Language of document : ECLI:EU:T:2017:337

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)

16 maggio 2017 (*)

«Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 – Articolo 70, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 468/2014 – Meccanismo di vigilanza unico – Competenze della BCE – Esercizio decentrato da parte delle autorità nazionali – Valutazione della significatività di un ente creditizio – Necessità di una vigilanza diretta da parte della BCE»

Nella causa T‑122/15,

Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank, con sede in Karlsruhe (Germania), rappresentata inizialmente da A. Glos, K. Lackhoff e M. Benzing, successivamente da A. Glos e M. Benzing, avvocati,

ricorrente,

contro

Banca centrale europea (BCE), rappresentata inizialmente da E. Koupepidou, R. Bax e A. Riso, successivamente da E. Koupepidou e M. Bax, in qualità di agenti, assistiti da H.-G. Kamann, avvocato,

convenuta,

sostenuta da

Commissione europea, rappresentata da W. Mölls e K.P. Wojcik, in qualità di agenti,

interveniente,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione ECB/SSM/15/1 della BCE, del 5 gennaio 2015, adottata in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 4, e dell’articolo 24, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63), con la quale la BCE ha escluso che la ricorrente potesse essere considerata un soggetto meno significativo ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, del medesimo regolamento,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata),

composto da M. Prek (relatore), presidente, I. Labucka, J. Schwarcz, V. Kreuschitz e F. Schalin, giudici,

cancelliere: S. Bukšek Tomac, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 28 settembre 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

I.      Fatti

1        La ricorrente, la Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank, è la banca di investimento e per lo sviluppo (Förderbank) del Land del Baden-Württemberg (Germania). Istituita ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della legge sulla banca regionale di credito del Land del Baden-Württemberg, è una persona giuridica di diritto pubblico, della quale il Land del Baden-Württemberg costituisce l’unico titolare di quote.

2        Il 25 giugno 2014, la Banca centrale europea (BCE) ha informato la ricorrente, in sostanza, che la sua importanza implicava che essa era sottoposta soltanto alla sua vigilanza e non alla vigilanza condivisa del meccanismo di vigilanza unico (MVU), in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63; in prosieguo: il «regolamento di base»), e l’ha invitata a presentare osservazioni.

3        Il 10 luglio 2014, la ricorrente ha contestato tale analisi deducendo, in particolare, l’esistenza di «circostanze particolari» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento di base e degli articoli 70 e 71 del regolamento (UE) n. 468/2014 della BCE, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito dell’MVU tra la BCE e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (GU 2014, L 141, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento quadro sull’MVU»).

4        Il 1o settembre 2014, la BCE ha adottato una decisione che qualifica la ricorrente come soggetto significativo ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento di base.

5        Il 6 ottobre 2014, la ricorrente ha chiesto il riesame di tale decisione ai sensi dell’articolo 24, paragrafi 1, 5 e 6, del regolamento di base, in combinato disposto con l’articolo 7 della decisione della BCE, del 14 aprile 2014, relativa all’istituzione di una Commissione amministrativa del riesame e alle relative norme di funzionamento (GU 2014, L 175, pag. 47). Il 23 ottobre 2014 si è tenuta un’udienza dinanzi alla Commissione amministrativa del riesame.

6        Il 20 novembre 2014, la Commissione amministrativa del riesame ha emesso un parere che conclude per la legittimità della decisione della BCE.

7        Il 5 gennaio 2015, la BCE ha adottato la decisione ECB/SSM/15/1 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), che ha abrogato e sostituito la decisione del 1o settembre 2014, mantenendo nel contempo la qualificazione della ricorrente come soggetto significativo. In essa la BCE ha sottolineato, in sostanza, quanto segue:

–        la qualificazione della ricorrente come soggetto significativo non era in contrasto con gli obiettivi del regolamento di base;

–        il profilo di rischio di un soggetto non era una questione pertinente nella fase della sua qualificazione e l’articolo 70 del regolamento quadro sull’MVU non poteva essere interpretato nel senso che esso comprendeva criteri che non avevano fondamento nel regolamento di base;

–        anche supponendo che ritenesse che nel caso della ricorrente esistevano circostanze particolari, essa dovrebbe anche verificare se tali circostanze giustificavano la riclassificazione della ricorrente come soggetto meno significativo;

–        in applicazione dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento quadro sull’MVU, la nozione di circostanze particolari doveva essere oggetto di un’interpretazione restrittiva e, pertanto, soltanto quando la vigilanza diretta della BCE era inappropriata un soggetto poteva essere riclassificato da «significativo» a «meno significativo»;

–        la presa in considerazione del principio di proporzionalità a fini interpretativi non può imporle di verificare se l’applicazione ad un soggetto dei criteri di cui all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento di base avesse carattere proporzionato e l’esame del carattere «inappropriato» della qualificazione di un soggetto come significativo non equivaleva a siffatta valutazione della proporzionalità;

–        il carattere adeguato dei quadri di vigilanza nazionali e la loro capacità di applicare standard elevati di vigilanza non consentirebbe di concludere per il carattere inappropriato dell’esercizio di una vigilanza diretta da parte della BCE, poiché il regolamento di base non subordinava quest’ultima alla dimostrazione del carattere inadeguato dei quadri di vigilanza nazionali o delle norme nazionali di vigilanza.

II.    Procedimento e conclusioni delle parti

8        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 marzo 2015, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

9        Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 luglio 2015, la Commissione europea ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della BCE.

10      Con decisione del 27 agosto 2015, il presidente della Quarta Sezione del Tribunale ha ammesso l’intervento della Commissione a sostegno delle conclusioni della BCE.

11      Il 9 ottobre 2015 la Commissione ha depositato la sua memoria di intervento.

12      Su proposta della Quarta Sezione, il Tribunale ha deciso, in applicazione dell’articolo 28 del regolamento di procedura del Tribunale, di rimettere la causa dinanzi a un collegio giudicante ampliato.

13      Su proposta del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione ampliata) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento.

14      Le parti hanno svolto le loro difese orali e risposto ai quesiti del Tribunale nel corso dell’udienza del 28 settembre 2016.

15      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata disponendo al contempo il mantenimento degli effetti della sostituzione della decisione del 1o settembre 2014;

–        condannare la BCE alle spese.

16      La BCE e la Commissione chiedono che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

III. In diritto

17      A sostegno della sua domanda di annullamento della decisione impugnata, la ricorrente deduce cinque motivi, vertenti, in sostanza, il primo, sulla violazione dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento di base e dell’articolo 70 del regolamento quadro sull’MVU nella scelta dei criteri applicati dalla BCE, il secondo, sull’esistenza di errori manifesti di valutazione dei fatti, il terzo, sulla violazione dell’obbligo di motivazione, il quarto, sullo sviamento di potere dovuto al mancato esercizio del potere discrezionale della BCE e, il quinto, sulla violazione dell’obbligo della BCE di prendere in considerazione tutte le circostanze pertinenti del caso di specie.

A.      Sul primo motivo, vertente sul carattere giuridicamente errato dei criteri applicati dalla BCE

18      Nell’ambito del primo motivo, la ricorrente deduce, sostanzialmente, tre censure.

19      La prima censura verte sull’interpretazione erronea della condizione relativa al carattere «inappropriato» della classificazione di un soggetto come significativo, di cui all’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento quadro sull’MVU. Con la seconda censura, la ricorrente contesta alla BCE di aver preso in considerazione il carattere appropriato della sua qualificazione come soggetto significativo indipendentemente dall’esame delle circostanze di fatto specifiche e senza tenere conto degli obiettivi e dei principi del regolamento di base. Nell’ambito della terza censura, la ricorrente contesta alla BCE di aver commesso un errore di diritto in occasione dell’interpretazione della nozione di «circostanze particolari», di cui all’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento quadro sull’MVU.

1.      Disposizioni pertinenti del regolamento di base e del regolamento quadro sull’MVU

20      L’articolo 4 del regolamento di base, intitolato «Compiti attribuiti alla BCE», precisa al paragrafo 1 che «nel quadro dell’articolo 6 (…) la BCE ha competenza esclusiva nell’assolvimento dei compiti seguenti, a fini di vigilanza prudenziale, nei confronti di tutti gli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti». Segue un elenco di nove compiti.

21      L’articolo 6 del regolamento di base, intitolato «Cooperazione con l’MVU», sottolinea al paragrafo 1 che «la BCE assolve i suoi compiti nel quadro di un meccanismo di vigilanza unico composto dalla BCE e dalle autorità nazionali competenti» e che «[l]a BCE è responsabile del funzionamento efficace e coerente dell’MVU». All’interno di tale MVU, dalla ratio dell’articolo 6, paragrafi da 4 a 6, del regolamento di base risulta una differenziazione tra la vigilanza prudenziale dei soggetti «significativi» e quella dei soggetti qualificati come «meno significativi», per quanto riguarda sette dei nove compiti elencati dall’articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento.

