Language of document : ECLI:EU:C:2024:252

Causa C90/22

«Gjensidige» ADB

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas)

 Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 marzo 2024

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 45 – Diniego del riconoscimento di una decisione – Articolo 71 – Relazione di tale regolamento con le convenzioni relative a una materia particolare – Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) – Articolo 31, paragrafo 3 – Litispendenza – Accordo attributivo di competenza – Nozione di “ordine pubblico”»

1.        Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 1215/2012 – Relazioni con le convenzioni relative a una materia particolare – Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada – Decisione relativa ad una azione proposta in forza di tale contratto – Possibilità di negare il riconoscimento di tale decisione a causa della violazione di un accordo attributivo di competenza – Applicabilità del regolamento

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1215/2012, art. 71, §§ 1 e 2, b)]

(v. punti 41, 44‑47)

2.        Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 1215/2012 – Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni – Motivi di diniego – Violazione delle competenze esclusive – Ambito di applicazione – Decisione emessa da un organo giurisdizionale di uno Stato membro in violazione di una clausola attributiva di competenza– Esclusione – Violazione dell’ordine pubblico dello Stato richiesto – Assenza

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1215/2012, artt. 25 e 45, §§ 1, a) e e), ii), e 3]

(v. punti 52, 53, 56‑59, 72‑76 e disp.)

Sintesi

Adita in via pregiudiziale, la Corte precisa la portata dei motivi di diniego del riconoscimento delle decisioni giudiziarie emesse negli Stati membri, previsti dal regolamento Bruxelles I bis (1), nel caso in cui l’autorità giurisdizionale d’origine si è dichiarata competente in violazione di un accordo attributivo di competenza contenuto in un contratto di trasporto internazionale.

La ACC Distribution UAB aveva stipulato con la Rhenus Logistics UAB, una società di trasporto, un contratto per il trasporto di merci dai Paesi Bassi alla Lituania. Poiché una parte delle merci è stata rubata durante il trasporto, la Gjensidige ADB, una compagnia di assicurazione, ha risarcito ACC Distribution.

Nel febbraio 2017, la Rhenus Logistics ha proposto dinanzi ad un giudice dei Paesi Bassi un’azione di accertamento della limitazione della sua responsabilità. Tale giudice si è dichiarato competente a statuire e ha considerato che l’accordo attributivo di competenza in favore delle autorità giurisdizionali lituane, contenuto nel contratto sottoscritto tra la ACC Distribution e la Rhenus Logistics, fosse nullo dal momento che aveva l’effetto di limitare la scelta dei giudici competenti prevista dalla convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (in prosieguo: la «CMR») (2).

Nel settembre 2017, la Gjensidige ha adito un giudice lituano per far condannare la Rhenus Logistics al rimborso dell’indennizzo pagato alla ACC Distribution. Tale giudice ha sospeso il procedimento sino all’adozione, nel 2019, da parte del giudice dei Paesi Bassi della decisione definitiva sulla limitazione della responsabilità della Rhenus Logistics. Successivamente, il giudice lituano ha respinto l’azione proposta dalla Gjensidige sulla base dell’autorità di cosa giudicata della decisione del giudice dei Paesi Bassi. Tale rigetto è stato confermato in appello.

Chiamato a pronunciarsi su un’impugnazione proposta dalla Gjensidige, il Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema di Lituania) si interroga sulla compatibilità della CMR con il regolamento Bruxelles I bis, in quanto tale convenzione consente di non tener conto degli accordi di scelta del foro che, secondo tale regolamento, sono in principio esclusivi (3). Inoltre, sebbene ritenga che tale regolamento non preveda espressamente motivi di diniego del riconoscimento di una decisione giudiziaria emessa in violazione di un accordo di scelta del foro, detto giudice si domanda se la tutela di tali accordi debba essere estesa al riconoscimento e all’esecuzione di una tale decisione. Di conseguenza, esso ha deciso di adire la Corte in via pregiudiziale.

Giudizio della Corte

In via preliminare, dato che il contratto di trasporto internazionale di cui al procedimento principale rientra nell’ambito di applicazione tanto del regolamento Bruxelles I bis quanto della CMR, la Corte esamina se la questione di un eventuale diniego del riconoscimento di una decisione giudiziaria emessa nonostante l’esistenza di un accordo attributivo di competenza a favore delle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro, debba essere valutata alla luce del regolamento Bruxelles I bis o della CMR.

