c), secondo comma, del regolamento di base

1.     Osservazioni preliminari

94      A termini dell’art. 2, n. 7, lett. c), secondo comma, del regolamento di base:

«Si procede ad un accertamento se il produttore soddisfa i criteri menzionati [all’art. 2, n. 7, lett. c),] entro tre mesi dall’avvio dell’inchiesta, dopo aver sentito il comitato consultivo e dopo aver dato all’industria comunitaria la possibilità di presentare osservazioni. Questo accertamento resta valido durante l’inchiesta».

95      Il 2 agosto 2004 la Commissione ha adottato il regolamento n. 1408/2004, in forza del quale è stato aperto il procedimento di riesame. Detto regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, ossia il 4 agosto 2004.

96      Il 3 agosto 2004 la Commissione ha inviato alle ricorrenti un formulario (in prosieguo: il «formulario sul SEM») riguardante, da un lato, la questione se esse dovessero beneficiare del SEM, previsto dall’art. 2, n. 7, lett. b) e c), del regolamento di base e, dall’altro, la questione del loro trattamento individuale. Il formulario sul SEM, compilato separatamente da ciascuna ricorrente, doveva pervenire alla Commissione entro i quindici giorni successivi all’entrata in vigore del regolamento n. 1408/2004. In pari data, la Commissione ha inviato alle ricorrenti un questionario (in prosieguo: il «questionario antidumping») relativo alla questione se stessero praticando dumping nella Comunità. Il questionario antidumping, compilato separatamente da ciascuna ricorrente, doveva pervenire alla Commissione entro il 13 settembre 2004.

97      Il 19 agosto 2004 le ricorrenti hanno presentato alla Commissione i formulari sul SEM compilati e, il 20 agosto 2004, esse hanno inviato una traduzione in inglese di un documento allegato a detti formulari.

98      Il 3 settembre 2004 la Commissione ha inviato alle ricorrenti una richiesta di informazioni supplementari riguardanti le loro risposte ai formulari sul SEM. La risposta era richiesta per il 13 settembre 2004. Essa ha altresì chiesto alle ricorrenti che una società ad esse collegata, ovvero la Excell Precision Co. Ltd, con sede a Taiwan (in prosieguo: la «Excell Taiwan»), nonché ogni altra società collegata alle ricorrenti che vende bilance elettroniche, compilasse un allegato al questionario antidumping (in prosieguo: l’«allegato al questionario»).

99      Il 20 settembre 2004 le ricorrenti hanno depositato presso la Commissione i questionari antidumping compilati.

100    Il 21 settembre 2004, dopo la concessione di una proroga del termine da parte della Commissione, le ricorrenti hanno risposto alla lettera summenzionata del 3 settembre 2004. Il 4 ottobre 2004 la Commissione ha chiesto alle ricorrenti di completare la loro risposta.

101    Il 5 ottobre 2004 le ricorrenti hanno trasmesso alla Commissione l’allegato al questionario, compilato separatamente dalla Excell Taiwan e da una seconda società taiwanese ad esse collegata, ossia la Summing International Ltd.

102    Tra il 18 e il 21 ottobre 2004, la Commissione ha effettuato talune verifiche in loco delle informazioni fornite dalle ricorrenti nelle loro risposte al formulario sul SEM.

103    Il 26 ottobre 2004 la Commissione ha chiesto alle ricorrenti di completare le informazioni fornite nei loro formulari sul SEM. Le risposte a tali quesiti sono state depositate presso la Commissione il 3 novembre 2004. La Commissione ha presentato una nuova richiesta di informazione, a tal riguardo, il 15 novembre, le cui risposte le sono state presentate il 17 novembre 2004.

104    Il 7 gennaio 2005 la Commissione ha chiesto alle ricorrenti che altre società collegate, ossia la Bright Advance Co. Ltd e la Total Lead Ltd, con sede a Samoa, completassero l’allegato al questionario.

105    Con lettera 14 gennaio 2005, la Commissione ha comunicato alle ricorrenti che il beneficio del SEM non sarebbe loro concesso.

106    L’allegato al questionario, completato separatamente dalla Bright Advance e dalla Total Lead, è stato consegnato alla Commissione il 25 gennaio 2005.

2.     Argomenti delle parti

107    Le ricorrenti fanno valere che, poiché il riesame a titolo di nuovo esportatore è stato avviato il 4 agosto 2004 dal regolamento n. 1408/2004, il termine di tre mesi decorrenti dall’apertura dell’inchiesta, assegnato alla Commissione dall’art. 2, n. 7, lett. c), secondo comma, del regolamento di base, per definire la questione se un produttore soddisfi i criteri necessari per beneficiare del SEM (in prosieguo: il «termine di tre mesi») sarebbe scaduto il 4 novembre 2004. Orbene, la Commissione avrebbe preso una decisione riguardante il loro SEM il 14 gennaio 2005 e avrebbe ampiamente superato tale termine senza giustificazione.

108    Le ricorrenti adducono che il termine di tre mesi garantisce la certezza del diritto. Dalla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa al trattamento, nei procedimenti antidumping, dei paesi in passato non retti da un’economia di mercato [COM (97) 677 def.] nonché dalla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento di base [COM (97) 677 def.] emerge che lo scopo del termine di tre mesi è di costringere le istituzioni comunitarie ad adottare una decisione irrevocabile sul SEM senza influire sul corso normale dell’inchiesta. Le ricorrenti ritengono che il superamento del termine di tre mesi debba comportare l’annullamento del regolamento impugnato in quanto tale termine sarebbe altrimenti sprovvisto di effetto utile.

109    Le ricorrenti ritengono di aver interamente compilato i loro formulari sul SEM nel termine assegnato, come emergerebbe dal tredicesimo ‘considerando’ del regolamento impugnato. Del pari, la Commissione avrebbe chiesto, in seguito, numerose informazioni e delucidazioni, molte delle quali sarebbero già state fornite. Le ricorrenti avrebbero risposto nei termini prescritti e avrebbero richiesto unicamente una proroga di cinque giorni per rispondere alla lettera del 3 settembre 2004. Sarebbero state concesse altre proroghe, ma esse riguarderebbero le risposte al questionario antidumping e non quelle al formulario sul SEM, il quale sarebbe stato accettato senza osservazioni relative al suo carattere esaustivo. Del pari, le ricorrenti riconoscono di aver superato taluni termini per risposte relative a richieste di informazione riguardanti i loro questionari antidumping, ma non i loro formulari sul SEM.

110    Le ricorrenti rilevano che la Commissione ha impiegato due mesi dalla ricezione delle ultime risposte alle richieste di informazioni relative ai formulari sul SEM per prendere una decisione sul loro diritto di beneficiare del SEM. Peraltro, esse ritengono che il Consiglio non possa fare valere che la Commissione ha continuato ad interrogarle per giustificare l’inosservanza del termine di tre mesi in quanto esso doveva porre fine a tale processo.

111    Le ricorrenti sostengono, infine, che il superamento del termine di tre mesi ha avuto un’influenza notevole sulla decisione se verificare o meno le informazioni fornite da esse stesse nonché dalla Toshiba Indonesia. Infatti, poiché la durata di un’inchiesta di riesame è limitata ad un totale di nove mesi a norma dell’art. 11, n. 5, del regolamento di base, l’inchiesta avrebbe superato quest’ultimo termine se la Commissione avesse effettuato una verifica. In assenza di tale verifica, i calcoli del margine antidumping effettuati nel regolamento impugnato non avrebbero né tenuto conto degli adeguamenti reclamati dalle ricorrenti né potuto essere affinati in base alle informazioni fornite dalla Toshiba Indonesia, le quali avrebbero potuto condurre a risultati diversi per detti calcoli.

112    Il Consiglio ammette che la Commissione non abbia adottato una decisione relativa al SEM nel termine di tre mesi, ma ritiene, sostenuto dalla Commissione, che tale circostanza non conduca all’illegittimità del regolamento impugnato.

3.     Giudizio del Tribunale

113    È pacifico tra le parti che, nel caso di specie, il termine di tre mesi è stato superato. Esse non concordano invece sulle conclusioni da trarre da questo superamento dal punto di vista giuridico. Contrariamente a quanto sostenuto dal Consiglio, le ricorrenti ritengono che il termine di tre mesi sia imperativo e che il suo superamento debba comportare l’annullamento automatico del regolamento impugnato.

114    A tal riguardo, la questione essenziale, ai fini della presente controversia, non è quella di determinare il carattere imperativo o meno del termine di tre mesi, ma unicamente di esaminare quali debbano essere le conseguenze del suo superamento da parte della Commissione e, segnatamente, di valutare se, nel caso di specie, detto superamento debba comportare l’annullamento del regolamento impugnato.

115    Va subito respinta la tesi delle ricorrenti secondo cui ogni superamento del termine di tre mesi da parte della Commissione deve comportare automaticamente l’annullamento del regolamento, relativo al riesame, adottato in seguito.

116    Infatti, va rilevato che l’art. 2, n. 7, lett. c), secondo comma, del regolamento di base non contiene alcuna indicazione in ordine alle conseguenze di un superamento del termine di tre mesi da parte della Commissione. In particolare, tale articolo non precisa se un siffatto superamento comporti la concessione obbligatoria del SEM o l’impossibilità di continuare l’inchiesta di cui trattasi, uniche ragioni per cui il regolamento impugnato potrebbe essere annullato automaticamente a causa del detto superamento.

117    Pertanto, in quanto una precisazione del genere non emerge nemmeno da altre disposizioni del regolamento di base, occorre esaminare la finalità e la struttura del predetto regolamento al fine di determinare se debba essere interpretato nel senso che esso impone la concessione obbligatoria del SEM o l’impossibilità di continuare l’inchiesta di riesame qualora il termine di tre mesi sia superato dalla Commissione (v., per analogia, sentenza della Corte 20 gennaio 2005, causa C‑245/03, Merck, Sharp & Dohme, Racc. pag. I‑637, punto 26).

118    Per quanto riguarda la questione se dalla finalità e dalla struttura del regolamento di base si evinca che il superamento, da parte della Commissione, del termine di tre mesi impone la concessione del SEM alle imprese che l’hanno richiesto, in primo luogo, va sottolineata la differenza di trattamento che il regolamento di base riserva al superamento, da parte delle istituzioni, dei termini procedurali diversi dal termine di tre mesi.

119    Così, per esempio, se entro il termine di un mese il Consiglio, statuendo a maggioranza qualificata, non adotta una decisione contraria alla proposta di chiusura dell’inchiesta presentata dalla Commissione nei casi previsti dagli artt. 8, n. 5, e 9, n. 2, l’inchiesta si reputa conclusa ai sensi di queste disposizioni. Del pari, se il Consiglio, entro il termine di un mese, statuendo a maggioranza semplice, non decide di respingere la proposta della Commissione di cui all’art. 9, n. 4, del regolamento di base, come modificato dal regolamento (CE) 8 marzo 2004, n. 461 (GU L 77, pag. 12), o quella di cui all’art. 14, n. 4, di questo medesimo regolamento, dette proposte sono adottate in forza delle disposizioni di cui trattasi.

120    Occorre quindi constatare che, laddove il regolamento di base intende sanzionare l’inosservanza di un termine procedurale, da parte delle istituzioni, mediante accettazione ipso iure di una domanda o mediante altre conseguenze concrete, esso lo indica espressamente.