22      Ne deriva, in primo luogo, che la vigilanza prudenziale dei soggetti «significativi» spetta esclusivamente alla BCE. Lo stesso vale per la vigilanza prudenziale dei soggetti «meno significativi», per quanto riguarda i compiti enumerati all’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento di base.

23      In secondo luogo, per quanto riguarda i soggetti «meno significativi» e in merito agli altri compiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base, dal combinato disposto dell’articolo 6, paragrafi 5 e 6, di detto regolamento risulta che la loro attuazione è affidata, sotto il controllo della BCE, alle autorità nazionali competenti, le quali esercitano così la vigilanza diretta di detti soggetti. Infatti, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento di base, «fatto salvo il paragrafo 5 del presente articolo, le autorità nazionali competenti assolvono i compiti, e ne sono responsabili (…) e adottano tutte le pertinenti decisioni di vigilanza in relazione agli enti creditizi menzionati al paragrafo 4, primo comma, del presente articolo nel quadro di cui al paragrafo 7 del presente articolo e fatte salve le procedure ivi stabilite».

24      Tuttavia, l’esercizio di tale vigilanza diretta è delimitato dalla BCE, la quale dispone, in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 5, lettere a) e b), del regolamento di base, del potere, da un lato, di rivolgere alle autorità nazionali competenti «regolamenti, orientamenti o istruzioni generali (…) in base ai quali sono eseguiti i compiti definiti nell’articolo 4» di detto regolamento e, dall’altro, di privare della sua competenza un’autorità nazionale decidendo «di esercitare direttamente tutti i pertinenti poteri per uno o più enti creditizi».

25      Dall’articolo 6, paragrafo 7, del regolamento di base risulta che la BCE è competente ad adottare un quadro per l’organizzazione delle modalità pratiche della cooperazione nell’ambito dell’MVU. È su questo fondamento che la BCE ha adottato il regolamento quadro sull’MVU.

26      In terzo luogo, occorre rilevare che l’articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento di base utilizza come criterio di ripartizione dei ruoli nell’ambito dell’MVU quello della significatività del soggetto vigilato. Su tale base, viene effettuata una distinzione tra i soggetti «meno significativi» e «significativi». Vengono sviluppati tre criteri, ossia quello delle dimensioni [articolo 6, paragrafo 4, primo comma, lettera i), del regolamento di base], quello dell’importanza per l’economia dell’Unione europea o di qualsiasi Stato membro partecipante [articolo 6, paragrafo 4, primo comma, lettera ii), del regolamento di base] e quello della significatività delle attività transfrontaliere [articolo 6, paragrafo 4, primo comma, lettera iii), del regolamento di base].

27      Tali criteri vengono spiegati all’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento di base, secondo il quale «un ente creditizio o società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista non sono considerati meno significativi, tranne se giustificato da particolari circostanze da specificare nella metodologia, qualora soddisfino una qualsiasi delle seguenti condizioni». Tra tali condizioni viene indicato, all’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, lettera i), del medesimo regolamento, un valore totale delle attività superiore a EUR 30 miliardi.

28      Infine, in quarto luogo, dall’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento di base risulta che la qualificazione come soggetto «significativo» può essere esclusa in «circostanze particolari», che la BCE è stata incaricata di specificare.

29      Tale specificazione delle «circostanze particolari» che consentono di escludere la qualificazione di un ente creditizio come «significativo» è stata effettuata agli articoli 70 e 71 del regolamento quadro sull’MVU, la cui interpretazione è in discussione nell’ambito del presente motivo. Dall’articolo 70, paragrafo 1, di detto regolamento risulta che si tratta di «circostanze specifiche e fattuali che rendono inappropriata la classificazione di un soggetto come significativo, tenuto conto degli obiettivi e dei principi del regolamento [di base] e, in particolare, della necessità di garantire l’applicazione coerente di standard di vigilanza elevati». L’articolo 70, paragrafo 2, del medesimo regolamento sottolinea che il termine «circostanze particolari» deve essere interpretato in modo restrittivo. Infine, l’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento quadro sull’MVU sottolinea la necessità di un esame di dette circostanze particolari effettuato caso per caso e in modo specifico per ciascun soggetto vigilato.

2.      Contenuto della decisione impugnata

30      Nella decisione impugnata, la BCE ha rilevato che il valore delle attività della ricorrente superava i 30 miliardi di euro ed ha respinto gli argomenti della ricorrente vertenti sull’esistenza, per quanto la riguardava, di «circostanze particolari», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento di base, che giustificavano il fatto che essa continuasse ad essere sottoposta alla vigilanza diretta delle autorità tedesche.

31      Nella decisione impugnata, la BCE ha ritenuto che non fosse dimostrato che la vigilanza diretta della ricorrente era «contraria agli obiettivi del regolamento di base» e che, pertanto, essa non aveva carattere inappropriato ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento quadro sull’MVU. A tale riguardo, nel parere della Commissione amministrativa del riesame, nell’ambito della quale si inserisce la decisione impugnata, è stato sottolineato in particolare che i criteri relativi alla significatività elaborati dall’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento di base potevano essere esclusi in virtù delle «circostanze particolari» soltanto se essi implicavano che gli obiettivi del regolamento di base e, in particolare, la necessità di garantire l’applicazione coerente di standard di vigilanza elevati venivano meglio garantiti dalla vigilanza diretta delle autorità nazionali, il che non sarebbe stato dimostrato dalla ricorrente.

32      Per quanto riguarda l’argomento sviluppato dalla ricorrente, vertente, in sostanza, sul carattere sufficiente della vigilanza prudenziale esercitata dalle autorità nazionali tenuto conto del suo profilo di rischio particolarmente basso, la BCE lo ha ritenuto, in sostanza, privo di pertinenza, in quanto l’esame del rischio presentato da un soggetto per la stabilità del sistema finanziario o per i suoi creditori non è stato preso in considerazione nella fase della qualificazione di un soggetto. Essa ha inoltre ritenuto di non essere tenuta ad effettuare un esame del carattere proporzionato della qualificazione di un soggetto come significativo. In applicazione dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento di base e dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento quadro sull’MVU, essa ha considerato di doversi limitare al solo esame del carattere inappropriato di una vigilanza diretta da parte della BCE.

33      Infine, la BCE ha altresì sottolineato che, anche nel caso in cui ritenesse che sussistevano, riguardo al soggetto vigilato, circostanze particolari ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento di base, le spetterebbe ancora verificare se tali circostanze particolari siano tali da giustificare la classificazione di un ente creditizio da «significativo» a «meno significativo».

3.      Sulla censura vertente su un errore di diritto commesso nell’interpretazione della condizione relativa al carattere inappropriato della classificazione come «significativo» di un soggetto vigilato

34      Come è stato esposto al precedente punto 31, dalla lettura della decisione impugnata, alla luce del parere della Commissione amministrativa del riesame, risulta che la BCE ha considerato che l’applicazione dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento quadro sull’MVU poteva portare ad escludere la qualificazione della ricorrente come soggetto significativo soltanto a condizione che una vigilanza diretta da parte delle autorità tedesche fosse maggiormente in grado di garantire gli obiettivi del regolamento di base rispetto ad una vigilanza da parte della BCE.

35      La ricorrente ritiene, in sostanza, che siffatta analisi sia viziata da un errore di diritto. Essa sostiene che il riferimento al carattere inappropriato della classificazione come «significativo» di un soggetto vigilato, contenuto all’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento quadro sull’MVU, costituisca una nozione giuridica indeterminata che deve essere interpretata alla luce del principio di proporzionalità di cui all’articolo 5, paragrafo 4, TUE, che disciplina il modo in cui le istituzioni dell’Unione devono esercitare le loro competenze. Se ne dedurrebbe che la classificazione di un soggetto come «significativo» in ragione del criterio delle dimensioni non giustificherebbe una vigilanza diretta da parte della BCE e sarebbe, pertanto, «inappropriato», in quanto non necessario, qualora un controllo da parte dell’autorità competente nazionale sotto la vigilanza macroprudenziale della BCE sarebbe sufficiente a realizzare gli obiettivi del regolamento di base. Inoltre, la formulazione di tali due disposizioni non osterebbe all’esame della proporzionalità della qualificazione di un soggetto come significativo. Lo stesso varrebbe per l’interpretazione sistematica e teleologica di tali due disposizioni. La ricorrente contesta, inoltre, l’esistenza di un trasferimento di competenza a favore della BCE per quanto riguarda la totalità dei compiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base, nei confronti di tutti i soggetti. Al contrario, la sua lettura in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 4, del medesimo regolamento, porterebbe alla conclusione che, conformemente al principio di sussidiarietà, il trasferimento di competenza è stato effettuato soltanto per quanto riguarda i soggetti significativi, e che la vigilanza diretta dei soggetti meno significativi resta di competenza delle autorità nazionali.

