Language of document : ECLI:EU:T:2014:254

Causa T‑406/09

Donau Chemie AG

contro

Commissione europea

«Concorrenza – Intese – Mercato del carburo di calcio e del magnesio utilizzati nelle industrie siderurgica e del gas nel SEE, ad eccezione dell’Irlanda, della Spagna, del Portogallo e del Regno Unito – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE – Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato – Ammende – Articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 – Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 – Circostanze attenuanti – Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo – Obbligo di motivazione – Parità di trattamento – Proporzionalità – Capacità contributiva»

Massime – Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 14 maggio 2014

1.      Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Difetto o insufficienza di motivazione – Motivo distinto da quello vertente sulla legalità sostanziale

(Art. 253 CE)

2.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata

(Artt. 81 CE e 253 CE)

3.      Concorrenza – Ammende – Importo – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Competenza estesa al merito – Effetto – Assoggettamento agli orientamenti per il calcolo delle ammende – Esclusione – Obbligo di rispettare il principio di parità di trattamento

(Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02)

4.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Valutazione – Attuazione dell’infrazione – Impatto concreto sul mercato – Criteri distinti

(Art. 81 CE; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 22)

5.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Circostanze attenuanti – Modifica degli orientamenti per il calcolo delle ammende – Obbligo per la Commissione di attenersi alla propria prassi decisionale anteriore – Insussistenza

(Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazioni della Commissione 98/C 9/03 e 2006/C 210/02)

6.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Valutazione – Valutazione caso per caso – Presa in considerazione di criteri non espressamente menzionati negli orientamenti adottati dalla Commissione

(Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02)

7.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Valutazione – Preminenza dell’aspetto intenzionale del comportamento sui suoi effetti

(Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02)

8.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità e durata dell’infrazione – Infrazione commessa da più imprese – Gravità da valutare individualmente

(Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3)

9.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Gravità della partecipazione di ciascuna impresa – Distinzione

(Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02)

10.    Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Circostanze attenuanti – Ruolo passivo o gregario dell’impresa – Criteri di valutazione

(Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02)

11.    Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Circostanze attenuanti – Impresa che ha aderito ad un’intesa per effetto di pressioni – Irrilevanza – Insussistenza di una circostanza attenuante

(Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3)

12.    Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Presa in considerazione della capacità contributiva ridotta di un’impresa – Nozione – Impresa di dimensioni minori rispetto ad altre partecipanti all’intesa – Esclusione

(Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02)

13.    Concorrenza – Ammende – Imposizione – Necessità che l’impresa abbia tratto un vantaggio dall’infrazione – Insussistenza – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Circostanze attenuanti – Insussistenza di un vantaggio – Esclusione

(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02)

14.    Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Circostanze attenuanti – Cooperazione dell’impresa incriminata al di fuori dell’ambito di applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole – Criteri di valutazione – Presa in considerazione della mancata contestazione dei fatti da parte dell’impresa interessata – Limiti

(Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 29)

15.    Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Circostanze attenuanti – Attuazione di un programma di adeguamento per conformarsi alle regole di concorrenza – Presa in considerazione non imperativa

(Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23; comunicazioni della Commissione 98/C 9/03 e 2006/C 210/02)

16.    Concorrenza – Nome dell’Unione – Infrazioni – Infrazione commessa intenzionalmente o per negligenza – Nozione

(Art. 81 CE)

17.    Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Circostanze attenuanti – Situazione finanziaria sfavorevole del settore di cui trattasi – Esclusione

(Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02)

18.    Procedimento giurisdizionale – Produzione delle prove – Termine – Presentazione tardiva dei mezzi di prova – Presupposti

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, § 1)

19.    Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Riduzione dell’ammenda a fronte della cooperazione dell’impresa incriminata – Presupposti – Impresa che ha partecipato a più aspetti di un’infrazione e che ha fornito elementi di prova per uno solo di tali aspetti – Presa in considerazione della partecipazione di tale impresa ad altri aspetti dell’infrazione – Inammissibilità

(Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2002/C 45/03)

20.    Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Comportamento dell’impresa durante il procedimento amministrativo – Comportamento che deve facilitare l’accertamento dell’infrazione da parte della Commissione

(Art. 81 CE; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 29)

21.    Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Carattere dissuasivo dell’ammenda – Aumento specifico per le imprese con un fatturato particolarmente elevato – Potere discrezionale della Commissione

(Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2002/C 45/03, punto 30)

22.    Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Rispetto del principio di proporzionalità – Obbligo di infliggere un’ammenda strettamente proporzionale agli utili realizzati dall’impresa sui mercati interessati – Insussistenza

(Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2002/C 45/03)

23.    Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Importo massimo – Ammenda inflitta ad un’impresa di dimensioni piccole o medie – Ammenda che rappresenta una percentuale molto vicina al massimale del 10% del suo fatturato globale – Percentuale maggiore di quella applicata ad altri partecipanti all’intesa – Violazione, per ciò solo, del principio di parità di trattamento – Insussistenza

(Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3)

24.    Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Importo massimo – Fatturato rilevante – Rispetto dei principi di parità di trattamento e di proporzionalità – Concessione di una riduzione di ammenda in considerazione delle caratteristiche particolari di un’impresa alla luce, in particolare, del rischio che l’ammenda sia sproporzionata – Orientamenti adottati dalla Commissione – Possibilità per la Commissione di discostarsene – Sindacato giurisdizionale – Competenza del giudice dell’Unione estesa al merito

(Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 37)

25.    Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Obbligo di prendere in considerazione la situazione finanziaria deficitaria dell’impresa interessata – Insussistenza – Capacità contributiva effettiva dell’impresa in un contesto sociale ed economico particolare – Considerazione – Presupposti

(Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 35)

26.    Concorrenza – Ammende – Orientamenti per il calcolo delle ammende – Natura giuridica – Regola di condotta indicativa implicante un’autolimitazione del potere discrezionale della Commissione – Possibilità per la Commissione di discostarsene – Presupposti

(Comunicazione della Commissione 2006/C 210/02)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punto 28)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 29, 30, 120)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 58‑60, 222, 306‑310)

4.      Nell’ambito di un procedimento di applicazione dell’articolo 81 CE, in sede di valutazione da parte della Commissione dell’importo dell’ammenda da infliggere ad un’impresa, una distinzione esiste effettivamente tra il criterio relativo all’attuazione o meno dell’infrazione e quello riguardante l’impatto concreto di quest’ultima sul mercato. Nel caso di un’infrazione consistente in una spartizione dei mercati, una fissazione di quote, una ripartizione dei clienti, una fissazione dei prezzi e uno scambio di informazioni commerciali sensibili, il primo di questi due criteri deve considerarsi soddisfatto se si dimostri che ciò che era stato convenuto tra i partecipanti a un’intesa è stato effettivamente attuato nella loro pratica commerciale, cioè che i membri dell’intesa hanno adottato provvedimenti per applicare, ad esempio, i prezzi concordati, annunciandoli ai clienti, dando ai propri dipendenti istruzione di utilizzarli come base delle trattative e vigilando sull’applicazione degli stessi da parte dei propri concorrenti e dei propri servizi di vendita.

Per quanto riguarda il criterio relativo all’impatto concreto di un’infrazione sul mercato, esso pone la questione dell’incidenza effettiva dell’infrazione attuata sul gioco della concorrenza nel mercato interessato. Se è certamente vero che l’attuazione dell’infrazione costituisce un elemento pertinente che, tenuto conto delle circostanze particolari di ciascun caso, può rivelarsi sufficiente per concludere che l’infrazione in questione ha avuto un impatto concreto sul mercato, è anche vero che l’attuazione di un accordo non implica necessariamente che esso produca effetti reali. I criteri relativi, rispettivamente, all’attuazione o meno dell’infrazione e al suo impatto concreto sul mercato sono dunque ben distinti e non può presumersi che, in caso di soddisfazione del primo, anche il secondo sia automaticamente soddisfatto.