121    In secondo luogo, occorre ricordare che, poiché l’art. 2, n. 7, lett. b), del regolamento di base prevede, per taluni paesi, un’eccezione al metodo di determinazione del valore normale di cui al n. 7, lett. a), tale eccezione deve formare oggetto di un’interpretazione restrittiva (v. sentenza Shanghai Teraoka Electronic/Consiglio, cit. supra al punto 76, punto 50 nonché la giurisprudenza ivi citata). In assenza di una disposizione che lo prevede, essa non può dunque essere applicata automaticamente in caso di superamento del termine di tre mesi da parte della Commissione.

122    Per quanto riguarda, infine, la questione se dalla finalità e dalla struttura del regolamento di base emerga che il superamento del termine di tre mesi, da parte della Commissione, impedisce alle istituzioni comunitarie di adottare un regolamento che impone dazi antidumping alle imprese di cui trattasi, occorre concludere che, perlomeno nell’ambito di un’inchiesta di riesame quale quella del caso di specie, il regolamento di base deve essere interpretato nel senso che osta ad una conseguenza di tal genere.

123    Difatti, nell’ambito di una domanda di riesame di un regolamento iniziale in qualità di «nuovo esportatore», ai sensi dell’art. 11, n. 4, del regolamento di base, una o più imprese, soggette ad un dazio antidumping fissato in un momento in cui esse non esportavano ancora i prodotti di cui trattasi verso la Comunità, richiedono l’esame del margine di dumping in relazione alla propria situazione economica affinché venga loro eventualmente imposto un nuovo dazio antidumping dipendente unicamente da tale situazione e che potrebbe essere inferiore a quello applicabile anteriormente, ovvero essere completamente soppresso.

124    Ciò premesso, sarebbe inopportuno concludere che, se dette imprese fossero stabilite in un paese senza economia di mercato e chiedessero di beneficiare del SEM, la Commissione dovrebbe astenersi dal proseguire l’inchiesta nei loro confronti qualora superi il termine di tre mesi, poiché questo nuocerebbe allo scopo della domanda iniziale di tali imprese, ossia l’ottenimento di un riesame della loro situazione individuale, e ciò per ragioni che sfuggirebbero al loro controllo.

125    Sarebbe altresì inopportuno concludere che la Commissione dovrebbe avviare una nuova inchiesta nei confronti delle imprese di cui trattasi e su istanza delle medesime, una volta superato il termine di tre mesi, poiché ciò non farebbe altro che aggravare in pratica la violazione di detto termine, rinviando la decisione definitiva sul SEM ad una fase ancora ulteriore.

126    Poiché viene conseguentemente respinta la tesi secondo cui ogni superamento del termine di tre mesi, da parte della Commissione, deve comportare automaticamente l’annullamento del regolamento relativo al riesame, adottato in seguito, occorre poi esaminare se il superamento del termine di tre mesi verificatosi nel caso di specie debba comportare l’annullamento del regolamento impugnato.

127    A tal riguardo occorre precisare che il termine di tre mesi, stabilito dall’art. 2, n. 7, lett. c), secondo comma, del regolamento di base, ha segnatamente lo scopo di assicurare che la questione se il produttore soddisfi i criteri menzionati in detto articolo non venga risolta in funzione del suo effetto sul calcolo del margine di dumping. Pertanto, l’ultima frase dell’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base osta a che le istituzioni, dopo aver adottato una decisione sul SEM, riesaminino successivamente le informazioni di cui disponevano al riguardo (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 14 novembre 2006, causa T‑138/02, Nanjing Metalink International/Consiglio, Racc. pag. II‑4347, punto 44).

128    Pertanto, l’effetto utile di detto termine non sarebbe rimesso in questione qualora nel periodo intercorrente tra la scadenza del termine di tre mesi e la decisione sul SEM, e tenuto conto delle circostanze della specie, si dovesse constatare che le imprese che richiedono il riconoscimento del SEM avevano posto la Commissione nell’impossibilità di sapere quale effetto avrebbe potuto avere la sua decisione sul SEM sul calcolo del margine di dumping.

129    Nella specie, occorre rilevare che il superamento del termine di tre mesi, da parte della Commissione, non ha consentito a quest’ultima di risolvere la questione se le ricorrenti dovessero beneficiare del SEM in funzione del suo effetto sul calcolo del margine di dumping. Infatti, è sufficiente constatare, a tal riguardo, che le ricorrenti avevano fornito informazioni sui prezzi all’esportazione fatturati a società collegate e non a clienti indipendenti, mentre quest’ultima informazione era essenziale per il calcolo del margine di dumping. L’informazione riguardante i prezzi all’esportazione fatturati ai clienti indipendenti è pervenuta alla Commissione in modo esauriente soltanto il 28 gennaio 2005, vale a dire dopo la decisione definitiva sulla domanda di ottenimento del SEM.

130    Peraltro, va sottolineato che, nella misura in cui non spetta alle istituzioni comunitarie provare che un’impresa non soddisfa le condizioni previste per beneficiare del SEM, ma queste devono solo valutare se gli elementi forniti da tale impresa siano sufficienti per dimostrare che dette condizioni sono soddisfatte (v. punto 83 supra), non si può esigere dalla Commissione che essa adotti una decisione sulla domanda di un’impresa di beneficiare del SEM, prima di un congruo termine a partire dal momento in cui questa impresa le ha fornito tutte le informazioni necessarie per permetterle, in particolare, di valutare correttamente tali informazioni nonché, come previsto dall’art. 2, n. 7, lett. c), secondo comma, del regolamento di base, di sentire specificatamente il comitato consultivo e di dare modo all’industria comunitaria di presentare le sue osservazioni.

131    Orbene, va sottolineato che le risposte ai formulari sul SEM inizialmente fornite dalle ricorrenti hanno dovuto essere completate su punti importanti dietro ripetute richieste della Commissione e, in particolare, con lettera inviata dalle ricorrenti alla Commissione il 21 settembre 2004, in seguito ad una domanda di proroga del termine accordata dalla Commissione alle ricorrenti a tal effetto. Peraltro, con lettera 4 ottobre 2004, la Commissione ha ancora dovuto chiedere alle ricorrenti di completare la loro risposta.

132    Del pari, dal fascicolo emerge che i formulari sul SEM, compilati dalle ricorrenti, e le informazioni da esse inviate a tal proposito alla Commissione erano, anche in una fase ulteriore, viziati da notevoli lacune segnatamente in merito a questioni relative alla loro contabilità, impedendo in tal modo alla Commissione di prendere posizione sul loro diritto di beneficiare del SEM entro il termine di tre mesi.

133    In particolare, le risposte delle ricorrenti lasciavano sussistere notevoli dubbi sulla maniera in cui esse procedevano a imputazioni contabili corrispondenti alla svalutazione degli attivi, come emerge da un messaggio di posta elettronica inviato dalla Commissione alle ricorrenti il 26 ottobre 2004. Orbene, la Commissione poteva legittimamente ritenere di dover disporre di tale informazione per pronunciarsi sulla questione se le ricorrenti soddisfacevano la seconda condizione fissata dall’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base.

134    D’altronde, dallo stesso messaggio di posta elettronica emerge che la versione inglese dei conti soggetti a revisione della Shanghai Adeptech, che era altresì necessaria affinché la Commissione potesse pronunciarsi sul possesso, da parte delle ricorrenti, del secondo requisito di cui all’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base, era incompleta.

135    Infine, dal messaggio di posta elettronica di cui trattasi emerge che le ricorrenti avevano fornito talune informazioni relative alla struttura del capitale della Shanghai Adeptech che erano in contraddizione con i documenti giustificativi trasmessi. Orbene, la struttura del capitale delle ricorrenti costituisce una questione fondamentale nell’analisi, da parte della Commissione, del loro possesso del primo requisito enunciato dall’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base.

136    Dal fascicolo e, in particolare, dal telefax che le ricorrenti hanno indirizzato alla Commissione il 3 novembre 2004 emerge parimenti che le informazioni necessarie per colmare le lacune di cui trattasi sono state interamente fornite soltanto in quest’ultima data, vale a dire alla vigilia della scadenza del termine di tre mesi.

137    Di conseguenza, contrariamente a quanto fatto valere dalle ricorrenti, non è possibile interpretare il tredicesimo ‘considerando’ del regolamento impugnato nel senso che indica che le loro risposte ai formulari sul SEM erano complete. Siffatta interpretazione non emerge dal tenore letterale del ‘considerando’ in questione e, del resto, è espressamente contraddetta dalla corrispondenza intercorsa tra le ricorrenti e la Commissione.

138    Infine, in ogni caso, occorre concludere che, in mancanza di una disposizione che preveda espressamente o implicitamente le conseguenze del superamento di un termine procedurale come quello di cui trattasi nella specie, il superamento in questione può comportare l’annullamento totale o parziale dell’atto il cui iter di adozione comprende il termine in causa soltanto se è provato che, in mancanza di questa presunta irregolarità, detto atto avrebbe potuto avere un contenuto diverso (v., in tal senso, sentenze della Corte 29 ottobre 1980, cause riunite 209/78‑215/78 e 218/78, van Landewyck e a./Commissione, Racc. pag. 3125, punto 47, nonché 23 aprile 1986, causa 150/84, Bernardi/Parlamento, Racc. pag. 1375, punto 28).

139    Orbene, le ricorrenti non hanno provato che, in mancanza del superamento del termine di tre mesi da parte della Commissione, il Consiglio avrebbe potuto adottare un regolamento diverso, più favorevole ai loro interessi rispetto al regolamento impugnato.

140    Infatti, a tal proposito, le ricorrenti fanno valere unicamente che il superamento del termine di tre mesi ha avuto un effetto sulla decisione della Commissione di effettuare verifiche in loco delle informazioni da esse stesse fornite, nonché delle informazioni date dalla Toshiba Indonesia. Esse deducono altresì che, se tali verifiche avessero avuto luogo, la Commissione avrebbe disposto di un’informazione di migliore qualità che avrebbe potuto condurre all’adozione di un regolamento diverso.

141    Occorre respingere tali argomenti per due ragioni.

142    In primo luogo, le ricorrenti non hanno dimostrato che il superamento del termine di tre mesi, da parte della Commissione, sia connesso alla decisione di quest’ultima di non effettuare le visite in parola, o che abbia avuto un qualsivoglia effetto su tale decisione.

143    Infatti, al riguardo, le ricorrenti si limitano a sostenere che la durata di un’inchiesta di riesame, quale quella del caso di specie, è limitata ad un totale di nove mesi in forza dell’art. 11, n. 5, del regolamento di base e che, se la Commissione avesse effettuato le visite in parola, quest’ultimo termine sarebbe stato superato.

144    Va rilevato che è certamente esatto che l’art. 11, n. 5, del regolamento di base dispone che le inchieste di riesame, ai sensi del n. 4 del medesimo articolo, devono essere condotte nei novi mesi successivi alla loro apertura e che, se l’inchiesta non è stata condotta entro tale termine, le misure antidumping applicabili rimangono invariate. Nondimeno, le ricorrenti non spiegano perché, qualora le istituzioni avessero deciso di realizzare le visite di verifica che reputavano necessarie, il termine di nove mesi non sarebbe stato osservato.

145    In secondo luogo e ad abundantiam, le ricorrenti non hanno dimostrato che la realizzazione, da parte della Commissione, delle visite di verifica da esse reclamate avrebbe necessariamente fornito a tale istituzione informazioni atte a condurre all’adozione di un regolamento più favorevole ai loro interessi rispetto al regolamento impugnato. Infatti, le ricorrenti non possono affermare che il Consiglio avrebbe potuto adottare un regolamento finale più favorevole ai loro interessi qualora la Commissione avesse verificato, per mezzo di una visita, le informazioni da esse stesse fornite. Inoltre, per quanto riguarda le informazioni fornite dalla Toshiba Indonesia, occorre rilevare che le ricorrenti non forniscono alcun elemento che induca a ritenere che, se la Commissione le avesse verificate in loco, il regolamento impugnato avrebbe potuto essere loro più favorevole.