36      Si deve pertanto constatare che la ricorrente propone un’interpretazione dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento quadro sull’MVU alla luce di un’esigenza di necessità della vigilanza diretta della BCE che sarebbe implicata dal principio di proporzionalità, nonché dal principio di sussidiarietà, sancito dall’articolo 5 TUE. Ne risulterebbe che la BCE avrebbe dovuto verificare se la vigilanza prudenziale delle autorità tedesche era in grado di realizzare gli obiettivi del regolamento di base. Pertanto, qualora la ricorrente dimostrasse di presentare un basso profilo di rischio, l’obiettivo della protezione della stabilità finanziaria cui mira il regolamento di base sarebbe sufficientemente realizzato mediante l’esercizio, da parte delle autorità tedesche, della loro vigilanza. Ciò avrebbe giustificato, secondo tale impostazione, il fatto che la ricorrente sia stata qualificata come soggetto «meno significativo», in applicazione dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento quadro sull’MVU.

37      La BCE e la Commissione contestano la fondatezza di tale interpretazione. In particolare, esse ritengono, in sostanza, che i principi di proporzionalità e di sussidiarietà siano già stati presi in considerazione dal legislatore nella redazione del regolamento di base, laddove consente un’attuazione decentrata di alcuni dei compiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base da parte delle autorità nazionali, nei confronti dei soggetti qualificati come meno significativi.

38      Occorre innanzitutto rilevare che le memorie della ricorrente non contengono, né esplicitamente né implicitamente, alcuna eccezione di illegittimità dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento quadro sull’MVU, basata sul fatto che quest’ultimo sarebbe contrario ai principi di proporzionalità o di sussidiarietà, oppure all’articolo 6 del regolamento di base. In tali memorie, la ricorrente ha così scelto di collocare le proprie argomentazioni unicamente nel campo dell’interpretazione di detta disposizione, senza rimettere in discussione la sua validità.

39      Al fine di rispondere alle questioni interpretative così sollevate e al fine di determinare l’esatta portata dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento quadro sull’MVU, si deve tener conto non soltanto della lettera dello stesso, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui esso fa parte (v., in tal senso, sentenza del 7 giugno 2005, VEMW e a., C‑17/03, EU:C:2005:362, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

40      Peraltro, dal momento che le interpretazioni letterale e storica di un regolamento, e in particolare di una delle sue disposizioni, non consentono di coglierne l’esatta portata, occorre interpretare la normativa di cui trattasi sulla scorta tanto della sua finalità quanto della sua economia generale (v., in tal senso, sentenze del 31 marzo 1998, Francia e a./Commissione, C‑68/94 e C‑30/95, EU:C:1998:148, punto 168, e del 25 marzo 1999, Gencor/Commissione, T‑102/96, EU:T:1999:65, punto 148).

41      Inoltre, da una giurisprudenza parimenti consolidata risulta che una norma di diritto derivato dell’Unione va interpretata, nei limiti del possibile, nel senso della sua conformità con le disposizioni del Trattato e con i principi generali del diritto dell’Unione (sentenze del 4 ottobre 2007, Schutzverband der Spirituosen-Industrie, C‑457/05, EU:C:2007:576, punto 22; del 10 luglio 2008, Bertelsmann e Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P, EU:C:2008:392, punto 174, e del 25 novembre 2009, Germania/Commissione, T‑376/07, EU:T:2009:467, punto 22).

a)      Sull’interpretazione letterale dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento quadro sull’MVU

42      Per quanto riguarda l’interpretazione letterale dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento quadro sull’MVU, occorre ricordare che esso è formulato nei seguenti termini:

«Ricorrono circostanze particolari, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, secondo e quinto comma, del regolamento [di base], quando sussistono circostanze specifiche e fattuali che rendono inappropriata la classificazione di un soggetto come significativo, tenuto conto degli obiettivi e dei principi del regolamento [di base] e, in particolare, della necessità di garantire l’applicazione coerente di standard di vigilanza elevati».

43      Si deve necessariamente constatare che l’interpretazione letterale delle disposizioni di cui all’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento quadro sull’MVU tende a confermare la posizione privilegiata della BCE nella decisione impugnata.

44      Infatti, la formulazione dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento quadro sull’MVU evidenzia soltanto l’esame del carattere appropriato o meno della classificazione di un soggetto come significativo e, pertanto, della sua vigilanza da parte della sola BCE, rispetto agli obiettivi del regolamento di base. Non viene fatta alcuna menzione dell’esame della necessità di una vigilanza diretta di un soggetto significativo da parte della BCE.

45      Mentre, in linea generale, l’esame del carattere appropriato di un atto dell’Unione riguarda la sua capacità di realizzare i legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa in questione, la valutazione del suo carattere necessario consiste nel verificare se esso non ecceda i limiti di quanto è necessario per raggiungere tali obiettivi (v., in tal senso, sentenza del 16 giugno 2015, Gauweiler e a., C‑62/14, EU:C:2015:400, punto 67 e giurisprudenza ivi citata).

46      Pertanto, dato che l’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento quadro sull’MVU si riferisce a «circostanze specifiche e fattuali che rendono inappropriata la classificazione di un soggetto come significativo, tenuto conto degli obiettivi e dei principi del regolamento [di base]», ciò implica necessariamente che viene presa in considerazione soltanto l’ipotesi in cui l’esercizio di una vigilanza diretta da parte della BCE, sul presupposto della qualificazione di un soggetto come «significativo», sarebbe meno in grado di conseguire gli obiettivi del regolamento di base rispetto all’esercizio di una vigilanza diretta di tale soggetto da parte delle autorità nazionali. Tuttavia, da un’interpretazione letterale dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento quadro sull’MVU non emerge l’ipotesi di una classificazione di un «soggetto significativo» in «meno significativo» in ragione del fatto che una vigilanza diretta da parte delle autorità nazionali nell’ambito dell’MVU sarebbe in grado di realizzare gli obiettivi del regolamento di base allo stesso modo di una vigilanza esercitata dalla sola BCE.

b)      Sull’interpretazione conforme dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento quadro sull’MVU con le norme giuridiche di rango superiore, compresi i principi di proporzionalità e di sussidiarietà

47      In merito a tale interpretazione letterale dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento quadro sull’MVU, la ricorrente sostiene, in sostanza, che, poiché, da un lato, l’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento di base attribuisce alle autorità nazionali la competenza di esercitare una vigilanza prudenziale per quanto riguarda alcuni dei compiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base e, dall’altro, l’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento quadro sull’MVU ha la funzione di ripartire l’esercizio delle competenze delegate alla BCE e mantenute dalle autorità nazionali, tale articolo dovrebbe essere interpretato in maniera conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all’articolo 5, paragrafi 3 e 4, TUE.

48      Ne risulterebbe che il termine «inappropriato», di cui all’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento quadro sull’MVU dovrebbe essere inteso nel senso che esclude l’esercizio della vigilanza prudenziale da parte della BCE nel caso in cui gli obiettivi del regolamento di base possono essere adeguatamente raggiunti dalla vigilanza da parte delle autorità nazionali. In altri termini, la deroga prevista in tale disposizione troverebbe applicazione non soltanto nell’ipotesi in cui gli obiettivi del regolamento verrebbero meglio realizzati nell’ambito di una vigilanza diretta da parte delle autorità nazionali, ma anche quando siffatta vigilanza sarebbe sufficiente per realizzarli.

49      Poiché l’argomentazione della ricorrente si fonda sul presupposto del mantenimento, a vantaggio delle autorità nazionali, da parte dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento di base, di una competenza in merito ai compiti elencati all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e da d) a i), del medesimo regolamento, per quanto riguarda i soggetti qualificati come «meno significativi», occorre valutare la portata delle competenze trasferite alla BCE dal regolamento di base prima di esaminare l’eventuale possibilità di procedere all’interpretazione conforme dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento quadro sull’MVU, evidenziata dalla ricorrente.

1)      Sulla portata delle competenze trasferite alla BCE dal regolamento di base

50      La ricorrente contesta l’esistenza di un trasferimento di competenza a favore della BCE per quanto riguarda la totalità dei compiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base, nei confronti di tutti i soggetti. Da una lettura di tale disposizione combinata con l’articolo 6, paragrafo 4, del medesimo regolamento risulterebbe che il trasferimento di competenza sarebbe stato effettuato soltanto per quanto riguarda i soggetti «significativi», mentre la vigilanza diretta dei soggetti «meno significativi» rimane di competenza delle autorità nazionali, ad eccezione dei compiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento di base. Tale ripartizione delle competenze sarebbe conforme al principio dell’attuazione del diritto dell’Unione da parte degli Stati membri, richiamato all’articolo 291, paragrafo 1, TFUE.

