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Ricorso proposto il 6 agosto 2007 - Barbin / Parlamento

(Causa F-81/07)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Florence Barbin (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen e E. Marchal)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione del Parlamento di non promuovere la ricorrente al grado AD 12 per l'esercizio di promozione 2006;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che, secondo le disposizioni interne del Parlamento riguardanti la promozione, la durata media nel grado AD 11 è di quattro anni. Inquadrata in tale grado dal 1° aprile 2001, la ricorrente ha raggiunto la soglia di riferimento per essere promossa al grado AD 12 per l'esercizio di promozione 2006. Inoltre, il comitato di promozione ha iscritto il suo nome nell'elenco dei dipendenti di ruolo dei quali si raccomanda una promozione a tale grado e a titolo dell'esercizio di promozione in questione.

Ad avviso della ricorrente, l'Autorità che ha il potere di nomina non ha fornito alcun elemento idoneo a giustificare il rifiuto di promuoverla e ha così violato l'obbligo di motivazione. Inoltre, la decisione impugnata si fonderebbe sulla decisione, oggetto della causa F-44/07 1, recante attribuzione alla ricorrente di un solo punto di merito. La ricorrente invoca infine la violazione dell'art. 1° quinquies dello Statuto del personale delle Comunità europee.

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1 - GU C 155 del 7 luglio 2007, pag. 45.