146    Tenuto conto di quanto precede, occorre concludere che il presente motivo deve essere respinto.

C –  Sul quarto motivo, relativo ad una violazione dell’art. 11, n. 9, del regolamento di base

147    L’art. 11, n. 9, del regolamento di base dispone quanto segue:

«In tutte le inchieste relative a riesami o restituzioni svolte a norma del presente articolo la Commissione, se le circostanze non sono cambiate, applica gli stessi metodi impiegati nell’inchiesta conclusa con l’istituzione del dazio, tenendo debitamente conto delle disposizioni dell’articolo 2, in particolare i paragrafi 11 e 12, e dell’articolo 17».

148    Durante l’inchiesta iniziale, tre produttori-esportatori cinesi hanno deciso di cooperare e hanno ricevuto un trattamento individuale al pari delle ricorrenti durante l’inchiesta di riesame. Queste tre società, al pari delle ricorrenti durante l’inchiesta di riesame, hanno chiesto di beneficiare del SEM, conformemente all’art. 2, n. 7, del regolamento di base.

149    Per quanto riguarda i produttori-esportatori cinesi, durante l’inchiesta iniziale, e le ricorrenti, durante l’inchiesta di riesame, il Consiglio ha considerato che le condizioni fissate dall’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base non erano soddisfatte e ha respinto la domanda delle imprese interessate di beneficiare del SEM. Di conseguenza, è stato necessario confrontare i prezzi all’esportazione dei produttori-esportatori in questione con un valore normale stabilito per un paese analogo ad economia di mercato, conformemente all’art. 2, n. 7, del regolamento di base (‘considerando’ 45‑48 e 52 del regolamento iniziale).

150    Tanto nell’inchiesta iniziale quanto nell’inchiesta di riesame, le istituzioni hanno concluso che l’Indonesia fosse il paese terzo ad economia di mercato più appropriato ai fini del calcolo del valore normale (‘considerando’ 49 e 50 del regolamento iniziale).

151    Durante l’inchiesta iniziale, il valore normale è stato determinato, conformemente all’art. 2, nn. 2 e 3, del regolamento di base, partendo dai valori normali stabiliti per un produttore indonesiano, ossia la Toshiba Indonesia, utilizzando il modello più competitivo del segmento inferiore venduto in quantitativi significativi sul mercato indonesiano e sui mercati d’esportazione e che si è rivelato paragonabile ai modelli cinesi esportati verso la Comunità (cinquantatreesimo ‘considerando’ del regolamento iniziale).

152    Durante l’inchiesta di riesame, il valore normale è stato altresì calcolato in base alle informazioni comunicate dalla Toshiba Indonesia. Tuttavia, pur avendo considerato che le vendite all’esportazione di quest’ultima erano significative, il Consiglio ha ritenuto che le sue vendite a clienti indipendenti sul mercato indonesiano non fossero sufficientemente rappresentative per determinare il valore normale e ha deciso di fondarsi su un valore costruito per tipi di prodotti analoghi a quelli esportati dalle ricorrenti verso la Comunità, in base al costo di produzione delle bilance elettroniche fabbricate in Indonesia, aumentato di un congruo importo corrispondente alle spese generali, alle spese amministrative e alle spese di vendita (in prosieguo: le «spese GAV») nonché ai profitti (‘considerando’ 29‑33 e 37‑39 del regolamento impugnato).

153    Per quanto riguarda il prezzo all’esportazione, durante l’inchiesta iniziale, nel caso di vendite ad importatori indipendenti nella Comunità, esso è stato calcolato in base ai prezzi realmente pagati o da pagare, conformemente all’art. 2, n. 8, del regolamento di base. In caso di vendita tramite importatori collegati, esso è stato costruito in base al prezzo al quale i prodotti sono rivenduti per la prima volta ad un acquirente indipendente conformemente all’art. 2, n. 9, del regolamento di base (‘considerando’ 54 e 55 del regolamento iniziale).

154    Durante l’inchiesta di riesame, poiché il Consiglio aveva considerato che le ricorrenti avevano venduto le loro bilance elettroniche nella Comunità tramite società collegate, il prezzo all’esportazione è stato stabilito in base ai prezzi di rivendita pagati dal primo acquirente indipendente nella Comunità (quarantaduesimo ‘considerando’ del regolamento impugnato).

155    Durante l’inchiesta iniziale, il Consiglio ha confrontato il valore normale e il prezzo all’esportazione a livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale. Ai fini di un equo confronto, conformemente all’art. 2, n. 10, del regolamento di base, esso ha tenuto conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Sono stati praticati alcuni adeguamenti per le differenze inerenti a trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori, credito, commissioni, spese di importazione e spese post vendita (cinquantaseiesimo ‘considerando’ del regolamento iniziale).

156    Durante l’inchiesta di riesame, il Consiglio ha altresì confrontato il valore normale e il prezzo all’esportazione a livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale. A norma dell’art. 2, n. 10, del regolamento di base, esso ha tenuto conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. In particolare, visto che ha concluso che gli operatori commerciali collegati alle ricorrenti svolgevano funzioni equiparabili a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni, il Consiglio ha adeguato il prezzo all’esportazione per tener conto di una commissione, a norma dell’art. 2, n. 10, lett. i), del regolamento di base (‘considerando’ 43‑45 del regolamento impugnato).

1.     Argomenti delle parti

157    Le ricorrenti evocano, anzitutto, l’esistenza di una contraddizione nel regolamento iniziale. Il cinquantesimo ‘considerando’ di detto regolamento indica che, tenuto conto del volume significativo delle vendite interne e all’esportazione effettuate dalla Toshiba Indonesia, il valore normale per i produttori-esportatori cinesi è stato calcolato conformemente all’art. 2, nn. 2 e 3, del regolamento di base. Orbene, dalle risposte al questionario fornite dalla Toshiba Indonesia durante la relativa procedura risulterebbe che essa non aveva effettuato alcuna vendita interna di bilance elettroniche.

158    A parte tale contraddizione, le ricorrenti fanno valere che durante l’inchiesta di riesame le istituzioni comunitarie hanno modificato taluni aspetti importanti del metodo di determinazione del valore normale e del prezzo all’esportazione applicato durante l’inchiesta iniziale.

159    Così, in primo luogo, al trentasettesimo ‘considerando’ del regolamento impugnato, il Consiglio avrebbe preso in considerazione le spese GAV di una società collegata alla Toshiba Indonesia, mentre il regolamento iniziale non menzionerebbe tali aggiunte. In secondo luogo, il Consiglio avrebbe effettuato adeguamenti del valore normale in funzione delle spese post vendita, delle garanzie, del costo del credito o delle commissioni sulle vendite interne nell’inchiesta iniziale e non nell’inchiesta di riesame (quarantatreesimo ‘considerando’ del regolamento impugnato). In terzo luogo, sarebbero state effettuate verifiche nei locali della Toshiba Indonesia nel corso dell’inchiesta iniziale e non durante l’inchiesta di riesame. Orbene, l’obbligo di applicare alle due inchieste lo stesso metodo si estenderebbe alle verifiche, tanto più che, secondo il Consiglio, le condizioni in cui operava la Toshiba Indonesia erano cambiate considerevolmente. In quarto luogo, al quarantacinquesimo ‘considerando’ del regolamento impugnato, il Consiglio avrebbe introdotto adeguamenti dei prezzi all’esportazione adducendo le presunte commissioni sulle vendite corrisposte a società collegate.

160    Il Consiglio contesta gli argomenti dedotti dalle ricorrenti.

2.     Giudizio del Tribunale

161    Occorre ricordare che, durante l’inchiesta iniziale così come durante l’inchiesta di riesame, il valore normale è stato determinato in base a dati relativi ad un produttore situato in un paese analogo alla Cina. In entrambi i casi, il paese analogo prescelto è stato l’Indonesia e il produttore indonesiano selezionato è stato la Toshiba Indonesia.

162    Le ricorrenti ritengono, nondimeno, che i metodi con cui le due inchieste sono state condotte, in base alla predetta selezione della Toshiba Indonesia, presentino talune differenze. Secondo le ricorrenti, la sussistenza di tali differenze integra una violazione dell’art. 11, n. 9, del regolamento di base.

163    Pertanto, va verificata la sussistenza delle differenze metodologiche evocate dalle ricorrenti e, in caso affermativo, occorre esaminarle alla luce della summenzionata disposizione al fine di determinare se la loro sussistenza costituisca una violazione di quest’ultima.

164    La prima differenza metodologica tra l’inchiesta iniziale e quella di riesame, evidenziata dalle ricorrenti, è data dal fatto che, per il calcolo del valore normale dei prodotti della Toshiba Indonesia, in quest’ultima inchiesta, il Consiglio ha tenuto conto delle spese GAV di un’impresa collegata a detta società, mentre non lo ha fatto nel regolamento iniziale.

165    È giocoforza constatare che, a tal riguardo, esiste effettivamente una differenza tra i metodi seguiti nelle due inchieste, come ammesso dal Consiglio stesso ai ‘considerando’ 40 e 41 del regolamento impugnato. Infatti, la sua esistenza emerge con chiarezza dalla lettura comparata dei ‘considerando’ 37 e 38 del regolamento impugnato, da una parte, e dal cinquantatreesimo ‘considerando’ del regolamento iniziale, dall’altra.

166    Pertanto, nel regolamento impugnato, il valore normale dei prodotti della Toshiba Indonesia è stato determinato in base al costo di produzione delle bilance elettroniche fabbricate da tale impresa aumentato di un importo corrispondente alle spese GAV nonché ai profitti. A tale proposito, le spese GAV di cui si è tenuto conto sono quelle della Toshiba Indonesia stessa e quelle di una società collegata a quest’ultima.

167    Per contro, nel regolamento iniziale, il valore normale dei prodotti della Toshiba Indonesia è stato calcolato in base ai prezzi delle loro bilance elettroniche analoghe a quelle prodotte in Cina, vendute sul mercato indonesiano e sui mercati d’esportazione in quantitativi significativi.

168    Tale differenza tra le due inchieste si spiega con il fatto che, nel regolamento impugnato, il Consiglio ha calcolato un valore normale costruito e quindi non legato a prezzi di vendita reali praticati dalla Toshiba Indonesia, mentre nel regolamento iniziale esso ha calcolato un valore normale fondato su tali prezzi.

169    Infatti, ai sensi dell’art. 2, n. 3, del regolamento di base, qualora le vendite del prodotto simile siano insufficienti, il valore normale del prodotto simile può essere calcolato in due modi. In primo luogo, esso può essere calcolato in base al costo di produzione nel paese d’origine, maggiorato di un congruo importo per le spese GAV e di un equo margine di profitti. In secondo luogo, esso può essere calcolato in base ai prezzi all’esportazione praticati nel corso di operazioni commerciali ordinarie, verso un paese terzo appropriato, a condizione che tali prezzi siano rappresentativi.

170    Come emerge dal fascicolo nonché dal corrigendum del Consiglio del 6 giugno 2008, le vendite indonesiane delle bilance elettroniche prese in considerazione durante l’inchiesta iniziale erano insufficienti per calcolare il valore normale dei prodotti della Toshiba Indonesia. In tali circostanze, il Consiglio ha scelto di calcolare detto valore sulla base dei prezzi all’esportazione della Toshiba Indonesia, nonché dei prezzi delle vendite indonesiane di quest’ultima.

