Language of document : ECLI:EU:C:2022:969

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

8 dicembre 2022 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle persone – Articolo 45 TFUE – Lavoratori – Regolamento (UE) n. 492/2011 – Articolo 7, paragrafi 1 e 2 – Parità di trattamento – Vantaggi sociali – Pensione di reversibilità – Membri di un’unione civile – Normativa nazionale che subordina la concessione di una pensione di reversibilità all’iscrizione nel registro nazionale di un’unione civile validamente costituita e iscritta in un altro Stato membro»

Nella causa C‑731/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Lussemburgo), con decisione del 25 novembre 2021, pervenuta in cancelleria il 1° dicembre 2021, nel procedimento

GV

contro

Caisse nationale d’assurance pension,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da M. Safjan (relatore), presidente di sezione, N. Jääskinen e M. Gavalec, giudici,

avvocato generale: A.M. Collins

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per GV, da P.R. Mbonyumutwa, avocat,

–        per la Caisse nationale d’assurance pension, da A. Charton e M. Thewes, avocats,

–        per la Commissione europea, da B.‑R. Killmann e D. Martin, in qualità di agenti,

vista la decisione adottata, sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 18, 45 e 48 TFUE, nonché dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione (GU 2011, L 141, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016 (GU 2016, L 107, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 492/2011»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone GV, cittadina francese, alla Caisse nationale d’assurance pension (Cassa nazionale di assicurazione pensionistica, Lussemburgo; in prosieguo: la «CNAP»), in merito al rifiuto di quest’ultima di concedere a GV una pensione di reversibilità a seguito del decesso del suo partner.

 Contesto giuridico

 Diritto dellUnione

 Regolamento n. 883/2004

3        L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) n. 1372/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2013 (GU 2013, L 346, pag. 27) (in prosieguo: il «regolamento n. 883/2004»), intitolato «Ambito d’applicazione “ratione materiae”», stabilisce, al paragrafo 1, lettera e), che il regolamento n. 883/2004 si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti le prestazioni per i superstiti.

4        L’articolo 4 di detto regolamento, intitolato «Parità di trattamento», recita:

«Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, le persone alle quali si applica il presente regolamento godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato».

5        L’articolo 5, lettera b), del regolamento di cui sopra, intitolato «Assimilazione di prestazioni, redditi, fatti o avvenimenti», prevede:

«Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento e in considerazione delle disposizioni particolari di attuazione previste, si applica quanto segue:

(…)

b)      se, in virtù della legislazione dello Stato membro competente, sono attribuiti effetti giuridici al verificarsi di taluni fatti o avvenimenti, detto Stato membro tiene conto di fatti o avvenimenti analoghi verificatisi in un altro Stato membro come se si fossero verificati nel proprio territorio nazionale».

 Regolamento n. 492/2011

6        L’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 492/2011 così dispone:

«1.      Il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio degli altri Stati membri, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali per quanto concerne le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato.

2.      Egli gode degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali».

 Regolamento (UE) 2016/1104

7        Il regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate (GU 2016, L 183, pag. 30), autorizza i partner a designare o a modificare la legge applicabile agli effetti patrimoniali della loro unione civile registrata.

8        L’articolo 1 di tale regolamento, intitolato «Ambito di applicazione», così dispone:

«1.      Il presente regolamento si applica agli effetti patrimoniali delle unioni registrate.

Esso non si applica alla materia fiscale, doganale e amministrativa.

2.      Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento:

(…)

b)      l’esistenza, la validità e il riconoscimento di un’unione registrata;

(…)

e)      la sicurezza sociale;

(…)».

 Diritto lussemburghese

 Codice della previdenza sociale

9        L’articolo 195 del codice della previdenza sociale così dispone:

«Ha diritto ad una pensione di reversibilità, salve le ulteriori condizioni prescritte, il coniuge, ovvero il partner ai sensi dell’articolo 2 della legge del 9 luglio 2004 relativa agli effetti legali di determinate unioni civili [(Memorial A 2004, pag. 2020)], superstite di un beneficiario di una pensione di vecchiaia o di invalidità attribuita in forza del presente libro, oppure superstite di un assicurato qualora quest’ultimo abbia maturato, al momento del decesso, un’anzianità assicurativa di almeno dodici mesi ai sensi degli articoli 171, 173 e 173 bis durante i tre anni precedenti l’avveramento del rischio. (…) Tuttavia, tale anzianità assicurativa non è richiesta in caso di decesso dell’assicurato imputabile ad un incidente di qualsiasi natura o ad una malattia professionale riconosciuta in virtù delle disposizioni del presente codice, verificatisi durante l’affiliazione al regime assicurativo».

