Language of document : ECLI:EU:T:2002:249

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

17 ottobre 2002 (1)

«Pesca - Riduzione di un contributo finanziario comunitario - Ricorso di annullamento - Artt. 44 e 47 del regolamento (CEE) n. 4028/86 e art. 7 del regolamento (CEE) n. 1116/88 - Principio di proporzionalità - Ricorso per risarcimento danni»

Nella causa T-180/00,

Astipesca SL, con sede in Huelva (Spagna), rappresentata dagli avv.ti J.-R. García-Gallardo Gil-Fournier e M.D. Domínguez Pérez,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dal sig. L. Visaggio, quindi dalla sig.ra S. Pardo Quintillán, in qualità di agenti, assistiti dall'avv. J. Guerra Fernández, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto, da una parte, una domanda di annullamento del fax della Commissione 5 maggio 2000, con il quale si informa la ricorrente del pagamento, effettuato il 4 maggio 2002, di una parte del saldo del contributo assegnato al progetto SM/ESP/20/92, e della lettera della Commissione 18 maggio 2000, relativa alla riduzione del contributo suddetto, e, dall'altra, una domanda di risarcimento basata sull'asserita illegittimità della sospensione del pagamento del saldo di tale contributo e della suddetta riduzione,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),

composto dai sigg. M. Jaeger, presidente, K. Lenaerts e J. Azizi, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale dell'8 maggio 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

1.
    Il 18 dicembre 1986 il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 4028, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura (GU L 376, pag. 7). Tale regolamento, come è stato modificato, successivamente, dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1990, n. 3944 (GU L 380, pag. 1), dal regolamento (CEE) del Consiglio 21 settembre 1992, n. 2794 (GU L 282, pag. 3), e dal regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1992, n. 3946 (GU L 401, pag. 1), prevede, agli artt. 21-21 quinquies, la possibilità per la Commissione di accordare a progetti di società miste di pesca vari tipi di contributi finanziari, di un importo variabile a seconda del tonnellaggio e della vetustà dei pescherecci interessati, purché tali progetti rispettino le condizioni che esso stabilisce.

2.
    La «società mista» è definita, all'art. 21 bis del regolamento n. 4028/86, come segue:

«Ai sensi del presente titolo, per “società mista” s'intende una società di diritto privato che raggruppi uno o più armatori comunitari e uno o più partner di un paese terzo con il quale la Comunità abbia delle relazioni e che siano vincolati da un contratto di società mista, destinata a sfruttare e, se del caso, a valorizzare le risorse alieutiche situate nelle acque sotto sovranità e/o giurisdizione di detti paesi terzi, nella prospettiva di approvvigionare in via prioritaria il mercato della Comunità»

3.
    L'art. 21 ter, n. 2, del regolamento n. 4028/86 recita:

«Per beneficiare del contributo finanziario, i progetti di società miste devono riguardare navi di lunghezza, misurata tra perpendicolari, superiore a 12 metri, tecnicamente idonee alle operazioni di pesca progettate, in attività da più di cinque anni, battenti bandiera di uno Stato membro, immatricolate in un porto della Comunità ma che saranno trasferite definitivamente nel paese terzo interessato dalla società mista (...)».

4.
    L'art. 21 quinquies, nn. 1 e 2, del regolamento n. 4028/86 stabilisce le modalità relative alla presentazione di una domanda di contributo finanziario e alla procedura di concessione del medesimo. Al n. 3 dello stesso articolo si stabilisce che, per i progetti che hanno beneficiato del contributo finanziario, il beneficiario deve trasmettere alla Commissione e allo Stato membro una relazione periodica sull'attività della società mista.

5.
    L'art. 44 del regolamento n. 4028/86 dispone:

«1. Per tutta la durata dell'intervento comunitario, l'autorità o l'organismo all'uopo designato dallo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, a richiesta di quest'ultima, tutti i documenti giustificativi e tutti i documenti atti a stabilire che le condizioni finanziarie o di altro genere prescritte per ciascun progetto sono soddisfatte. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 47, può decidere di sospendere, sopprimere o ridurre il contributo:

-    se il progetto non viene eseguito come previsto ovvero

-    se alcune condizioni prescritte non sono soddisfatte (...).

La decisione è notificata allo Stato membro interessato e al beneficiario.

La Commissione procede al recupero delle somme il cui versamento non era o non è giustificato.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 47».

6.
    L'art. 47 del regolamento n. 4028/86 recita:

«1. Nei casi in cui si fa riferimento alle disposizioni del presente articolo, il comitato permanente per le strutture della pesca è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo o a richiesta del rappresentante dello Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere in merito a tale progetto entro un termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza del problema (...).

3. La Commissione adotta le misure che sono di immediata applicazione. Tuttavia, le misure non conformi al parere espresso dal comitato sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio; in tal caso, la Commissione può rinviarne l'applicazione di un mese al massimo a decorrere dalla comunicazione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare misure diverse entro il termine di un mese».

7.
    Il 20 aprile 1988 la Commissione ha adottato il regolamento (CEE) n. 1116/88, recante modalità di esecuzione delle decisioni di contributo per progetti concernenti azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca, dell'acquicoltura e del riassetto della fascia costiera (GU L 112, pag. 1).

8.
    L'art. 7 del regolamento n. 1116/88 prevede:

«Prima di avviare la procedura di sospensione, riduzione o soppressione del contributo di cui all'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (...) n. 4028/86, la Commissione:

-    ne informa lo Stato membro sul cui territorio il progetto dev'essere realizzato, affinché prenda posizione in merito;

-    consulta l'autorità competente incaricata di trasmettere i documenti giustificativi;

-    invita il beneficiario o i beneficiari ad esprimere, tramite l'autorità o l'organismo competente, i motivi per cui non hanno rispettato le condizioni previste».

9.
    Il 21 giugno 1991 la Commissione ha adottato il regolamento (CEE) n. 1956, che fissa le modalità d'applicazione del regolamento n. 4028/86 per quanto riguarda le azioni di incentivazione alla costituzione delle società miste (GU L 181, pag. 1).

10.
    L'art. 5 del regolamento n. 1956/91 dispone che il pagamento del contributo comunitario viene effettuato solo quando la società mista è costituita nel paese terzo interessato e allorché i pescherecci trasferiti sono stati definitivamente cancellati dal registro comunitario e registrati in un porto del paese terzo in cui ha sede la società mista. Esso aggiunge che, quando il contributo comunitario consiste, in tutto o in parte, in una sovvenzione in conto capitale, tale sovvenzione può formare oggetto di un primo versamento non superiore all'80% del suo importo totale, sempreché siano rispettate le dette condizioni. La domanda di pagamento del saldo della sovvenzione dev'essere accompagnata dal primo rapporto periodico relativo all'attività della società mista. Tale domanda non può essere presentata prima che siano passati dodici mesi dalla data di pagamento del primo versamento.

11.
    Ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 1956/91, la relazione periodica di cui all'art. 21 quinquies, n. 3, del regolamento n. 4028/86 dev'essere trasmessa alla Commissione ogni dodici mesi per tre anni consecutivi, contenere i dati indicati nell'allegato III del medesimo regolamento ed essere presentata nella forma prescritta dallo stesso allegato.

12.
    La parte B dell'allegato I del regolamento n. 1956/91 contiene una nota, intitolata «Importante», redatta come segue:

«Si ricorda ai richiedenti che affinché una società mista possa beneficiare di un premio ai sensi del regolamento (...) n. 4028/86, modificato dal regolamento (CEE) n. 3944/90, questa deve in particolare:

-    riguardare pescherecci di lunghezza superiore a 12 metri, misurata fra perpendicolari, tecnicamente idonei alle operazioni di pesca previste, in attività da oltre 5 anni, battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità e registrati in un porto della Comunità ma che saranno trasferiti definitivamente nel paese terzo interessato dalla società mista (...).

-     essere destinata a sfruttare e, se del caso, a valorizzare le risorse alieutiche situate nelle acque soggette alla sovranità e/o alla giurisdizione del paese terzo interessato,

-    mirare all'approvvigionamento prioritario del mercato della Comunità,

-    essere fondata su una convenzione di società mista».

Fatti all'origine della controversia

13.
    Il 30 aprile 1992 la Martín Vázquez SA ha presentato alla Commissione, tramite le autorità spagnole, un progetto di società mista per ottenere un contributo finanziario ai sensi del regolamento n. 4028/86. Tale progetto, che aveva ottenuto l'avallo delle autorità sopraindicate, prevedeva il trasferimento, ai fini di attività di pesca, di tre pescherecci, il Marvasa Once, il Marvasa Doce e il Nuevo Usisa, alla società mista ispano-marocchina costituita dalla Martín Vázquez e dalla ditta marocchina Spamofish.

14.
    Con decisione 5 luglio 1993 (in prosieguo: la «decisione del luglio 1993»), la Commissione ha concesso al progetto di cui al punto precedente (progetto SM/ESP/20/92; in prosieguo: il «progetto») un contributo comunitario per un importo massimo di ECU 3 047 190. Tale decisione prevedeva il versamento di un aiuto pari a ECU 609 438 da parte del Regno di Spagna.

15.
    In seguito alla domanda della Martín Vázquez, la Commissione ha adottato, il 7 gennaio 1994, una decisione che modificava quella del luglio 1993 (in prosieguo: la «decisione del gennaio 1994»), con la quale essa autorizzava la sostituzione, ai fini dell'esecuzione del progetto, del peschereccio Marvasa Doce, che era naufragato prima della realizzazione dello stesso progetto, con il peschereccio Verecuatro. L'importo massimo del contributo comunitario è stato ridotto a ECU 2 921 520 e quello del Regno di Spagna a ECU 584 304.

16.
    Il 25 ottobre 1996 la Commissione, a seguito della domanda della Martín Vázquez, ha adottato una decisione che modificava quella del gennaio 1994 (in prosieguo: la «decisione dell'ottobre 1994»). Le modifiche consistevano nel sostituire, da una parte, la società mista ispano-marocchina con una società mista ispano-senegalese, Astipêche Senegal SA, e, dall'altra, la ditta marocchina Spamofish con la sig.ra Ouleymatou Ndoye. Tali modifiche sono state motivate dalle difficoltà amministrative connesse con l'accesso alla zona di pesca marocchina e con l'acquisizione delle licenze di pesca necessarie. L'importo massimo del contributo comunitario è rimasto fissato a ECU 2 921 520.

