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Ricorso proposto il 21 dicembre 2020 – PV / Commissione

(Causa T-89/20)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: PV (rappresentante: D. Birkenmaier, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

di conseguenza:

annullare il secondo procedimento disciplinare CMS 17/025 sotto tutti tali profili, la decisione di revoca adottata dall’APN tripartita il 21 ottobre 2019, nonché il rigetto del reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto – R/630/19 – del 25 marzo 2020;

annullare il rigetto della domanda di assistenza ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto D/456/19 del 12 dicembre 2019, nonché il rigetto del reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto – R/71/20 – del 20 maggio 2020;

annullare la decisione di trattenuta sui salari del 15 settembre 2016 [rif. Ares(2016)5348994] nonché il rigetto del reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto – R/519/19 – del 22 gennaio 2020, sulla base del principio generale di diritto «fraus omnia corrompit», non essendo esso soggetto ad alcun termine di decadenza;

annullare l’intero conteggio degli asseriti debiti del 21 settembre 2016 [rif. Ares(2016)5486800) nonché il rigetto del reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto – R/537/19 – del 29 gennaio 2020, a seguito di reticenze e dolo, conformemente al principio generale di diritto «fraus omnia corrompit», non essendo esso soggetto ad alcun termine di decadenza;

concedere i seguenti risarcimenti sulla base degli articoli 268 e 340 TFUE;

disporre il risarcimento del danno morale di EUR 146 000 e del danno patrimoniale di EUR 359 481,29 derivanti da tali decisioni impugnate, stimati complessivamente in EUR 505 481,29, salva rideterminazione e oltre ad interessi di mora e compensativi fino al giorno del completo pagamento;

e in ogni caso,

condannare la convenuta a tutte le spese, ivi comprese quelle di assistenza giurisdizionale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce dieci motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 1, 3, 4 e 31 paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») nonché degli articoli 1 sexies, punto 2, e 12 bis dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), laddove tali disposizioni vietano le molestie psicologiche e sanciscono il diritto di essere ascoltato.

Secondo motivo, vertente sulla violazione della Carta e dell’articolo 9, punto 3, dell’allegato IX dello Statuto e del principio di diritto «ne bis in idem».

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio generale di diritto dell’eccezione di inadempimento e del principio di legalità.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 48, punto 1, della Carta e dell’articolo 3, secondo comma, delle DGE 2019 in materia disciplinare a causa della violazione della presunzione di innocenza.

Quinto motivo, vertente sul sequestro penale del fascicolo disciplinare CMS 17/025 da parte di un giudice istruttore belga per «falsità in atti pubblici», il quale avrebbe come conseguenza che le censure disciplinari sollevate non sarebbero più fondate in diritto.

Sesto motivo, vertente sull’assenza di consenso al nuovo rapporto di lavoro a seguito della prima revoca a partire dal 26 luglio 2016 e alla riassunzione a partire dal 16 settembre 2017, nonché sulla violazione dell’articolo 15 della Carta.

Settimo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 41 della Carta, dell’articolo 11 bis dello Statuto relativo ai conflitti di interessi e sulla violazione dei principi di imparzialità e di parità delle armi.

Ottavo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 41, paragrafo 1, della Carta e del principio di buona amministrazione mediante il superamento del termine ragionevole per il procedimento disciplinare CMS 17/025.

Nono motivo, vertente sulla violazione del principio generale di diritto «fraus omnia corrompit» a causa dell’utilizzo di una sottoscrizione falsa nell’ultima decisione di trattenuta sui salari del 15 settembre 2016, che renderebbe infondato l’asserito debito di EUR 58 837,20.

Decimo motivo, vertente su malversazioni, frode manifesta e dolo del PMO, sulla violazione del principio di legalità e di certezza del diritto, nonché del principio generale di diritto «fraus omnia corrompit».

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