Language of document : ECLI:EU:T:2009:380





Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 2 ottobre 2009 –
Cipro / Commissione

(cause riunite T‑300/05 e T‑316/05)

«Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Misure transitorie da adottare in seguito all’adesione di nuovi Stati membri – Regolamento (CE) n. 651/2005 recante misure transitorie nel settore dello zucchero – Ricorso di annullamento – Termine di ricorso – Dies a quo – Tardività – Modifica di una disposizione di un regolamento – Riapertura dei termini di ricorso contro tale disposizione e contro tutte le disposizioni che formano un insieme con essa – Irricevibilità – Regolamento (CE) n. 832/2005 concernente la determinazione delle eccedenze di zucchero, isoglucosio e fruttosio – Eccezione di illegittimità – Competenza – Principio di non discriminazione – Legittimo affidamento – Ricorso di annullamento – Proporzionalità – Motivazione – Irretroattività – Collegialità»

1.                     Adesione di nuovi Stati membri alle Comunità – Atto di adesione del 2003 – Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Misure transitorie nel settore dello zucchero (Atto di adesione del 2003, art. 41, primo comma, e allegato IV, punto 4; regolamento della Commissione n. 60/2004) (v. punti 52‑61)

2.                     Adesione di nuovi Stati membri alle Comunità – Atto di adesione del 2003 – Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Misure transitorie nel settore dello zucchero (Atto di adesione del 2003, art. 41, primo comma, e allegato IV, punto 4; regolamento del Consiglio n. 1260/2001; regolamento della Commissione n. 60/2004, art. 7, n. 2) (v. punti 63‑75)

3.                     Adesione di nuovi Stati membri alle Comunità – Atto di adesione del 2003 – Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Misure transitorie nel settore dello zucchero (Atto di adesione del 2003, allegato IV, punto 4; regolamento della Commissione n. 60/2004) (v. punti 102‑103)

4.                     Agricoltura – Politica agricola comune – Attuazione nel settore dello zucchero – Potere discrezionale della Commissione (v. punti 168‑169)

5.                     Adesione di nuovi Stati membri alle Comunità – Atto di adesione del 2003 – Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Misure transitorie nel settore dello zucchero [Atto di adesione del 2003, allegato IV, punto 4, n. 2; regolamento della Commissione n. 60/2004, art. 6, n. 1, lett. c)] (v. punti 179‑183)

6.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Presa in considerazione del contesto e dei precedenti (Art. 253 CE; atto di adesione del 2003; regolamento della Commissione n. 832/2005) (v. punti 187‑189, 195‑197)

7.                     Procedura – Intervento – Istanza avente ad oggetto il sostegno delle conclusioni di una delle parti ma che sviluppa un’altra argomentazione – Ricevibilità – Libertà di scelta dei motivi dedotti – Portata (Statuto della Corte di giustizia, art. 40, quarto comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 116, n. 4) (v. punti 203‑206)

8.                     Commissione – Principio di collegialità – Implicazioni – Ricorso a un sistema di delega per l’adozione di atti di gestione e di amministrazione (Artt. 213 CE, 217, n. 1, CE e 219 CE; regolamento della Commissione n. 832/2005) (v. punti 211‑214, 224)

9.                     Ricorso di annullamento – Termini – Decadenza – Nozione – Modifica non sostanziale di disposizioni di un atto anteriore definitivo – Inclusione (Art. 230, quinto comma, CE) (v. punti 270‑272)

Oggetto

Nella causa T‑300/05, domanda di annullamento del regolamento (CE) della Commissione 28 aprile 2005, n. 651, che modifica il regolamento (CE) n. 60/2004 recante misure transitorie nel settore dello zucchero in seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (GU L 108, pag. 3), e, nella causa T‑316/05, domanda di annullamento del regolamento (CE) della Commissione 31 maggio 2005, n. 832, concernente la determinazione delle eccedenze di zucchero, isoglucosio e fruttosio per la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia (GU L 138, pag. 3).

Dispositivo

1)

I ricorsi sono respinti.

2)

La Repubblica di Cipro è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.

3)

La Repubblica di Estonia e la Repubblica di Lettonia sopporteranno le proprie spese.