Language of document : ECLI:EU:T:2024:45

ORDINANZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

21 dicembre 2023(*)

«Liquidazione delle spese»

Nella causa C‑54/20 P-DEP,

avente ad oggetto la domanda di liquidazione delle spese ripetibili ai sensi dell’articolo 145 del regolamento di procedura della Corte, presentata il 29 marzo 2023,

Stefano Missir Mamachi di Lusignano, residente in Shanghai (Cina)

Maria Letizia Missir Mamachi di Lusignano, residente in Bruxelles (Belgio),

rappresentati da G. Coppo, F. Di Gianni e A. Scalini, avvocati,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata da T.S. Bohr e G. Gattinara, in qualità di agenti,

convenuta,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta da F. Biltgen, presidente di sezione, A. Prechal (relatrice), presidente della Seconda Sezione, facente funzione di giudice della Settima Sezione, e N. Wahl, giudice,

avvocato generale: T. Ćapeta

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

sentito l’avvocato generale,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        La presente causa ha ad oggetto la liquidazione delle spese sostenute dal sig. Stefano Missir Mamachi di Lusignano e dalla sig.ra Maria Letizia Missir Mamachi di Lusignano nell’ambito delle cause T‑502/16 e C‑54/20 P.

2        Con impugnazione proposta il 30 gennaio 2020, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la Commissione europea ha chiesto, in primo luogo, l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 20 novembre 2019, Missir Mamachi di Lusignano e a./Commissione (T‑502/16, EU:T:2019:795), con la quale quest’ultimo l’ha condannata in solido a versare, a titolo di risarcimento del loro danno morale subito a causa del decesso del sig. Alessandro Missir Mamachi di Lusignano, la somma di EUR 10 000 al sig. Stefano Missir Mamachi di Lusignano nonché la somma di EUR 10 000 alla sig.ra Maria Letizia Missir Mamachi di Lusignano, in secondo luogo, di avocare la causa al fine di respingere il ricorso in primo grado in quanto irricevibile e, in terzo luogo, di condannare il sig. Stefano Missir Mamachi di Lusignano e la sig.ra Maria Letizia Missir Mamachi di Lusignano alle spese relative al procedimento di primo grado e al procedimento di impugnazione.

3        Con sentenza del 5 maggio 2022, Commissione/Missir Mamachi di Lusignano (C‑54/20 P, EU:C:2022:349), la Corte ha respinto tale impugnazione e ha condannato la Commissione a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dai ricorrenti.

4        Non essendo intervenuto alcun accordo tra i ricorrenti e la Commissione sull’importo delle spese ripetibili relative al procedimento di primo grado e al procedimento di impugnazione, i ricorrenti hanno proposto la presente domanda ai sensi dell’articolo 145 del regolamento di procedura della Corte.

 Conclusioni delle parti

5        I ricorrenti chiedono che la Corte voglia, in applicazione del principio di equità, fissare l’importo delle spese ripetibili, a titolo di spese da essi sostenute nell’ambito delle cause T‑502/16 e C‑54/20 P, in un importo pari EUR 99 380, comprese l’imposta sul valore aggiunto e le spese relative al presente procedimento di liquidazione, maggiorato degli interessi di mora.

6        La Commissione sostiene che l’importo delle spese ripetibili per tali cause non può eccedere EUR 6 477, incluse le spese relative al presente procedimento di liquidazione.

 Argomenti delle parti

7        A sostegno della loro domanda, i ricorrenti affermano, in primo luogo, che le cause T‑502/16 e C‑54/20 P avevano un oggetto e una natura particolari in quanto vertevano sul risarcimento dei danni da essi subiti a seguito dell’assassinio del loro fratello funzionario delle istituzioni dell’Unione europea e di sua moglie.

8        In secondo luogo, la controversia sarebbe di grande importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione, poiché sarebbero inedite le questioni vertenti sulla responsabilità delle istituzioni dell’Unione a causa della morte di uno dei loro funzionari e del risarcimento dei danni subiti, in particolare, dal fratello e dalla sorella del funzionario defunto. Le sentenze del 20 novembre 2019, Missir Mamachi di Lusignano e a./Commissione (T‑502/16, EU:T:2019:795), e del 5 maggio 2022, Commissione/Missir Mamachi di Lusignano (C‑54/20 P, EU:C:2022:349), avrebbero fatto evolvere il diritto dell’Unione in materia di responsabilità extracontrattuale delle istituzioni dell’Unione e tale evoluzione avrebbe implicazioni al di là del contenzioso in materia di funzione pubblica europea.