171    Durante l’inchiesta di riesame, le vendite di bilance elettroniche del modello in causa della Toshiba Indonesia erano insufficienti anche per permettere al Consiglio di calcolare il valore normale in base ai loro prezzi. Tuttavia, in quest’occasione, il Consiglio ha deciso di calcolare il valore normale secondo la prima possibilità prevista dall’art. 2, n. 3, del regolamento di base, ossia in base ai costi di produzione in Indonesia aumentati di un congruo importo corrispondente alle spese GAV e ai profitti.

172    È quindi evidente che di fronte a situazioni identiche, vale a dire la mancanza di vendite interne sufficienti della Toshiba Indonesia, durante le due inchieste di cui trattasi il Consiglio ha reagito in due modi diversi. Pertanto, è giocoforza concludere che una modifica del metodo di calcolo del valore normale sia avvenuta nel caso di specie e che essa non sia dovuta ad un mutamento delle circostanze. Peraltro, ciò è stato espressamente riconosciuto dal Consiglio nel suo corrigendum del 6 giugno 2008.

173    Tuttavia, va rilevato che il fatto che, nel regolamento impugnato, il Consiglio abbia determinato il valore normale dei prodotti della Toshiba Indonesia in base al costo di produzione delle bilance elettroniche fabbricate da tale impresa, aumentato di un importo corrispondente alle spese GAV nonché ai profitti, mentre nel regolamento iniziale esso aveva calcolato detto valore in base ai prezzi delle bilance elettroniche della Toshiba Indonesia, vendute sul mercato indonesiano e sui mercati d’esportazione in quantitativi significativi, non costituisce nel caso di specie un cambiamento metodologico incompatibile con l’art. 11, n. 9, del regolamento di base.

174    Infatti, va rilevato che, se il Consiglio avesse calcolato il valore normale nel regolamento impugnato come lo ha fatto nel regolamento iniziale, ossia tenendo conto dei prezzi all’esportazione della Toshiba Indonesia nonché dei prezzi delle sue vendite indonesiane, esso avrebbe commesso una violazione dell’art. 2, n. 3, del regolamento di base.

175    Così, come menzionato al punto 169 supra, detto articolo dispone che, allorché le vendite del prodotto simile sono insufficienti, il valore normale di detto prodotto può essere calcolato sia in base al costo di produzione nel paese di origine maggiorato di un congruo importo per le spese GAV e di un equo margine di profitti, sia in base ai prezzi all’esportazione praticati nel corso di operazioni commerciali ordinarie verso un paese terzo appropriato, a condizione che tali prezzi siano rappresentativi, il che esclude la possibilità di aggiungervi il prezzo delle vendite interne giudicate insufficienti.

176    Orbene, va ricordato che, sebbene l’art. 11, n. 9, del regolamento di base preveda che in tutte le inchieste di riesame, svolte a norma di detto articolo, la Commissione, se le circostanze non sono cambiate, applichi lo stesso metodo impiegato nell’inchiesta che ha condotto all’istituzione del dazio, da tale articolo emerge anche che il metodo applicato deve essere conforme alle disposizioni degli artt. 2 e 17 del regolamento di base.

177    Ne consegue che le istituzioni non sono tenute ad applicare in un’inchiesta di riesame un metodo che è stato seguito durante l’inchiesta iniziale se il medesimo non è conforme alle disposizioni dell’art. 2 del regolamento di base.

178    Qualsiasi interpretazione contraria sfocerebbe in una situazione assurda in cui, se il Consiglio avesse calcolato il valore normale in base alla somma dei prezzi reali all’esportazione nonché dei prezzi reali delle vendite indonesiane della Toshiba Indonesia, le ricorrenti avrebbero potuto domandare, a buon diritto, l’annullamento del regolamento impugnato per violazione dell’art. 2, n. 3, del regolamento di base, mentre, se il Consiglio avesse calcolato un valore normale costruito, le ricorrenti avrebbero potuto domandare l’annullamento del regolamento impugnato per violazione dell’art. 11, n. 9, del regolamento di base.

179    Da quanto precede deriva che l’esistenza della prima differenza metodologica tra le inchieste iniziali e di riesame, evocata dalle ricorrenti, non può comportare l’annullamento del regolamento impugnato.

180    La seconda differenza metodologica evidenziata dalle ricorrenti è data dal fatto che, nell’inchiesta iniziale, il Consiglio ha effettuato taluni adeguamenti del valore normale dei prodotti della Toshiba Indonesia in funzione, segnatamente, delle sue spese post vendita, mentre un tale adeguamento non è stato effettuato durante l’inchiesta di riesame.

181    A tal riguardo, va constatato che in un’inchiesta antidumping, ai sensi dell’art. 2, n. 10, del regolamento di base, può risultare necessario effettuare adeguamenti del prezzo all’esportazione e del valore normale per tener conto delle differenze riscontrate tra i fattori che, secondo quanto affermato e dimostrato, influiscono sui prezzi e quindi sulla loro comparabilità. Tuttavia, di norma, siffatti adeguamenti non sono necessari allorquando il valore normale impiegato è un valore costruito e dunque determinato artificialmente. Infatti, in una situazione del genere, il valore normale, lungi dal riflettere un importo reale che deve essere purgato degli elementi che incidono sulla sua comparabilità, è composto unicamente dal costo di produzione di cui trattasi, maggiorato da un congruo importo delle spese GAV e del margine di profitti. Di conseguenza, i mancati adeguamenti del valore normale, calcolato nel regolamento impugnato, dei prodotti della Toshiba Indonesia sono la conseguenza diretta del fatto che, in detto regolamento, il Consiglio ha impiegato un valore normale costruito.

182    Orbene, poiché il Consiglio ha giustamente applicato un metodo fondato su un valore costruito (v. punti 177‑179 supra), le ricorrenti non possono contestare le conseguenze pratiche risultanti da detto metodo.

183    La terza differenza metodologica messa in rilievo dalle ricorrenti è data dal fatto che, al quarantacinquesimo ‘considerando’ del regolamento impugnato, il Consiglio ha introdotto adeguamenti dei prezzi all’esportazione a motivo delle presunte commissioni sulle vendite versate a società collegate alle ricorrenti, mentre non lo ha fatto nell’ambito del regolamento iniziale.

184    Orbene, tale differenza, esistente effettivamente tra le due inchieste in causa, non costituisce un cambiamento metodologico vietato dall’art. 11, n. 9, del regolamento di base.

185    Invero, durante l’inchiesta iniziale, il Consiglio non ha calcolato il prezzo all’esportazione delle ricorrenti, le quali non costituivano oggetto di detta inchiesta. È precisamente per tale motivo che esse hanno chiesto ed ottenuto il riconoscimento della qualità di nuovo esportatore, come emerge dai ‘considerando’ 9‑11 del regolamento impugnato. Orbene, il prezzo all’esportazione praticato da ogni esportatore deve necessariamente essere calcolato in occasione di ogni inchiesta alla luce della situazione peculiare di detto esportatore. Non si può dunque considerare che, nel caso di specie, il calcolo del prezzo all’esportazione applicando adeguamenti – risultanti dalle circostanze in cui il Consiglio ha ritenuto che le ricorrenti esportassero i loro prodotti nella Comunità – possa costituire un cambiamento metodologico ai sensi dell’art. 11, n. 9, del regolamento di base.

186    L’ultima differenza metodologica messa in evidenza dalle ricorrenti è data dal fatto che durante l’inchiesta iniziale sono state effettuate visite di verifica delle informazioni fornite dalla Toshiba Indonesia, mentre ciò non è avvenuto durante l’inchiesta di riesame.

187    Tuttavia, occorre concludere che l’obbligo della Commissione, a norma dell’art. 11, n. 9, del regolamento di base, di applicare in tutte le inchieste di riesame, svolte a norma del suddetto articolo, se le circostanze non sono cambiate, lo stesso metodo impiegato nell’inchiesta che ha condotto all’istituzione del dazio, non comporta l’obbligo o il divieto di effettuare visite di verifica nell’ambito dell’inchiesta di riesame a seconda che queste visite siano state effettuate o meno nell’ambito dell’inchiesta iniziale. Infatti, la verifica di un’informazione non può essere considerata come facente parte del metodo prescelto per determinare l’esistenza del dumping, bensì unicamente come un mezzo per procurarsi informazioni che consentano di applicare il metodo in questione. 

188    Tenuto conto di quanto precede, il presente motivo deve essere respinto.

D –  Sui motivi quinto e ottavo, relativi ad una violazione dell’art. 2, n. 7, lett. a), del regolamento di base

189    L’art. 2, n. 7, lett. a), del regolamento di base così dispone:

«Nel caso di importazioni in provenienza da paesi non retti da un’economia di mercato (...), il valore normale è determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato oppure al prezzo per l’esportazione da tale paese terzo ad altri paesi; compresa la Comunità, oppure, qualora ciò non sia possibile, su qualsiasi altra base equa, compreso il prezzo realmente pagato o pagabile nella Comunità per un prodotto simile, se necessario debitamente adeguato per includere un equo margine di profitto.

Un paese terzo ad economia di mercato viene opportunamente selezionato, tenendo debitamente conto di tutte le informazioni attendibili di cui si disponga al momento della scelta. Si deve inoltre tener conto dei termini e, se lo si ritiene opportuno, viene utilizzato un paese terzo ad economia di mercato sottoposto alla stessa inchiesta.

Le parti interessate sono informate subito dopo l’apertura dell’inchiesta in merito al paese terzo ad economia di mercato che si prevede di utilizzare e hanno dieci giorni di tempo per presentare osservazioni».

190    Nel regolamento impugnato, il Consiglio ha calcolato il valore normale costruito della Toshiba Indonesia in base al suo costo di produzione delle bilance elettroniche in Indonesia aumentato di un congruo importo corrispondente alle spese GAV nonché ai profitti (trentasettesimo ‘considerando’).

191    Per calcolare il margine di profitti applicabile, il Consiglio, avendo preliminarmente concluso che la Toshiba Indonesia non aveva venduto quantitativi sufficienti a clienti indipendenti sul suo mercato interno, ha deciso di applicare lo stesso margine di profitti utilizzato per costruire il valore normale di talune bilance elettroniche importate da Taiwan durante l’inchiesta iniziale, in quanto queste bilance erano della stessa gamma di quelle della Toshiba Indonesia (trentanovesimo ‘considerando’ del regolamento impugnato).

1.     Argomenti delle parti

192    Nell’ambito del quinto motivo, le ricorrenti fanno valere che, sebbene le istituzioni comunitarie abbiano l’obbligo di accertarsi dell’esattezza delle informazioni loro fornite, la Commissione non ha verificato quelle fornite dalla Toshiba Indonesia, che sarebbero pertanto inadeguate per calcolare il valore normale costruito.

193    In particolare, a giudicare dalle versioni non riservate delle informazioni presentate dalla Toshiba Indonesia, queste ultime presenterebbero varie incongruenze. La tabella relativa alla redditività non conterrebbe alcun dato sui costi di produzione, sugli acquisti di prodotti finiti o sulle variazioni delle giacenze e sugli adeguamenti. La tabella relativa alle giacenze non indicherebbe alcun movimento di giacenze, il che sarebbe irrealistico. La tabella attinente alle vendite sul mercato interno non conterrebbe le informazioni richieste. La tabella relativa ai costi di produzione conterrebbe, da una parte, informazioni relative agli oneri diretti, ai lavori in corso e alle spese generali che appaiono come «non applicabile[i]» o pari a «0» e, dall’altra, gli importi relativi alle spese di trasporto e di movimentazione nonché alle spese GAV invariate. Infine, il totale delle spese GAV indicato nella tabella pertinente sarebbe aumentato tra l’ultimo esercizio e il procedimento di inchiesta, mentre è diminuito in un’altra tabella. Spetterebbe dunque al Consiglio dimostrare che le versioni riservate delle risposte al questionario di tale produttore sono sufficientemente coerenti.

