Language of document : ECLI:EU:F:2008:125

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Terza Sezione)

8 ottobre 2008

Causa F‑81/07

Florence Barbin

contro

Parlamento europeo

«Funzione pubblica – Funzionari – Promozione – Esercizio di promozione 2006 – Scrutinio per merito comparativo»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra Barbin chiede l’annullamento della decisione del Parlamento europeo di non promuoverla al grado AD 12 per l’esercizio di promozione 2006.

Decisione: La decisione del Parlamento 20 novembre 2006 di non promuovere la ricorrente per l’esercizio di promozione 2006 è annullata. Il Parlamento è condannato alle spese.

Massime

Funzionari – Promozione – Reclamo di un candidato non promosso – Decisione di rigetto – Carenza totale di motivazione

(Statuto dei funzionari, artt. 25, secondo comma, 45 e 90, n. 2)

L’autorità che ha il potere di nomina non è tenuta a motivare le decisioni di promozione nei confronti dei funzionari non promossi, ma è invece tenuta a motivare la sua decisione recante rigetto del reclamo di un funzionario non promosso, poiché si può ritenere che la motivazione di tale decisione di rigetto coincida con la motivazione della decisione contro la quale il reclamo era diretto, di modo che l’esame di merito dell’una e quello dell’altra si confondono.

La carenza totale di motivazione prima della presentazione di un ricorso non può essere sanata da spiegazioni fornite dalla detta autorità dopo la presentazione del ricorso. In tale fase, siffatte spiegazioni non assolverebbero più alla loro funzione, che è quella di permettere all’interessato di valutare l’opportunità di proporre ricorso e al giudice di accertare l’esattezza della motivazione. Per giunta, la possibilità di supplire alla carenza totale di motivazione dopo la proposizione di un ricorso pregiudicherebbe i diritti della difesa, poiché il ricorrente sarebbe privato della possibilità di dedurre i propri motivi contro la motivazione di cui egli prenderebbe conoscenza solo dopo la proposizione del ricorso. Il principio di uguaglianza delle parti dinanzi al giudice comunitario ne sarebbe pregiudicato.

(v. punti 27 e 28)

Riferimento:

Corte: 30 ottobre 1974, causa 188/73, Grassi/Consiglio (Racc. pag. 1099, punto 13); 27 ottobre 1977, causa 121/76, Moli/Commissione (Racc. pag. 1971, punto 12); 13 aprile 1978, causa 75/77, Mollet/Commissione (Racc. pag. 897, punto 12); 26 novembre 1981, causa 195/80, Michel/Parlamento (Racc. pag. 2861, punto 22); 7 febbraio 1990, causa C‑343/87, Culin/Commissione (Racc. pag. I‑225, punti 13 e 15), e 23 settembre 2004, causa C‑150/03 P, Hectors/Parlamento (Racc. pag. I‑8691, punto 50)

Tribunale di primo grado: 12 febbraio 1992, causa T‑52/90, Volger/Parlamento (Racc. pag. II‑121, punti 40 e 41); 20 febbraio 2002, causa T‑117/01, Roman Parra/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑27 e II‑121, punto 32), e 11 dicembre 2007, causa T‑66/05, Sack/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 66, oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte, causa C‑38/08 P)