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Ricorso proposto il 15 dicembre 2008 - Hansen & Rosenthal e H & R Wax Company Vertrieb / Commissione

(Causa T-544/08)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Hansen & Rosenthal KG (Amburgo, Germania), H & R Wax Company Vertrieb GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentanti: avv.ti J. Schulte e A. Lober)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

Annullare la decisione impugnata della Commissione delle Comunità europee 1° ottobre 2008, C (2008) 5476 def., nel caso COMP/39181 - Cera per candele, nella parte riguardante le ricorrenti;

in subordine, annullare o - a sua volta, in subordine - ridurre l'ammenda inflitta alle ricorrenti;

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente contesta la decisione della Commissione 1° ottobre 2008, C (2008) 5476 def., nel caso COMP/39.181 - Cera per candele, in cui la convenuta ha accertato che talune imprese, tra cui le ricorrenti, hanno violato l'art. 81, n. 1, CE e l'art. 53 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo prendendo parte ad un protratto accordo e/o ad una protratta pratica concordata nel settore della cera di paraffina.

A sostegno del loro ricorso le ricorrenti deducono sei motivi.

Con il loro primo motivo le ricorrenti sostengono che la decisione presenterebbe un grave difetto di motivazione. Pertanto, dovrebbe essere annullata per violazione dell'art. 81 CE e per una conseguente violazione dei diritti di difesa delle ricorrenti.

Con il secondo motivo le ricorrenti fanno valere che non risultano soddisfatte le condizioni per la sussistenza di una violazione dell'art. 81 CE. Farebbe già difetto un obiettivo comune alle ricorrenti e agli altri produttori di paraffina. Le ricorrenti non avrebbero preso parte ad intese o pratiche concordate distorsive della concorrenza. L'invio di note relative all'aumento dei prezzi non sarebbe pertanto servito a dare esecuzione ad intese o accordi in contrasto con la concorrenza, bensì sarebbe avvenuto nel contesto di rapporti di fornitura. Del resto, lo scambio di informazioni non avrebbe comportato una restrizione della concorrenza.

In subordine, con i motivi dal terzo al sesto, le ricorrenti contestano l'importo dell'ammenda inflitta:

la Commissione avrebbe illegittimamente applicato gli orientamenti per il calcolo delle ammende, adottati solo nel 2006, benché l'asserita violazione fosse terminata nella primavera del 2005. In tal modo, la Commissione avrebbe violato il principio di autolimitazione dell'amministrazione, il principio di non retroattività e il principio di tassatività;

con il quarto motivo le ricorrenti deducono l'errato calcolo, da parte della Commissione, del fatturato rilevante ai fini dell'ammenda. Negli anni di riferimento, dal 2002 al 2004, le ricorrenti avrebbero registrato, con i prodotti di paraffina, un fatturato pari a soli EUR 18,97 milioni. La Commissione, tuttavia, ha basato il calcolo dell'ammenda su un fatturato pari a EUR 26 milioni;

con il quinto motivo le ricorrenti sostengono che la Commissione, inoltre, sarebbe incorsa in errore nella valutazione discrezionale della gravità dell'infrazione. La determinazione della quota del fatturato rilevante ai fini dell'infrazione in considerazione della gravità dell'infrazione nonché della quota fissa deterrente pari al 17% violerebbe il principio della proporzionalità. Inoltre, non sarebbero state considerate in modo adeguato la dimensione e l'importanza delle imprese;

con il sesto motivo di ricorso le ricorrenti deducono che la Commissione avrebbe calcolato in modo errato la durata dell'infrazione ad esse imputata. L'istituzione non avrebbe provato la partecipazione delle ricorrenti alle asserite restrizioni della concorrenza per l'intero periodo loro addebitato.

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