17.
    Il 27 novembre 1997 la Commissione ha versato l'80% del contributo.

18.
    Nel settembre 1998 la Martín Vázquez ha chiesto, tramite le autorità spagnole, il versamento del saldo del contributo. A tale domanda era allegata una prima relazione periodica sulle attività realizzate dalla società mista per il progetto dal 1° aprile al 31 dicembre 1997.

19.
    Su richiesta della Commissione, la Martín Vázquez, tramite le autorità spagnole, ha fornito informazioni supplementari sull'esecuzione del progetto, pervenute alla Commissione, rispettivamente, il 15 ottobre e il 17 novembre 1998.

20.
    Nel fax 3 giugno 1999 inviato alla Commissione, il sig. Almécija Cantón, direttore generale competente per le strutture e i mercati della pesca presso il Segreteriato generale della pesca marittima del Ministero spagnolo dell'Agricoltura, della Pesca e dell'Alimentazione, ha affermato che la realizzazione degli obiettivi assegnati al progetto era stata sufficientemente provata e che, quindi, non capiva i motivi per i quali la Commissione tardava a pagare il saldo del contributo, malgrado le richieste in proposito.

Fase precontenziosa

21.
    In una lettera inviata alla Martín Vázquez il 4 giugno 1999 (in prosieguo: la «lettera 4 giugno 1999») il sig. Cavaco, direttore generale della direzione generale (DG) «Pesca» della Commissione, ha affermato che da talune informazioni in possesso della Commissione risultava che il peschereccio Aziz, ex Nuevo Usisa, esercitava le sue attività di pesca nelle acque marocchine mentre, in forza dei regolamenti nn. 4028/86 e 1956/91, l'oggetto della società mista dev'essere lo sfruttamento delle risorse alieutiche del paese terzo citato nella decisione di concessione del contributo, nel caso di specie il Senegal. Egli ha affermato che, conformemente all'art. 44, n. 1, del regolamento n. 4028/86, la Commissione aveva deciso di ridurre il contributo inizialmente accordato al progetto. Inoltre ha comunicato che l'importo di tale riduzione sarebbe equivalso alla differenza fra la somma destinata alla società mista relativa al peschereccio interessato (ECU 1 138 530) e la somma concernente il trasferimento definitivo di tale peschereccio in un paese terzo (ECU 569 265), ovvero ECU 569 265, e che il saldo da versare alla Martín Vázquez sarebbe stato di ECU 15 039, corrispondente alla differenza fra la somma relativa all'ultima rata (20%) del contributo inizialmente accordato (ECU 584 304) e l'importo della riduzione prevista (ECU 569 265). Ha segnalato che, se non avesse avuto entro i successivi trenta giorni l'accordo formale dell'impresa beneficiaria circa la soluzione proposta, sarebbe stato obbligato a ordinare ai propri uffici di proseguire la procedura di riduzione.

22.
    Lo stesso giorno è stata inviata al sig. Almécija Cantón una copia della lettera di cui al punto precedente.

23.
    In un documento inviato alla Commissione il 20 luglio 1999, la Martín Vázquez ha esposto le sue osservazioni sulla lettera 4 giugno 1999. Essa ha spiegato che i motivi per i quali il peschereccio Aziz aveva pescato nella zona di pesca marocchina e non in quella senegalese dipendevano dal fatto che il filone ittico senegalese non offriva le risorse sufficienti a garantire la redditività della gestione del peschereccio. Essa ha chiesto che la riduzione del contributo prevista dalla Commissione fosse simbolica, tenuto conto del fatto che l'obiettivo del progetto era stato comunque rispettato. Essa ha spiegato che la variazione della zona di pesca del peschereccio Aziz non era stata notificata alla Commissione perché essa aveva ritenuto, in base alle indicazioni fornite dalle autorità spagnole, che un cambiamento del genere non fosse essenziale, tenuto conto del fatto che al peschereccio non era stata tolta la bandiera senegalese e che esso aveva continuato ad approvvigionare il mercato comunitario.

24.
    Il sig. Almécija Cantón , con lettera 27 luglio 1999, ha trasmesso alla Commissione una copia delle osservazioni della Martín Vázquez riportate al punto precedente.

25.
    Il 22 ottobre 1999 si è svolta una riunione fra gli uffici della Commissione e il legale della Martín Vázquez.

26.
    Il 14 dicembre 1999 il legale della Martín Vázquez ha inviato alla Commissione una lettera che completava le osservazioni contenute nel documento 20 luglio 1999, sopracitato al punto 23, e che reiterava la proposta di riduzione simbolica di cui al detto documento.

27.
    Con lettera 23 febbraio 2000 il sig. Gascard, capo unità presso la DG «Pesca» comunicava al legale della Martín Vázquez che l'esame delle informazioni ricevute dalla Commissione confermava che il peschereccio Aziz pescava non nelle acque senegalesi, bensì in quelle marocchine, e che, alla luce di ciò, il contributo comunitario relativo a tale peschereccio doveva essere ridotto ai sensi dell'art. 44, n. 1, del regolamento n. 4028/86 e secondo le modalità esposte nella lettera 4 giugno 1999. Egli ha aggiunto che, purché la Martín Vázquez avesse acconsentito a una riduzione pro rata temporis del contributo, la Commissione era disposta ad autorizzare la variazione della zona di pesca del peschereccio Aziz con effetto retroattivo a decorrere dal 12 novembre 1998, data in cui le era stata notificata tale variazione, e a diminuire di conseguenza l'importo della riduzione del contributo da ECU 569 265 a ECU 300 445, di modo che, in caso di accordo, la Martín Vázquez avrebbe percepito, a saldo di ogni conto, la somma di ECU 283 859, corrispondente alla differenza fra il saldo (20%) del contributo iniziale (ECU 584 304) e l'importo della riduzione di cui sopra.

28.
    Con lettera 24 marzo 2000 il legale della Martín Vázquez ha comunicato al sig. Gascard che quest'ultima aveva accettato la proposta della Commissione concernente il pagamento della somma di ECU 283 859 di cui al punto precedente. Egli ha chiesto alla Commissione di procedere quanto prima all'adozione di una decisione definitiva di riduzione del contributo e al pagamento della somma di cui sopra, nonché di autorizzare la variazione di zona di pesca.

29.
    Nella lettera 27 aprile 2000 il sig. Almécija Cantón ha chiesto alla Commissione informazioni sullo stato della pratica.

30.
    Il 4 maggio 2000 la Commissione ha versato alla Martín Vázquez la somma di pesetas spagnole (ESP) 47 141 883, ovvero circa ECU 283 859.

31.
    Con fax 5 maggio 2000 (in prosieguo: il «fax 5 maggio 2000»), il sig. Bruyninckx della DG «Pesca» ha informato la Martín Vázquez del fatto che, in data 4 maggio 2000, era stato effettuato il versamento della somma di cui al punto precedente su un conto bancario ad essa intestato.

32.
    Con lettera 18 maggio 2000 (in prosieguo: la «lettera 18 maggio 2000»), il sig. Gascard ha informato il legale della Martín Vázquez di prendere atto dell'accordo di quest'ultima circa la proposta di riduzione formulata dalla Commissione. Egli ha esposto i motivi della detta riduzione e della relativa limitazione pro rata temporis. Inoltre ha affermato che il versamento del saldo del contributo, tenendo conto di tale riduzione, era già stato effettuato.

Procedimento

33.
    In tali circostanze, con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 5 luglio 2000, l'Astipesca, SL, subentrata nei diritti della Martín Vázquez (in prosieguo, indistintamente: la «ricorrente»), ha proposto il ricorso in esame. La fase scritta del procedimento si è conclusa il 14 marzo 2001.

34.
    Il 23 maggio 2001, in seguito all'adozione da parte della Commissione, il 19 marzo 2001, della decisione C (2001) 678 def., concernente la riduzione del contributo concesso alla ricorrente (in prosieguo: la «decisione 19 marzo 2001»), la ricorrente ha depositato presso la cancelleria del Tribunale stesso, ai sensi dell'art. 48 del regolamento di procedura del Tribunale, una memoria integrativa con la quale ha chiesto che la decisione di cui sopra fosse inserita nel fascicolo in quanto fatto nuovo intervenuto dopo la conclusione della fase scritta del procedimento.

35.
    Il 15 giugno 2001 la Commissione ha depositato presso la cancelleria del Tribunale le proprie osservazioni in merito a tale memoria integrativa.

36.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di passare alla fase orale. Nel contesto delle misure di organizzazione del procedimento, ha invitato le parti a produrre alcuni documenti e a rispondere ad alcuni quesiti. Le parti hanno ottemperato a tali richieste nei termini fissati.

37.
    All'udienza dell'8 maggio 2002 le parti hanno svolto le loro difese orali e risposto ai quesiti orali del Tribunale.

Conclusioni delle parti

38.
    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-    dichiarare il ricorso ricevibile;

-    annullare il fax e la lettera inviati dalla Commissione al proprio legale, rispettivamente, il 5 e il 18 maggio 2000;

-    condannare la Commissione al risarcimento dei danni dovuti al ritardo nel pagamento del saldo del contributo e alla riduzione del detto contributo;

-    ordinare alla Commissione di riesaminare il fascicolo;

-    condannare la Commissione alle spese.

39.
    Nella sua memoria integrativa 23 maggio 2001, la ricorrente conclude inoltre chiedendo che il Tribunale voglia dichiarare ricevibile tale memoria e consentirle di ampliare alla decisione 19 marzo 2001 l'oggetto della sua domanda di annullamento.

40.
    La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

-    dichiarare il ricorso manifestamente irricevibile e, in subordine, manifestamente infondato;

-    condannare la ricorrente alle spese.

Sulla ricevibilità

41.
    Senza sollevare formalmente un'eccezione di irricevibilità ai sensi dell'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura, la Commissione contesta la ricevibilità del ricorso. Essa deduce due motivi a sostegno della propria tesi. Il primo motivo riguarda il mancato rispetto dei requisiti formali relativi al ricorso. Il secondo motivo si basa sulla non impugnabilità del fax del 5 maggio 2000 e della lettera del 18 maggio 2000.