10      L’articolo 196 di detto codice recita:

«1.      La pensione di reversibilità del coniuge, ovvero del partner ai sensi dell’articolo 2 della legge del 9 luglio 2004 relativa agli effetti legali di determinate unioni civili, non è dovuta:

–        quando il matrimonio o l’unione civile sono stati stipulati meno di un anno prima del decesso o prima del collocamento a riposo per invalidità o vecchiaia dell’assicurato;

–        quando il matrimonio o l’unione civile sono stati stipulati con un titolare di pensione di vecchiaia o di invalidità.

2.      Tuttavia, il [paragrafo] 1 non è applicabile ove sia soddisfatta almeno una delle condizioni in appresso elencate:

a)      il decesso dell’assicurato attivo o il collocamento a riposo per causa di invalidità è la conseguenza diretta di un incidente verificatosi dopo il matrimonio o l’unione civile;

b)      al momento del decesso esiste un figlio nato o concepito in occasione del matrimonio o dell’unione civile, o un figlio legittimato attraverso il matrimonio;

c)      il beneficiario di pensione deceduto non aveva un’età di oltre quindici anni superiore a quella del coniuge o del partner, ed il matrimonio oppure l’unione durava, al momento del decesso, da almeno un anno;

d)      al momento del decesso del beneficiario di pensione, il matrimonio o l’unione civile durava da almeno dieci anni».

 Legge del 9 luglio 2004

11      L’articolo 2 della legge del 9 luglio 2004, relativa agli effetti legali di determinate unioni civili, come modificata dalla legge del 3 agosto 2010 (Mémorial A 2010, pag. 2190) (in prosieguo: la «legge del 9 luglio 2004»), così dispone:

«Per unione civile ai sensi della presente legge si intende la comunità di vita di due persone di sesso diverso o dello stesso sesso, di seguito denominati [i “partner”], che vivono in coppia e che hanno effettuato una dichiarazione conformemente all’articolo 3 infra».

12      L’articolo 3 della legge suddetta recita:

«I partner che intendono effettuare una dichiarazione di unione civile dichiarano personalmente e congiuntamente per iscritto all’ufficiale di stato civile del comune in cui hanno il loro domicilio o la loro residenza comune la propria unione civile e l’esistenza di un accordo relativo agli effetti patrimoniali di tale unione, se tra essi è stato concluso un accordo siffatto.

L’ufficiale di stato civile verifica se entrambe le parti soddisfano le condizioni previste dalla presente legge e, in caso affermativo, rilascia ai due partner un certificato attestante che la loro unione civile è stata dichiarata.

Per le persone il cui atto di nascita è stato redatto o trascritto in Lussemburgo è fatta menzione della dichiarazione di unione civile a margine dell’atto di nascita di ciascun partner.

Entro tre giorni lavorativi, la dichiarazione, compresa, se del caso, la menzione dell’accordo, viene trasmessa a cura dell’ufficiale di stato civile all’ufficio della Procura generale a scopo di conservazione nel repertorio dello stato civile e di iscrizione in un fascicolo ai sensi degli articoli 1126 e seguenti del nuovo codice di procedura civile.

L’unione civile registrata prende effetto tra le parti a decorrere dalla ricezione della dichiarazione da parte dell’ufficiale di stato civile, il quale le attribuisce data certa. Essa è opponibile ai terzi solo a partire dal giorno in cui la dichiarazione è iscritta nel repertorio dello stato civile.

Un regolamento granducale può stabilire il contenuto e le formalità della dichiarazione e dei documenti da allegare».