51      La ricorrente deduce inoltre che la sua analisi della portata delle competenze trasferite alla BCE non soltanto è la più diffusa in dottrina, ma è anche coerente con la genesi del regolamento di base. Il legislatore avrebbe infatti scientemente respinto la proposta iniziale della Commissione – che si fondava su un trasferimento di competenza a vantaggio della BCE per quanto riguarda la vigilanza prudenziale di tutti gli enti creditizi – per una soluzione maggiormente conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

52      In sostanza, la ricorrente sostiene che l’esistenza, per quanto riguarda la BCE, innanzitutto, di poteri di vigilanza indiretta sui soggetti meno significativi, attraverso in particolare la possibilità di adottare regolamenti e orientamenti generali, successivamente, di una vigilanza diretta nei confronti di detti soggetti in merito ai compiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento di base e, infine, della prerogativa di esercitare una vigilanza diretta nei confronti di taluni soggetti meno significativi in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 5, lettera b), di detto regolamento non toglie il fatto che l’articolo 6, paragrafi 4 e 6, di tale regolamento attribuisce alle autorità nazionali la competenza della vigilanza diretta dei soggetti meno significativi.

53      Al contrario, la BCE, sostenuta dalla Commissione, ritiene che ad essa è stata trasferita la competenza esclusiva per espletare tutti i compiti prudenziali previsti all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base, e che soltanto l’attuazione dei compiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e da d) a i), del regolamento di base nei confronti dei soggetti meno significativi era delegata alle autorità nazionali ed era sotto il controllo della BCE.

54      Il Tribunale rileva, in primo luogo, che dall’esame dell’interazione tra le disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, e quelle dell’articolo 6 del regolamento di base, quali esplicitate ai precedenti punti da 20 a 28, emerge che la ratio della relazione tra esse consiste nel consentire che le competenze esclusive delegate alla BCE possano essere attuate in un contesto decentrato, piuttosto che venga organizzata una ripartizione delle competenze tra la BCE e le autorità nazionali in occasione dell’esercizio dei compiti previsti all’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento. Allo stesso modo, dall’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, del medesimo regolamento discende necessariamente che la BCE è la sola competente ai fini della determinazione delle «circostanze particolari» in cui la vigilanza diretta di un’entità che dovrebbe essere soggetta alla sua sola vigilanza può essere affidata ad un’autorità nazionale.

55      Tale constatazione è avvalorata dalla lettura dei considerando del regolamento di base.

56      Per prima cosa, dai considerando 15 e 28 del regolamento di base emerge che soltanto i compiti esplicitamente attribuiti alla BCE sono esclusi dalla competenza degli Stati membri e che la vigilanza prudenziale degli enti finanziari per motivi diversi da quelli elencati all’articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento continua a rientrare nella competenza degli Stati membri. Da ciò deriva necessariamente che è con la definizione dei compiti attribuiti alla BCE dall’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base che è stata effettuata la ripartizione delle competenze tra la BCE e le autorità nazionali.

57      Inoltre, occorre rilevare che, sebbene il considerando 28 del regolamento di base fornisca un elenco dei compiti di vigilanza che devono essere lasciati alle autorità nazionali, esso non include nessuno dei compiti previsti all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. Per di più, detto considerando non presenta la vigilanza diretta sui soggetti meno significativi come l’esercizio di una competenza che spetta alle autorità nazionali.

58      Secondariamente, si deve osservare che la vigilanza di soggetti qualificati come «meno significativi» viene menzionata ai considerando da 38 a 40 del regolamento di base, ossia subito dopo il considerando 37 del medesimo regolamento, il quale sottolinea che «è opportuno che le autorità nazionali competenti siano responsabili dell’assistenza della BCE nella preparazione e nell’attuazione degli atti inerenti all’assolvimento dei suoi compiti di vigilanza, tra cui in particolare la valutazione giornaliera della situazione di un ente creditizio e le relative verifiche in loco». Tale disposizione dei considerando del regolamento di base tende ad implicare che la vigilanza diretta esercitata dalle autorità nazionali nell’ambito dell’MVU è stata considerata dal Consiglio dell’Unione europea come una modalità di assistenza della BCE piuttosto che come l’esercizio di una competenza autonoma.

59      In secondo luogo, occorre altresì rilevare che la BCE rimane titolare di prerogative importanti anche nei casi in cui le autorità nazionali svolgono i compiti di vigilanza previsti all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e da d) a i), del regolamento di base e che l’esistenza di siffatte prerogative è indice del carattere subordinato dell’intervento delle autorità nazionali, quando svolgono detti compiti.

60      Così, in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 5, lettera a), del regolamento di base, la BCE può emanare «regolamenti, orientamenti o istruzioni generali rivolti alle autorità nazionali competenti in base ai quali sono eseguiti i compiti definiti nell’articolo 4 [di detto regolamento], ad esclusione del paragrafo 1, lettere a) e c), e le decisioni di vigilanza sono adottate dalle autorità nazionali competenti».

61      Se è vero che tale subordinazione non si spinge sino alla possibilità per la BCE di trasmettere orientamenti individuali ad un’autorità nazionale, tale mancanza è compensata dalla possibilità offerta dall’articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del regolamento di base di privare un’autorità nazionale della sua competenza di vigilanza diretta su un soggetto. A tale riguardo, occorre rilevare che la formulazione di tale disposizione implica che l’attuazione di tale prerogativa necessita di un ampio potere discrezionale attribuito alla BCE, dal momento che in essa viene precisato che, «allorché necessario per garantire l’applicazione coerente di standard di vigilanza elevati, la BCE può decidere in qualsiasi momento, di propria iniziativa dopo essersi consultata con le autorità nazionali competenti o su richiesta di un’autorità nazionale competente, di esercitare direttamente tutti i pertinenti poteri per uno o più enti creditizi di cui al paragrafo 4».

62      In terzo luogo, il carattere esclusivo delle competenze attribuite alla BCE emerge anche dal raffronto delle disposizioni che permettono il riassetto del criterio di ripartizione dei ruoli tra la BCE e le autorità nazionali relativo alle dimensioni del soggetto vigilato. Mentre, per le ragioni esposte al precedente punto 61, l’articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del regolamento di base considera in senso ampio la possibilità per la BCE di privare un’autorità nazionale della sua competenza, l’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, del medesimo regolamento utilizza, al contrario, la formula più restrittiva delle «circostanze particolari» per prendere in considerazione la possibilità che la vigilanza diretta di un soggetto che dovrebbe essere qualificato come «significativo» venga attribuita ad un’autorità nazionale ed attribuisce alla BCE la competenza esclusiva per determinarne il contenuto.

63      Da tutto quanto precede risulta che il Consiglio ha delegato alla BCE una competenza esclusiva per quanto riguarda i compiti previsti all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base e che l’articolo 6 del medesimo regolamento ha il solo obiettivo di permettere l’attuazione decentrata nell’ambito dell’MVU di tale competenza da parte delle autorità nazionali, sotto il controllo della BCE, nei confronti dei soggetti meno significativi e per quanto riguarda i compiti previsti all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e da d) a i), del regolamento di base, attribuendo al contempo alla BCE la competenza esclusiva per determinare il contenuto della nozione di «circostanze particolari» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, del medesimo regolamento, la quale è stata attuata con l’adozione degli articoli 70 e 71 del regolamento quadro sull’MVU.

64      Siffatta conclusione non può essere rimessa in discussione dagli argomenti contrari della ricorrente. Ciò vale, in particolare, per la circostanza che l’inserimento dell’articolo 6 nel regolamento di base sia avvenuto in seguito ad una modifica da parte del Consiglio della proposta iniziale della Commissione. Sebbene siffatta modifica possa essere indicativa della volontà del Consiglio che le autorità nazionali vengano associate all’attuazione di detti compiti, essa non consente tuttavia di trarre alcuna conclusione in merito al mantenimento in favore delle autorità nazionali di una competenza di vigilanza prudenziale nei confronti di alcuni dei compiti previsti all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. Quanto alle affermazioni di responsabili politici ed amministrativi riportate dalla ricorrente, esse si collocano unicamente sul piano dell’espressione di opinioni personali.

