Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 17 luglio 2014 –
Reber Holding / UAMI
(causa C‑141/13 P) 1(1)
«Impugnazione – Marchio comunitario – Marchio figurativo Walzer Traum – Opposizione del titolare del marchio denominativo nazionale Walzertraum – Nozione di uso serio del marchio – Mancata considerazione delle decisioni anteriori – Principio della parità di trattamento»
1. Marchio comunitario – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Nozione – Criteri di valutazione (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 43, § 2) (v. punti 29, 32)
2. Marchio comunitario – Deposito della domanda di marchio comunitario – Identificazione dei prodotti o dei servizi contrassegnati dal marchio – Impiego delle indicazioni generali di cui ai titoli delle classi della classificazione di Nizza – Obbligo del richiedente di precisare i prodotti o i servizi oggetto della sua domanda (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 43, §§ 2 e 3) (v. punti 40, 41)
3. Marchio comunitario – Decisioni dell’Ufficio – Principio della parità di trattamento – Principio di buona amministrazione – Prassi decisionale precedente dell’Ufficio – Principio di legalità (v. punto 45)
4. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Irricevibilità [Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 112, § 1, comma 1, c)] (v. punto 54)
Dispositivo
1) | | L’impugnazione è respinta. |
2) | | La Reber Holding GmbH & Co. KG è condannata alle spese. |