Language of document : ECLI:EU:T:2010:235

Causa T‑547/08

X Technology Swiss GmbH

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario — Colorazione arancione della punta di un calzino — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»

Massime della sentenza

Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi privi di carattere distintivo

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b)]

È privo di carattere distintivo, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, un segno costituito da una colorazione arancione della punta di un calzino, la cui registrazione è richiesta in relazione ad «Abbigliamento, ossia calzetteria a maglia, calzini e calze», di cui alla classe 25 ai sensi dell’Accordo di Nizza. Infatti, data la mancanza di divergenza significativa rispetto alla norma o alle abitudini del settore della calzetteria a maglia, il marchio richiesto sarebbe percepito dal pubblico di riferimento, composto dall’insieme dei consumatori finali che manifestano un grado di attenzione piuttosto scarso, come un elemento decorativo.

(v. punti 41, 45, 59)