Sentenza del Tribunale di primo grado 8 settembre 2009 - AceaElectrabel / Commissione
(Aiuti di Stato - Settore dell'energia - Aiuti all'investimento per la realizzazione di una rete di teleriscaldamento - Decisione che dichiara l'aiuto compatibile con il mercato comune - Obbligo per l'impresa beneficiaria del previo rimborso di precedenti aiuti dichiarati illegittimi e incompatibili - Nozione di unità economica)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: AceaElectrabel Produzione SpA (rappresentanti: avv.ti L. Radicati di Brozolo, M. Merola, C. Bazoli et F. D'Alessandri)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Di Bucci e E. Righini, agenti)
Interveniente a sostegno della ricorrente : Electrabel (rappresentanti: avv.ti L. Radicati di Brozolo, M. Merola et C. Bazoli)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 16 marzo 2005, 2006/598/CE, relativa all'aiuto di Stato che l'Italia - Regione Lazio - intende concedere per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (GU 2006, L 244, pag. 8)
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
L'ACEAElectrabel Produzione SpA è condannata alle spese, ad esclusione di quelle indicate infra, al punto 3.
L'Electrabel sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione per effetto del suo intervento.
____________1 - GU C 257 del 15.10.2005.