194    Ad ogni modo, tenuto conto dell’ampia serie di incongruenze delle informazioni fornite, la Commissione avrebbe potuto effettuare soltanto un calcolo approssimativo e dunque erroneo del valore normale costruito da applicare durante il riesame.

195    Le ricorrenti aggiungono che, non avendo verificato durante l’inchiesta di riesame i dati e le informazioni fornite dalla Toshiba Indonesia mentre lo aveva fatto durante l’inchiesta iniziale, la Commissione le ha trattate in modo discriminatorio. A tal riguardo le ricorrenti segnalano che, nelle inchieste comunitarie di riesame, non sussisterebbe alcun precedente in cui le istituzioni comunitarie non hanno verificato al contempo i prezzi all’esportazione e il valore normale.

196    Peraltro, se, come sostenuto dal Consiglio, le circostanze della specie fossero notevolmente cambiate, s’imporrebbe a fortiori una nuova inchiesta.

197    Inoltre, nell’ambito dell’ottavo motivo, le ricorrenti fanno valere che il calcolo effettuato dal Consiglio del margine di profitto da prendere in considerazione per il valore normale costruito della Toshiba Indonesia viola l’art. 2, n. 7, lett. a), del regolamento di base. Infatti, tale margine di profitti sarebbe stato desunto da un mercato diverso e da un periodo anteriore di oltre cinque anni, il che sarebbe insolito, poiché, in particolare, la Toshiba Indonesia non esegue più vendite sul mercato interno, probabilmente perché non è più così redditizio come prima.

198    Per quanto riguarda il quinto motivo, in primo luogo, il Consiglio fa valere che la decisione di effettuare visite di verifica rientra nella discrezionalità della Commissione. Orbene, nessuna visita sarebbe stata necessaria presso la Toshiba Indonesia durante l’inchiesta di riesame in quanto le informazioni da essa fornite concordavano con quelle fornite nell’ambito dell’inchiesta iniziale, verificate dalla Commissione e corredate dei documenti giustificativi.

199    In secondo luogo, il Consiglio ritiene che le informazioni fornite dalla Toshiba Indonesia fossero appropriate per calcolare il valore normale costruito e che le istituzioni le abbiano valutate correttamente.

200    In terzo luogo, il Consiglio contesta le presunte incongruenze nell’informazione fornita dalla Toshiba Indonesia affermate dalle ricorrenti.

201    In quarto luogo, il Consiglio fa valere che le ricorrenti non hanno dimostrato di aver subìto discriminazioni ai sensi della giurisprudenza.

202    Per quanto riguarda l’ottavo motivo, il Consiglio dichiara di aver determinato correttamente il margine di profitti della Toshiba Indonesia quando ha costruito il valore normale nel regolamento impugnato. Peraltro, se le istituzioni avessero usato i margini di profitti reali corrispondenti alle rare vendite interne realizzate dal produttore indonesiano, il valore normale costruito sarebbe stato più elevato.

2.     Giudizio del Tribunale

203    Con i presenti motivi, le ricorrenti fanno valere sostanzialmente tre censure. In primo luogo, esse rilevano che il calcolo del valore normale costruito della Toshiba Indonesia, compiuto dal Consiglio nel regolamento impugnato, non è né attendibile né corretto in quanto il calcolo del costo di produzione e delle spese GAV di detta società è stato effettuato in base a talune informazioni, fornite dalla società in causa, che esse giudicano incongruenti e non verificate. In secondo luogo, esse rilevano che il calcolo del valore normale dei prodotti della Toshiba Indonesia è scorretto in quanto il margine di profitto di quest’ultima è stato calcolato in base a quello di un’impresa taiwanese. Infine, in terzo luogo, le ricorrenti ritengono di essere state oggetto di una discriminazione. 

204    La scelta tra diversi metodi di calcolo del margine di dumping e la determinazione del valore normale di un prodotto suppongono la valutazione di situazioni economiche complesse e il controllo giurisdizionale di una siffatta valutazione deve dunque essere limitato alla verifica dell’osservanza delle norme procedurali, dell’esattezza materiale dei fatti considerati nell’operare la scelta contestata, dell’assenza di errore manifesto nella valutazione di questi fatti o dell’assenza di sviamento di potere (v. sentenza della Corte 27 settembre 2007, causa C‑351/04, Ikea Wholesale, Racc. pag. I‑7723, punto 41 nonché giurisprudenza ivi citata). Le ricorrenti possono dunque aspirare all’annullamento del regolamento impugnato per i motivi esposti nell’ambito delle prime due censure dedotte soltanto se riescono a dimostrare che gli errori che fanno valere sono manifesti.

205    In tali circostanze, il Tribunale ritiene che occorra esaminare separatamente, anzitutto, le prime due censure dedotte dalle ricorrenti e, in seguito, la censura vertente sull’esistenza di una discriminazione nei confronti di queste ultime.

a)     Sulla prima censura, relativa alla determinazione del valore normale costruito in base a informazioni non verificate e incongruenti

206    Le ricorrenti formulano sostanzialmente due critiche riguardo alle informazioni fornite dalla Toshiba Indonesia in base alle quali è stato calcolato il valore normale costruito.

207    In primo luogo, le ricorrenti fanno valere che le informazioni fornite dalla Toshiba Indonesia non sono state verificate mediante visite e che, di conseguenza, esse non sono attendibili.

208    A tale proposito va rilevato che la mancata verifica, per mezzo di visite, di un’informazione fornita nell’ambito di un’inchiesta antidumping non rende tale informazione erronea né necessariamente poco attendibile.

209    Infatti, benché, ai sensi dell’art. 6, n. 8, del regolamento di base, la Commissione debba verificare, per quanto possibile, le informazioni fornite dalle parti interessate su cui sono fondate le conclusioni, salvo nelle circostanze previste dall’art. 18 dello stesso regolamento, vale a dire in caso di difetto di cooperazione, nulla le impedisce di verificare tali informazioni nel modo che essa giudica più appropriato e non unicamente per mezzo di una visita. Siffatta interpretazione è confermata dal fatto che l’art. 16 del regolamento di base dispone che le visite di verifica siano condotte unicamente qualora la Commissione lo reputi opportuno. 

210    Occorre quindi esaminare se la Commissione abbia sufficientemente verificato le informazioni fornite dalla Toshiba Indonesia in modo diverso che per mezzo di una visita di verifica. 

211    A tal riguardo il Consiglio fa valere che le informazioni fornite dalla Toshiba Indonesia concordavano con quelle fornite nell’ambito dell’inchiesta iniziale nonché con i documenti giustificativi forniti da detta società. Tale affermazione non è stata contestata dalle ricorrenti.

212    D’altronde, in occasione della loro valutazione dell’opportunità di verificare, mediante visite, le informazioni fornite dalla Toshiba Indonesia nell’ambito dell’inchiesta di riesame, le istituzioni comunitarie potevano legittimamente tener conto del fatto che tale società aveva già fornito informazioni durante l’inchiesta iniziale e, pertanto, aveva già permesso alle istituzioni in causa di controllare l’attendibilità delle informazioni fornite, anche mediante visite, a date ragionevolmente vicine a quelle dell’inchiesta di riesame. 

213    Atteso quanto precede, si deve concludere che le istituzioni interessate non hanno commesso alcun errore manifesto di valutazione decidendo che non era necessario verificare ulteriormente le informazioni fornite dalla Toshiba Indonesia per mezzo di una visita.

214    In secondo luogo, le ricorrenti hanno rilevato, sebbene in modo molto succinto, l’esistenza di talune concrete incongruenze nelle informazioni fornite dalla Toshiba Indonesia, che esse avrebbero scoperto esaminando le loro versioni non riservate e da cui risulterebbe che la Commissione avrebbe potuto effettuare soltanto un calcolo approssimativo e dunque erroneo del valore normale attribuito alla Toshiba Indonesia.

215    In primo luogo, esse fanno valere che le informazioni fornite dalla Toshiba Indonesia in una tabella specifica riguardante la sua redditività non contengono nessun dato sui costi di produzione, gli acquisiti di prodotti finiti o le variazioni delle giacenze e gli adeguamenti.

216    Va tuttavia rilevato che, nel regolamento impugnato, il Consiglio non ha calcolato il valore normale costruito della Toshiba Indonesia in base al rispettivo margine di profitti, bensì in base al margine di profitti di una società taiwanese. Ne consegue che, anche se le informazioni fornite dalla Toshiba Indonesia nella tabella relativa alla sua redditività erano incomplete, ciò non avrebbe potuto avere la minima influenza sul calcolo del valore normale costruito. Di conseguenza, qualsiasi critica delle ricorrenti relative a queste informazioni è inconferente.

217    In secondo luogo, le ricorrenti fanno valere che le informazioni fornite dalla Toshiba Indonesia in una tabella specifica riguardante le giacenze non indicano alcun movimento di giacenze, il che sarebbe irrealistico.

218    Va rilevato a tal riguardo, da una parte, che le ricorrenti non hanno affatto spiegato in che modo tale informazione sarebbe stata o avrebbe dovuto essere usata per calcolare il valore normale costruito e che, di conseguenza, esse non possono pretendere che il suo carattere erroneo avrebbe potuto incidere sul calcolo di detto valore. D’altra parte, si deve notare che il Consiglio ha ribattuto, senza essere contraddetto dalle ricorrenti, che la Toshiba Indonesia spediva i suoi prodotti ad un’impresa collegata, ossia la Toshiba TEC Singapore (in prosieguo: la «Toshiba Singapore»), che si faceva carico della vendita delle bilance elettroniche e dunque altresì delle giacenze, il che spiega la circostanza di cui parlano le ricorrenti (v., a tal riguardo, punti 259‑262 supra). Di conseguenza, si deve concludere che le ricorrenti non abbiano dimostrato la sussistenza di alcuna incongruenza nella tabella di cui trattasi atta a rimettere in questione il calcolo del valore normale.

219    In terzo luogo, le ricorrenti deducono che le informazioni fornite dalla Toshiba Indonesia in una tabella specifica relativa alle vendite sul mercato interno non corrispondono alle informazioni richieste dalla Commissione. 

220    Occorre rilevare, tuttavia, che le ricorrenti non hanno affatto spiegato in che modo tale informazione asseritamente inesistente avrebbe dovuto essere impiegata per calcolare il valore normale costruito e che, pertanto, esse non possono asserire che la sua mancanza avrebbe potuto incidere sul calcolo di detto valore. Peraltro, il Consiglio ha ribattuto, senza essere contraddetto dalle ricorrenti, che detta tabella conteneva informazioni relative a tutta l’Indonesia e non alla Toshiba Indonesia stessa, la quale non disponeva di alcuna informazione concernente gli altri produttori, le importazioni e le esportazioni del prodotto di cui trattasi in Indonesia, il che spiega perché tale tabella non contenga una parte delle informazioni richieste dalla Commissione. 

221    Conseguentemente, occorre altresì concludere che le ricorrenti non hanno dimostrato l’esistenza di alcuna incongruenza, nella tabella in causa, atta a rimettere in questione il calcolo del valore normale.