9        In terzo luogo, la controversia di cui trattasi presenterebbe oggettivamente un grado di difficoltà importante, tenuto conto del carattere delicato delle questioni giuridiche che essa sollevava, in particolare, in materia di ricevibilità e dell’assenza di una normativa chiara nel diritto dell’Unione o di precedenti vertenti sul risarcimento del danno materiale e morale subito in caso di decesso di un funzionario delle istituzioni dell’Unione e sul risarcimento di un fratello o di una sorella di tale funzionario in tal caso. La controversia avrebbe quindi richiesto di effettuare un’analisi comparativa approfondita del diritto degli Stati membri al fine di individuare i principi comuni ad essi. Tale analisi si sarebbe rivelata ardua, tenuto conto dell’estrema complessità della materia, degli ostacoli linguistici e della difficoltà di accedere alla normativa pertinente degli Stati membri, anche in ragione delle continue evoluzioni della giurisprudenza dei giudici di questi ultimi. A tal riguardo, la suddetta analisi avrebbe giustificato l’intervento di diversi avvocati provenienti da differenti Stati membri.

10      In quarto luogo, per quanto riguarda l’entità del lavoro richiesto dagli avvocati dei ricorrenti, le 242 ore dedicate da tali avvocati alla causa T‑502/16 sarebbero state del tutto giustificate tenuto conto dell’assenza di precedenti pertinenti sulle questioni sollevate nella giurisprudenza dei giudici dell’Unione nonché delle peculiarità e delle difficoltà proprie di tale causa. Le 159 ore dedicate dagli avvocati dei ricorrenti nella causa C‑54/20 P sarebbero state parimenti necessarie tenuto conto, da un lato, delle questioni nuove sollevate da tale causa quanto all’interpretazione dell’articolo 90 e dell’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea alla luce della domanda di risarcimento del fratello e della sorella del funzionario defunto e, dall’altro, degli argomenti dedotti dalla Commissione nel corso del procedimento di impugnazione. Inoltre, il motivo relativo alla violazione, da parte del Tribunale, del suo obbligo di motivazione avrebbe obbligato gli avvocati dei ricorrenti a riesaminare l’intero fascicolo della causa. Il tempo dedicato alla ricerca e alla redazione, in queste due cause, da parte degli assistenti giuridici provenienti da diversi Stati membri sarebbe giustificato tenuto conto della novità e della complessità di queste ultime nonché della necessità di trattarle efficacemente nell’interesse dei ricorrenti. Inoltre, i ricorrenti fanno valere che la tariffa oraria di EUR 380 applicata dall’avv. Di Gianni è giustificata alla luce della sua esperienza e che, in particolare, nelle ordinanze del 28 novembre 2013, Lagardère/Éditions Odile Jacob (C‑551/10 P-DEP, EU:C:2013:809), e del 30 maggio 2018, Simba Toys/EUIPO e Seven Towns (C‑30/15 P-DEP, EU:C:218:353), sono state ammesse tariffe orarie di circa EUR 450. Nell’ipotesi in cui il numero totale di ore effettuate da tale avvocato dovesse essere rivalutato, occorrerebbe prendere in considerazione una tariffa oraria superiore a EUR 280.

11      Infine, in quinto luogo, sebbene la somma concessa dal Tribunale, a titolo di risarcimento, sia stata inferiore a quella reclamata dai ricorrenti, l’interesse economico della controversia per questi ultimi sarebbe nondimeno significativo.

12      La Commissione ritiene, in via principale, che la domanda di liquidazione delle spese dei ricorrenti sia irricevibile a causa della sua mancanza di precisione. In particolare, le diverse attività svolte dagli avvocati per le diverse fasi del procedimento, in ciascuna delle cause di cui trattasi, non sarebbero precisate e tali attività non sarebbero quantificate in termini economici. Il riferimento agli allegati A1 e A2 di detta domanda non supplirebbe a tale mancanza, in quanto, da un lato, i ricorrenti procederebbero a un rinvio globale all’allegato A1 e, dall’altro, l’allegato A2 non potrebbe essere preso in considerazione, in quanto contiene la risposta della Commissione alla domanda dei ricorrenti diretta ad ottenere una composizione amichevole della controversia e tale risposta è fornita senza pregiudizio della posizione della Commissione in assenza di una siffatta composizione amichevole.