(v. punti 69, 70)

5.      Se da un lato la Commissione non può discostarsi dalle regole che essa si è imposta, a meno di fornire motivazioni compatibili con il principio della parità di trattamento, dall’altro, essa è però libera di modificare tali regole o di sostituirle. In un caso che rientra nell’ambito di applicazione delle nuove regole, non si può contestare alla Commissione di non aver analizzato, al fine di determinare la gravità dell’infrazione, un criterio non previsto da tali nuove regole, per la sola ragione che l’analisi di detto criterio era prevista nelle regole precedenti.

(v. punti 74, 87, 150‑152, 175)

6.      La gravità delle infrazioni al diritto della concorrenza dell’Unione deve essere accertata in funzione di un gran numero di elementi, quali le circostanze proprie del caso di specie, il contesto in cui questo si inserisce e l’efficacia dissuasiva delle ammende, senza che a tal fine sia stato redatto un elenco vincolante o esaustivo di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione. Il fatto che la Commissione, con gli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003, abbia precisato l’approccio che seguirà nel valutare la gravità di un’infrazione non le impedisce di analizzare detta gravità in maniera globale, in funzione di tutte le circostanze pertinenti del caso di specie, compresi elementi che non sono espressamente menzionati negli orientamenti.

Il fatto che questi orientamenti non prevedano espressamente, ai fini della determinazione della gravità dell’infrazione in vista della fissazione dell’importo di base dell’ammenda, l’analisi dell’impatto concreto dell’infrazione sul mercato non impedisce alla Commissione di esaminare anche tale fattore. Tuttavia, un ricorrente non può, a sostegno delle sue affermazioni dirette a contestare l’importo dell’ammenda inflittagli per violazione delle regole della concorrenza, limitarsi ad affermare che la Commissione avrebbe dovuto, ai fini della valutazione della gravità dell’infrazione, analizzare anche un qualsiasi fattore la cui analisi non era prevista da tali orientamenti. Occorre che egli dimostri inoltre in che cosa tale analisi avrebbe modificato la valutazione della gravità dell’infrazione considerata dalla Commissione e giustificato l’irrogazione di un’ammenda di importo inferiore.

(v. punti 76‑78)

7.      V. il testo della decisione.

(v. punto 81)

8.      V. il testo della decisione.

(v. punti 92, 138)

9.      V. il testo della decisione.

(v. punti 93, 95, 115, 117, 127)

10.    V. il testo della decisione.

(v. punti 108, 143, 144)

11.    V. il testo della decisione.

(v. punto 110)

12.    V. il testo della decisione.

(v. punto 112)

13.    V. il testo della decisione.

(v. punto 145)

14.    V. il testo della decisione.

(v. punto 154)

15.    V. il testo della decisione.

(v. punti 162, 166, 169)

16.    Affinché una violazione delle regole di concorrenza dell’Unione possa considerarsi come commessa intenzionalmente e non per negligenza, non è necessario che l’impresa interessata abbia avuto consapevolezza di contravvenire a tali regole; è sufficiente che essa non potesse ignorare che il suo comportamento aveva per oggetto di restringere la concorrenza nel mercato comune. Ne consegue che la conoscenza, da parte dei responsabili di un’impresa, dell’esatto contenuto di dette regole, che può essere acquisita a seguito di un programma di formazione e di messa in conformità, non è un requisito necessario per l’accertamento di un’infrazione a tali regole. Al contrario, malgrado l’assenza di una tale conoscenza, è possibile accertare un’infrazione a dette regole commessa non solo per negligenza, ma anche intenzionalmente.