222    In quarto luogo, le ricorrenti fanno valere che le informazioni fornite dalla Toshiba Indonesia, in una tabella specifica riguardante i costi di produzione, da una parte, contengono informazioni relative agli oneri diretti, ai lavori in corso e alle spese generali che appaiono come «non applicabile[i]» o pari a «0» e, dall’altra, contengono importi invariati per le spese di trasporto e di movimentazione, nonché per le spese GAV.

223    In merito alle informazioni relative agli oneri diretti, ai lavori in corso e alle spese generali, il Consiglio ha indicato, senza essere contraddetto dalle ricorrenti, che le menzioni «non applicabile» e «0» si spiegavano con il fatto che la Toshiba Indonesia aveva dato informazioni sui propri costi riguardanti un modello di bilancia elettronica che, dopo la fabbricazione, era stato spedito alla Toshiba Singapore. Pertanto, sarebbe quest’ultima a sopportare la quasi totalità delle spese di cui trattasi.

224    Peraltro, occorre rilevare che dal fascicolo emerge che il questionario inviato, nella specie, dalla Commissione alla Toshiba Indonesia riprende una struttura standard concepita per una pluralità di prodotti e che, tra gli altri elementi, contiene più tabelle suddivise in caselle predefinite. Orbene, come indicato dal Consiglio, alcune caselle non possono essere utilizzate per determinati prodotti o per determinati modelli. In tali circostanze, la risposta trasmessa dal destinatario del questionario in causa può indicare soltanto valori come «0» o «non applicabile» e, pertanto, le ricorrenti non possono validamente criticare l’informazione di cui trattasi adducendo l’esistenza di dette menzioni senza indicare, seppure succintamente, in che modo l’informazione contenuta nelle caselle considerate sarebbe stata pertinente.

225    D’altronde, il Consiglio fa valere, senza essere contraddetto dalle ricorrenti, che nella tabella di cui trattasi la Toshiba Indonesia aveva fornito solamente dati per bilance elettroniche e non per altri prodotti, il che spiega perché la colonna intitolata «Tutti i prodotti» rechi sempre la menzione «non applicabile».

226    Per quanto riguarda il fatto che le somme inerenti alle spese di trasporto e di movimentazione nonché alle spese GAV rimangono invariate, è sufficiente rilevare che le ricorrenti non spiegano, neppure sommariamente, in che modo ciò dimostrerebbe che la tabella in causa contiene informazioni erronee. Di conseguenza, le ricorrenti non possono avvalersi di questo presunto errore per contestare la legittimità del regolamento impugnato.

227    Ne consegue che le ricorrenti non hanno dimostrato che le informazioni fornite dalla Toshiba Indonesia nell’ambito della tabella in questione siano incongruenti.

228    In quinto luogo, le ricorrenti ritengono che l’aumento del totale delle spese GAV, indicato nella corrispondente tabella, tra l’ultimo esercizio e il periodo d’inchiesta non sia credibile in quanto il totale è diminuito in un’altra tabella.

229    Orbene, va sottolineato che le ricorrenti si limitano nuovamente a mettere in questione l’esattezza di un’informazione senza spiegare perché essa avrebbe dovuto essere utilizzata per calcolare il valore normale costruito, cosicché esse non possono affermare che l’esistenza di tale informazione molto concreta, tra le numerose fornite dalla Toshiba Indonesia e in base alle quali è stato calcolato il valore normale costruito, nella specie avrebbe potuto incidere su detto calcolo.

230    Ad ogni modo, va rilevato che la tabella riferentesi alle spese GAV riguarda tutti i prodotti fabbricati dalla Toshiba Indonesia, mentre l’altra tabella di cui parlano le ricorrenti riguarda unicamente il modello concreto in base al quale è stato realizzato il calcolo del valore normale, il che spiega la differenza riscontrata dalle ricorrenti.

231    Tenuto conto di quanto precede, si deve dichiarare che le ricorrenti non sono riuscite a dimostrare che la Commissione avrebbe potuto effettuare solo un calcolo approssimativo e dunque erroneo del valore normale attribuito alla Toshiba Indonesia in base alle informazioni fornite da tale impresa. Pertanto, la presente censura non può avere esito positivo.

b)     Sulla seconda censura, riguardante il carattere manifestamente inappropriato del margine di profitti attribuito alla Toshiba Indonesia

232    Va rilevato, anzitutto, che le ricorrenti non contestano che l’importo del margine di profitti attribuito dal Consiglio alla Toshiba Indonesia, in occasione della costruzione del valore nominale, sia equo.

233    Le ricorrenti si limitano a sostenere che la determinazione dell’importo di detto margine, in base a quello attribuito ad una società taiwanese nell’ambito dell’inchiesta iniziale, è iniquo e questo in quanto il mercato taiwanese è diverso dal mercato indonesiano e il periodo dell’inchiesta iniziale è anteriore al periodo dell’inchiesta di riesame.

234    Tuttavia, occorre constatare che le ricorrenti non hanno presentato al Tribunale alcun elemento atto a provare che è manifestamente erroneo considerare che il margine di profitti, realizzato cinque anni prima dell’inizio dell’inchiesta di riesame per una società taiwanese che, come rilevato dal Consiglio senza essere contraddetto dalle ricorrenti, produce bilance elettroniche della stessa gamma di quelle della Toshiba Indonesia, può essere ragionevolmente attribuibile a quest’ultima in sede di costruzione del suo valore normale.

235    In particolare, le ricorrenti non hanno dimostrato che le condizioni di commercializzazione delle bilance elettroniche erano diverse nel corso dei due periodi a Taiwan e in Indonesia e ancora di meno che tali differenze potevano incidere sui margini di profitti delle società che commercializzano bilance elettroniche in questi due paesi, al punto che non sarebbe manifestamente ragionevole utilizzare il margine di profitti di un’impresa taiwanese per calcolare quello attribuibile ad un’impresa indonesiana qualora il suo margine reale non sia utilizzabile.

236    Ne consegue che la presente censura non può essere accolta.

c)     Sulla terza censura, riguardante l’esistenza di una discriminazione

237    Le ricorrenti dichiarano, sostanzialmente, di aver subìto una discriminazione in quanto le informazioni fornite dalla Toshiba Indonesia sono state verificate per mezzo di una visita durante l’inchiesta iniziale ed esse non lo sono state durante l’inchiesta di riesame. 

238    Occorre rilevare, a tal riguardo, che il rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione richiede che situazioni analoghe non siano trattate in modo diverso e che situazioni diverse non siano trattate allo stesso modo a meno che un tale trattamento non sia oggettivamente giustificato (sentenze della Corte 26 ottobre 2006, causa C‑248/04, Koninklijke Coöperatie Cosun, Racc. pag. I‑10211, punto 72, e 3 maggio 2007, causa C‑303/05, Advocaten voor de Wereld, Racc. pag. I‑3633, punto 56).

239    Orbene, le ricorrenti non hanno dimostrato che l’inchiesta di riesame e l’inchiesta iniziale costituivano situazioni analoghe, in particolare per quanto riguarda la credibilità che le istituzioni comunitarie dovevano accordare alle informazioni fornite dalla Toshiba Indonesia in entrambi i casi. In particolare, l’inchiesta di riesame riguardava un produttore che era già stato oggetto dell’inchiesta iniziale e, pertanto, aveva già permesso alla Commissione di verificare l’attendibilità delle informazioni fornite, ipotesi non ricorrente al momento dell’inchiesta iniziale (v. punto 212 supra).

240    Di conseguenza, occorre respingere la censura vertente sull’esistenza di una discriminazione.

E –  Sui motivi sesto e settimo, relativi ad una violazione dell’art. 2, n. 10, del regolamento di base

241    L’art. 2, n. 10, del regolamento di base, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 5 novembre 2002, n. 1972 (GU L 305, pag. 1), recita:

«Tra il valore normale e il prezzo all’esportazione deve essere effettuato un confronto equo, allo stesso stadio commerciale e prendendo in considerazione vendite realizzate in date per quanto possibile ravvicinate, tenendo debitamente conto di altre differenze incidenti sulla comparabilità dei prezzi. Se il valore normale e il prezzo all’esportazione determinati non si trovano in tale situazione comparabile, si tiene debitamente conto, in forma di adeguamenti, valutando tutti gli aspetti dei singoli casi, delle differenze tra i fattori che, secondo quanto viene parzialmente affermato e dimostrato, influiscono sui prezzi e quindi sulla loro comparabilità. Nell’applicazione di adeguamenti deve essere evitata qualsiasi forma di duplicazione, in particolare per quanto riguarda sconti, riduzioni, quantitativi e stadio commerciale. Quando sono soddisfatte le condizioni specificate, possono essere applicati adeguamenti per i fattori qui di seguito elencati:

(…)

i) Commissioni

Si applica un adeguamento per le differenze relative alle commissioni pagate per le vendite in esame. Nel termine “commissione” si intende incluso il rialzo ricevuto da un commerciante del prodotto o del prodotto simile, se le funzioni di tale commerciante sono analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni.

(…)».

242    Nel regolamento impugnato il valore normale è stato calcolato in base al costo di produzione delle bilance elettroniche fabbricate dalla Toshiba Indonesia, aumentato, in primo luogo, di un congruo importo corrispondente alle spese GAV di quest’ultima, il quale è stato calcolato aggiungendo alle spese GAV della Toshiba Indonesia una parte delle spese GAV della Toshiba Singapore, e, in secondo luogo, di un congruo importo corrispondente ai profitti della Toshiba Indonesia (‘considerando’ 29‑33 e 37‑39).

243    Poiché il Consiglio aveva concluso che le ricorrenti avevano venduto le loro bilance elettroniche nella Comunità attraverso società collegate, il prezzo all’esportazione è stato stabilito in base ai prezzi di rivendita pagati dal primo acquirente indipendente nella Comunità.

244    Nel regolamento impugnato, in sede di confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione a livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale, il Consiglio ha tenuto conto, ai sensi dell’art. 2, n. 10, del regolamento di base, delle differenze incidenti sui prezzi e sulla loro comparabilità. In particolare, poiché aveva concluso che gli operatori commerciali collegati alle ricorrenti svolgevano funzioni analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni, il Consiglio ha adeguato il prezzo all’esportazione per tener conto di una commissione, a norma dell’art. 2, n. 10, lett. i), del regolamento di base (‘considerando’ 43‑45).

1.     Argomenti delle parti

245    Nell’ambito del sesto motivo, le ricorrenti fanno valere che, per determinare il valore normale costruito, dovrebbero essere prese in considerazione solo le spese GAV della Toshiba Indonesia che si riferiscono alle sue vendite interne. Orbene, la Toshiba Singapore, le cui spese GAV sono state, in parte, integrate dal Consiglio nel calcolo di detto valore, sarebbe impegnata in un’ampia serie di attività che non hanno alcun nesso con il mercato indonesiano, poiché essa svolgerebbe funzioni di coordinamento a livello regionale e realizzerebbe vendite regionali, ma non vendite in Indonesia. Le ricorrenti ritengono che, così facendo, il Consiglio abbia costruito il prezzo all’esportazione e non il prezzo delle vendite indonesiane.

246    Le ricorrenti aggiungono che due imprese collegate alla Toshiba Indonesia, ossia la Toshiba Singapore e la Toshiba TEC Corporation, con sede in Giappone (in prosieguo: la «Toshiba Japan»), avrebbero dovuto essere considerate come agenti della Toshiba Indonesia. Pertanto, il Consiglio avrebbe dovuto operare una deduzione al valore normale costruito corrispondente alle commissioni di vendita versate, perlomeno in quanto tali deduzioni sono state applicate in sede di calcolo del prezzo all’esportazione.