13      In subordine, la Commissione ritiene che l’importo delle spese ripetibili sollecitato dai ricorrenti sia sproporzionato tenuto conto della quantità effettiva di lavoro richiesta per le cause in questione.

14      In primo luogo, per quanto riguarda l’oggetto e la natura della controversia nella causa T‑502/16, la Commissione afferma, in sostanza, che, sebbene la questione del risarcimento del danno morale subito dai membri della famiglia collaterale di un funzionario a seguito del decesso di quest’ultimo fosse certamente inedita, la risposta data dal Tribunale a quest’ultima era di grande semplicità, in quanto richiedeva unicamente di interpretare lo Statuto dei funzionari dell’Unione europea. Quanto alla natura e all’oggetto della controversia nella causa C‑54/20 P, la Commissione rileva che solo talune questioni di diritto richiedevano un esame, il quale non era particolarmente complesso.

15      In secondo luogo, la Commissione ritiene che le cause T‑502/16 e C‑54/20 P non abbiano alcuna particolare importanza rispetto al diritto dell’Unione in generale, dal momento che la controversia in questione verteva su un aspetto molto specifico del diritto della funzione pubblica europea, ossia il risarcimento del danno morale subito da taluni familiari di un funzionario deceduto.

16      In terzo luogo, la Commissione sostiene che i ricorrenti non hanno dimostrato che le cause in questione presentavano una difficoltà particolare. I ricorrenti sosterrebbero erroneamente che tali cause richiedevano un’analisi comparata approfondita o l’intervento di avvocati di diversi Stati membri.

17      In quarto luogo, per quanto riguarda l’entità del lavoro svolto dagli avvocati, la Commissione sostiene che il numero di ore di lavoro oggettivamente indispensabile per trattare la causa T‑502/16 era di 26 ore e deduce vari argomenti al riguardo. Per quanto riguarda la causa C‑54/20 P, la Commissione ritiene che, alla luce della portata della controversia in questione e degli interventi dei ricorrenti consistenti in gran parte nel ripetere argomenti già dedotti in primo grado, 21 ore di lavoro fossero adeguate per trattare tale causa, ossia dieci ore per la redazione della comparsa di risposta, cinque ore per quelle della controreplica e sei ore per la redazione della risposta scritta al quesito che la Corte aveva posto alle parti. Nessun’altra attività degli avvocati sarebbe stata indispensabile.

18      La Commissione ritiene altresì che il lavoro degli assistenti giuridici non possa essere preso in considerazione non essendo stato dimostrato che il loro lavoro era indispensabile per garantire la rappresentanza dei ricorrenti. Inoltre, essa afferma che la tariffa oraria di EUR 380 applicata dall’avv. Di Gianni è eccessiva e che una tariffa oraria di EUR 270 ai fini della trattazione della causa in primo grado nonché una tariffa oraria di EUR 280 per trattare la causa nell’ambito del procedimento di impugnazione sono appropriate, come risulterebbe dall’ordinanza del 19 settembre 2019, Missir Mamachi di Lusignano e a./Commissione (T‑401/11 P-DEP, EU:T:2019:660).

19      Infine, in quinto luogo, la Commissione non contesta che la controversia di cui trattasi presentasse un interesse economico per i ricorrenti.

20      Alla luce di tutte tali considerazioni, la Commissione ritiene che l’importo adeguato delle spese ripetibili, a titolo delle spese che i ricorrenti hanno sostenuto nell’ambito delle cause T‑502/16 e C‑54/20 P, debba essere fissato in EUR 12 954, ossia in EUR 7 074 per la causa T‑502/16, corrispondenti a 26 ore di lavoro alla tariffa oraria di EUR 270, cui si aggiungono le spese di viaggio per assistere all’udienza, pari al 5% dell’importo corrispondente alle quattro ore di lavoro dedicate alla preparazione dell’udienza, e a EUR 5 880 per la causa C‑54/20 P, corrispondenti a 21 ore di lavoro alla tariffa oraria di EUR 280. Tuttavia, dato che le cause T‑502/16 e C‑54/20 P riguardavano non solo il fratello e la sorella del funzionario deceduto, ma anche sua madre e i suoi quattro figli e che il presente procedimento è stato proposto solo da tale fratello e da tale sorella, la Commissione ritiene che l’importo delle spese ripetibili debba essere ridotto della metà. La somma appropriata delle spese ripetibili ammonterebbe quindi a EUR 6 477. Tale importo non dovrebbe essere maggiorato di un importo corrispondente alle spese relative al procedimento di liquidazione delle spese o agli interessi di mora, poiché i ricorrenti non avrebbero formulato alcuna domanda in tal senso.