13      L’articolo 4 della legge suddetta è così formulato:

«Per poter effettuare la dichiarazione di cui all’articolo 3, entrambe le parti devono:

1.      avere la capacità di agire conformemente agli articoli 1123 e 1124 del codice civile;

2.      non essere legate da un vincolo matrimoniale o da un’altra unione civile;

3.      non essere parenti o affini nel grado vietato ai sensi degli articoli da 161 a 163 e dell’articolo 358, comma 2, del codice civile;

4.      essere legalmente residenti nel territorio lussemburghese.

Il punto 4 che precede si applica solo ai cittadini non comunitari».

14      L’articolo 4-1 della medesima legge ha il seguente tenore:

«I partner che hanno registrato la loro unione civile all’estero possono presentare alla Procura generale una domanda per l’iscrizione nel repertorio dello stato civile e in un fascicolo ai sensi degli articoli 1126 e seguenti del nuovo codice di procedura civile, a condizione che entrambi soddisfacessero alla data della costituzione dell’unione civile le condizioni previste dall’articolo 4.

Un regolamento granducale può stabilire le formalità relative alla domanda ed ai documenti da allegare».

 Nuovo codice di procedura civile

15      L’articolo 1126 del nuovo codice di procedura civile prevede quanto segue:

«Gli estratti degli atti e delle sentenze che devono essere conservati nel repertorio dello stato civile sono archiviati presso la Procura generale.

(…)».

16      L’articolo 1127 di tale codice dispone:

«La pubblicità degli atti e delle sentenze conservati nel repertorio dello stato civile è assicurata tramite un’iscrizione in un fascicolo, fisico o informatico, a nome della persona tutelata. Tale iscrizione indica il numero con il quale l’atto o la sentenza è stato iscritto nel registro previsto dal comma 2 dell’articolo precedente.

(…)».

17      Ai sensi dell’articolo 1129 di detto codice:

«Copie degli estratti conservati nel repertorio dello stato civile possono essere rilasciate a qualunque soggetto ne faccia richiesta. Qualora nel fascicolo sia stata apposta una nota di cancellazione, le copie degli estratti conservati nel repertorio dello stato civile possono essere rilasciate soltanto previa autorizzazione del Procuratore generale dello Stato».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

18      Il 22 dicembre 2015, la ricorrente di cui al procedimento principale e il suo partner, entrambi cittadini francesi e residenti in Francia, hanno registrato, nelle forme di legge, una dichiarazione congiunta di patto civile di solidarietà (PACS) presso il Tribunal d’instance di Metz (Giudice civile monocratico di primo grado di Metz, Francia). Entrambi svolgevano attività di lavoro dipendente in Lussemburgo.

19      Il partner della ricorrente di cui al procedimento principale è deceduto il 24 ottobre 2016 a seguito di un infortunio sul lavoro. In data 8 dicembre 2016, la ricorrente ha chiesto alla CNAP che le venisse concessa una pensione di reversibilità.

20      Tale domanda è stata respinta, il 27 novembre 2017, a motivo del fatto che il PACS registrato in Francia, non essendo stato iscritto nel repertorio dello stato civile lussemburghese quando erano in vita le due parti contraenti, non era opponibile ai terzi.

21      Con sentenza del 18 marzo 2020, il Conseil arbitral de la sécurité sociale (Consiglio arbitrale per la previdenza sociale, Lussemburgo) ha respinto il ricorso presentato dalla ricorrente di cui al procedimento principale contro la decisione della CNAP, datata 27 novembre 2017, che le aveva rifiutato la concessione di una pensione di reversibilità.

22      Con una sentenza in data 25 giugno 2020, il Conseil supérieur de la sécurité sociale (Consiglio superiore per la previdenza sociale, Lussemburgo) ha confermato tale sentenza.

23      Contro tale sentenza la ricorrente di cui al procedimento principale ha proposto un ricorso di impugnazione dinanzi alla Cour de cassation (Corte di cassazione, Lussemburgo). A sostegno di tale ricorso, essa deduce, segnatamente, un motivo vertente sulla violazione degli articoli 18 e 45 TFUE, riguardanti, rispettivamente, il divieto di discriminazioni in base alla nazionalità e la libera circolazione dei lavoratori, nonché sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011.