247    Nell’ambito del settimo motivo, le ricorrenti contestano il fatto che le istituzioni comunitarie abbiano il diritto di dedurre dal loro prezzo all’esportazione, a norma dell’art. 2, n. 10, del regolamento di base, presunte «commissioni» per le attività di vendita delle società collegate. Infatti, nella sua sentenza 21 novembre 2002, causa T‑88/98, Kundan e Tata/Consiglio (Racc. pag. II‑4897), il Tribunale avrebbe dichiarato che, per praticare siffatte deduzioni, le istituzioni dovevano basarsi su elementi idonei a provare, ovvero che consentano di presumere, che una commissione sia stata effettivamente pagata e che essa sia tale da incidere in una determinata misura sulla comparabilità tra il prezzo all’esportazione ed il valore normale. Orbene, la situazione all’origine di tale controversia non sarebbe diversa da quella del caso di specie e non sarebbe stato versato nessun importo.

248    Per quanto riguarda il sesto motivo, il Consiglio fa valere che le vendite della Toshiba Indonesia, che sarebbe soltanto una fabbrica, sono state realizzate attraverso la Toshiba Singapore. Per tale motivo, la percentuale delle spese GAV sostenute dalla Toshiba Singapore, imputabili alle vendite indonesiane, sarebbe stata aggiunta alle spese sostenute dalla Toshiba Indonesia.

249    Per quanto riguarda gli adeguamenti per le commissioni, il Consiglio afferma che le ricorrenti realizzavano le loro vendite nella Comunità attraverso società collegate e, quindi, che il loro prezzo all’esportazione è stato costruito in base ai prezzi pagati dal primo acquirente indipendente nella Comunità. Il Consiglio rileva che queste società incaricate delle vendite svolgevano funzioni analoghe a quelle di un agente in quanto fissavano i prezzi di vendita, ricevevano direttamente gli ordinativi dei clienti e fatturavano loro questi ultimi. Orbene, visto che gli agenti ricevono normalmente delle commissioni, un importo dovrebbe essere detratto, a tale titolo, dal prezzo praticato al primo acquirente indipendente.

250    Per contro, poiché il valore normale è stato costruito tenendo conto delle spese GAV della Toshiba Indonesia e della Toshiba Singapore e non di quelle della Toshiba Japan, che realizzava le vendite finali sul mercato indonesiano, sarebbe stato inopportuno procedere ad un adeguamento per le commissioni, anche se la Toshiba Japan avesse svolto funzioni di agente.

251    Per quanto riguarda il settimo motivo, il Consiglio fa valere che le istituzioni hanno dedotto, a buon diritto, commissioni per le attività di vendita delle società collegate alle ricorrenti in sede di confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione.

252    Infatti, il Consiglio rileva che le ricorrenti non contestano la motivazione esposta al cinquantatreesimo ‘considerando’ del regolamento impugnato, secondo la quale occorrerebbe adeguare i loro prezzi all’esportazione per le commissioni. Esse si sarebbero limitate a sostenere che, in mancanza di versamento, non si dovrebbe operare nessun adeguamento, senza dimostrarlo in qualche modo. Orbene, poiché le società incaricate delle vendite e le ricorrenti erano collegate, poco importerebbe sapere se la commissione sia stata effettivamente versata in quanto il caso di specie è diverso da quello che ha dato luogo alla sentenza Kundan e Tata/Consiglio, citata supra al punto 247, in cui l’esportatore e la società di vendita erano indipendenti.

253    Inoltre, l’interpretazione da parte delle ricorrenti di detta sentenza non considererebbe che l’art. 2, n. 10, lett. i), del regolamento di base è stato modificato dal regolamento n. 1972/2002 e che precisa ormai che il termine «commissioni» copre anche il rialzo ricevuto da un commerciante del prodotto o del prodotto simile, se le funzioni di tale commerciante sono analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni.

2.     Giudizio del Tribunale

254    Nell’ambito dei due motivi in causa, le ricorrenti sollevano sostanzialmente tre censure. Esse deducono che, nel regolamento impugnato, il Consiglio ha effettuato un calcolo errato del valore normale costruito, anzitutto includendovi le spese GAV della Toshiba Singapore e, in secondo luogo, non operando gli adeguamenti per le commissioni di agenzia in favore della Toshiba Singapore e della Toshiba Japan. In terzo luogo, le ricorrenti adducono che, nel regolamento impugnato, il Consiglio ha effettuato un calcolo erroneo del loro prezzo all’esportazione operando adeguamenti per le commissioni di agenzia pagabili alle società collegate alle ricorrenti che effettuavano vendite all’interno della Comunità.

255    Bisogna dunque esaminare se le ricorrenti siano riuscite a dimostrare l’esistenza dei tre errori summenzionati. Orbene, occorre rammentare che, come sottolineato ai punti 80 e 204 supra, nell’ambito di valutazioni di situazioni economiche complesse come quella del caso di specie, il controllo giurisdizionale è limitato alla verifica dell’osservanza delle norme procedurali, dell’esattezza materiale dei fatti considerati nell’operare la scelta contestata, dell’assenza di errore manifesto nella valutazione di tali fatti o dell’assenza di sviamento di potere. Pertanto, i presenti motivi possono essere accolti soltanto se gli errori di cui trattasi sono manifesti.

a)     Sull’inclusione delle spese GAV della Toshiba Singapore nel calcolo del valore normale costruito

256    Va constatato che le ricorrenti non contestano la congruità dell’importo, in quanto tale, delle spese GAV che il Consiglio ha imputato alla Toshiba Indonesia, nel regolamento impugnato, in sede di costruzione del valore normale. Esse si limitano a sostenere che la determinazione di detto importo in base ad una parte delle spese GAV della Toshiba Singapore è incongrua e questo per il fatto che tale società non realizza vendite sul mercato indonesiano.

257    Nondimeno, occorre constatare che il metodo scelto dal Consiglio, nel caso di specie, per calcolare le spese GAV imputabili alla Toshiba Indonesia non è manifestamente erroneo.

258    Infatti, secondo l’impianto generale del regolamento di base, la costruzione del valore normale mira a determinare il prezzo di vendita di un prodotto quale sarebbe se tale prodotto fosse venduto nel suo paese d’origine o di esportazione e, di conseguenza, per calcolare il valore costruito, devono essere prese in considerazione le spese afferenti alle vendite sul mercato interno (v., per analogia, sentenza della Corte 7 maggio 1991, causa C‑69/89, Nakajima/Consiglio, Racc. pag. I‑2069, punto 64 nonché la giurisprudenza ivi citata). Orbene, nell’ambito della costruzione del valore normale, le istituzioni non sono tenute a prendere in considerazione le spese reali della società esaminata, bensì un estimo ragionevole delle spese GAV che tale società dovrebbe sostenere se commercializzasse il prodotto in causa in quantitativi sufficienti nel suo Paese di origine.

259    A tale proposito si deve rilevare che il Consiglio ha fatto valere, senza essere contraddetto dalle ricorrenti, che la Toshiba Indonesia svolge unicamente attività di produzione e non attività di commercializzazione. Esso ha anche fatto valere che tutte le vendite della Toshiba Indonesia erano state realizzate attraverso la Toshiba Singapore, che rivendeva, a sua volta, una parte delle merci sul mercato indonesiano tramite la Toshiba Japan e il suo distributore collegato, KDS.

260    Tali affermazioni del Consiglio sono peraltro confermate dai documenti del fascicolo. Infatti, dalle informazioni fornite dalla Toshiba Indonesia alla Commissione emerge che tale società non vende direttamente bilance elettroniche in Indonesia, bensì spedisce la totalità della sua produzione alla Toshiba Singapore. Da tali informazioni emerge anche che la Toshiba Singapore, da parte sua, non realizza vendite dirette in Indonesia, bensì unicamente tramite la Toshiba Japan, che a sua volta vende in Indonesia attraverso la sua società collegata, KDS.

261    Orbene, poiché tutte le bilance elettroniche prodotte dalla Toshiba Indonesia sono spedite alla Toshiba Singapore e talune di queste bilance sono vendute dalla Toshiba Japan in Indonesia, non è manifestamente erroneo concludere che dette bilance hanno dovuto essere trasmesse necessariamente dalla Toshiba Singapore alla Toshiba Japan. 

262    Pertanto, nel regolamento impugnato, il Consiglio ha giustamente considerato che le spese GAV, di congruo importo, imputabili alla Toshiba Indonesia potevano essere determinate sulla base dei costi effettivamente sostenuti da tale società, maggiorati di una percentuale inerente ai costi sostenuti dalla Toshiba Singapore. Infatti, tale maggiorazione non fa altro che correggere il carattere anormalmente basso delle spese GAV della Toshiba Indonesia, connesse alla sua mancanza di attività commerciale, nonché tener conto del fatto che una parte degli sforzi di commercializzazione della Toshiba Singapore, e dunque delle spese inerenti, sono imputabili al mercato indonesiano. 

263    Di conseguenza, occorre respingere la presente censura.

b)     Sull’assenza di adeguamenti per commissioni di agenzia in favore della Toshiba Singapore e della Toshiba Japan

264    Le ricorrenti ritengono che, in sede di calcolo del valore normale costruito, il Consiglio avrebbe dovuto effettuare adeguamenti per commissioni di agenzia in favore della Toshiba Singapore e della Toshiba Japan. Le ricorrenti considerano che queste ultime soddisfarebbero le condizioni per essere considerate agenti della Toshiba Indonesia e, dunque, che le istituzioni avrebbero dovuto operare una deduzione al valore costruito per le commissioni di vendita.

265    Tali tesi deve tuttavia essere respinta senza che sia necessario determinare se la Toshiba Japan e la Toshiba Singapore debbano essere considerate come agenti della Toshiba Indonesia.

266    Infatti, la pratica delle deduzioni corrispondenti alle commissioni di agenzia può risultare necessaria, a norma dell’art. 2, n. 10, del regolamento di base, per tener conto delle differenze, esistenti tra il prezzo all’esportazione e il valore normale, che incidono sulla loro comparabilità. Tuttavia, tali deduzioni non possono essere praticate su un valore che è stato costruito e che, pertanto, non è reale. Infatti, in linea di principio, su tale valore non incidono elementi che possono nuocere alla sua comparabilità, quali l’esistenza di commissioni di agenzia, in quanto è stato determinato artificialmente sommando vari elementi tra cui non si trovano pagamenti o margini di profitti in favore di distributori, analoghi a una siffatta commissione e che devono essere dedotti.

267    Ad ogni modo occorre rammentare che, in sede di calcolo del valore costruito della Toshiba Indonesia, il Consiglio ha aggiunto ai costi di produzione e alle spese GAV di quest’ultima una percentuale delle spese GAV della Toshiba Singapore unicamente a causa dell’attività commerciale molto limitata, se non inesistente, della prima società. Pertanto, non ha commesso un errore manifesto di valutazione non detraendo dal valore normale una [determinata] quantità per le commissioni di agenzia in favore della Toshiba Singapore. Infatti, la considerazione delle spese GAV di quest’ultima non fa altro che supplire al carattere anormalmente basso delle spese GAV della Toshiba Indonesia derivante dalla sua scarsa attività commerciale e costituisce soltanto un metodo per determinare quello che potrebbe essere considerato come importo sufficiente e quindi congruo delle spese GAV imputabili ad una società che commercializza bilance elettroniche in Indonesia.