 Giudizio della Corte

 Sulla competenza

21      Nei limiti in cui la presente causa ha ad oggetto la liquidazione delle spese sostenute nell’ambito della causa T‑502/16, occorre rilevare che, ai sensi dell’articolo 133 del regolamento di procedura del Tribunale, si provvede sulle spese con la sentenza o l’ordinanza che definisce il giudizio e che, ai sensi dell’articolo 170 di tale regolamento, in caso di contestazione sulle spese ripetibili, il Tribunale statuisce mediante ordinanza non impugnabile.

22      Nel caso di specie, nella sua sentenza del 20 novembre 2019, Missir Mamachi di Lusignano e a./Commissione (T‑502/16, EU:T:2019:795), il Tribunale ha condannato la Commissione alle spese. Tale sentenza ha posto fine al procedimento dinanzi al Tribunale, dal momento che l’impugnazione della Commissione avverso detta sentenza è stata respinta dalla Corte nella sua sentenza del 5 maggio 2022, Commissione/Missir Mamachi di Lusignano (C‑54/20 P, EU:C:2022:349). Pertanto, conformemente all’articolo 170 del regolamento di procedura del Tribunale, la domanda di liquidazione delle spese relativa al procedimento nella causa T‑502/16 rientra nella competenza del Tribunale e non della Corte (v., per analogia, ordinanze del 12 ottobre 2012, Zafra Marroquineros/Calvin Klein Trademark Trust, C‑254/09 P-DEP, EU:C:2012:628, punto 35, e del 26 febbraio 2015, Wedl -Hofmann/Reber Holding, C‑141/13 P‑DEP, EU:C:2015:133, punti 16 e 17).

23      Peraltro, dato che l’articolo 54, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea prevede che la Corte, quando constata che un determinato ricorso rientra nella competenza del Tribunale, rinvia la causa a quest’ultimo, occorre rinviare la presente causa al Tribunale per la parte in cui riguarda la liquidazione delle spese sostenute dai ricorrenti nell’ambito della causa T‑502/16.

 Sulla ricevibilità

24      La Commissione contesta la ricevibilità della presente domanda di liquidazione delle spese per mancanza di precisione e in quanto il rinvio agli allegati A1 e A2 di tale domanda non può supplire a tale mancanza.

25      A tal proposito, occorre osservare che, per quanto riguarda la causa C‑54/20 P, i ricorrenti hanno esposto nella loro domanda di liquidazione delle spese l’oggetto e la natura particolare di tale causa, la sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione nonché il suo grado di difficoltà. Inoltre, essi hanno giustificato il numero di ore dedicate dai loro avvocati alla trattazione di detta causa nonché le tariffe orarie praticate da questi ultimi, come precisate in tale allegato A1, e hanno sottolineato l’importanza del lavoro svolto dagli assistenti giuridici nella medesima causa. Infine, essi hanno esposto l’interesse economico che la controversia all’origine di tale causa presentava per loro. Una lettura combinata di tale domanda e del suddetto allegato A1 consente di comprendere sufficientemente la portata e i motivi della domanda per la parte in cui essa riguarda la causa C‑54/20 P.

26      Pertanto, nella parte in cui riguarda la liquidazione delle spese sostenute dai ricorrenti nell’ambito della causa C‑54/20 P, la presente domanda di liquidazione delle spese è ricevibile.

 Nel merito

27      Ai sensi dell’articolo 144, lettera b), del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di tale regolamento, sono considerate spese ripetibili «le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa, in particolare le spese di viaggio e di soggiorno, e il compenso dell’agente, consulente o avvocato».

28      Dalla formulazione di tale articolo 144, lettera b), risulta che il compenso di un avvocato rientra tra le spese «indispensabili», ai sensi di tale disposizione, e che le spese ripetibili sono limitate alle spese indispensabili sostenute per la causa (ordinanza del 21 febbraio 2022, OZ/BEI, C‑558/17 P-DEP, EU:C:2022:140, punto 19 e giurisprudenza ivi citata).