Sul primo motivo, relativo al mancato rispetto dei requisiti formali relativi al ricorso

42.
    Col primo motivo la Commissione fa valere, in sostanza, che il mandato accluso al ricorso non è conforme all'art. 44, n. 5, del regolamento di procedura. Infatti, il detto mandato non sarebbe stato conferito con atto notarile. Inoltre, non sarebbero state precisate le funzioni esercitate dal sig. Santos Alaminos, firmatario di tale mandato, né si sarebbe potuto sapere se quest'ultimo avesse la capacità di conferire un mandato di rappresentanza.

43.
    Al riguardo, il Tribunale ricorda che l'art. 44, n. 5, lett. b), del regolamento di procedura impone che al ricorso di una persona giuridica di diritto privato sia allegata «la prova che il mandato all'avvocato è stato regolarmente conferito da un rappresentate a ciò legittimato». Contrariamente a quanto sostiene la Commissione, la legittimità del mandato di rappresentanza non richiede quindi, ai sensi di tale disposizione, che il detto mandato sia stato conferito con atto notarile. Occorre tuttavia accertare se il mandato, nel caso di specie, sia stato legittimamente conferito da un rappresentante a ciò legittimato.

44.
    Al ricorso sono stati allegati un mandato di rappresentanza conferito ai legali della ricorrente il 28 giugno 2000 dal sig. Santos Alaminos, nonché un atto notarile dal quale risulta che a detta persona sono state assegnate dal consiglio di amministrazione della ricorrente le competenze connesse con la funzione di vicedirettore generale. Poiché l'atto notarile di cui sopra, che reca la data del 7 settembre 1995, è anteriore alla ristrutturazione subita dalla ricorrente nel maggio 1999, il Tribunale ha chiesto a quest'ultima di fornire la prova che, al momento di conferire la procura datata 28 giugno 2000, il sig. Santos Alaminos fosse a ciò legittimato.

45.
    In seguito a tale richiesta, la ricorrente ha prodotto un attestato del presidente del suo consiglio di amministrazione, datato 11 marzo 2002, dal quale risulta che il sig. Santos Alaminos ha mantenuto le competenze conferitegli con l'atto notarile 7 settembre 1995.

46.
    Ciò premesso, e dato che la Commissione non ha messo in dubbio, nelle sue memorie, il fatto che le competenze conferite al sig. Santos Alaminos, nell'ambito della sua funzione di vicedirettore generale della ricorrente, comprendono il potere di conferire un mandato ad litem, si deve concludere che il mandato conferito ai legali della ricorrente è stato legittimamente conferito da un rappresentante di questa a ciò legittimato, conformemente al criterio prescritto dall'art. 44, n. 5, lett. b), del regolamento di procedura.

47.
    Il primo motivo di irricevibilità, di conseguenza, dev'essere respinto.

Sul secondo motivo, basato sulla non impugnabilità del fax 5 maggio 2000 e della lettera 18 maggio 2000

48.
    Col secondo motivo la Commissione sostiene che il fax 5 maggio 2000 e la lettera 18 maggio 2000 non costituiscono atti impugnabili ai sensi dell'art. 230 CE. In sostanza, essa fa valere che tali due documenti non hanno prodotto effetti giuridici obbligatori tali da incidere sugli interessi della ricorrente, modificando in misura rilevante e definitiva la sua situazione giuridica. L'unico atto che può aver prodotto effetti giuridici nel caso di specie sarebbe l'ordine di pagamento emesso dalla Commissione il 4 maggio 2000. Tuttavia, gli effetti di tale ordine di pagamento non potrebbero essere ritenuti obbligatori.

49.
    Con il fax 5 maggio 2000 la Commissione si sarebbe limitata a informare la ricorrente del pagamento che essa aveva ordinato il giorno prima. Tale fax sarebbe stato firmato inoltre da un funzionario di grado inferiore rispetto a quello di capo unità, il che spiegherebbe che esso non contiene indicazioni per poterlo ritenere una decisione definitiva. D'altronde, il pagamento di cui la ricorrente è stata informata con tale fax avrebbe rappresentato un innegabile vantaggio per la medesima e quindi non si potrebbe ritenere che esso abbia leso la sua situazione giuridica.

50.
    Per quanto riguarda la lettera 18 maggio 2000, la Commissione sostiene che, contrariamente a quanto impone la ricevibilità del ricorso di annullamento ex art. 230 CE, la ricorrente non è stata la destinataria di tale lettera, inviata ai suoi legali. Inoltre, tale lettera non avrebbe prodotto alcun effetto giuridico obbligatorio e definitivo. Con essa la Commissione si sarebbe limitata a prendere atto dell'accordo al quale la ricorrente ed essa medesima erano pervenute circa la riduzione del contributo e a confermare il versamento dell'importo del saldo di tale contributo, come previsto nell'accordo. La lettera di cui sopra avrebbe quindi una portata meramente informativa. Essa non conterrebbe alcun elemento atto a far ritenere che essa contenga una decisione definitiva di riduzione.

51.
    A questo proposito il Tribunale ricorda, innanzi tutto, che, per appurare se il fax 5 maggio 2000 e la lettera 18 maggio 2000 costituiscano atti impugnabili ai sensi dell'art. 230 CE, bisogna tener conto della loro sostanza, poiché la forma in cui un atto o una decisione sono adottati è, in linea di massima, irrilevante ai fini della possibilità di impugnarli con un'azione di annullamento (v., in particolare, sentenza della Corte 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/Commissione, Racc. pag. 2639, punto 9).

52.
    Inoltre, occorre rilevare che il fax 5 maggio 2000 e la lettera 18 maggio 2000, considerati congiuntamente ed esaminati alla luce dell'ordine di pagamento emesso dalla Commissione il 4 maggio 2000, hanno avuto l'effetto di ridurre l'importo del contributo comunitario inizialmente accordato alla ricorrente con la decisione del luglio 1993, come modificata dalle decisioni del gennaio 1994 e dell'ottobre 1996. Il fatto che il fax 5 maggio 2000 sia stato firmato da un funzionario di grado inferiore a quello di capo unità, anche ammesso che sia esatto, non è comunque idoneo a invalidare l'analisi di cui sopra.

53.
    Poiché privano così la ricorrente di ottenere per intero il contributo inizialmente concesso, senza che lo Stato membro interessato disponga al riguardo di un potere discrezionale proprio, il fax 5 maggio 2000 e la lettera 18 maggio 2000 riflettono l'esistenza, nei confronti della ricorrente, di una decisione individuale che produce effetti giuridici vincolanti tali da pregiudicare i suoi interessi, modificando in modo grave la sua situazione giuridica (sentenze della Corte IBM/Commissione, citata al precedente punto 51, punto 9; 7 maggio 1991, causa C-291/89, Interhotel/Commissione, Racc. pag. I-2257, punti 12 e 13, e causa C-304/89, Oliveira/Commissione, Racc. pag. I-2283, punti 12 e 13, e 4 giugno 1992, causa C-189/90, Cipeke/Commissione, Racc. pag. I-3573, punti 11 e 12). Il fatto che la lettera 18 maggio 2000 sia stata inviata al legale della ricorrente non è, al riguardo, atto ad invalidare la constatazione che la ricorrente è la destinataria della decisione summenzionata.

54.
    Di conseguenza, il secondo motivo di irricevibilità deve essere respinto.

55.
    A conclusione dell'esame dei due motivi di irricevibilità, occorre anche sottolineare che il Tribunale non può, nell'esercizio dei poteri attribuitigli, rivolgere ingiunzioni alle istituzioni comunitarie (v., in particolare, sentenza della Corte 8 luglio 1999, causa C-5/93 P, DSM/Commissione, Racc. pag. I-4695, punto 36, e sentenza del Tribunale 24 febbraio 2000, causa T-145/98, ADT Project/Commissione, Racc. pag. II-387, punto 83). Pertanto si deve dichiarare irricevibile il capo della domanda volto a ordinare alla Commissione di riesaminare la pratica della ricorrente.

56.
    Fatta salva la riserva espressa al punto precedente, il ricorso dev'essere dichiarato ricevibile.

Nel merito

1.    Sulla domanda di annullamento

Sulla domanda di annullamento del fax 5 maggio 2000 e della lettera 18 maggio 2000

57.
    La ricorrente basa la sua domanda di annullamento del fax 5 maggio 2000 e della lettera 18 maggio 2000 su due motivi. Il primo motivo riguarda la violazione degli artt. 44 e 47 del regolamento n. 4028/86 e dell'art. 7 del regolamento n. 1116/88. Il secondo motivo si basa sulla violazione del principio di proporzionalità.

Sul primo motivo, relativo alla violazione degli artt. 44 e 47 del regolamento n. 4028/86 e dell'art. 7 del regolamento n. 1116/88

58.
    Il primo motivo si suddivide in tre parti. Con la prima parte la ricorrente adduce che la decisione di riduzione è viziata dalla violazione dell'art. 7 del regolamento n. 1116/88. Con la seconda parte, essa sostiene che la lettera 4 giugno 1999 contiene una decisione di sospensione del contributo illegittima perché quest'ultima non è stata adottata conformemente agli artt. 44 e 47 del regolamento n. 4028/86 e all'art. 7 del regolamento n. 1116/88. Con la terza parte essa fa valere che la Commissione, violando gli artt. 44 e 47 del regolamento n. 4028/86, ha ridotto il contributo senza avere preventivamente interpellato il comitato permanente per le strutture della pesca, né ha adottato, in seno al collegio dei membri della Commissione, una decisione formale di delega per il membro della Commissione competente per la pesca.

59.
    All'udienza la ricorrente ha tuttavia affermato di rinunciare incondizionatamente alla terza parte del motivo esaminato, circostanza di cui il Tribunale ha preso atto. Pertanto occorre esaminare le prime due parti di tale motivo.

- Sulla prima parte

60.
    Con la prima parte la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato l'art. 7 del regolamento n. 1116/88. Infatti, la Commissione non avrebbe informato le autorità spagnole e l'impresa beneficiaria prima di avviare la procedura di riduzione del contributo.

