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Ricorso proposto il 5 ottobre 2009 - Donau Chemie / Commissione

(Causa T-406/09)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Donau Chemie AG (Vienna, Austria) (rappresentanti: avv.ti S. Polster, W. Brugger e M. Brodey)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare l'art. 2 della decisione della Commissione 22 luglio 2009, C(2009) 5791 def., nel caso COMP/39.396 - Carburo di calcio e reagenti a base di magnesio per le industrie dell'acciaio e del gas, nella parte riguardante la ricorrente;

in subordine, ridurre sensibilmente ed adeguatamente l'ammenda inflitta dalla Commissione alla ricorrente nella decisione controversa;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente contesta la decisione della Commissione 22 luglio 2009, C(2009) 5791 def., nel caso COMP/39.396 - Carburo di calcio e reagenti a base di magnesio per le industrie dell'acciaio e del gas. Con la decisione impugnata è stata inflitta un'ammenda alla ricorrente e ad altre imprese per violazione dell'art. 81 CE e dell'art. 53 SEE. Secondo la Commissione, la ricorrente avrebbe preso parte ad un'infrazione unica e continuata nel settore del carburo di calcio e del magnesio a livello dello SEE - con l'eccezione di Spagna, Portogallo, Irlanda e Regno Unito - che sarebbe consistita in ripartizione dei mercati, intese sulle quote, spartizione della clientela, fissazione dei prezzi e scambio di informazioni commerciali sensibili relative a prezzi, clienti e volumi di vendita.

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente lamenta la violazione del Trattato CE e delle norme applicabili alla sua attuazione, e fa valere in particolare quanto segue:

calcolo illegittimo dell'importo di base dell'ammenda, nonché dell'importo supplementare da determinare ai sensi del venticinquesimo 'considerando' degli orientamenti per il calcolo delle ammende 1;

illegittima mancata considerazione di circostanze attenuanti nella determinazione dell'ammenda;

illegittima applicazione della comunicazione relativa all'immunità dalle ammende 2, poiché la riduzione dell'ammenda accordata a seguito della domanda di trattamento favorevole della ricorrente sarebbe eccessivamente esigua;

violazione dei principi della parità di trattamento e di proporzionalità nella determinazione dell'ammenda;

illegittima mancata considerazione di una riduzione dell'ammenda in base alla capacità contributiva economica, ai sensi del trentacinquesimo 'considerando' degli Orientamenti per il calcolo delle ammende, e/o di circostanze particolari, ai sensi del trentasettesimo 'considerando' di detti orientamenti;

violazione dell'art. 253 CE, per carenza di motivazione della decisione impugnata.

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1 - Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2).

2 - Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3).