29      Occorre altresì ricordare che il giudice dell’Unione può non già liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, bensì determinare l’importo fino a concorrenza del quale tali compensi possono essere recuperati nei confronti della parte condannata alle spese. A tal fine, il giudice dell’Unione non è tenuto a prendere in considerazione una tariffa nazionale che fissa gli onorari degli avvocati (ordinanza del 5 ottobre 2023, Pirelli Tyre/EUIPO, C‑818/18 P-DEP, EU:C:2023:747, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

30      Poiché il diritto dell’Unione non contiene disposizioni di natura tariffaria, la Corte deve valutare liberamente i dati della causa, tenendo conto dell’oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione nonché delle difficoltà della causa, dell’entità del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto procurare agli agenti o ai consulenti intervenuti e degli interessi economici che la controversia ha presentato per le parti (ordinanza del 21 febbraio 2022, OZ/BEI, C‑558/17 P-DEP, EU:C:2022:140, punto 21 e giurisprudenza ivi citata).

31      Inoltre, la Corte, nel determinare le spese ripetibili, tiene conto di tutte le circostanze della causa sino al momento della pronuncia dell’ordinanza di liquidazione delle spese, incluse le spese indispensabili riguardanti il procedimento di liquidazione delle spese (ordinanza del 4 ottobre 2022, Freistaat Bayern/Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise, C‑488/16 P-DEP, EU:C:2022:768, punto 20 e giurisprudenza ivi citata).

32      È alla luce di tali considerazioni che occorre valutare l’importo delle spese ripetibili relative alla causa C‑54/20 P.

33      Per quanto riguarda, in primo luogo, la natura e l’oggetto della controversia di cui trattasi, occorre ricordare che la Corte è stata adita nell’ambito di un procedimento di impugnazione che, per sua stessa natura, è limitato alle questioni di diritto e non ha ad oggetto, salvo il caso di snaturamento, l’accertamento o la valutazione dei fatti di causa. L’oggetto della controversia era circoscritto a due questioni. La prima, esposta nell’ambito del primo motivo, che comportava due parti, riguardava, in sostanza, la possibilità per il fratello e la sorella di un funzionario defunto di adire i giudici dell’Unione sul fondamento dell’articolo 270 TFUE, al fine di ottenere il risarcimento del danno risultante dal decesso di tale funzionario. La seconda, esposta nell’ambito del secondo motivo, verteva sul rispetto da parte del Tribunale del suo obbligo di motivazione.

34      Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’importanza della controversia di cui trattasi sotto il profilo del diritto dell’Unione e le difficoltà che presentano le questioni esaminate nell’ambito del procedimento di impugnazione, occorre rilevare che la questione del rispetto da parte del Tribunale del suo obbligo di motivazione è oggetto di una giurisprudenza consolidata e non pone difficoltà particolari. Per contro, era inedita la questione se i giudici dell’Unione fossero competenti a valutare una domanda di risarcimento formulata dal fratello o dalla sorella di un funzionario defunto sulla base dell’articolo 270 TFUE. Inoltre, tale questione era importante in quanto riguarda l’accesso al giudice dell’Unione e, in particolare, la delimitazione tra il rimedio giurisdizionale proprio del contenzioso della funzione pubblica previsto all’articolo 270 TFUE e i rimedi giurisdizionali generali previsti, per il ricorso di annullamento, all’articolo 263 TFUE e, per il ricorso per risarcimento danni, all’articolo 268 TFUE nonché all’articolo 340, secondo comma, TFUE. L’esame di tale questione era anch’esso di una certa complessità e richiedeva un’analisi approfondita, cosicché la Corte ha ritenuto che la sua trattazione giustificasse il ricorso alle conclusioni di un avvocato generale.

35      Pertanto, la causa C‑54/20 P rivestiva un’importanza particolare sotto il profilo del diritto dell’Unione e sollevava una questione di una certa complessità.

36      Per quanto riguarda, in terzo luogo, l’interesse economico che la controversia di cui trattasi presentava per le parti in causa, la Commissione non contesta che essa rivestiva un siffatto interesse per i ricorrenti. Tale interesse era rilevante dal momento che essi avevano chiesto al Tribunale che la Commissione fosse condannata a versare loro la somma di EUR 154 350 a titolo di risarcimento del danno morale da essi subito e che il Tribunale ha condannato la Commissione a pagare a ciascuno dei ricorrenti EUR 10 000 a tale titolo.