2)      Sull’interpretazione conforme dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento quadro sull’MVU con il principio di sussidiarietà

65      Dall’esame delle competenze trasferite alla BCE dal regolamento di base risulta che, qualora l’argomentazione della ricorrente dovesse intendersi fondata su un’interpretazione conforme dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento quadro sull’MVU con il principio di sussidiarietà, essa non potrebbe essere accolta. Sebbene, laddove applicabile, tale principio comporti, in particolare, che si debba verificare se l’obiettivo dell’azione progettata possa essere meglio realizzato a livello dell’Unione o se tale obiettivo possa essere realizzato in maniera ugualmente efficace a livello nazionale, occorre ricordare che dall’articolo 5, paragrafo 3, TUE emerge che tale principio si applica soltanto nei settori che non sono di competenza esclusiva dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 18 giugno 2015, Estonia/Parlamento e Consiglio, C‑508/13, EU:C:2015:403, punto 44 e giurisprudenza ivi citata). Esso è pertanto privo di pertinenza quanto all’interpretazione dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento quadro sull’MVU o dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento di base, i quali riguardano, per le ragioni esposte ai precedenti punti da 50 a 63, unicamente le modalità di esercizio decentrato di una competenza esclusiva della BCE.

3)      Sull’interpretazione conforme dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento quadro sull’MVU con il principio di proporzionalità

66      Secondo l’articolo 5, paragrafo 4, TUE, in virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell’azione dell’Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei Trattati. Le istituzioni applicano il principio di proporzionalità conformemente al protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato FUE.

67      Secondo costante giurisprudenza, il principio di proporzionalità, che fa parte dei principi generali del diritto dell’Unione, esige che gli atti delle istituzioni dell’Unione siano idonei a realizzare i legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa di cui trattasi e non eccedano i limiti di quanto è necessario alla realizzazione di tali obiettivi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere a quella meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (v. sentenza del 4 maggio 2016, Philip Morris Brands e a., C‑547/14, EU:C:2016:325, punto 165 e giurisprudenza ivi citata).

68      Occorre altresì ricordare che la valutazione della proporzionalità di una misura deve conciliarsi con il rispetto del margine di discrezionalità eventualmente riconosciuto alle istituzioni dell’Unione in occasione della loro adozione (v. sentenza del 12 dicembre 2006, Germania/Parlamento e Consiglio, C‑380/03, EU:C:2006:772, punto 145 e giurisprudenza ivi citata).

69      La ricorrente sostiene, in sostanza, che il requisito della necessità dell’azione dell’Unione, che discende dal principio di proporzionalità, implica che l’attuazione delle competenze esclusive dell’Unione venga effettuata in modo da lasciare il più ampio margine possibile all’esercizio delle competenze nazionali.

70      A sostegno della propria argomentazione, essa fa riferimento alle conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella sentenza Toshiba Corporation e a. (C‑17/10, EU:C:2011:552, punto 90), nelle quali l’importanza fondamentale e costituzionale del principio di proporzionalità nel sistema dei Trattati era messa in evidenza al fine di trarne la conclusione che l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione in materia di concorrenza non imponeva di negare in via permanente e definitiva alle autorità della concorrenza degli Stati membri l’applicazione della loro normativa «antitrust», poiché era sufficiente privarle di tale competenza per la durata del procedimento avviato dalla Commissione e vincolarle, dopo la chiusura di tale procedimento, al rispetto della decisione della Commissione.

71      A tale riguardo è sufficiente constatare che siffatta analisi è stata evidenziata in un contesto giuridico non comparabile a quello della fattispecie in esame.

72      Infatti, in essa erano in discussione gli effetti dell’esercizio da parte della Commissione delle sue competenze di attuazione del diritto dell’Unione in materia di concorrenza sull’applicazione da parte delle autorità nazionali della concorrenza del loro diritto nazionale in materia di concorrenza. Ebbene, nella fattispecie in esame, per le ragioni esposte ai precedenti punti da 50 a 64, le autorità nazionali, nel quadro dell’MVU, agiscono nell’ambito dell’attuazione decentrata di una competenza esclusiva dell’Unione e non nell’esercizio di una competenza nazionale.

73      Pertanto, la sola competenza che può essere compromessa dall’esercizio di una vigilanza diretta della BCE è la competenza, in linea di principio spettante agli Stati membri, di attuare il diritto dell’Unione nel loro ordinamento giuridico, sottolineata all’articolo 291, paragrafo 1, TFUE. Infatti, tale disposizione rammenta che, secondo il sistema istituzionale dell’Unione e i principi che disciplinano i rapporti tra l’Unione e gli Stati membri, spetta a questi ultimi, in mancanza di una contraria disposizione del diritto dell’Unione, garantire sul loro territorio l’attuazione del diritto dell’Unione (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 23 novembre 1995, Nutral/Commissione, C‑476/93 P, EU:C:1995:401, punto 14).

74      Tuttavia, si deve necessariamente constatare che la tutela di tale competenza non può implicare un’interpretazione dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento quadro sull’MVU nel senso proposto dalla ricorrente, ossia nel senso che esso impone di verificare caso per caso nei confronti di un soggetto rientrante nella qualificazione di significativo alla luce dei criteri di cui all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento di base qualora gli obiettivi di quest’ultimo possano essere realizzati anche per mezzo di una vigilanza diretta delle autorità nazionali.

75      Tale interpretazione, infatti, porterebbe a rimettere in discussione l’equilibrio contenuto nel regolamento di base, poiché essa richiederebbe di esaminare caso per caso se, malgrado l’applicazione dei criteri di cui all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento di base, un soggetto significativo non debba essere sottoposto alla supervisione diretta delle autorità nazionali, per il motivo che esse sarebbero maggiormente in grado di realizzare gli obiettivi del regolamento di base.

76      Si deve necessariamente constatare che siffatto esame sarebbe in diretto contrasto con due elementi che rivestono un ruolo fondamentale nella ratio dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento di base, ossia, da un lato, il principio secondo cui i soggetti significativi sono sottoposti alla sola supervisione della BCE e, dall’altro, l’esistenza di precisi criteri alternativi che permettono di qualificare la significatività di un ente finanziario. Tra di essi figura, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, lettera i), la soglia di 30 miliardi di EUR del valore totale delle attività dell’ente finanziario in questione, criterio soddisfatto dalla ricorrente.

77      In ogni caso, occorre rilevare che la presa in considerazione del ruolo degli Stati membri nell’attuazione del diritto dell’Unione è stata conciliata dal legislatore con la realizzazione degli obiettivi del regolamento di base all’articolo 6 di detto regolamento, con la creazione dell’MVU.

78      Da un lato, come risulta dai considerando 13 e 15 del regolamento di base, quest’ultimo mira, in particolare, a tutelare la stabilità del sistema finanziario dell’Unione mediante lo svolgimento di compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza degli enti creditizi, compiti che la BCE è adatta ad esercitare in quanto banca centrale della zona euro, dotata di ampie competenze in materia macroeconomica e di stabilità finanziaria.

79      Dall’altro lato, il regolamento di base, lungi dall’escludere gli Stati membri dallo svolgimento di compiti prudenziali attribuiti alla BCE, li associa ad essi permettendo, nell’ambito dell’MVU e mediante il suo articolo 6, paragrafi 4 e 6, che la maggior parte dei compiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, siano attuati su base decentrata, nei confronti dei soggetti meno significativi.

80      Da quanto precede risulta che l’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento quadro sull’MVU, nella parte in cui si riferisce a «circostanze specifiche e fattuali che rendono inappropriata la classificazione di un soggetto come significativo, tenuto conto degli obiettivi e dei principi del regolamento [di base] e, in particolare, della necessità di garantire l’applicazione coerente di standard di vigilanza elevati», deve essere inteso nel senso che si riferisce alle sole circostanze di fatto specifiche che implicano che una vigilanza diretta da parte delle autorità nazionali è maggiormente in grado di realizzare gli obiettivi ed i principi del regolamento di base e, in particolare, la necessità di garantire l’applicazione coerente di standard di vigilanza elevati.

81      Ne consegue che la BCE non ha commesso l’errore di diritto dedotto laddove ha ritenuto, in sostanza, che l’applicazione dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento quadro sull’MVU poteva portare ad escludere la qualificazione della ricorrente come soggetto significativo soltanto a condizione che fosse dimostrato che una vigilanza diretta da parte delle autorità tedesche sarebbe maggiormente in grado di garantire gli obiettivi del regolamento di base rispetto ad una vigilanza da parte della BCE.

82      Tale conclusione non è inficiata dall’argomentazione della ricorrente vertente sul fatto che la BCE, in altre decisioni che hanno comportato riclassificazioni, non avrebbe applicato i criteri ai quali ha fatto riferimento nella decisione impugnata.

83      Infatti, nell’ipotesi in cui siffatta argomentazione venisse dedotta al fine di dimostrare che la BCE ha erroneamente rifiutato di verificare se la vigilanza diretta da parte delle autorità nazionali fosse sufficiente a realizzare gli obiettivi del regolamento di base, essa dovrebbe essere immediatamente respinta, in quanto si è concluso nel senso che la BCE non ha commesso un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento quadro sull’MVU.

