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Sentenza del Tribunale del 14 maggio 2014 – Donau Chemie/Commissione

(Causa T-406/09)1

(«Concorrenza – Intese – Mercato del carburo di calcio e del magnesio destinati ai settori siderurgico e del gas nel SEE, ad eccezione dell’Irlanda, della Spagna, del Portogallo e del Regno Unito – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE – Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato – Ammende – Articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003  – Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 – Circostanze attenuanti – Cooperazione nel procedimento amministrativo – Obbligo di motivazione – Parità di trattamento – Proporzionalità – Capacità contributiva»)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Donau Chemie AG (Vienna, Austria) (rappresentanti: S. Polster, W. Brugger e M. Brodey, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente, N. von Lingen e M. Kellerbauer, agenti, assistiti da T. Eilmansberger, professore, successivamente N. von Lingen e M. Kellebauer)

Oggetto

Domanda di annullamento dell’articolo 2 della decisione C (2009) 5791 definitivo della Commissione, del 22 luglio 2009, relativa a un procedimento di applicazione dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.396 - reagenti a base di carburo di calcio e di magnesio destinati ai settori siderurgico e del gas), nella parte riguardante la ricorrente, nonché, in subordine, domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente con la decisione medesima.

Dispositivo

L’importo dell’ammenda inflitta alla Donau Chemie AG ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della decisione C (2009) 5791 definitivo della Commissione, del 22 luglio 2009, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 81 [CE] e dell’artico 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.396 — reagenti a base di carburo di calcio e di magnesio destinati ai settori siderurgico e del gas), è fissato in 4,35 milioni di euro.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

La Donau Chemie AG sopporterà il 90% delle proprie spese nonché il 90% di quelle sostenute dalla Commissione europea. La Commissione sopporterà il 10% delle proprie spese e il 10% delle spese sostenute dalla Donau Chemie AG.

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1 GU C 312 del 19.12.2009.