61.
    A tale proposito il Tribunale precisa, a titolo preliminare, che, anche se, come sottolinea la Commissione nel suo controricorso, l'art. 9, n. 1, primo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 20 luglio 1993, n. 2080, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca (GU L 193, pag. 1), dispone che il regolamento n. 4028/86 e le disposizioni che fissano le modalità di applicazione dello stesso, quali le disposizioni del regolamento n. 1116/88, sono stati abrogati il 1° gennaio 1994, risulta tuttavia dall'art. 9, n. 1, secondo comma, primo trattino, del regolamento n. 2080/93 che il regolamento n. 4028/86 e le relative disposizioni d'applicazione restano applicabili alle richieste di contributo presentate prima del 1° gennaio 1994. Orbene, nella fattispecie, la richiesta di contributo è stata presentata il 30 aprile 1992 (v. supra, punto 13). Pertanto, occorre respingere la tesi della Commissione riguardante l'inapplicabilità del regolamento n. 1116/88 al caso di specie.

62.
    Fatta tale precisazione, si deve ricordare che, ai sensi dell'art. 7 del regolamento n. 1116/88, la Commissione deve, prima di avviare la procedura di riduzione «di cui all'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (...) n. 4028/86», «informa[rne] lo Stato membro sul cui territorio il progetto dev'essere realizzato, affinché prenda posizione in merito», «consulta[re] l'autorità competente incaricata di trasmettere i documenti giustificativi» e «invita[re] il beneficiario o i beneficiari ad esprimere, tramite l'autorità o l'organismo competente, i motivi per cui non hanno rispettato le condizioni previste» (v. supra, punto 8). L'art. 44, n. 1, del regolamento n. 4028/86 rinvia alla «procedura di cui all'articolo 47» (v. supra, punto 5). Ai sensi dell'art. 47, n. 1, dello stesso regolamento, «[n]ei casi in cui si fa riferimento alle disposizioni del presente articolo, il comitato permanente per le strutture della pesca è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo o a richiesta del rappresentante dello Stato membro» (v. supra, punto 6). Il n. 2 dello stesso articolo dispone che «[i]l rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da prendere» sul quale «[i]l comitato formula il proprio parere (...) entro un termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza del problema» (v. supra, punto 6).

63.
    Dagli elementi riportati al punto precedente emerge che la procedura di cui all'art. 7 del regolamento n. 1116/88 corrisponde a quella che viene avviata quando il comitato permanente per le strutture della pesca è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente per ottenerne il parere sul progetto delle misure previsto dalla Commissione. Il rispetto di tale articolo implica quindi che la Commissione soddisfi gli obblighi da esso prescritti prima di interpellare tale comitato.

64.
    Dalle memorie della ricorrente emerge che le sue critiche riguardano il fatto che, nella presente fattispecie, la Commissione, contrariamente a quanto impongono il primo e il terzo trattino dell'art. 7 del regolamento n. 1116/88, non avrebbe informato lo Stato membro interessato, nel caso in esame il Regno di Spagna, di voler avviare la procedura di riduzione, né avrebbe invitato la ricorrente, prima di avviare tale procedura, a esprimere, tramite le autorità spagnole, i motivi per cui non ha rispettato le condizioni previste nella decisione di concessione. La ricorrente non nega, invece, che, prima di avviare la procedura di riduzione di cui all'art. 7 del regolamento n. 1116/88, la Commissione, conformemente a quanto prescritto dal secondo trattino di tale articolo, abbia consultato l'autorità competente incaricata di trasmettere i documenti giustificativi.

65.
    Occorre pronunciarsi sulla fondatezza delle critiche della ricorrente relative all'asserita inosservanza da parte della Commissione degli obblighi previsti al primo e al terzo trattino dell'art. 7 del regolamento n. 1116/88.

66.
    A tale proposito il Tribunale constata, leggendo la lettera 4 giugno 1999 (v. supra, punto 21), che la Commissione, alla luce di informazioni da cui risultava che il peschereccio Aziz pescava nelle acque marocchine e non, come previsto, nelle acque senegalesi, ha comunicato alla ricorrente che aveva deciso di ridurre, conformemente all'art. 44, n. 1, del regolamento n. 4028/86, il contributo inizialmente accordato al progetto e che l'importo di tale riduzione sarebbe stato di ECU 569 265. La ricorrente é stata informata del fatto che, in mancanza di accordo formale da parte sua, entro trenta giorni, sulla soluzione proposta, la Commissione avrebbe proseguito la procedura di riduzione. Al sig. Almécija Cantón è stata inviata una copia di tale lettera (v. supra, punto 22), data la sua funzione in seno al Segreteriato generale della Pesca marittima del Ministero spagnolo dell'Agricoltura, della Pesca e dell'Alimentazione.

67.
    Il 20 luglio 1999 la ricorrente ha inviato alla Commissione un documento con le sue osservazioni sulla lettera 4 giugno 1999, con le quali ha spiegato, in particolare, i motivi per i quali il peschereccio Aziz aveva pescato nelle acque marocchine e non nelle acque senegalesi, nonché i motivi per i quali essa non aveva ritenuto necessario notificare alla Commissione la variazione di zona di pesca (v. supra, punto 23). Il sig. Almécija Cantón, con lettera 27 luglio 1999, ha anche inviato alla Commissione una copia dei commenti summenzionati (v. supra, punto 24).

68.
    Alla luce degli elementi riportati ai due punti precedenti, occorre sottolineare che, anche se, come ha notato la ricorrente nelle sue memorie, la Commissione fa riferimento, nella sua lettera 4 giugno 1999, alla «procedura di riduzione in corso», la ricorrente non nega tuttavia che l'invio della detta lettera al sig. Almécija Cantón e ad essa medesima, così come la comunicazione alla Commissione, avvenuta il 20 e il 27 luglio 1999, delle sue osservazioni a proposito di tale lettera abbiano preceduto la consultazione del comitato permanente per le strutture della pesca.

69.
    La ricorrente non nega neanche che il sig. Almécija Cantón, alto funzionario del Ministero spagnolo dell'Agricoltura, della Pesca e dell'Alimentazione, competente per le strutture dei mercati della pesca, costituiva, nella fattispecie, l'autorità dello «Stato membro sul cui territorio il progetto dev'essere realizzato», ai sensi dell'art. 7, primo trattino, del regolamento n. 1116/88. Inoltre, poiché il sig. Almécija Cantón non aveva inviato alla Commissione proprie osservazioni, a seguito della lettera 4 giugno 1999, si deve ritenere che questi abbia preso posizione, ai sensi dell'art. 7, primo trattino, del regolamento n. 1116/88, facendo proprie le osservazioni formulate dalla ricorrente nel documento 20 luglio 1999, da lui inviate alla Commissione con la sua lettera 27 luglio 1999.

70.
    Dagli elementi che precedono (punti 66-69) risulta che, prima che il comitato permanente per le strutture della pesca fosse chiamato a pronunciarsi da parte del suo presidente, le autorità spagnole erano state avvertite dalla Commissione della sua intenzione di ridurre il contributo conformemente all'art. 44, n.1, del regolamento n. 4028/86, e che la ricorrente era stata chiamata dalla Commissione a spiegare i motivi per cui non aveva rispettato le condizioni previste nella decisione di concessione del contributo, il che essa ha fatto nel suo documento 20 luglio 1999 che contiene le sue osservazioni in merito alla lettera 4 giugno 1999 e che è stato inviato alla Commissione il 20 e il 27 luglio 1999. Pertanto, e considerato pacifico il rispetto da parte della Commissione dell'obbligo di cui al secondo trattino dell'art. 7 del regolamento n. 1116/88 (v. supra, punto 64), si deve concludere che la Commissione ha adempiuto i vari obblighi impostile dal citato articolo prima di avviare la procedura di riduzione da esso contemplata.

71.
    La prima parte del primo motivo deve quindi essere respinta.

- Sulla seconda parte

72.
    Con la seconda parte la ricorrente fa valere che la lettera 4 giugno 1999 contiene una decisine implicita di sospensione del contributo, ai sensi dell'art. 44, n. 1, del regolamento n. 4028/86. Orbene, la decisione di sospendere il contributo avrebbe dovuto essere adottata, secondo la ricorrente, conformemente agli artt. 44 e 47 del regolamento n. 4028/86 e all'art. 7 del regolamento n. 1116/88 (sentenza della Corte 25 maggio 2000, causa C-359/98 P, Ca'Pasta/Commissione, Racc. pag. I-3977, punti 26-36).

73.
    A questo proposito il Tribunale ricorda che, con la lettera 4 giugno 1999, la Commissione ha comunicato alla ricorrente che, viste le informazioni in suo possesso concernenti le attività del peschereccio Aziz, essa era intenzionata a ridurre il contributo iniziale in base all'art. 44, n. 1, del regolamento n. 4028/86. D'altronde, risulta dalla detta lettera che, comunicata tale intenzione, la Commissione ha deciso di congelare il versamento del saldo del contributo chiesto dalla ricorrente nel settembre 1998, in attesa che quest'ultima accettasse la proposta di riduzione del contributo contenuta in tale lettera. Ne consegue che, oltre alla comunicazione relativa alla riduzione contemplata, la lettera 4 giugno 1999 ha comportato la sospensione del pagamento del saldo del contributo. Essa deve quindi essere interpretata nel senso che contiene una decisione di sospensione del contributo (sentenza Ca'Pasta/Commissione, citata al punto precedente, punti 29-32).

74.
    Tuttavia, anche ammesso che la decisione di sospensione contenuta nella lettera 4 giugno 1999 sia stata adottata in violazione degli artt. 44 e 47 del regolamento n. 4028/86 e dell'art. 7 del regolamento n. 1116/88, il Tribunale sottolinea che l'asserita illegittimità che vizia la decisione di sospensione del contributo non può comunque incidere sulla legittimità della decisione di riduzione, contenuta nel fax e nella lettera oggetto della domanda di annullamento in esame, la quale costituisce una decisione autonoma rispetto alla decisione di sospensione summenzionata.

75.
    A questo proposito occorre rammentare, da un lato, che l'esame della prima parte del motivo in discussione ha portato a respingere l'affermazione della ricorrente secondo la quale la decisione di riduzione di cui sopra era stata adottata in violazione dell'art. 7 del regolamento n. 1116/88 e, dall'altro, che la ricorrente ha rinunciato in udienza alla terza parte del detto motivo, relativo all'adozione di tale decisione in violazione degli artt. 44 e 47 del regolamento n. 4028/86.