84      Tale argomentazione non può essere accolta neppure nell’ipotesi in cui dovesse essere intesa nel senso che con essa viene dedotta, in sostanza, una violazione del principio della parità di trattamento ai danni della ricorrente. È sufficiente ricordare che il rispetto del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con quello del principio di legalità, il che implica che nessuno può invocare a proprio vantaggio un illecito commesso a favore di altri (v., in tal senso, sentenza del 14 aprile 2011, Visa Europe e Visa International Service/Commissione, T‑461/07, EU:T:2011:181, punto 219 e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, ammettendo che la BCE abbia effettuato a torto una riclassificazione dei soggetti ai quali la ricorrente fa riferimento, tale errore non inciderebbe sulla fondatezza della decisione impugnata di negare la riqualificazione della ricorrente come soggetto «meno significativo».

85      La presente censura deve, pertanto, essere respinta.

c)      Sulla censura vertente sul mancato esame delle circostanze di fatto specifiche e degli obiettivi del regolamento di base

86      La ricorrente contesta, in sostanza, alla BCE di aver preso in considerazione il carattere appropriato della sua qualificazione come soggetto significativo indipendentemente dall’esame delle circostanze di fatto specifiche e senza tenere conto degli obiettivi e dei principi del regolamento di base.

87      A tale riguardo, è sufficiente rilevare che, al fine di chiedere il riesame della decisione del 1o settembre 2014, la ricorrente ha basato la sua argomentazione esclusivamente sul presunto carattere sufficiente dell’esercizio di una vigilanza prudenziale da parte delle autorità tedesche tenuto conto del profilo di rischio asseritamente basso da essa presentato.

88      Infatti, dalla lettura delle lettere della ricorrente del 10 luglio 2014 e del 6 ottobre 2014 risulta che la sua argomentazione era basata esclusivamente sulla mancanza di carattere necessario di una vigilanza prudenziale della BCE al fine di garantire l’applicazione coerente di standard di vigilanza elevati, senza che in esso venisse dedotto il fatto che una vigilanza nazionale sarebbe maggiormente in grado di realizzare tali obiettivi.

89      Pertanto, alla luce del tenore letterale dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento quadro sull’MVU, la BCE poteva legittimamente ritenere siffatta argomentazione priva di pertinenza, senza che fosse utile esaminare la realtà delle circostanze di fatto dedotte dalla ricorrente o verificare se una vigilanza sulla ricorrente da parte delle autorità tedesche fosse in grado di rispondere agli obiettivi del regolamento di base.

90      Tale censura, pertanto, non può che essere respinta.

d)      Sulla censura vertente su un errore di diritto commesso in occasione dell’interpretazione della nozione di «circostanze particolari»

91      La ricorrente contesta inoltre alla BCE di avere proceduto ad un «esame su due livelli» ritenendo, da un lato, che esistevano circostanze particolari e, dall’altro, che esse rendevano inadeguata la vigilanza prudenziale della BCE, il che sarebbe contrario alla formulazione dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento quadro sull’MVU.

92      Occorre ricordare che, in applicazione dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento quadro sull’MVU, «[r]icorrono circostanze particolari, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, secondo e quinto comma, del regolamento [di base], quando sussistono circostanze specifiche e fattuali che rendono inappropriata la classificazione di un soggetto come significativo, tenuto conto degli obiettivi e dei principi del regolamento di base e, in particolare, della necessità di garantire l’applicazione coerente di standard di vigilanza elevati».

93      L’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento quadro sull’MVU precisa che «[l]a sussistenza di circostanze particolari che giustificano la classificazione come meno significativo di un soggetto vigilato che altrimenti sarebbe considerato significativo è determinata caso per caso e in modo specifico per il soggetto o gruppo vigilato in questione, e non per categorie di soggetti vigilati».

94      Da tali due disposizioni risulta necessariamente che la verifica dell’esistenza di circostanze particolari deve essere effettuata alla luce delle circostanze di fatto proprie del soggetto vigilato.

95      Nella decisione impugnata, la BCE ha ritenuto che, «anche nel caso in cui la BCE fosse dell’avviso che nei confronti del soggetto vigilato potevano applicarsi le circostanze particolari alle quali si fa riferimento nell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento [di base], spetterebbe ancora alla BCE verificare se tali circostanze particolari sono tali da giustificare la sua classificazione come soggetto meno significativo».

96      Si deve necessariamente constatare che, nel caso in cui il passaggio della decisione impugnata menzionato al precedente punto 95 dovesse essere inteso nel senso che porta ad una confusione tra la nozione di «circostanze specifiche e fattuali», di cui all’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento quadro sull’MVU e applicabile al fine di considerare se la classificazione di un soggetto come significativo sia o non sia inappropriata, con quella di «circostanze particolari», utilizzata all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento di base a che l’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento quadro sull’MVU ha il fine di spiegare, esso avrebbe allora carattere giuridicamente errato.

97      Ragionando in questo modo, infatti, la BCE erigerebbe a condizioni distinte la dimostrazione dell’esistenza di «circostanze particolari» e l’applicazione dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento quadro sull’MVU. Ne deriverebbe che circostanze particolari ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento di base non permetterebbero, da sole, di giustificare la riqualificazione di un soggetto «significativo» in «meno significativo». Sarebbe ancora necessario che venissero soddisfatti i criteri di cui all’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento quadro sull’MVU.

98      Non è questa la ratio dell’articolazione di tali due disposizioni. L’esistenza di circostanze particolari è sufficiente a giustificare la riqualificazione di un soggetto. Tuttavia, al fine di verificare la loro esistenza, occorre applicare l’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento quadro sull’MVU.

99      Tale passaggio della decisione impugnata sarebbe pertanto viziato da un errore di diritto, che sarebbe tuttavia privo di rilevanza rispetto alla sua legittimità, in quanto detto passaggio costituisce una motivazione dedotta ad abundantiam, come dimostra l’uso del condizionale. La BCE infatti non ammette l’esistenza di «circostanze particolari», ma fornisce soltanto la propria opinione sugli effetti che potrebbero derivare dalla presenza di tali circostanze, nel caso in cui esistessero. Pertanto, la presente censura deve essere in ogni caso respinta.

100    Alla luce di quanto precede, occorre respingere il primo motivo.

B.      Sul secondo motivo, vertente sull’esistenza di errori manifesti di valutazione

101    La ricorrente sostiene che la decisione impugnata sia viziata da errori manifesti di valutazione.

102    In primo luogo, la vigilanza diretta della BCE non sarebbe necessaria per realizzare gli obiettivi del regolamento di base, ossia garantire la stabilità dei mercati finanziari, la sicurezza e la solidità degli enti creditizi e la tutela dei depositanti. In secondo luogo, la vigilanza diretta della BCE non sarebbe necessaria per garantire l’obiettivo dell’applicazione coerente di standard di vigilanza elevati. In terzo luogo, la vigilanza diretta della BCE non sarebbe necessaria neppure rispetto ad altri obiettivi del regolamento di base. In quarto luogo, la vigilanza diretta della ricorrente da parte dell’autorità nazionale sarebbe conforme ai principi del regolamento di base. In quinto luogo, anche sotto il profilo del criterio di valutazione errato che la BCE avrebbe preso in considerazione, la decisione impugnata sarebbe viziata da errori manifesti di valutazione.

103    La BCE, sostenuta dalla Commissione, chiede il rigetto del presente motivo.

104    Si deve innanzitutto rilevare che la parte essenziale dell’argomentazione sviluppata dalla ricorrente nell’ambito del presente motivo si fonda sul presupposto che gli obiettivi del regolamento di base e l’applicazione coerente di standard di vigilanza elevati potrebbero essere realizzati mediante una vigilanza diretta da parte delle autorità tedesche. Infatti, la ricorrente tenta di dimostrare nelle proprie memorie che è stato manifestamente errato mantenere la qualificazione di soggetto significativo alla luce della mancanza di una necessità di vigilanza prudenziale da parte della BCE.

105    Si deve necessariamente constatare che tale argomentazione è priva di pertinenza, in quanto, per le ragioni esposte nell’esame del primo motivo, l’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento quadro sull’MVU non può essere interpretato nel senso che esso comprende il requisito dell’esame della necessità di una vigilanza diretta di un soggetto che deve essere classificato come «significativo» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento di base.

106    La ricorrente sostiene soltanto in via subordinata che, «anche prendendo in considerazione il criterio di valutazione errato della [BCE], la decisione impugnata è viziata da errori manifesti di valutazione».

107    A sostegno di tale affermazione, la ricorrente fa riferimento, in primo luogo, al tenore delle sue lettere del 10 luglio 2014 e del 6 ottobre 2014.

108    Tuttavia, per le ragioni già esposte ai precedenti punti da 87 a 89, occorre rilevare che la ricorrente non ha sostenuto che una vigilanza nazionale sarebbe maggiormente in grado di realizzare gli obiettivi del regolamento di base rispetto ad una vigilanza diretta della BCE.