24      Con una sentenza del 25 novembre 2021, la Cour de cassation ha statuito che la normativa lussemburghese non operava alcuna discriminazione diretta tra i partner lussemburghesi e i partner che sono cittadini di un altro Stato membro, indipendentemente dal fatto che l’unione civile fosse stata costituita in Lussemburgo o all’estero.

25      Tuttavia, il giudice del rinvio si interroga sull’esistenza di un’eventuale discriminazione indiretta, nella misura in cui l’obbligo imposto dall’articolo 4‑1 della legge del 9 luglio 2004 ai partner che abbiano già registrato la loro unione civile in un altro Stato membro di curarne l’iscrizione anche nel repertorio dello stato civile lussemburghese, al fine, segnatamente, di beneficiare di una pensione di reversibilità, pregiudica più in particolare i lavoratori frontalieri, vale a dire i lavoratori che esercitano la loro attività professionale in Lussemburgo pur risiedendo in uno dei paesi limitrofi di quest’ultimo.

26      Alla luce di tali circostanze, la Cour de cassation ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se il diritto dell’Unione europea, e segnatamente gli articoli 18, 45 e 48 TFUE [nonché] l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento [n. 492/2011] ostino alle disposizioni del diritto di uno Stato membro, quali l’articolo 195 del codice (…) della previdenza sociale e gli articoli 3, 4 e 4‑1 della [legge del 9 luglio 2004], che subordinano la concessione, al partner superstite di un’unione civile validamente costituita e iscritta nello Stato membro di origine, di una pensione di reversibilità, dovuta in ragione dell’esercizio nello Stato membro ospitante di un’attività professionale da parte del partner deceduto, alla condizione dell’iscrizione dell’unione civile in un repertorio tenuto dal suddetto Stato al fine di verificare il rispetto delle condizioni sostanziali richieste dalla legge di tale Stato membro per riconoscere un’unione civile e renderla opponibile ai terzi, mentre la concessione di una pensione di reversibilità al partner superstite di un’unione civile costituita nello Stato membro ospitante è subordinata esclusivamente alla condizione che tale unione civile sia stata ivi validamente costituita e iscritta».

 Sulla questione pregiudiziale

27      In via preliminare, occorre rilevare che, sebbene il giudice del rinvio si riferisca nella propria questione agli articoli 18 e 48 TFUE, questi ultimi non sono pertinenti nell’ambito della controversia di cui al procedimento principale.

28      Infatti, per quanto riguarda l’articolo 18 TFUE, risulta da una consolidata giurisprudenza che questa disposizione del Trattato è destinata ad applicarsi in maniera autonoma unicamente a situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione per le quali il Trattato non preveda norme specifiche contro le discriminazioni. Orbene, il principio di non discriminazione è stato attuato, nel settore della libera circolazione dei lavoratori, mediante l’articolo 45 TFUE e il regolamento n. 492/2011 (v., in tal senso, sentenze del 30 maggio 1989, Commissione/Grecia, 305/87, EU:C:1989:218, punti 12 e 13, nonché del 25 ottobre 2012, Prete, C‑367/11, EU:C:2012:668, punti 18 e 19).

29      Quanto all’articolo 48 TFUE, risulta dalla giurisprudenza della Corte che questa disposizione non ha per scopo di fissare una norma giuridica operante in quanto tale, ma costituisce una base giuridica per adottare, nel settore della sicurezza sociale, le misure necessarie per la realizzazione della libera circolazione dei lavoratori (v., in tal senso, sentenza del 10 marzo 2011, Casteels, C‑379/09, EU:C:2011:131, punto 14). Misure siffatte sono attualmente contenute nel regolamento n. 883/2004.

30      Occorre pertanto considerare che, mediante la sua unica questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 45 TFUE e l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa di uno Stato membro ospitante, la quale preveda che la concessione, al partner superstite di un’unione civile validamente costituita e iscritta in un altro Stato membro, di una pensione di reversibilità, dovuta in ragione dell’esercizio nel primo Stato membro di un’attività professionale da parte del partner deceduto, sia subordinata alla condizione della previa iscrizione dell’unione civile in un repertorio tenuto da quest’ultimo Stato.