76.
    Ne consegue che la seconda parte del motivo deve essere respinta. Il primo motivo deve conseguentemente essere respinto integralmente.

Sul secondo motivo, relativo ad una violazione del principio di proporzionalità

77.
    Col secondo motivo la ricorrente sostiene che la riduzione decisa dalla Commissione costituisce una sanzione sproporzionata.

78.
    A questo proposito il Tribunale rammenta che il principio di proporzionalità, sancito dal terzo comma dell'art. 5 CE, esige, per giurisprudenza costante, che gli atti delle istituzioni comunitarie non vadano oltre quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefisso (v., in particolare, sentenza della Corte 17 maggio 1984, causa 15/83, Denkavit Nederland, Racc. pag. 2171, punto 25, e sentenza del Tribunale 19 giugno 1997, causa T-260/94, Air Inter/Commissione, Racc. pag. II-997, punto 144).

79.
    Va aggiunto che, trattandosi della valutazione di una situazione economica complessa, quale è la materia della politica della pesca, le istituzioni comunitarie dispongono di un ampio potere discrezionale (sentenze della Corte 5 ottobre 1999, causa C-179/95, Spagna/Consiglio, Racc. pag. I-6475, punto 29, e 25 ottobre 2001, causa C-120/99, Italia/Consiglio, Racc. pag. I-7997, punto 44). Nel sindacare la legittimità dell'esercizio di detto potere, il giudice deve limitarsi a valutare se l'esercizio di tale potere sia viziato da errore manifesto, sviamento di potere o palese sconfinamento, da parte dell'istituzione, dai limiti del potere discrezionale (v., in tal senso, sentenza della Corte 29 febbraio 1996, cause riunite C-296/93 e C-307/93, Francia e Irlanda/Commissione, Racc. pag. I-795, punto 31).

80.
    Nella fattispecie occorre sottolineare che, ai sensi dell'art. 44, n. 1, primo trattino, del regolamento n. 4028/86, la Commissione può decidere di ridurre il contributo «se il progetto non viene eseguito come previsto».

81.
    Orbene, è pacifico fra le parti che, di fronte a difficoltà amministrative legate all'accesso alla zona di pesca marocchina e all'acquisizione delle licenze necessarie, la ricorrente, su sua richiesta, ha ottenuto, con la decisione dell'ottobre 1996, che la società mista ispano-marocchina, inizialmente interessata, in forza della decisione del luglio 1993, dal progetto sovvenzionato, fosse sostituita da una società mista ispano-senegalese. Di conseguenza, la corretta esecuzione del progetto implicava, ai sensi della modifica apportata con la decisione dell'ottobre 1996 e della normativa applicabile (v. supra, punti 2 e 15), che i pescherecci messi a disposizione di tale progetto sfruttassero e, eventualmente, valorizzassero le risorse alieutiche delle acque senegalesi.

82.
    La ricorrente tuttavia non nega che, successivamente alla decisione dell'ottobre 1996, il peschereccio Aziz, uno dei tre pescherecci assegnati al progetto, abbia esercitato le sue attività di pesca nelle acque marocchine, senza averlo previamente notificato alla Commissione. Si deve constatare pertanto che il progetto non è stato eseguito come previsto, il che, ai termini dell'art. 44, n. 1, primo trattino, del regolamento n. 4028/86, autorizzava la Commissione a ridurre il contributo.

83.
    Occorre ora esaminare gli argomenti elaborati dalla ricorrente per dimostrare il carattere sproporzionato della riduzione decisa nel caso di specie.

84.
    In primo luogo, la ricorrente contesta alla Commissione di non aver tenuto conto della durata limitata dell'infrazione.

85.
    Il Tribunale rileva tuttavia che dalla lettera 18 maggio 2000 risulta che la Commissione, ai fini della riduzione del contributo, ha preso in considerazione il fatto che la variazione di zona di pesca del peschereccio Aziz le era stato notificato nel novembre 1998 e pertanto ha considerato solamente il periodo compreso tra aprile 1997, data d'inizio delle attività della società mista oggetto della decisione dell'ottobre 1996, e ottobre 1998, non avendo tenuto conto del periodo successivo alla notifica di cui sopra. Contrariamente alle affermazioni della ricorrente, la riduzione decisa dalla Commissione è quindi proporzionale alla durata della violazione da essa considerata.

86.
    La ricorrente denuncia la mancata considerazione da parte della Commissione, ai fini della limitazione temporale della riduzione, dei cinque mesi, compresi fra aprile e settembre 1997, durante i quali il peschereccio Aziz sarebbe stato «bloccato in Senegal» e non avrebbe pescato in Marocco (punto 62 del ricorso).

87.
    Tuttavia, occorre rilevare che la ricorrente non asserisce che, durante il periodo di cinque mesi di cui al punto precedente, il peschereccio Aziz abbia esercitato attività nella zona di pesca senegalese. Al contrario, essa afferma nel suo ricorso (punto 82) che tale peschereccio «non era in grado di pescare nelle acque senegalesi perché la specie nella quale era specializzato non esisteva nelle acque di quel paese». La Commissione ha quindi potuto legittimamente ritenere che il peschereccio Aziz non avesse sfruttato le risorse alieutiche delle acque senegalesi, durante il periodo summenzionato, contrariamente a quanto richiesto nella fattispecie dalla decisione dell'ottobre 1996 alla luce della normativa applicabile (v. supra, punti 2 e 12). Ne consegue che essa a buon diritto non ha riconosciuto i cinque mesi compresi fra aprile e settembre 1997 come un periodo d'attività del peschereccio Aziz nella zona di pesca senegalese.

88.
    In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione non ha tenuto conto della mancanza di gravità dell'infrazione. L'obbligo di pescare nelle acque del paese terzo oggetto della decisione di concessione del contributo sarebbe secondario, di modo che il mancato rispetto di tale obbligo non potrebbe essere ritenuto un'infrazione grave.

89.
    A tale proposito il Tribunale precisa, a titolo preliminare, che, così come si evince dalla lettera 18 maggio 2000 alla luce della lettera 4 giugno 1999, la riduzione decisa dalla Commissione ha esclusivamente riguardato la parte del contributo che si riferiva al peschereccio Aziz, considerato dalla controversa variazione di zona di pesca.

90.
    Ciò precisato, occorre, innanzi tutto, rammentare che, ai sensi dell'art. 21 bis del regolamento n. 4028/86, il quale definisce la società mista ai sensi dello stesso regolamento, l'obiettivo della creazione di una siffatta società consiste nello sfruttare e, se del caso, nel valorizzare, nella prospettiva di approvvigionare in via prioritaria il mercato comunitario, le risorse alieutiche situate nelle acque sotto sovranità e/o giurisdizione del paese terzo interessato dalla costituzione della società (v. supra, punto 2).

91.
    Alla luce delle indicazioni riportate al punto precedente, è innegabile che lo sfruttamento, da parte dei pescherecci messi a disposizione per la creazione di una società mista, della zona di pesca del paese terzo dal quale proviene il socio dell'armatore comunitario coinvolto nel progetto costituisce, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, un elemento essenziale della realizzazione ddi detto progetto. Come giustamente sottolinea nei suoi atti la Commissione, il rispetto dell'obbligo di pescare nelle acque del paese terzo contemplato dal progetto è una condizione indispensabile per la buona gestione e per la stabilità delle relazioni internazionali fra la Comunità e gli Stati terzi nell'ambito della politica della pesca, obiettivo sottolineato tanto al tredicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 3944/90, che ha modificato il regolamento n. 4028/86, quanto al terzo ‘considerando’ del regolamento n. 1956/91.

92.
    Questo è il motivo per il quale il regolamento n. 1956/91 richiede che siano fornite alla Commissione informazioni precise sulle zone di sfruttamento dei pescherecci messi a disposizione del progetto, al momento della domanda di concessione del contributo, delle domande di pagamento della prima rata e del saldo del contributo concesso e nelle relazioni periodiche sull'attività della società mista (allegati I-IV al detto regolamento). E' sempre per questo motivo che, nella parte B dell'allegato I del regolamento n. 1956/91, la Commissione richiama in particolare l'attenzione dei richiedenti un contributo finanziario comunitario sul fatto che la concessione di un contributo del genere è subordinata, segnatamente, al fatto che la società mista sia destinata a sfruttare e, se del caso, a valorizzare le risorse alieutiche situate nelle acque del paese terzo interessato (v. supra, punto 12).

93.
    Inoltre il Tribunale ricorda che, secondo una giurisprudenza consolidata, i richiedenti e i beneficiari di contributi assumono un obbligo di informazione e di correttezza che impone loro di assicurarsi dell'attendibilità delle informazioni da essi fornite alla Commissione, nonché del fatto che tali informazioni non siano tali da indurla in errore; ove così non fosse, il sistema di controlli e di prove adottato per verificare l'adempimento delle condizioni di concessione del contributo non può efficacemente funzionare (sentenza del Tribunale 12 ottobre 1999, causa T-216/96, Conserve Italia/Commissione, Racc. pag. II-3139, punto 71). La Corte ha di recente sottolineato l'importanza del rispetto di tale obbligo «per il buon funzionamento del sistema, così da permettere il controllo circa l'adeguata utilizzazione dei fondi comunitari» (sentenza della Corte 24 gennaio 2002, causa C-500/99 P, Conserve Italia/Commissione, Racc. pag. I-867, punto 100). In mancanza di informazioni sicure, progetti che non soddisfano le condizioni prescritte potrebbero essere oggetto di contributo (precitata sentenza 12 ottobre 1999, Conserve Italia/Commissione, punto 71).

94.
    Nella presente fattispecie la ricorrente non nega, senza che la Commissione ne fosse previamente informata, di aver spostato l'attività del peschereccio Aziz dalla zona di pesca senegalese, che si suppone esso abbia sfruttato in forza della decisione dell'ottobre 1996 alla luce della normativa applicabile, alla zona di pesca marocchina. In tal modo la ricorrente è venuta meno a una condizione essenziale per la realizzazione del progetto in parola (v. supra, punti 91 e 92).