268    Per quanto riguarda la Toshiba Japan, si deve parimenti concludere che il Consiglio non era tenuto a detrarre dal valore costruito alcuna commissione di agenzia. Infatti, a torto o a ragione, per la costruzione del valore normale dei prodotti della Toshiba Indonesia non si è tenuto conto di alcuna percentuale delle spese GAV della Toshiba Japan, circostanza che ha favorito le ricorrenti. Sarebbe dunque manifestamente inopportuno dedurre da tale valore una quantità qualsiasi corrispondente a commissioni imputabili alla Toshiba Japan. 

269    Ne consegue che la presente censura deve essere respinta.

c)     Sugli adeguamenti per le commissioni di agenzia sul prezzo all’esportazione

270    Al quarantaduesimo ‘considerando’ del regolamento impugnato, il Consiglio ha considerato che le ricorrenti avevano venduto le loro bilance elettroniche nella Comunità attraverso società collegate registrate a Samoa e a Taiwan e ha dunque stabilito il prezzo all’esportazione in base ai prezzi di rivendita pagati o da pagare dal primo acquirente indipendente nella Comunità. Al quarantacinquesimo ‘considerando’ del regolamento impugnato, il Consiglio ha spiegato che tali società di commercializzazione svolgevano funzioni analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni e che, pertanto, il prezzo all’esportazione doveva essere adeguato per tener conto di una commissione conformemente all’art. 2, n. 10, lett. i), del regolamento di base.

271    Le ricorrenti fanno valere che il Consiglio non avrebbe dovuto effettuare siffatta deduzione sui prezzi all’esportazione giacché nessuna commissione sarebbe stata effettivamente pagata.

272    Le ricorrenti fondano la loro tesi sostanzialmente sul fatto che, nella sentenza Kundan e Tata/Consiglio, citata supra al punto 247, il Tribunale ha concluso che tanto dal tenore letterale quanto dall’impianto generale dell’art. 2, n. 10, del regolamento di base emergeva che un adeguamento del prezzo all’esportazione o del valore normale poteva essere operato unicamente per tener conto delle differenze inerenti a fattori che incidevano sui prezzi e dunque sulla loro comparabilità e che ciò non avveniva nel caso di una commissione che non era stata effettivamente pagata (punto 94 della sentenza).

273    La tesi delle ricorrenti deve nondimeno essere respinta.

274    Occorre ricordare che nella sentenza Kundan e Tata/Consiglio, citata al punto 247 supra, il Tribunale ha considerato, in particolare, che, per poter operare un adeguamento per le commissioni, le istituzioni dovevano fondarsi su elementi idonei a provare, ovvero che consentano di presumere, che una commissione sia stata effettivamente pagata e che essa sia tale da incidere in una determinata misura sulla comparabilità tra il prezzo all’esportazione ed il valore normale (punto 95 della sentenza).

275    In detta sentenza (punto 96), il Tribunale è giunto alla conclusione che, così come una parte, la quale, a norma dell’art. 2, n. 10, del regolamento di base, chiede adeguamenti volti a rendere paragonabili il valore normale e il prezzo all’esportazione al fine di determinare il margine di dumping, deve provare che la sua richiesta è giustificata (sentenza della Corte 11 luglio 1990, cause riunite C‑320/86 e C‑188/87, Stanko France/Commissione e Consiglio, Racc. pag. I‑3013, punto 48), spetta alle istituzioni, qualora ritengano di dover effettuare un adeguamento a titolo di commissione, fondarsi su prove o perlomeno su indizi che consentano di dimostrare l’esistenza del fattore per il quale l’adeguamento viene operato e di determinare la sua incidenza sulla comparabilità dei prezzi.

276    Va nondimeno sottolineato che la sentenza Kundan e Tata/Consiglio, citata supra al punto 247, è stata pronunciata in un momento in cui il contesto normativo delle deduzioni, per commissioni praticabili sull’importo del prezzo all’esportazione, era diverso da quello applicabile durante l’inchiesta di riesame. 

277    Certamente, all’epoca della pronuncia della sentenza Kundan e Tata/Consiglio, citata supra al punto 247, l’art. 2, n. 10, del regolamento di base disponeva, proprio come durante l’adozione del regolamento impugnato, che per confrontare il prezzo all’esportazione e il valore normale «si tiene debitamente conto, in forma di adeguamenti, valutando tutti gli aspetti dei singoli casi, delle differenze tra i fattori che, secondo quanto viene parzialmente affermato e dimostrato, influiscono sui prezzi e quindi sulla loro comparabilità».

278    Del pari, al momento della pronuncia della sentenza Kundan e Tata/Consiglio, citata supra al punto 247, l’art. 2, n. 10, lett. i), del medesimo regolamento prevedeva, proprio come durante l’adozione del regolamento impugnato, «[che] si applica un adeguamento per le differenze relative alle commissioni pagate per le vendite in esame».

279    Tuttavia, una seconda frase è stata aggiunta alla summenzionata disposizione dopo la pronuncia della sentenza di cui trattasi, in forza dell’art. 1, n. 5, del regolamento n. 1972/2002. Così, la seconda frase di questa disposizione prevede ormai che «[n]el termine “commissione” si intende incluso il rialzo ricevuto da un commerciante del prodotto o del prodotto simile, se le funzioni di tale commerciante sono analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissione».

280    Ai sensi del sesto ‘considerando’ di quest’ultimo regolamento, la ragion d’essere dell’introduzione della frase in questione nell’art. 2, n. 10, lett. i), del regolamento di base è di specificare, in linea con la prassi costante della Commissione e del Consiglio, che tali adeguamenti dovrebbero essere effettuati anche se le parti non operano sulla base di una relazione proponente-agente, ma conseguono lo stesso risultato economico operando come venditore e acquirente.

281    Pertanto, l’art. 2, n. 10, lett. i), del regolamento di base consente di operare un adeguamento non soltanto per le differenze tra le commissioni versate per le vendite considerate, bensì anche per il rialzo percepito dagli operatori commerciali del prodotto qualora svolgano funzioni analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni.

282    Ne consegue che l’unico argomento invocato dalle ricorrenti riguardo alla deduzione praticata, ossia l’argomento secondo cui nessuna commissione è stata versata alle società di commercializzazione ad esse collegate, non è atto a rimettere in questione la legittimità di detta deduzione nella misura in cui quest’ultima può essere praticata qualora, non essendo stata effettivamente versata nessuna commissione, gli operatori commerciali in questione svolgano funzioni analoghe a quelle di un agente e riscuotano un margine commerciale.

283    Va precisato al riguardo che le ricorrenti non contestano le affermazioni di cui ai ‘considerando’ 45 e 53 del regolamento impugnato secondo cui le società che commercializzano nella Comunità le loro bilance elettroniche esercitano funzioni analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni, in particolare perché esse fatturano tutte le vendite all’esportazione ai clienti indipendenti, fissano i prezzi di vendita e ricevono direttamente gli ordinativi dei clienti.

284    Va rammentato altresì che le ricorrenti non contestano neppure che le loro società collegate rivendono le loro bilance elettroniche ai clienti indipendenti ad un prezzo più elevato rispetto a quello che esse hanno pagato per dette bilance, percependo in tal modo un margine commerciale.

285    Ad ogni modo, la tesi delle ricorrenti non può essere accolta neppure qualora potesse essere interpretata nel senso che il Consiglio, nel regolamento impugnato, non aveva dimostrato che le società di commercializzazione ad esse collegate percepivano un margine commerciale per la loro attività.

286    Infatti, non è manifestamente erroneo considerare, al pari del Consiglio, che il prezzo fatturato dalle società di commercializzazione ai loro clienti indipendenti deve necessariamente remunerare la partecipazione di dette società alla commercializzazione dei prodotti di cui trattasi nella Comunità o, quantomeno, coprire i costi inerenti a tale partecipazione. Diversamente, non si potrebbe considerare, come ha fatto il Consiglio nel regolamento impugnato, senza essere contraddetto, che tali società svolgano funzioni analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni.

287    Inoltre, occorre rilevare che il Consiglio ha calcolato, nella fattispecie, un equo margine commerciale per le imprese di commercializzazione collegate alle ricorrenti sulla base di alcuni dati concreti.

288    Infatti, dal quarantacinquesimo ‘considerando’ del regolamento impugnato, che non è stato contestato dalle ricorrenti, emerge che l’importo della deduzione praticata è stato calcolato in base alle spese VAG delle società di commercializzazione collegate alle ricorrenti. Di conseguenza, il Consiglio ha determinato il margine commerciale di dette società unicamente in base alle loro spese, che devono essere coperte, manifestamente, grazie allo scarto tra il prezzo di vendita e di acquisto delle bilance elettroniche che commercializzano, senza neppure aggiungervi un importo corrispondente ad un margine di profitti.

289    Occorre dunque respingere la presente censura e, di conseguenza, il secondo motivo in causa.

290    Alla luce di quanto precede, il ricorso dev’essere integralmente respinto.

 Sulle spese

291    Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Consiglio ne ha fatto domanda, le ricorrenti, rimaste soccombenti, devono essere condannate alle spese.

292    La Commissione sopporterà le proprie spese, in applicazione dell’art. 87, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Shanghai Excell M&E Enterprise Co. Ltd e la Shanghai Adeptech Precision Co. Ltd sono condannate a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio.

3)      La Commissione sopporterà le proprie spese.

Tiili

Dehousse

Wiszniewska-Białecka

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 18 marzo 2009.


Indice

Fatti

A –  Inchiesta e regolamento iniziali

B –  Procedimento di riesame

C –  Regolamento impugnato

Procedimento e conclusioni delle parti

Sulla domanda di non luogo a statuire

A –  Argomenti delle parti

B –  Giudizio del Tribunale

Nel merito

A –  Sui motivi secondo e terzo, relativi ad una violazione dell’art. 2, n. 7, lett. c), primo comma, rispettivamente primo e secondo trattino, del regolamento di base

1.  Argomenti delle parti

2.  Giudizio del Tribunale

B –  Sul primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 2, n. 7, lett. c), secondo comma, del regolamento di base

1.  Osservazioni preliminari

2.  Argomenti delle parti

3.  Giudizio del Tribunale

C –  Sul quarto motivo, relativo ad una violazione dell’art. 11, n. 9, del regolamento di base

1.  Argomenti delle parti

2.  Giudizio del Tribunale

D –  Sui motivi quinto e ottavo, relativi ad una violazione dell’art. 2, n. 7, lett. a), del regolamento di base

1.  Argomenti delle parti

2.  Giudizio del Tribunale

a)  Sulla prima censura, relativa alla determinazione del valore normale costruito in base a informazioni non verificate e incongruenti

b)  Sulla seconda censura, riguardante il carattere manifestamente inappropriato del margine di profitti attribuito alla Toshiba Indonesia

c)  Sulla terza censura, riguardante l’esistenza di una discriminazione

E –  Sui motivi sesto e settimo, relativi ad una violazione dell’art. 2, n. 10, del regolamento di base

1.  Argomenti delle parti

2.  Giudizio del Tribunale

a)  Sull’inclusione delle spese GAV della Toshiba Singapore nel calcolo del valore normale costruito

b)  Sull’assenza di adeguamenti per commissioni di agenzia in favore della Toshiba Singapore e della Toshiba Japan

c)  Sugli adeguamenti per le commissioni di agenzia sul prezzo all’esportazione

Sulle spese


* Lingua processuale: l’inglese.