31      Per quanto riguarda l’interpretazione dell’articolo 45 TFUE e dell’articolo 7 del regolamento n. 492/2011, una consolidata giurisprudenza riconosce che la regola di parità di trattamento sancita da tali disposizioni vieta non soltanto le discriminazioni manifeste, fondate sulla nazionalità, ma anche qualsiasi forma dissimulata di discriminazione che, attraverso l’applicazione di altri criteri distintivi, conduca di fatto al medesimo risultato (v., in tal senso, sentenze del 12 febbraio 1974, Sotgiu, 152/73, EU:C:1974:13, punto 11, e del 13 marzo 2019, Gemeinsamer Betriebsrat EurothermenResort Bad Schallerbach, C‑437/17, EU:C:2019:193, punto 18).

32      In tale contesto, la Corte ha precisato che una disposizione di diritto nazionale, seppur indistintamente applicabile in base alla nazionalità, deve essere considerata indirettamente discriminatoria qualora sia suscettibile, per sua stessa natura, di pregiudicare maggiormente i lavoratori cittadini di altri Stati membri rispetto ai lavoratori nazionali e rischi, di conseguenza, di penalizzare più in particolare i primi, a meno che essa non sia oggettivamente giustificata e proporzionata all’obiettivo perseguito (v., in tal senso, sentenze del 23 maggio 1996, O’Flynn, C‑237/94, EU:C:1996:206, punto 20, e del 13 marzo 2019, Gemeinsamer Betriebsrat EurothermenResort Bad Schallerbach, C‑437/17, EU:C:2019:193, punto 19).

33      Così come viene applicata nel caso di specie, la normativa lussemburghese impone, in riferimento ad un’unione civile costituita e registrata in un altro Stato membro secondo le pertinenti norme di tale Stato, una condizione alla quale non è assoggettata un’unione civile costituita in Lussemburgo.

34      Infatti, la CNAP ha applicato l’articolo 4‑1 della legge del 9 luglio 2004 esigendo che un’unione civile già registrata in un altro Stato membro fosse iscritta anche nel repertorio dello stato civile lussemburghese, il che implica la presentazione, da parte dei partner, di una domanda in tal senso alla Procura generale lussemburghese. Vero è che un’unione civile costituita e dichiarata in Lussemburgo viene anch’essa iscritta nel repertorio dello stato civile lussemburghese, ma tale iscrizione viene effettuata, a norma dell’articolo 3 della legge summenzionata, «a cura dell’ufficiale di stato civile». Tale iscrizione viene dunque effettuata automaticamente e su iniziativa dell’ufficiale di stato civile dinanzi al quale l’unione civile è stata dichiarata. Dal momento che essa è suscettibile di penalizzare i cittadini di altri Stati membri, tale normativa istituisce, in via di conseguenza, una disparità di trattamento indirettamente fondata sulla nazionalità.

35      Occorre dunque verificare se tale disparità di trattamento sia oggettivamente giustificata e proporzionata.

36      A questo proposito, risulta, in primo luogo, che la normativa lussemburghese in discussione nel procedimento principale permette alle autorità di questo Stato membro di verificare il rispetto delle condizioni sostanziali richieste dal codice della previdenza sociale per la concessione di una pensione di reversibilità ad un partner, e garantisce l’opponibilità dell’unione civile ai terzi. È legittimo per uno Stato membro assicurarsi che una pensione di reversibilità, finanziata con fondi pubblici e versata al partner superstite in ragione del decesso, per un incidente sul lavoro, dell’altro partner, venga versata soltanto a una persona che possa dimostrare di essere effettivamente il partner del lavoratore deceduto.

37      Ciò premesso, secondo una consolidata giurisprudenza della Corte, una normativa nazionale è idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito soltanto se essa risponde realmente all’intento di raggiungere quest’ultimo in una maniera coerente e sistematica (v., in tal senso, sentenze del 10 marzo 2009, Hartlauer, C‑169/07, EU:C:2009:141, punto 55, e dell’11 luglio 2019, A, C‑716/17, EU:C:2019:598, punto 24).