37      Per quanto riguarda, in quarto luogo, l’entità del lavoro richiesto dal procedimento di impugnazione, da una lettura congiunta della domanda di liquidazione delle spese e dell’allegato A1 a quest’ultima risulta che tale procedimento ha richiesto 159 ore di lavoro da parte dei consulenti dei ricorrenti, le quali sarebbero state ripartite su cinque mansioni, vale a dire, in primo luogo, l’analisi della sentenza impugnata (10 ore), in secondo luogo, l’analisi dell’impugnazione della Commissione nonché la redazione e la revisione della comparsa di risposta (52 ore), in terzo luogo, l’analisi della replica nonché la redazione e la revisione della controreplica (46 ore), in quarto luogo, la redazione e la revisione della risposta scritta al quesito della Corte (44 ore) e, in quinto luogo, l’analisi delle conclusioni dell’avvocato generale rese in tale procedimento (7 ore). Tale lavoro è stato svolto da vari avvocati e assistenti giuridici che praticano tariffe orarie che possono variare da EUR 150 a EUR 380.

38      A tal proposito si deve ricordare che, sebbene, in linea di principio, il compenso di un solo agente, consulente o avvocato sia ripetibile, è possibile che, in base alle peculiarità di ciascuna causa, tra le quali la più importante è la complessità, il compenso di più avvocati possa essere considerato rientrante nella nozione di «spese indispensabili» ai sensi dell’articolo 144, lettera b), del regolamento di procedura della Corte (ordinanza del 21 febbraio 2022, OZ/BEI, C‑558/17 P-DEP, EU:C:2022:140, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

39      Ne consegue che, in sede di fissazione dell’importo delle spese ripetibili, si deve tener conto del numero totale di ore di lavoro che possono apparire oggettivamente indispensabili per la causa, indipendentemente dal numero di avvocati tra i quali detto lavoro è stato ripartito (ordinanza del 21 febbraio 2022, OZ/BEI, C‑558/17 P-DEP, EU:C:2022:140, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

40      Peraltro, avvocati le cui prestazioni sono fatturate ad una tariffa oraria media superiore a EUR 270 devono dimostrare di possedere una qualifica e un’esperienza elevate e si presume che trattino le cause loro affidate con efficacia e celerità. Infatti, è già stato dichiarato che una tariffa oraria di EUR 270 non appariva sproporzionata rispetto alle tariffe praticate nelle cause rientranti nel settore della funzione pubblica in fase di impugnazione (v., in tal senso, ordinanze del 3 ottobre 2022, EUIPO/Schneider, C‑116/19 P-DEP, EU:C:2022:751, punto 30, e del 3 ottobre 2022, EUIPO/Pethke, C‑382/19 P-DEP, EU:C:2022:752, punto 29). Pertanto, la presa in considerazione di una retribuzione superiore a EUR 270 per ora di lavoro svolto deve avere come contropartita una valutazione rigorosa del numero totale di ore di lavoro indispensabili ai fini del procedimento di cui trattasi (v., in tal senso, ordinanza del 21 febbraio 2022, OZ/BEI, C‑558/17 P‑DEP, EU:C:2022:140, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).

41      Peraltro, occorre tener conto del fatto che, nel caso di specie, gli avvocati dei ricorrenti disponevano già di una conoscenza approfondita della causa in questione, poiché avevano rappresentato questi stessi ricorrenti nel corso del procedimento di primo grado. Le dieci ore di lavoro effettuate da tali avvocati e dai loro assistenti giuridici per esaminare la sentenza impugnata non appaiono pertanto, nella loro totalità, oggettivamente indispensabili ai fini del procedimento dinanzi alla Corte.

42      Inoltre, dalla costante giurisprudenza della Corte risulta che, in linea di principio, gli onorari di avvocato relativi ad un periodo successivo alla fase orale dinanzi alla Corte non possono essere qualificati come spese indispensabili sostenute ai fini di un procedimento di impugnazione (v., in tal senso, ordinanza del 4 ottobre 2022, Freistaat Bayern/Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise, C‑488/16 P-DEP, EU:C:2022:768, punto 32 e giurisprudenza ivi citata). Di conseguenza, in assenza di altre precisazioni, non occorre prendere in considerazione le sette ore di analisi delle conclusioni dell’avvocato generale presentate nell’ambito del procedimento di impugnazione.

