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Ricorso presentato il 16 aprile 2007 - Klug / Agenzia europea per i medicinali

(Causa F-35/07)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Bettina Klug (Londra, Regno Unito) (Rappresentante: avv. W. G. Grupp)

Convenuta: Agenzia europea per i medicinali

Conclusioni della ricorrente

condannare la convenuta a prorogare il contratto di lavoro della ricorrente del 7 febbraio 2002,

condannare la convenuta a risarcire alla ricorrente i danni morali per un ammontare di EUR 200 000,

condannare la convenuta ad annullare il giudizio relativo alla ricorrente dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2006 e ad adottare una nuova decisione alla luce delle considerazioni del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso si fonda sull'art. 12 bis, titolo II, dello statuto dei funzionari (mobbing). La ricorrente lamenta un esercizio scorretto della discrezionalità per quanto riguarda la valutazione espressa nei suoi confronti, una violazione delle disposizioni procedurali dell'Agenzia per la formulazione di un giudizio e la conseguente illegittima mancata proroga del suo contratto di lavoro.

Con il suo ricorso la ricorrente lamenta che a causa di mobbing e di mancanza di oggettività nel valutare il suo lavoro, il giudizio nei suoi confronti sarebbe risultato pessimo e per questo motivo il contratto quinquennale non le sarebbe stato prorogato.

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