38      Orbene, risulta dal fascicolo a disposizione della Corte che il rispetto delle condizioni sostanziali imposte dal codice della previdenza sociale lussemburghese affinché il partner superstite possa beneficiare di una pensione di reversibilità a causa del decesso del suo partner non è contestato nel procedimento principale. La CNAP ha giustificato il rifiuto di concedere tale pensione alla ricorrente di cui al procedimento principale unicamente con il fatto che l’unione civile che legava costei al suo partner non era stata iscritta nel repertorio dello stato civile lussemburghese.

39      A questo proposito, occorre constatare che l’iscrizione nel repertorio dello stato civile lussemburghese delle unioni civili stipulate in altri Stati membri non è un obbligo, bensì soltanto una facoltà. Infatti, l’articolo 4‑1 della legge del 9 luglio 2004 dispone che i partner possono presentare alla Procura generale una domanda di iscrizione. Orbene, come rilevato dalla Commissione europea nelle sue osservazioni, una tale iscrizione, non essendo obbligatoria, non può essere, in maniera coerente, considerata come configurante una formalità indispensabile per verificare che un’unione civile registrata in un altro Stato membro soddisfi le condizioni sostanziali imposte dalla legge del 9 luglio 2004 e per assicurare l’opponibilità di tale unione civile ai terzi.

40      Ad ogni modo, il rifiuto di concedere una pensione di reversibilità a motivo del fatto che l’unione civile su cui si fonda la domanda di pensione non è stata registrata in Lussemburgo va al di là di quanto è necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito e viola dunque il principio di proporzionalità ricordato al punto 32 della presente sentenza.

41      Infatti, da un lato, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, la produzione di un documento ufficiale promanante dall’autorità competente dello Stato membro nel quale l’unione civile è stata costituita risulta sufficiente per assicurare l’opponibilità di tale unione civile alle autorità di un altro Stato membro incaricate del pagamento di una prestazione di reversibilità, a meno che taluni indizi possano portare ad interrogarsi in merito all’esattezza di tale documento (v., per analogia, sentenza del 2 dicembre 1997, Dafeki, C‑336/94, EU:C:1997:579, punto 19). In un caso siffatto, qualsiasi eventuale dubbio delle autorità di quest’ultimo Stato membro potrebbe essere fugato mediante una richiesta di informazioni rivolta alle autorità che hanno registrato la suddetta unione civile al fine di assicurarsi dell’autenticità del documento in questione.

42      Dall’altro lato, in assenza, nella normativa nazionale applicabile, di condizioni riguardanti il termine per l’iscrizione dell’unione civile in questione, nulla osta a che tale iscrizione, che va tenuta distinta dalla registrazione dell’unione civile a cura delle autorità competenti dello Stato membro di costituzione di tale unione, venga effettuata alla data in cui viene richiesta la concessione della pensione di reversibilità, il che permetterebbe parimenti di raggiungere lo scopo ricercato da tale normativa. Orbene, non risulta dalla decisione di rinvio che sia stato fatto uso di tale possibilità nella vicenda oggetto del procedimento principale.

43      Alla luce di quanto sopra esposto, occorre dunque rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 45 TFUE e l’articolo 7 del regolamento n. 492/2011 devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa di uno Stato membro ospitante, la quale preveda che la concessione, al partner superstite di un’unione civile validamente costituita e iscritta in un altro Stato membro, di una pensione di reversibilità, dovuta in ragione dell’esercizio nel primo Stato membro di un’attività professionale da parte del partner deceduto, sia subordinata alla condizione della previa iscrizione dell’unione civile in un repertorio tenuto da quest’ultimo Stato.

 Sulle spese

44      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

L’articolo 45 TFUE e l’articolo 7 del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, come modificato dal regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016,

devono essere interpretati nel senso che:

essi ostano ad una normativa di uno Stato membro ospitante, la quale preveda che la concessione, al partner superstite di un’unione civile validamente costituita e iscritta in un altro Stato membro, di una pensione di reversibilità, dovuta in ragione dell’esercizio nel primo Stato membro di un’attività professionale da parte del partner deceduto, sia subordinata alla condizione della previa iscrizione dell’unione civile in un repertorio tenuto da quest’ultimo Stato.

Firme


*      Lingua processuale: il francese.