95.
    Inoltre, come osserva la Commissione nei suoi atti, dai documenti del fascicolo risulta che, nel settembre 1998, la ricorrente ha inviato alla Commissione, tramite le autorità spagnole, una richiesta di versamento del saldo del contributo nella quale essa garantiva sull'onore che i tre pescherecci esercitavano la loro attività nelle acque senegalesi, nonché una prima relazione sull'attività relativa al periodo compreso fra il 1° aprile e 1l 31 dicembre 1997, nella quale si segnalava che l'attività dei tre pescherecci si svolgeva nella zona di pesca senegalese ed era del tutto soddisfacente.

96.
    Orbene, per quanto riguarda il peschereccio Aziz, tali indicazioni erano menzognere. Infatti, in una nota informativa dell'ottobre 1998 inviata il 12 novembre 1998 dalle autorità spagnole alla Commissione a seguito di un'ulteriore richiesta di informazioni da parte di quest'ultima motivata dall'imprecisione degli elementi relativi alle attività del peschereccio Aziz, la ricorrente ha affermato che, dopo aver cercato inutilmente di operare nelle acque senegalesi, il peschereccio Aziz, grazie a una licenza di pesca ottenuta dalle autorità marocchine nel giugno 1997, aveva trasferito la propria attività nelle acque marocchine. Nella fase scritta, essa ha affermato che l'impossibilità per il peschereccio Aziz di pescare nelle acque senegalesi l'aveva indotta a trasferire, durante il periodo a cui si riferisce la relazione citata al punto precedente, l'attività di tale peschereccio nelle acque marocchine.

97.
    Quindi è giocoforza constatare che, nella sua prima relazione periodica sull'attività, la ricorrente, dietro la copertura di una dichiarazione sull'onore, ha nascosto alla Commissione la verità in merito all'attività del peschereccio Aziz. In tal modo, essa è venuta meno al suo dovere di informazione e di correttezza nei confronti della Commissione (v. supra, punto 93).

98.
    La circostanza, addotta dalla ricorrente, secondo la quale la Commissione aveva precedentemente autorizzato, nella decisione dell'ottobre 1996, una variazione di zona di pesca, poiché una variazione del genere non poteva modificare l'obiettivo strutturale del progetto di società mista, così come il fatto, parimenti invocato dalla ricorrente, che la variazione di zona di pesca del peschereccio Aziz è stata successivamente consentita dalla Commissione senza che questa ritenesse necessario modificare la decisione iniziale di concessione, non sono idonei a invalidare l'analisi effettuata ai precedenti punti 90-97.

99.
    Nella replica la ricorrente afferma che la mancanza di notifica preventiva alla Commissione della variazione di zona di pesca del peschereccio Aziz era dovuta al fatto che le autorità spagnole, tramite le quali la ricorrente, in forza della normativa, era tenuta a rivolgersi alla Commissione, non hanno ritenuto necessario procedere a tale notifica e hanno comunicato alla ricorrente che essa poteva trasferire le attività del peschereccio Aziz verso la zona di pesca marocchina senza timore di critiche della Commissione.

100.
    Tuttavia, senza che occorra statuire sulla ricevibilità di tali affermazioni, espresse in sede di replica, con riguardo all'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura, è giocoforza constatare, innanzi tutto, che esse non sono suffragate in alcun modo.

101.
    Inoltre, anche ammettendo l'esattezza di tali affermazioni, è necessario sottolineare che spetta al beneficiario del contributo finanziario comunitario, in quanto responsabile della corretta esecuzione del progetto sovvenzionato, adottare i provvedimenti richiesti affinché la Commissione sia avvertita tempestivamente circa i cambiamenti previsti nella realizzazione del progetto. Al riguardo, nessuna disposizione della normativa applicabile consente di sostenere che al beneficiario è vietato segnalare direttamente alla Commissione, segnatamente in caso di inerzia delle autorità nazionali interessate, una modifica in grado di incidere su una condizione essenziale per la realizzazione del progetto. Ne consegue che la ricorrente non può trincerarsi dietro l'asserita inazione delle autorità spagnole per giustificare la mancata preventiva notifica alla Commissione della variazione di zona di pesca del peschereccio Aziz.

102.
    Infine, le affermazioni della ricorrente riportate al precedente punto 99 non sono tali da trascurare il fatto che, sia nella richiesta di versamento del saldo del contributo sia nella prima relazione periodica sull'attività allegata alla richiesta stessa, la ricorrente ha garantito sull'onore alla Commissione che il peschereccio Aziz pescava nelle acque senegalesi, mentre ciò era falso.

103.
    Dall'esame che precede (punti 90-102) risulta che la ricorrente, senza averlo previamente notificato alla Commissione, ha trasferito le attività del peschereccio Aziz dalla zona di pesca senegalese, oggetto della decisione dell'ottobre 1996, a quella marocchina e che essa ha nascosto alla Commissione tale variazione di zona di pesca nella richiesta di versamento del saldo del contributo e nella prima relazione periodica sull'attività allegata a tale domanda. In tal modo, essa si è resa responsabile di gravi violazioni degli obblighi essenziali per il funzionamento del sistema di contributi finanziari comunitari in materia di pesca. L'argomentazione della ricorrente relativa alla mancanza di gravità dell'infrazione commessa nella presente fattispecie va pertanto respinta.

104.
    In terzo luogo, la ricorrente afferma che la Commissione non ha tenuto conto dell'assenza di colpa grave o di negligenza da parte sua. Sottolineando le difficoltà riscontrate dal peschereccio Aziz nelle acque senegalesi, essa dichiara che l'avvenuta variazione di zona di pesca era vitale per l'attività e la redditività di tale peschereccio. Il fatto che gli altri due pescherecci della società mista abbiano continuato a pescare nelle acque senegalesi dimostrerebbe che tale variazione costituiva un caso di forza maggiore. Nella replica, la ricorrente ha prodotto una relazione tecnica che attesta la natura non redditizia delle attività del peschereccio Aziz nella zona di pesca senegalese.

105.
    Il Tribunale tuttavia rileva che le spiegazioni della ricorrente circa i problemi tecnici riscontrati dal peschereccio Aziz nella zona di pesca del Senegal, anche ammesso che siano esatte, non consentono, in ogni caso, di invalidare il rilievo, risultante dall'analisi fatta ai precedenti punti 90-102, secondo il quale la ricorrente ha effettuato la variazione di zona di pesca controversa senza averlo previamente notificato alla Commissione, modificando così, all'insaputa di quest'ultima, una condizione essenziale di concessione del contributo, e che essa, malgrado la dichiarazione sull'onore, ha nascosto tale variazione nella richiesta e nelle informazioni inviate alla Commissione nel settembre 1998 ai fini del versamento del saldo del contributo.

106.
    In quarto luogo, la ricorrente afferma di non essersi fraudolentemente arricchita grazie all'inadempienza denunciata dalla Commissione.

107.
    Tuttavia, anche ammettendo che tale affermazione sia vera, il Tribunale rileva che, ai sensi dell'art. 44, n. 1, del regolamento n. 4028/86, il potere di riduzione conferito alla Commissione risponde a criteri strettamente oggettivi, quali il fatto che il progetto non è stato eseguito come previsto, come nella presente fattispecie. L'esercizio di tale potere non è subordinato alla constatazione di un arricchimento illegittimo del beneficiario del contributo. Inoltre, l'affermazione della ricorrente non è idonea a escludere la gravità delle inadempienze constatate, tanto da poter ritenere che la riduzione effettuata dalla Commissione nel presente caso sia eccessiva.

108.
    In quinto luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione non ha tenuto conto della sua buona fede. Essa avrebbe continuamente fornito alla Commissione le informazioni richieste e le avrebbe comunicato i cambiamenti fondamentali atti a incidere sul progetto, cioè la sostituzione del peschereccio Marvasa Doce con il peschereccio Aziz così come la sostituzione del Marocco con il Senegal quale paese terzo coinvolto nel progetto. In occasione delle trattative con la Commissione, essa avrebbe accolto il principio di una riduzione, proponendo che questa fosse proporzionale all'infrazione constatata.

109.
    In sesto luogo, essa sottolinea la posizione espressa dalle autorità spagnole nella loro lettera inviata alla Commissione il 3 giugno 1999 (v. supra, punto 20). Inoltre, tali autorità le avrebbero versato l'importo dell'aiuto che spettava loro concedere ai sensi della decisione di concessione.

110.
    Il Tribunale tuttavia rileva che tali argomenti non sono idonei a escludere l'effettiva sussistenza e la gravità delle inadempienze imputabili alla ricorrente a proposito delle attività del peschereccio Aziz (v. supra, punti 90-102).

111.
    Dall'esame del secondo motivo si evince che la ricorrente non ha dimostrato che la riduzione decisa dalla Commissione nel presente caso fosse sproporzionata rispetto alle inadempienze contestate e all'obiettivo della normativa applicabile nella fattispecie.

112.
    Di fronte alle inadempienze della ricorrente, la Commissione ha potuto ragionevolmente ritenere che una sanzione meno severa di quella applicata nel presente caso rischierebbe di compromettere la buona amministrazione della politica strutturale della pesca e di costituire un invito alla frode in quanto i beneficiari di contributi avrebbero la tentazione di cambiare zona di pesca senza informarne la Commissione con l'unico rischio di vedere il contributo ridotto simbolicamente o, per lo meno, in misura inferiore a quella corrispondente alla gravità a alla durata dell'infrazione (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 24 aprile 1996, cause riunite T-551/93, da T-231/94 a T-234/94, Industrias Pesqueras Campos e a./Commissione, Racc. pag. II-247, punto 163). Comunque, vista la particolare gravità delle inadempienze imputabili alla ricorrente (v. supra, punti 90-103), una riduzione simbolica del contributo, come quella proposta da quest'ultima nel documento 20 luglio 1999 e nella lettera 14 dicembre 1999 (v. supra, punti 23-26), sarebbe stata una sanzione particolarmente mite e, pertanto, in contrasto col principio di proporzionalità.

113.
    E' necessario aggiungere che la Corte ha persino statuito che, in materia di contributo finanziario comunitario, la sanzione inflitta dalla Commissione in caso di irregolarità poteva essere, senza violare il principio di proporzionalità, superiore a quella corrispondente a tale irregolarità e ciò al fine di produrre l'effetto dissuasivo necessario ai fini della buona gestione delle risorse del fondo strutturale interessato (sentenza 24 gennaio 2002, Conserve Italia/Commissione, citata al precedente punto 93, punto 101).

