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Sentenza del Tribunale di primo grado 8 settembre 2009 - AceaElectrabel / Commissione

(Causa T-303/05)1

(Aiuti di Stato - Settore dell'energia - Aiuti all'investimento per la realizzazione di una rete di teleriscaldamento - Decisione che dichiara l'aiuto compatibile con il mercato comune - Obbligo per l'impresa beneficiaria del previo rimborso di precedenti aiuti dichiarati illegittimi e incompatibili - Nozione di unità economica)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: AceaElectrabel Produzione SpA (rappresentanti: avv.ti L. Radicati di Brozolo, M. Merola, C. Bazoli et F. D'Alessandri)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Di Bucci e E. Righini, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente : Electrabel (rappresentanti: avv.ti L. Radicati di Brozolo, M. Merola et C. Bazoli)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 16 marzo 2005, 2006/598/CE, relativa all'aiuto di Stato che l'Italia - Regione Lazio - intende concedere per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (GU 2006, L 244, pag. 8)

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

L'ACEAElectrabel Produzione SpA è condannata alle spese, ad esclusione di quelle indicate infra, al punto 3.

L'Electrabel sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione per effetto del suo intervento.

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1 - GU C 257 del 15.10.2005.