43      Per quanto riguarda le 52 ore di lavoro effettuate ai fini della presentazione della comparsa di risposta e le 46 ore di lavoro svolte per la presentazione della controreplica, esse non appaiono, nella loro totalità, oggettivamente indispensabili. Infatti, come esposto al punto 34 della presente ordinanza, la causa in questione verteva soltanto su due questioni di diritto delle quali solo la questione se i giudici dell’Unione fossero competenti a valutare una domanda di risarcimento formulata dal fratello o dalla sorella di un funzionario defunto sul fondamento dell’articolo 270 TFUE era inedita, di una certa complessità e necessitava di un’analisi approfondita.

44      Parimenti, la totalità delle 44 ore di lavoro al fine di rispondere per iscritto al quesito che la Corte aveva posto ai ricorrenti non sembra oggettivamente indispensabile alla luce del fatto che ai ricorrenti era stata posta una sola questione nonché della risposta fornita a tale quesito.

45      Alla luce delle considerazioni esposte ai punti da 33 a 44 della presente ordinanza, occorre, nel caso di specie, fissare l’importo degli onorari di avvocato oggettivamente indispensabili per garantire la difesa degli interessi dei ricorrenti nell’ambito del procedimento di impugnazione nonché del presente procedimento di liquidazione in EUR 18 000.

46      Per quanto riguarda il pagamento da parte della Commissione di interessi moratori su tale importo, la Commissione afferma erroneamente che i ricorrenti non hanno chiesto una siffatta condanna. Come indicato al punto 5 della presente ordinanza, i ricorrenti hanno espressamente concluso in tal senso.

47      Nel fissare il tasso di tali interessi di mora, occorre tenere conto dell’articolo 99, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE, e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1). Di conseguenza, il tasso degli interessi di mora sull’importo menzionato al punto 45 della presente ordinanza sarà quello applicato dalla Banca centrale europea (BCE) alle sue principali operazioni di rifinanziamento, in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza del pagamento, maggiorato di tre punti e mezzo percentuali (v., in tal senso, ordinanze del 14 gennaio 2016, Commissione/Marcuccio, C‑617/11 P-DEP, EU:C:2016:17, punto 12, e del 17 dicembre 2020, Zumex Group/Comercializadora Eloro, C‑71/16 P-DEP, EU:C:2020:1060, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

48      Poiché, in forza dell’articolo 91, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, l’ordinanza emessa dalla Corte produce effetti vincolanti dal giorno della sua notifica, gli interessi di mora decorreranno dalla data di notifica della presente ordinanza.

49      Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, sarà fatta equa valutazione delle spese ripetibili dai ricorrenti nei confronti della Commissione, relative alla causa C‑54/20 P, fissando il loro importo totale in EUR 18 000, somma cui saranno aggiunti gli interessi di mora a partire dal giorno della notifica della presente ordinanza fino alla data del pagamento dell’importo totale dovuto, ad un tasso pari a quello applicato dalla BCE alle sue principali operazioni di rifinanziamento in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza del pagamento, maggiorato di tre punti e mezzo percentuali.

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) così provvede:

1)      La causa C54/20 P-DEP è rinviata al Tribunale dell’Unione europea per la parte in cui riguarda la liquidazione delle spese sostenute dal sig. Stefano Missir Mamachi di Lusignano e dalla sig.ra Maria Letizia Missir Mamachi di Lusignano nell’ambito della causa T502/16.


2)      L’importo totale delle spese che la Commissione europea è tenuta a rimborsare al sig. Stefano Missir Mamachi di Lusignano e alla sig.ra Maria Letizia Missir Mamachi di Lusignano a titolo della causa C54/20 P è fissato in EUR 18 000, somma cui saranno aggiunti gli interessi di mora a partire dal giorno della notifica della presente ordinanza fino alla data del pagamento dell’importo totale dovuto, ad un tasso pari a quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza del pagamento, maggiorato di tre punti e mezzo percentuali.

Lussemburgo, 21 dicembre 2023

Il cancelliere

 

Il presidente di sezione

A. Calot Escobar

 

F. Biltgen


*      Lingua processuale: l’italiano.