114.
    Ne consegue che non è provata l'addotta violazione del principio di proporzionalità e che il secondo motivo dev'essere respinto.

115.
    Viste le considerazioni che precedono (punti 57-114), la domanda di annullamento del fax 5 maggio 2000 e della lettera 18 maggio 2000 dev'essere respinta.

Sulla domanda di ampliamento dell'oggetto della domanda di annullamento alla decisione del 19 marzo 2001

116.
    Nella memoria integrativa 23 maggio 2001, la ricorrente chiede l'ampliamento dell'oggetto della propria domanda di annullamento alla decisione 19 marzo 2001, adottata successivamente alla conclusione della fase scritta.

117.
    Dopo aver difeso la ricevibilità della propria domanda di annullamento della decisione 19 marzo 2001, la ricorrente fa valere, nel merito, che l'adozione di tale decisione non invalida le sue critiche relative al difetto di procedura e di decisione formale di sospensione del contributo, all'irregolarità dell'avvio della procedura di riduzione e alla sproporzione della riduzione effettuata nel caso di specie.

118.
    Tuttavia, senza che sia necessario prendere posizione sulla ricevibilità della domanda di annullamento presentata dalla ricorrente nella sua memoria integrativa 23 marzo 2001, il Tribunale rileva, esaminando tale memoria, che la ricorrente mira a ottenere l'annullamento della decisione 19 marzo 2001 sulla base degli stessi argomenti di quelli elaborati nell'ambito delle prime due parti del primo motivo e del secondo motivo invocati a sostegno della domanda di annullamento del fax 5 maggio 2000 e della lettera 18 maggio 2000.

119.
    Orbene, quanto alla prima parte del primo motivo, è stato accertato, sulla base dell'analisi effettuata ai precedenti punti 61-70, che la Commissione aveva rispettato nella fattispecie gli obblighi di cui all'art. 7 del regolamento n. 1116/88 prima di avviare la procedura di riduzione ai sensi di tale articolo. Quanto alla seconda parte di tale motivo, occorre ricordare che, come sopra esposto al punto 75, i motivi di illegittimità invocati dalla ricorrente nei confronti della decisione di sospensione del contributo contenuta nella lettera 4 giugno 1999, anche ammesso che siano fondati, non sono comunque idonei a incidere sulla legittimità della riduzione decisa dalla Commissione nel caso di specie.

120.
    Quanto al secondo motivo, va osservato che la decisione 19 marzo 2001 comporta, come la decisione contenuta nel fax 5 maggio 2000 e nella lettera 18 maggio 2000, una riduzione del contributo fino a ECU 300 445. Risulta inoltre dal confronto della lettera 18 maggio 2000 con i ‘considerando’ della decisione 19 marzo 2001 che i motivi della riduzione formulati nella decisione 19 marzo 2001 dipendono, come quelli addotti nella lettera 18 maggio 2000, dall'accertamento di un'inadempienza da parte della ricorrente della normativa applicabile e dei criteri stabiliti per la concessione del contributo, assieme al fatto che il peschereccio Aziz, all'insaputa della Commissione fino al novembre 1998, ha esercitato la sua attività nella zona di pesca marocchina e non, come previsto, nella zona di pesca senegalese. Tale confronto evidenzia d'altronde che, nella decisione 19 marzo 2001, la Commissione ha tenuto conto, come nella lettera 18 maggio 2000, del fatto che la variazione di zona di pesca controversa le era stata notificata nel novembre 1998 e ai fini del calcolo della riduzione ha preso in considerazione unicamente il periodo di attività della società mista, precedente a tale notifica.

121.
    Vista l'identità dell'oggetto e dei motivi che caratterizzano la lettera 18 maggio 2000 e la decisione 19 marzo 2001, e tenuto conto dell'analisi effettuata ai precedenti punti 77-114, il motivo relativo alla violazione del principio di proporzionalità dev'essere parimenti respinto nella parte che riguarda la decisione 19 marzo 2001.

122.
    All'udienza, la ricorrente ha poi addotto una violazione del principio della certezza del diritto, relativa all'asserita irragionevolezza del periodo intercorso fra maggio 2000 e l'adozione della decisione 19 marzo 2001.

123.
    Tuttavia, senza che occorra statuire sulla ricevibilità, ai sensi dell'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura, di tale argomentazione formulata per la prima volta all'udienza, quando nulla ostava a che la ricorrente la formulasse nella sua memoria integrativa depositata a seguito dell'adozione della decisione 19 marzo 2001, basta rilevare che, se si esaminava il fax 5 maggio 2000 e la lettera 18 maggio 2000, la ricorrente ha avuto notizia che la Commissione aveva effettuato la riduzione del contributo fino a ECU 300 445. Alla luce di ciò, la ricorrente, che del resto ha sempre eccepito, durante il procedimento, il carattere definitivo degli effetti giuridici del fax e della lettera summenzionati e il carattere meramente confermativo della decisione 19 marzo 2001, non può ragionevolmente sostenere che l'asserita lunghezza eccessiva del periodo intercorso fra maggio 2000 e l'adozione della decisione 19 marzo 2001 l'ha indotta a credere che le fosse definitivamente attribuito l'intero saldo del contributo.

124.
    Infine, all'udienza, la ricorrente, basandosi sulla sentenza del Tribunale 5 marzo 2002, causa T-241/00, Le Canne/Commissione (Racc. pag. II-1251), ha sostenuto che la decisione 19 marzo 2001 era insufficientemente motivata.

125.
    Al riguardo, il Tribunale ricorda che, secondo una giurisprudenza costante, la motivazione richiesta dall'art. 253 CE dev'essere adeguata alla natura dell'atto controverso e far apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'istituzione da cui promana l'atto, onde consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e onde permettere al Tribunale di esercitare il proprio controllo (sentenza della Corte 2 febbraio 1988, cause riunite 67/85, 68/85 e 70/85, Van der Cooy e a./Commissione, Racc. pag. 219, punto 71).

126.
    Nel caso di una decisione che riduce un contributo finanziario comunitario ad un progetto non eseguito come previsto, la motivazione di tale atto deve comportare l'indicazione delle ragioni per cui le variazioni considerate sono state dichiarate inammissibili. Considerazioni riguardanti l'entità di tali variazioni o relative alla mancanza di previa autorizzazione alla loro realizzazione non possono di per sé costituire una motivazione sufficiente a tale proposito (sentenza Le Canne/Commissione, citata al precedente punto 124, punto 55).

127.
    Ciò nonostante, l'accertamento del se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all'art. 253 CE va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia considerata (v. sentenza della Corte 2 aprile 1998, causa C-367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink's France, Racc. pag. I-1719, punto 63).

128.
    Nella presente fattispecie occorre notare che, a differenza della causa che ha dato luogo alla sentenza Le Canne/Commissione (citata al precedente punto 124), la decisione 19 marzo 2001, come, d'altra parte, la lettera 18 maggio 2000, comportano precise indicazioni sulla natura della modifica di cui trattasi e sui motivi per i quali la detta modifica giustifica, data la sua importanza, la riduzione del contributo decisa nel caso di specie. Ne risulta infatti in modo chiaro e non equivoco che la Commissione denuncia il fatto che il peschereccio Aziz, all'insaputa di quest'ultima fino al novembre 1998, ha esercitato la sua attività nella zona di pesca marocchina e non, come previsto, nella zona di pesca senegalese, mentre l'obbligo di sfruttare e, se del caso, di valorizzare le risorse alieutiche situate nelle acque del paese terzo previsto nella decisione di concessione del contributo costituisce una condizione essenziale della detta concessione, come si evince sia dall'art. 21 bis del regolamento n. 4028/86 (v. supra, punto 2), al quale viene fatto esplicito riferimento nella decisione 19 marzo 2001, sia dall'allegato I del regolamento n. 1956/91 (v. supra, punto 12), al quale si riferiscono tanto la lettera 18 maggio 2000 quanto la decisione 19 marzo 2001.

129.
    Ne consegue che l'argomentazione della ricorrente relativa a una motivazione insufficiente non può essere accolta.

130.
    Secondo l'analisi effettuata ai precedenti punti 118-129, la domanda di annullamento della decisione 19 marzo 2001 dev'essere dichiarata pertanto infondata.

131.
    Si deve quindi dichiarare interamente infondata la domanda di annullamento.

2.    Sulla domanda di risarcimento

132.
    A sostegno della domanda di risarcimento, la ricorrente, dopo aver ricordato i presupposti della responsabilità extracontrattuale della Comunità, espone che il comportamento illegittimo denunciato nel caso di specie dipende dal fatto che la Commissione, senza rispettare i requisiti di forma sostanziale, ha sospeso il versamento del saldo del contributo a partire dall'11 settembre 1998, data nella quale la ricorrente ha inviato la sua relazione periodica al fine del versamento del saldo del contributo, fino al 4 maggio 2000, data del pagamento parziale del saldo del contributo, e ha ridotto il contributo inizialmente accordato.

133.
    Quanto al danno subìto dalla ricorrente, esso sarebbe di ordine economico e dipenderebbe dalla tardività e dalla parzialità del pagamento del saldo del contributo. Un primo modo di determinare l'importo di tale danno sarebbe quello di riferirsi al documento elaborato il 29 giugno 2000 da alcuni consulenti esterni, il quale attesta che, in tale data, l'importo complessivo del danno, legato alla necessità di ricorrere a un credito bancario e di richiedere rinvii di pagamento a fornitori, al rialzo del prezzo di acquisto, alla perdita di sconti precedentemente concessi e all'aumento del passivo della società, ammontava a ESP 25 600 000 (cioè a circa ECU 155 000). A ciò si sommerebbe il danno connesso alla perdita di immagine della ricorrente, alle spese di assistenza giudiziaria e alla perdita di tempo relativa alle ore dedicate dai suoi dipendenti a tale pratica.

