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Sentenza del Tribunale di primo grado 2 ottobre 2009 - Cipro / Commissione

(Cause riunite T-300/05 e T-316/05) 1

["Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Misure transitorie da adottare in seguito all'adesione di nuovi Stati membri - Regolamento (CE) n. 651/2005, recante misure transitorie nel settore dello zucchero - Ricorso di annullamento - Termine di ricorso - Dies a quo - Tardività - Modifica di una disposizione di un regolamento - Riapertura dei termini di ricorso contro tale disposizione e contro tutte le disposizioni che formano un insieme con essa - Irricevibilità - Regolamento (CE) n. 832/2005, concernente la determinazione delle eccedenze di zucchero, isoglucosio e fruttosio - Eccezione di illegittimità - Competenza - Principio di non discriminazione - Legittimo affidamento - Ricorso di annullamento - Proporzionalità - Motivazione - Irretroattività - Collegialità"]

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Cipro (rappresentanti: P. Kliridis, K. Lykourgos e A. Pantazi-Lamprou, agenti)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: L. Visaggio e H. Tserepa-Lacombe, poi T. van Rijn e H. Tserepa-Lacombe, agenti)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: Repubblica di Estonia (causa T-316/05) (rappresentante: L. Uibo, agente); e Repubblica di Lettonia (rappresentante: E. Balode-Buraka, agente)

Oggetto

Nella causa T-300/05, domanda di annullamento del regolamento (CE) della Commissione 28 aprile 2005, n. 651, che modifica il regolamento (CE) n. 60/2004 recante misure transitorie nel settore dello zucchero in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (GU L 108, pag. 3) e, nella causa T-316/05, domanda di annullamento del regolamento (CE) della Commissione 31 maggio 2005, n. 832, concernente la determinazione delle eccedenze di zucchero, isoglucosio e fruttosio per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia (GU L 138, pag. 3)

Dispositivo

I ricorsi sono respinti.

La Repubblica di Cipro è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.

La Repubblica di Estonia e la Repubblica di Lettonia sopporteranno le proprie spese.

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1 - GU C 271 del 29.10.2005.