A tal proposito, da un lato, il regolamento Bruxelles I bis (4) prevede che le decisioni emesse in uno Stato membro da un’autorità giurisdizionale che abbia fondato la propria competenza giurisdizionale su una convenzione relativa a una materia particolare devono essere riconosciute ed eseguite negli altri Stati membri in conformità a tale regolamento, le cui disposizioni possono in ogni caso essere applicate anche quando tale convenzione determina le condizioni del riconoscimento e dell’esecuzione di tali decisioni. Quanto alla CMR (5), essa si limita a subordinare l’esecuzione di una sentenza all’adempimento delle formalità all’uopo prescritte nel paese interessato, le quali tuttavia non possono comportare alcun riesame di merito del processo.

Dall’altro lato, l’applicazione di una tale convenzione non può pregiudicare i principi sottesi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale all’interno dell’Unione. Per quanto riguarda specificamente il principio della fiducia reciproca, l’autorità giurisdizionale dello Stato richiesto non si trova in nessun caso in una posizione migliore rispetto all’autorità giurisdizionale di origine per pronunciarsi sulla competenza di quest’ultima, cosicché il regolamento Bruxelles I bis non autorizza, in principio, il sindacato della competenza di un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro da parte di un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro.

In tali condizioni, la questione di un eventuale diniego del riconoscimento deve essere valutata alla luce del regolamento Bruxelles I bis.

Fatta tale precisazione, in primo luogo, la Corte deduce dalla formulazione del paragrafo 1, lettera a) (6), e lettera e), punto ii) (7), dell’articolo 45, del regolamento Bruxelles I bis che un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro non può negare di riconoscere una decisione di un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con la motivazione che quest’ultima si è dichiarata competente in violazione di un accordo attributivo di competenza.

In secondo luogo, tale interpretazione letterale è avvalorata dal contesto in cui si inseriscono dette disposizioni nonché dagli obiettivi e dalla finalità del regolamento Bruxelles I bis. La Corte ricorda che, nel sistema istituito da tale regolamento, il riconoscimento reciproco costituisce la regola, mentre i motivi che consentono di negare il riconoscimento sono elencati in modo tassativo. Orbene, il legislatore dell’Unione ha scelto di non includere tra tali motivi la violazione delle disposizioni del regolamento relative alla proroga di competenza. Pertanto, dalla tutela degli accordi attributivi di competenza, prevista da tale regolamento (8), non consegue che la violazione di queste ultime costituisca, in quanto tale, un motivo di diniego del riconoscimento.

In terzo luogo, la Corte rileva che, nel caso di specie, nulla nel fascicolo di cui dispone consente di concludere che il riconoscimento della decisione del giudice dei Paesi Bassi contrasti in modo inaccettabile con l’ordinamento giuridico lituano in quanto lesivo di un principio fondamentale. In particolare, il solo fatto che un’azione non sia giudicata dall’autorità giurisdizionale designata in un accordo attributivo di competenza e che, di conseguenza, non si statuisca su tale azione secondo il diritto dello Stato membro cui appartiene tale autorità giurisdizionale, non può essere considerato una violazione del diritto a un equo processo, di gravità tale che il riconoscimento della decisione su detta azione sarebbe manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto.


1      Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I bis»).


2      Articolo 31, paragrafo 1, della convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, come modificata dal Protocollo firmato a Ginevra il 5 luglio 1978.


3      V. articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis.


4      Articolo 71, paragrafo 2, lettera b), primo comma e secondo comma, seconda frase, del regolamento Bruxelles I bis.


5      Articolo 31, paragrafo 3, della CMR.


6      Tale disposizione sancisce il motivo di diniego del riconoscimento in caso di violazione dell’ordine pubblico dello Stato membro richiesto.


7      Tale disposizione prevede che, su istanza di ogni parte interessata, il riconoscimento di una decisione è negato se quest’ultima è in contrasto con le disposizioni del capo II, sezione 6, del regolamento Bruxelles I bis, relative alle competenze esclusive.


8      V. considerando 22 del regolamento Bruxelles I bis.