134.
    Un altro modo di valutare il danno subìto dalla ricorrente consisterebbe nel calcolare gli interessi dovutile a causa del pagamento tardivo e parziale del saldo del contributo. In questo caso, il danno economico della ricorrente equivarrebbe alla somma totale risultante dall'applicazione di un tasso d'interesse dell'8% annuo, da una parte, all'importo di ECU 283 859 per il periodo compreso tra l'11 settembre 1998 e il 4 maggio 2000 e, dall'altra, all'importo di ECU 300 445 per il periodo compreso fra l'11 settembre 1998 e la data nella quale la Commissione effettuerà il versamento del saldo del contributo in seguito all'annullamento delle sue decisioni di sospensione e di riduzione.

135.
    La ricorrente invita il Tribunale a fissare, nell'esercizio della sua competenza giurisdizionale anche di merito, l'importo del risarcimento da versarle in base a uno dei due metodi di calcolo esposti ai due punti precedenti.

136.
    Quanto al nesso di causalità, la ricorrente afferma che il danno da essa subìto è stato originato unicamente e direttamente dalla sospensione e dalla riduzione unilaterali e illegittime del contributo iniziale.

137.
    A questo proposito il Tribunale sottolinea, in primo luogo, che dall'esame della domanda di annullamento si evince che la Commissione non ha commesso irregolarità nell'adottare la decisione di riduzione del contributo. Poiché il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità presuppone, segnatamente, che sia provata l'illegittimità del comportamento dell'istituzione interessata (v., in particolare, sentenza della Corte 29 settembre 1982, causa 26/81, Oleifici Mediterranei/CEE, Racc. pag. 3057, punto 16, e sentenza del Tribunale 11 luglio 1996, causa T-175/94, International Procurement Services/Commissione, Racc. pag. II-729, punto 44), la domanda di risarcimento, per la parte in cui è collegata alla decisione di riduzione, deve quindi essere dichiarata infondata.

138.
    In secondo luogo, occorre esaminare la domanda di risarcimento nella parte in cui si basa sul fatto che la Commissione, senza rispettare le norme procedurali previste a tal fine, ha sospeso il contributo inizialmente concesso alla ricorrente.

139.
    A tale proposito va ricordato che, quanto alla ricevibilità di tale domanda che può essere esaminata d'ufficio dal giudice perché concerne l'ordine pubblico, anche se l'azione di risarcimento ex art 288, secondo comma, CE è concepita come un rimedio autonomo nell'ambito del regime delle impugnazioni previsto dal diritto comunitario, di modo che l'irricevibilità della domanda di annullamento non implica, di per sé, quella della domanda risarcitoria (v., in particolare, sentenza del Tribunale 15 marzo 1995, causa T-514/93, Cobrecaf e a./Commissione, Racc. pag. II-621, punto 58, e la giurisprudenza citata), un ricorso per risarcimento danni deve tuttavia essere dichiarato irricevibile laddove esso sia in realtà diretto alla revoca di una decisione individuale divenuta definitiva e avrebbe per effetto, nell'ipotesi di un suo accoglimento, di eliminare gli effetti giuridici della decisione medesima (sentenza della Corte 26 febbraio 1986, causa 175/84, Krohn/Commissione, Racc. pag. 753, punti 32 e 33, e precitata sentenza Cobrecaf e a./Commissione, punto 59).

140.
    Di conseguenza sono irricevibili la domanda di risarcimento diretta al pagamento di una somma il cui importo corrisponde a quello delle somme negate alla ricorrente in forza di una decisione divenuta definitiva (sentenza Cobrecaf e a./Commissione, citata al punto precedente, punto 60), al pari della domanda risarcitoria attinente al pagamento degli interessi di mora relativi a tale somma (sentenza Cobrecaf e a./Commissione, citata al punto precedente, punto 62).

141.
    Nel caso di specie occorre ricordare che la lettera 4 giugno 1999 contiene una decisione di sospensione del contributo (v. supra, punto 73), la quale costituisce, secondo la giurisprudenza della Corte (sentenza Ca'Pasta/Commissione, citata al precedente punto 72, punti 30-32 e 36-39), un atto lesivo che la ricorrente avrebbe potuto impugnare nei termini, il che non è avvenuto. La decisione di sospensione contenuta in tale lettera è quindi divenuta definitiva.

142.
    Nel caso in cui fosse stato accolto un ricorso di annullamento proposto tempestivamente avverso tale decisione di sospensione, questa sarebbe stata annullata e la Commissione avrebbe dovuto, come provvedimento esecutivo che essa sarebbe stata tenuta ad adottare, ai sensi dell'art. 233 CE, per conformarsi alla sentenza di annullamento del Tribunale, versare alla ricorrente la parte del contributo non pagata alla data di tale sentenza, maggiorata degli interessi di mora calcolati sull'importo totale del saldo (ECU 584 304) a decorrere dal 4 giugno 1999, data dell'adozione della controversa decisione di sospensione.

143.
    Occorre ora esaminare l'oggetto della domanda risarcitoria presentata dalla ricorrente, per la parte relativa alla sospensione del contributo, che si ritiene illegittima.

144.
    Come rilevato sopra ai punti 133 e 134, la ricorrente espone due metodi di calcolo del danno che essa avrebbe subìto a causa dell'illegittima sospensione del contributo. Essa aggiunge che «[n]ell'esercizio della sua competenza giurisdizionale anche di merito (...) il Tribunale può fissare il risarcimento dei danni in [suo] favore (...) sulla base di uno dei metodi sopraindicati» (punto 103 del ricorso). Tale affermazione consente di considerare che, nelle intenzioni della ricorrente, i due metodi di calcolo da essa proposti sono equivalenti e perseguono il medesimo obiettivo, in termini di risarcimento del danno asserito.

145.
    Il risarcimento danni definito secondo uno dei due metodi corrisponde, come esposto sopra al punto 134, al versamento degli interessi di mora applicati all'importo di ECU 238 859 per il periodo dall'11 settembre 1998 al 4 maggio 2000 e, inoltre, all'importo di ECU 300 445 per il periodo dall'11 settembre 1998 fino alla data del versamento di tale importo.

146.
    E' giocoforza constatare che la domanda di risarcimento relativa all'asserita illegittimità della sospensione del contributo, laddove essa si riferisce, ai sensi di uno dei due metodi di calcolo proposti come equivalenti dalla ricorrente, al versamento degli interessi di mora calcolati sull'importo del saldo del contributo a decorrere dal 4 giugno 1999, è diretta in realtà al pagamento di una somma destinata a compensare gli effetti giuridici inerenti alla decisione di sospensione 4 giugno 1999 in termini di ritardo nel versamento del detto saldo, effetti giuridici la cui eliminazione sarebbe conseguita all'annullamento della decisione a seguito di un ricorso di annullamento proposto tempestivamente e accolto, tenuto conto dei provvedimenti esecutivi che la Commissione avrebbe avuto l'obbligo di adottare, ex art. 233 CE, per conformarsi alla sentenza di annullamento (v. supra, punto 142).

147.
    Ne consegue che, vista la giurisprudenza ricordata sopra ai punti 139 e 140, la domanda risarcitoria dev'essere dichiarata irricevibile, nella parte precisata al precedente punto 146.

148.
    Occorre inoltre esaminare la domanda risarcitoria, nella parte che si riferisce al periodo compreso fra l'11 settembre 1998 e il 4 giugno 1999.

149.
    A tale proposito va rilevato, innanzi tutto, come dagli atti del fascicolo risulti che l'11 settembre 1998 corrisponde alla data in cui le autorità spagnole hanno ricevuto dalla ricorrente i documenti relativi alla sua richiesta di versamento del saldo del contributo. Tali documenti sono pervenuti alla Commissione il 30 settembre 1998. Alla luce delle indicazioni contenute in tali documenti, la Commissione ha formulato richieste di informazioni supplementari circa, in particolare, le attività del peschereccio Aziz, richieste alle quali la ricorrente ha ottemperato inviando, tramite le autorità spagnole, documenti pervenuti alla Commissione, rispettivamente, il 15 ottobre e il 17 novembre 1998. In tal modo essa si è avvalsa della facoltà offertale dall'art. 44, n. 1, primo comma, prima frase, del regolamento n. 4028/86, di richiedere, per tutta la durata dell'intervento comunitario, all'autorità o all'organismo all'uopo designato dallo Stato membro interessato di trasmetterle «tutti i documenti giustificativi e tutti i documenti atti a stabilire che le condizioni finanziarie o di altro genere prescritte per ciascun progetto sono soddisfatte» (v. supra, punto 5).

150.
    Di conseguenza, non si può rimproverare alla Commissione alcun comportamento illegittimo tal da far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità per quanto riguarda il periodo compreso fra l'11 settembre e il 17 novembre 1998, data nella quale la Commissione ha ricevuto le informazioni supplementari richieste.

151.
    Inoltre, per quanto riguarda il periodo compreso fra il 18 novembre 1998 e il 4 giugno 1999, il Tribunale osserva che, trattandosi della valutazione di una situazione economica complessa (v., in tal senso, la giurisprudenza citata sopra al punto 79), e dato che, dopo aver letto i documenti che le sono pervenuti il 17 novembre 1998, la Commissione si è trovata di fronte ad informazioni riguardo alle attività del peschereccio Aziz che contraddicevano totalmente quelle che aveva ricevuto nel settembre e nell'ottobre 1998, non si può addebitare alla Commissione alcuna illegittimità a causa del fatto che sono trascorsi sei mesi e mezzo dalla ricezione dei detti documenti prima che essa reagisse nei confronti della ricorrente.

152.
    A conclusione dell'analisi effettuata ai tre punti che precedono, la domanda risarcitoria, nella parte che si riferisce al periodo compreso fra l'11 settembre 1998 e il 4 giugno 1999, dev'essere dichiarata infondata.

153.
    Alla luce dell'analisi esposta sopra ai punti 137-152, la domanda di risarcimento dev'essere interamente respinta.

154.
    Tenuto conto dell'insieme delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto per intero.

Sulle spese

155.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Il ricorrente, poiché è rimasto soccombente sia nella domanda di annullamento che nella domanda di risarcimento, dev'essere va condannato alle spese conformemente alle conclusioni della Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1)    Il ricorso è respinto.

2)    La ricorrente è condannata alle spese.

Jaeger
Lenaerts
Azizi

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 17 ottobre 2002.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

K. Lenaerts


1: Lingua processuale: lo spagnolo.