Sentenza del Tribunale del 29 febbraio 2016 – Panalpina World Transport (Holding) e a. / Commissione
(Causa T-270/12)1
(«Concorrenza – Intese – Servizi di trasporto aereo di merci internazionale – Decisione che accerta l’infrazione dell’articolo 101 TFUE – Fissazione dei prezzi – Maggiorazioni e meccanismi di fissazione dei prezzi che incidono sul prezzo finale – Ammende - Proporzionalità – Gravità dell’infrazione - Parità di trattamento – Obbligo di motivazione – Transazione – Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006»)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Panalpina World Transport (Holding) Ltd (Basilea, Svizzera), Panalpina Management AG (Basilea), Panalpina China Ltd (Hong Kong, Cina) (rappresentanti: S. Mobley, A. Stratakis, T. Grimmer e B. Smith, solicitors)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Bottka, G. Meessen e P. Van Nuffel, agenti, assistiti da C. Thomas, solicitor)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione C (2012) 1959 final della Commissione, del 28 marzo 2012, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39462 – Trasporto merci), per quanto riguarda le ricorrenti, nonché domanda di riforma delle ammende loro inflitte nell’ambito di tale decisione.
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
La Panalpina World Transport (Holding) Ltd, la Panalpina Management AG, e la Panalpina China Ltd sono condannate alle spese.
____________1 GU C 243 dell’11.8.2012.