109    In secondo luogo, la ricorrente sostiene, in sostanza, nella replica, che la vigilanza prudenziale da parte delle autorità tedesche sarebbe maggiormente in grado di garantire l’obiettivo dell’applicazione coerente di standard di vigilanza elevati al quale rinvia l’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento quadro sull’MVU. A tale riguardo, essa osserva di essere sottoposta a normative differenti, ossia non soltanto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1), come rettificato (GU 2013, L 208, pag. 68, e GU 2013, L 321, pag. 6), e la legge tedesca sull’organizzazione del settore bancario, ma anche la legge sulla banca regionale di credito del Land del Baden-Württemberg, nonché a diverse autorità di vigilanza, ossia non soltanto il Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) (autorità federale di supervisione finanziaria, Germania), la Bundesbank (Banca centrale federale, Germania) e la BCE, ma anche il Ministero delle Finanze del Land del Baden-Württemberg.

110    Così, in sostanza, la ricorrente sostiene che la diversità dei quadri normativi e delle autorità di vigilanza che delimitano la sua attività implica che le autorità nazionali sono maggiormente in grado di collaborare tra di loro, piuttosto che con la BCE, al fine di garantire l’applicazione coerente di standard di vigilanza elevati.

111    A tale riguardo, è sufficiente osservare che la ricorrente non evidenzia l’esistenza di alcun accordo o collaborazione tra le autorità del Land del Baden-Württemberg e le autorità tedesche che possa rendere la loro collaborazione più agevole che con la BCE.

112    Il presente motivo deve, pertanto, essere respinto.

C.      Sul terzo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione

113    La ricorrente sostiene che la BCE sia venuta meno al suo obbligo di motivazione in occasione dell’adozione della decisione impugnata. Essa ricorda che l’obbligo di motivare la decisione impugnata risulta dall’articolo 33, paragrafo 2, dall’articolo 39, paragrafo 1, e dall’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento quadro sull’MVU, nonché dall’articolo 22, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di base e dall’articolo 296, secondo comma, TFUE.

114    In primo luogo, la motivazione della decisione impugnata sarebbe incoerente e avrebbe carattere contraddittorio, il che non consentirebbe di desumere da essa il criterio applicato dalla BCE. L’interpretazione della nozione di «carattere inappropriato» privilegiata dalla BCE nelle proprie memorie non figurerebbe nella decisione impugnata e presenterebbe essa stessa, in ogni caso, carattere contraddittorio.

115    In secondo luogo, la ricorrente ritiene che la motivazione della decisione impugnata si limiti all’enunciazione di semplici affermazioni e negazioni non suffragate. Essa contesta, in particolare, alla BCE di non aver giustificato la propria affermazione secondo la quale la mancanza di rischi per la stabilità dei mercati o per i creditori non costituirebbe una circostanza particolare. Allo stesso modo, la decisione impugnata non spiegherebbe perché una vigilanza da parte delle autorità tedesche non sarebbe maggiormente in grado di realizzare gli obiettivi del regolamento di base.

116    In terzo luogo, la ricorrente contesta alla BCE di non aver esaminato gli argomenti che essa aveva presentato nel corso del procedimento amministrativo, vertenti sull’esistenza di circostanze specifiche e fattuali che rendono inadeguata la sua classificazione come soggetto significativo. Essa ritiene che una spiegazione dettagliata delle ragioni per le quali la BCE non ha considerato pertinenti tali argomenti sarebbe necessaria tanto più in quanto essa dispone di un margine di discrezionalità in sede di applicazione dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento quadro sull’MVU. Siffatta spiegazione non risulterebbe né dalla decisione impugnata né dal suo contesto.

117    La BCE, sostenuta dalla Commissione, chiede il rigetto del presente motivo.

118    Ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di base, le decisioni della BCE sono motivate.

119    In applicazione dell’articolo 33, paragrafi 1 e 2, del regolamento quadro sull’MVU, una decisione di vigilanza della BCE è accompagnata dall’indicazione dei motivi di tale decisione. La motivazione espone i fatti rilevanti e le ragioni giuridiche su cui la decisione di vigilanza della BCE è fondata.

120    L’articolo 39, paragrafo 1, del medesimo regolamento quadro sull’MVU precisa che «[u]n soggetto vigilato è considerato un soggetto vigilato significativo se la BCE così stabilisce in una decisione della BCE, adottata nei confronti del soggetto in questione (…), in cui sono esposti i motivi posti alla base di tale decisione».

121    Occorre sottolineare che tali disposizioni non fanno altro che ricordare, all’interno del regolamento di base e del regolamento quadro sull’MVU, l’obbligo di motivazione cui sono sottoposti le istituzioni e gli organi dell’Unione ai sensi dell’articolo 296, secondo comma, TFUE.

122    L’obbligo di motivazione previsto all’articolo 296 TFUE costituisce una formalità sostanziale che deve essere distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, la quale attiene alla legittimità nel merito dell’atto controverso (v. sentenza dell’11 luglio 2013, Ziegler/Commissione, C‑439/11 P, EU:C:2013:513, punto 114 e giurisprudenza ivi citata).

123    Sotto tale profilo, da una parte, la motivazione prescritta dall’articolo 296 TFUE deve essere adeguata alla natura dell’atto in questione e deve far apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. Per quanto riguarda, in particolare, la motivazione delle decisioni individuali, l’obbligo di motivare tali decisioni ha quindi lo scopo, oltre che di consentire un controllo giurisdizionale, di fornire all’interessato un’indicazione sufficiente per sapere se la decisione è eventualmente affetta da un vizio che consenta di contestarne la validità (v. sentenza dell’11 luglio 2013, Ziegler/Commissione, C‑439/11 P, EU:C:2013:513, punto 115 e giurisprudenza ivi citata).

124    Dall’altra parte, l’obbligo di motivazione dev’essere valutato in funzione delle circostanze del caso di specie, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o qualsiasi altra persona, che detto atto riguardi direttamente e individualmente, possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto per accertare se la motivazione di un atto soddisfi le prescrizioni di cui all’articolo 296 TFUE occorre far riferimento non solo al suo tenore, ma anche al suo contesto e al complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v. sentenza dell’11 luglio 2013, Ziegler/Commissione, C‑439/11 P, EU:C:2013:513, punto 116 e giurisprudenza ivi citata).

125    Nel caso di specie, occorre rilevare che il parere della Commissione amministrativa del riesame fa parte del contesto in cui si colloca la decisione impugnata e può, pertanto, in applicazione della giurisprudenza citata al precedente punto 124, essere preso in considerazione al fine di valutare il carattere sufficientemente motivato di detta decisione.

126    Infatti, l’articolo 24 del regolamento di base, intitolato «Commissione amministrativa del riesame», precisa al suo paragrafo 1 che «[l]a BCE istituisce una commissione amministrativa del riesame incaricata di procedere al riesame amministrativo interno delle decisioni adottate dalla BCE nell’esercizio dei poteri attribuitile dal presente regolamento dopo che è stata presentata una richiesta [in tal senso]» e che «[l]a portata del riesame amministrativo interno riguarda la conformità procedurale e sostanziale di siffatte decisioni con il presente regolamento». In applicazione del paragrafo 7 del medesimo articolo, viene previsto quanto segue:

«Dopo essersi pronunciata sull’ammissibilità del riesame, la Commissione amministrativa del riesame esprime un parere entro un termine adeguato all’urgenza della questione e non oltre due mesi dalla ricezione della richiesta, e rinvia il caso al consiglio di vigilanza affinché prepari un nuovo progetto di decisione. Il consiglio di vigilanza tiene conto del parere della commissione amministrativa del riesame e presenta senza indugio al consiglio direttivo un nuovo progetto di decisione. Il nuovo progetto di decisione abroga la decisione iniziale, la sostituisce con una decisione di contenuto identico oppure la sostituisce con una decisione modificata. Il nuovo progetto di decisione si ritiene adottato a meno che il consiglio direttivo non sollevi obiezioni entro un termine massimo di dieci giorni lavorativi».

127    Ne deriva necessariamente che, poiché la decisione impugnata si è pronunciata in senso conforme alla proposta contenuta nel parere della Commissione amministrativa del riesame, essa si colloca nel solco di detto parere e le spiegazioni in esso contenute possono essere prese in considerazione al fine di esaminare il carattere sufficientemente motivato della decisione impugnata.

128    In primo luogo, per le ragioni esposte ai precedenti punti da 31 a 32, e contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, dal combinato disposto della decisione impugnata e del parere della Commissione amministrativa del riesame risulta che, da un lato, la BCE ha considerato che potevano esistere «circostanze particolari» alla sola condizione che gli obiettivi del regolamento di base fossero meglio garantiti da una vigilanza diretta da parte delle autorità nazionali e che, dall’altro, la ricorrente non aveva dimostrato che tale condizione ricorreva nei suoi confronti. Si deve altresì rilevare che sia il parere della Commissione amministrativa del riesame sia la decisione impugnata contengono una sintesi degli argomenti della ricorrente.