(v. punto 171)

17.    V. il testo della decisione.

(v. punto 175)

18.    La presentazione dei mezzi di prova dopo la controreplica resta possibile nel caso in cui chi propone la prova non poteva disporre delle prove in questione prima della chiusura della fase scritta del procedimento o se le produzioni di prova tardive della controparte giustificano un completamento del fascicolo in modo da garantire il rispetto del principio del contraddittorio. Trattandosi di un’eccezione alle norme che disciplinano la presentazione dei mezzi di prova, l’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale impone alle parti di motivare il ritardo nella presentazione dei loro mezzi di prova. Tale obbligo implica che siano riconosciuti al giudice il potere di sindacare la motivazione del ritardo nella presentazione di detti mezzi di prova e, a seconda dei casi, il contenuto di questi ultimi nonché, se la domanda non è sufficientemente fondata, il potere di escluderli. A maggior ragione, lo stesso vale per quanto riguarda i mezzi di prova presentati successivamente al deposito della controreplica.

(v. punto 212)

19.    Ai fini della determinazione della percentuale di riduzione adeguata da applicare all’importo dell’ammenda da infliggere per la violazione delle regole di concorrenza dell’Unione, diretta a ricompensare un’impresa per la sua collaborazione alla procedura di accertamento di detta infrazione, non si deve considerare il fatto che tale ammenda sanzioni la partecipazione di tale impresa non solo alla parte dell’infrazione rispetto alla quale essa ha fornito elementi di prova costituenti un valore aggiunto significativo, ma anche a un’altra parte della medesima infrazione, rispetto alla quale essa non aveva fornito elementi di tal genere.

(v. punto 229)

20.    V. il testo della decisione.

(v. punto 233)

21.    V. il testo della decisione.

(v. punto 250)

22.    Nell’ambito di un procedimento di applicazione dell’articolo 81 CE, in sede di valutazione da parte della Commissione dell’importo dell’ammenda da infliggere ad un’impresa, se il profitto che l’impresa interessata ha potuto trarre dall’infrazione e, più in generale, gli utili che essa ha realizzato sui mercati interessati dall’infrazione costituiscono un elemento, tra gli altri, che può essere preso in considerazione ai fini della determinazione dell’importo dell’ammenda, non esiste alcun obbligo, per la Commissione o per il giudice dell’Unione quando esercita la sua competenza estesa al merito in materia di ammende, di assicurarsi che tale importo sia direttamente proporzionale agli utili realizzati dall’impresa in questione sui mercati interessati o che non superi detti utili.

(v. punto 258)

23.    V. il testo della decisione.

(v. punto 259)

24.    Nell’ambito di un procedimento di applicazione dell’articolo 81 CE, in sede di valutazione da parte della Commissione dell’importo dell’ammenda da infliggere ad un’impresa, il massimale del 10% relativo al fatturato di quest’ultima, previsto dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, è inteso ad evitare che le ammende inflitte dalla Commissione siano sproporzionate rispetto all’importanza di tale impresa. Orbene, tale massimale non è sufficiente per evitare il carattere eventualmente sproporzionato dell’ammenda inflitta nel caso di un operatore attivo nel commercio di materiali di valore elevato con un margine di profitto ridotto.

(v. punti 266‑269, 271, 309, 310)

25.    V. il testo della decisione.

(v. punti 285‑290, 299)

26.    Gli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 enunciano una regola di condotta indicativa della prassi da seguire da cui l’amministrazione non può discostarsi, in un’ipotesi specifica, senza fornire giustificazioni compatibili con il principio della parità di trattamento. Non si può quindi escludere che, in un’ipotesi specifica, la Commissione sia tenuta a discostarsi dai propri orientamenti, a condizione di fornire giustificazioni compatibili con i princìpi generali di diritto che essa deve rispettare nella determinazione dell’importo dell’ammenda, compreso, in particolare, il principio della parità di trattamento. Infatti, secondo la gerarchia delle norme, un’istituzione dell’Unione non può, mediante una regola di condotta interna che essa stessa si impone, rinunciare integralmente all’esercizio di un potere discrezionale che le è conferito da una disposizione come, nella fattispecie, l’articolo 23 del regolamento n. 1/2003.

(v. punti 306, 307)