Language of document : ECLI:EU:F:2011:154

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)


27 settembre 2011


Causa F‑82/07


Daniel Dittert

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Funzionari – Promozione – Esercizio di promozione 2006 – Nuova struttura delle carriere – Estensione della carriera con l’introduzione di nuovi gradi privi di equivalenti nel precedente Statuto – Applicazione dell’art. 45 dello Statuto, dell’allegato XIII dello Statuto e delle DGE applicabili a partire dal 2005 – Principio della parità di trattamento – Efficacia retroattiva delle decisioni di promozione a una data anteriore al 1° maggio 2004 – Misure transitorie – Ricorso manifestamente destinato al rigetto»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Dittert chiede, in via principale, l’annullamento della decisione con cui egli è stato promosso al grado A*9, anziché al grado A*10, per l’esercizio di promozione 2006.

Decisione:      Il ricorso è respinto. Il ricorrente e la Commissione sopporteranno rispettivamente le proprie spese. Il Consiglio, interveniente, sopporterà le proprie spese.


Massime


1.      Procedura – Decisione adottata con ordinanza motivata – Presupposti – Ricorso manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto – Portata

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 76)

2.      Funzionari – Promozione – Norme applicabili – Esercizio di promozione 2004

(Statuto dei funzionari, art. 45; allegato XIII, art. 6, secondo comma; regolamento del Consiglio n. 723/2004, trentasettesimo ‘considerando’)

3.      Funzionari – Promozione – Adozione di un nuovo sistema di promozione – Transizione dal sistema precedente a quello nuovo

(Statuto dei funzionari, art. 45)

4.      Funzionari – Promozione – Norme applicabili – Principio di unità della carriera – Principio non sancito dal diritto dell’Unione

1.      Ai sensi dell’art. 76 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, quando il ricorso è, in tutto o in parte, manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, il detto Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata. L’ipotesi considerata da tale disposizione ricomprende qualsiasi ricorso manifestamente destinato al rigetto per motivi connessi al merito della controversia.

(v. punti 38 e 39)

2.      Quando una modifica legislativa interviene nell’ambito statutario, tenuto conto del fatto che il personale in servizio può eventualmente rivendicare legittime aspettative e diritti acquisiti in base alle norme statutarie in vigore prima della loro modifica, può essere necessario che il legislatore adotti misure transitorie.

Trattandosi di determinare la struttura delle carriere nella quale devono inserirsi gli effetti di una decisione di promozione di un funzionario per l’esercizio di promozione successivo all’entrata in vigore del nuovo Statuto, il 1° maggio 2004, l’art. 6, secondo comma, dell’allegato XIII dello Statuto opera una distinzione tra la data di adozione di tale decisione e la data di decorrenza della sua efficacia e prende in considerazione quest’ultima. Ai sensi di tale disposizione, per le promozioni con decorrenza anteriore al 1° maggio 2004, il grado superiore di cui all’art. 45 del nuovo Statuto è determinato non in forza della struttura delle carriere risultante dal nuovo Statuto, ma in forza di quella fissata dallo Statuto precedente. Tale disposizione è pertanto una disposizione transitoria che permette di garantire ai funzionari interessati che la precedente struttura delle carriere si applichi alle promozioni aventi decorrenza anteriore al 1° maggio 2004.

Per quanto riguarda l’ambito di applicazione dell’art. 6, secondo comma, dell’allegato XIII dello Statuto, tale disposizione può applicarsi soltanto alle decisioni di promozione adottate per l’esercizio di promozione 2004 con decorrenza anteriore al 1° maggio 2004, ed essa non è quindi applicabile ai funzionari che, al 30 aprile 2004, non hanno beneficiato di una promozione per l’esercizio 2004 o in ogni caso non hanno beneficiato di una promozione avente decorrenza anteriore al 1° maggio 2004.

Al riguardo, dato che un esercizio di promozione è un esercizio annuale che produce sempre effetti retroattivi limitati all’esercizio interessato, se un’istituzione ha deciso di conferire efficacia retroattiva a talune decisioni di promozione perché esse decorrano da una data anteriore al 1° maggio 2004, tale scelta non può essere viziata da illegittimità qualora essa trovi il suo fondamento giuridico nell’art. 6, secondo comma, dell’allegato XIII dello Statuto.

(v. punti 56, 60, 61 e 104)

3.      I funzionari promuovibili al grado superiore al 30 aprile 2004, prima dell’entrata in vigore del nuovo Statuto, ma effettivamente promossi per l’esercizio di promozione 2006, non si trovano nella stessa situazione di diritto e di fatto dei funzionari inquadrati nello stesso grado, promuovibili al grado superiore al 30 aprile 2004 e effettivamente promossi per l’esercizio di promozione 2004.

Infatti, conformemente alle norme giuridiche che disciplinano l’avanzamento dei funzionari, risulta dalla valutazione dei meriti che l’autorità che ha il potere di nomina è tenuta ad effettuare per ciascun esercizio annuale di promozione che, in esito a tale valutazione, solo i funzionari promuovibili più meritevoli nel periodo sono promossi. A questo proposito, la situazione di fatto e di diritto dei funzionari considerati dalla detta autorità come meno meritevoli nel periodo e quella dei loro colleghi effettivamente promossi presentano differenze sostanziali. I primi non rientrano quindi nello stesso gruppo di persone dei loro colleghi promossi e non possono rivendicare la parità di trattamento.

D’altro canto, in assenza di delega nello Statuto a favore delle istituzioni perché esse adottino misure transitorie che deroghino, in occasione dell’esercizio di promozione 2006, all’applicazione immediata della nuova struttura delle carriere, l’omessa adozione di misure del genere da parte di un’istituzione non viola né i principi di parità di trattamento e di vocazione alla carriera né la tutela del legittimo affidamento.

(v. punti 76-78, 95 e 96)


Riferimento:

Corte: 22 dicembre 2008, causa C‑443/07 P, Centeno Mediavilla e a./Commissione, punto 99

Tribunale di primo grado: 11 luglio 2007, causa T‑58/05, Centeno Mediavilla e a./Commissione, punti 86 e 113

4.      Il diritto dell’Unione non sancisce espressamente né un principio dell’unità della carriera né un principio della carriera. Per contro, la giurisprudenza ha enunciato il principio di vocazione alla carriera come la forma speciale del principio di parità di trattamento applicabile ai funzionari.

(v. punti 79, 80 e 108)


Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 5 marzo 2008, causa F‑33/07, Toronjo Benitez/Commissione, punto 87