129    Inoltre, si deve necessariamente constatare che l’analisi del primo motivo attesta che la ricorrente è stata in grado di comprendere il ragionamento della BCE, dal momento che lo ha contestato nell’ambito di detto motivo, e che il Tribunale ha potuto esercitare un controllo di legittimità sulla fondatezza della motivazione della decisione impugnata.

130    In secondo luogo, per quanto riguarda l’affermazione della ricorrente relativa al carattere insufficiente della risposta all’argomentazione che essa ha presentato nel corso del procedimento amministrativo, dai precedenti punti da 87 a 89 e da 107 a 108 risulta che la ricorrente si è limitata, durante tale procedimento, a provare a dimostrare la mancanza di carattere necessario di una vigilanza diretta della BCE per il motivo che la vigilanza delle autorità tedesche sarebbe sufficiente per realizzare gli obiettivi del regolamento di base, senza cercare di dimostrare che essa sarebbe maggiormente in grado di conseguire detti obiettivi. Pertanto, riguardo ad un’argomentazione manifestamente priva di pertinenza alla luce dell’interpretazione privilegiata dalla BCE, quest’ultima non può considerarsi tenuta a fornire una motivazione dettagliata delle ragioni del suo rifiuto, dato che la ricorrente può agevolmente dedurle dalla decisione impugnata e dal parere della Commissione amministrativa del riesame.

131    In terzo luogo, riguardo alla censura della ricorrente vertente sul carattere contraddittorio della motivazione della decisione impugnata, è certamente vero che la motivazione di un atto deve essere logica, e non presentare, segnatamente, contraddizioni interne che impediscano la buona comprensione dei motivi che sottendono detto atto (sentenza del 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, punto 151).

132    Tuttavia, si deve necessariamente constatare che la motivazione della decisione impugnata non presenta l’asserito carattere contraddittorio.

133    Da un lato, le ragioni esposte ai precedenti punti da 31 a 34, e contrariamente a quanto sembra sostenere la ricorrente, non vi è alcuna contraddizione tra, da un lato, la menzione nel parere della Commissione amministrativa del riesame del fatto che l’esistenza di «circostanze particolari» implica che gli obiettivi del regolamento di base, e, in particolare, la necessità di garantire l’applicazione coerente di standard di vigilanza prudenziale elevati, devono essere meglio assicurati dalla vigilanza diretta delle autorità nazionali e, dall’altro, il riferimento contenuto nella decisione impugnata al fatto che la vigilanza diretta della ricorrente da parte della BCE dovrebbe essere contraria agli obiettivi del regolamento di base affinché l’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento quadro sull’MVU trovi applicazione.

134    Dall’altro, riguardo al carattere contraddittorio della motivazione della decisione impugnata nella parte in cui tende ad implicare che l’esistenza di circostanze particolari non è sufficiente a giustificare l’applicazione dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento quadro sull’MVU, al precedente punto 99 è stato rilevato che tale motivazione della decisione impugnata è stata inserita ad abundantiam. Tale passaggio non era pertanto in grado di impedire la buona comprensione del criterio applicato dalla BCE nella decisione impugnata.

135    Da quanto precede risulta che la decisione impugnata è sufficientemente motivata.

136    Il terzo motivo deve, pertanto, essere respinto.

D.      Sul quarto motivo, vertente sullo sviamento di potere commesso dalla BCE, dovuto al mancato esercizio del suo potere discrezionale

137    La ricorrente contesta alla BCE di non avere fatto uso del suo potere discrezionale in occasione dell’applicazione nei suoi confronti dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento quadro sull’MVU, il che costituirebbe uno sviamento di potere. Essa osserva che tale disposizione non contiene un elenco tassativo dei motivi che la BCE può prendere in considerazione. Quest’ultima avrebbe pertanto errato nel ritenere nella decisione impugnata che l’argomentazione presentata dalla ricorrente avrebbe portato a prendere in considerazione motivi non previsti in detto regolamento.

138    La BCE, sostenuta dalla Commissione, chiede il rigetto del motivo.

139    È vero che dalla giurisprudenza emerge che, quando un’istituzione è investita di un potere discrezionale, essa deve esercitare appieno tale potere (v., in tal senso, sentenze del 14 luglio 2011, Freistaat Sachsen/Commissione, T‑357/02 RENV, EU:T:2011:376, punto 45, e del 10 luglio 2012, Smurfit Kappa Group/Commissione, T‑304/08, EU:T:2012:351, punto 90). L’autore dell’atto deve così essere in grado di dimostrare dinanzi ai giudici dell’Unione che l’atto è stato adottato attraverso un esercizio effettivo del suo potere discrezionale, che presuppone la valutazione di tutti gli elementi e di tutte le circostanze rilevanti della situazione che tale atto era inteso a disciplinare (sentenza del 7 settembre 2006, Spagna/Consiglio, C‑310/04, EU:C:2006:521, punto 122).

140    Tuttavia, si deve qui ricordare, come è stato sottolineato ai precedenti punti da 87 a 89, che l’argomentazione presentata dalla ricorrente nel corso del procedimento amministrativo era volta esclusivamente a dimostrare che gli obiettivi del regolamento di base potevano essere realizzati con una vigilanza diretta della ricorrente da parte delle autorità nazionali e che siffatta argomentazione è, per le ragioni esposte in occasione dell’analisi del primo motivo, priva di pertinenza nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento quadro sull’MVU.

141    Non si può pertanto contestare alla BCE di non aver esercitato il suo potere discrezionale nel respingere immediatamente un’argomentazione priva di pertinenza.

142    Il quarto motivo deve, pertanto, essere respinto.

E.      Sul quinto motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo della BCE di esaminare e di prendere in considerazione tutte le circostanze pertinenti del caso di specie

143    La ricorrente ricorda che, in applicazione dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento quadro sull’MVU, la BCE deve tenere conto di tutte le circostanze pertinenti. Essa fa riferimento inoltre all’obbligo imposto alla BCE di esaminare e di prendere in considerazione, con cura ed imparzialità, tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti nella fattispecie, che deriva dal diritto ad una buona amministrazione sancito dall’articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

144    Essa contesta alla BCE di non aver preso in considerazione le circostanze relative, in primo luogo, all’impossibilità pratica di trovarsi in una situazione d’insolvenza, in secondo luogo, al fatto che essa non soddisfaceva nessuno dei criteri di cui all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento di base, ad eccezione di quello delle dimensioni, e, in terzo luogo, al fatto che la vigilanza prudenziale esercitata dalle autorità tedesche non aveva presentato alcuna carenza in passato.

145    La BCE, sostenuta dalla Commissione, chiede il rigetto del presente motivo.

146    Risulta da una costante giurisprudenza che, quando le istituzioni dell’Unione dispongono di un potere discrezionale, è di importanza ancora più fondamentale il rispetto nei procedimenti amministrativi delle garanzie offerte dall’ordinamento giuridico dell’Unione.

147    Certamente, tra le garanzie conferite dall’ordinamento giuridico dell’Unione nei procedimenti amministrativi, compare, in particolare, il diritto ad una buona amministrazione, sancito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali, al quale si collega l’obbligo per l’istituzione competente di esaminare, con cura ed imparzialità, tutti gli elementi rilevanti della fattispecie (sentenza del 30 settembre 2003, Atlantic Container Line e a./Commissione, T‑191/98 e da T‑212/98 a T‑214/98, EU:T:2003:245, punto 404).

148    Tale obbligo è ricordato all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento quadro sull’MVU, laddove viene precisato che, «[n]ella propria valutazione, la BCE tiene conto di tutte le circostanze pertinenti».

149    Tuttavia, per ragioni analoghe a quelle esposte al precedente punto 140, è sufficiente sottolineare che le circostanze che la BCE, secondo quanto le viene contestato, non avrebbe preso in considerazione erano prive di pertinenza alla luce della formulazione dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento quadro sull’MVU e che non si può pertanto utilmente contestare alla BCE di non aver preso in considerazione tali circostanze in occasione dell’applicazione di tale disposizione.

150    Si deve pertanto respingere il quinto motivo e, di conseguenza, l’intero ricorso.

IV.    Sulle spese

151    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Nel caso di specie, poiché la ricorrente è rimasta soccombente, deve essere condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla BCE, conformemente alla domanda di quest’ultima.

152    Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, le istituzioni intervenute nella causa sopportano le proprie spese. Pertanto, la Commissione sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Banca centrale europea.

3)      La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

Prek

Labucka

Schwarcz

Kreuschitz

 

Schalin

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 maggio 2017.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco