SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
15 settembre 1998 (1)
«Agricoltura - Finanziamento delle misure d'intervento - Sospensione di
qualsiasi pagamento dovuto per il magazzinaggio di una partita di olio d'oliva in
attesa di una verifica delle sue caratteristiche - Ricorso di annullamento e per
risarcimento danni»
Nella causa T-54/96,
Oleifici Italiani SpA, società di diritto italiano, con sede in Ostuni,
Fratelli Rubino Industrie Olearie SpA, società di diritto italiano, con sede in Bari,
con gli avv.ti Antonio Tizzano, Gian Michele Roberti e Francesco Sciaudone, del
foro di Napoli, 36, place du Grand Sablon, Bruxelles,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Eugenio de March,
consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dall'avv. Alberto Dal Ferro, del
foro di Vicenza, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez
de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
avente ad oggetto il ricorso diretto, da un lato, all'annullamento della lettera della
Commissione 7 febbraio 1996, indirizzata, in particolare, alle autorità italiane e
all'Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo, organismo d'intervento
italiano, con cui essa avrebbe assertivamente disposto il blocco di qualsiasi
pagamento dovuto per il magazzinaggio degli oli d'oliva per le campagne 1991/1992
e 1992/1993 in attesa di una verifica del loro contenuto di cere, e, dall'altro, al
risarcimento del danno assertivamente subito dalle ricorrenti in seguito al
comportamento della Commissione,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),
composto dai signori A. Kalogeropoulos, presidente, C.W. Bellamy e J. Pirrung,
giudici,
cancelliere: J. Palacio González, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 10
giugno 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Contesto normativo
Il finanziamento delle misure d'intervento nel settore dell'olio d'oliva
- 1.
- Il regolamento (CEE) del Consiglio 22 settembre 1966, n. 136, relativo
all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nei settori dei grassi (GU
1966; pag. 3025, in prosieguo; il «regolamento base»), prevede, in particolare, un
sostegno finanziario comunitario per la produzione dell'olio d'oliva (quarto
'considerando). A tal fine il regolamento istituisce un meccanismo attraverso il
quale in ciascuno Stato membro produttore di olio d'oliva l'organismo d'intervento
istituito in tal senso acquista, al prezzo d'intervento, l'olio d'oliva di origine
comunitaria che gli è offerto. Il prezzo d'intervento varia in funzione della qualità
dell'olio, che è determinata in base alle denominazioni e definizioni contenute
nell'allegato del regolamento. Tale allegato contiene, in ordine decrescente di
qualità, le seguente denominazioni:
1. Olio d'oliva vergine
a) olio d'oliva vergine extra
b) olio d'oliva vergine fino
c) olio d'oliva vergine corrente
d) olio d'oliva vergine lampante
2. ( ... )
3. ( ... )
4. Olio di sansa d'oliva
5. ( ... )
6. ( ... )
7. ( ... ).
- 2.
- Il regolamento (CEE) del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729, relativo al finanziamento
della politica agricola comune (GU L 94, pag. 13; in prosieguo: il «regolamento
n. 729/70»), prevede, all'art. 3, n. 1, che il Fondo europeo agricolo di orientamento
e di garanzia (in prosieguo: il «FEAOG») finanzi, a norma dell'art. 1, n. 2, lett. b),
gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli, adottati secondo le norme
comunitarie nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli.
- 3.
- Ai sensi dell'art. 4 del detto regolamento, gli Stati membri designano i servizi e gli
organismi da essi autorizzati al pagamento delle spese per tali interventi (n. 1),
mentre la Commissione mette a disposizione degli Stati membri i fondi necessari
affinché gli organismi così designati procedano, in conformità delle norme
comunitarie e nazionali, a tali pagamenti (n. 2).
- 4.
- A tenore dell'art. 5, n. 2, dello stesso regolamento, la Commissione decide, all'inizio
di ogni anno, in merito ad un anticipo agli organismi designati e, nel corso
dell'anno, in merito a versamenti supplementari per coprire le spese che deve
sostenere un organismo [lett. a)]; prima della fine dell'anno successivo, la
Commissione procede alla liquidazione dei conti degli stessi organismi [lett. b)].
- 5.
- In base al regolamento n. 729/70, il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) 2
agosto 1978, n. 1883, relativo alle norme generali per il finanziamento degli
interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia,
sezione «garanzia» (GU L 216, pag. 1), che prevede, per il settore degli oli d'oliva,
che gli acquisti e le conseguenti operazioni, effettuati da un organismo d'intervento,
in particolare i contratti di magazzinaggio, nonché le operazioni materiali
occasionate dal magazzinaggio di prodotti per l'intervento possono essere finanziati
in base al regolamento n. 729/70.
Il controllo della qualità degli oli d'oliva offerti in occasione dell'intervento
- 6.
- L'art. 8, n. 1, del regolamento n. 729/70 dispone che gli Stati membri adottano, in
conformità alle proprie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, le
misure necessarie ad accertare se le operazioni finanziate dal FEAOG siano
effettive e regolari nonché a prevenire e perseguire le irregolarità. Ai sensi dell'art.
9, n. 1, gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione tutte le
informazioni necessarie per il buon funzionamento del FEAOG e adottano tutte
le misure atte ad agevolare i controlli che la Commissione ritenga utile
intraprendere nell'ambito della gestione del finanziamento comunitario.
- 7.
- Con il regolamento (CEE) 10 dicembre 1985, n. 3472 (GU L 333, pag. 5; in
prosieguo: il «regolamento n. 3472/85»), la Commissione ha precisato le modalità
d'acquisto e di magazzinaggio dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento.
L'art. 1 di tale regolamento, nella versione risultante dal regolamento (CEE) della
Commissione 30 giugno 1988, n. 1859 (GU L 166, pag. 13), limita, in particolare,
l'intervento all'olio d'oliva di cui al punto 1 dell'allegato del regolamento base -
vale a dire l'olio d'oliva vergine (extra, fine, corrente, lampante) - il cui contenuto
di acqua, di impurità nonché di acidi non superi una determinata percentuale.
- 8.
- Ai sensi dell'art. 2, n. 4, del regolamento n. 3472/85, l'olio d'oliva offerto è accettato
soltanto se l'organismo d'intervento ha verificato, utilizzando taluni metodi di
analisi comunitari, che l'olio non contiene alcune determinate sostanze. Tali analisi
devono essere eseguite presso laboratori indipendenti. Qualora l'organismo
d'intervento constati che l'olio offerto in occasione dell'intervento non corrisponde
alla qualità dichiarata dall'offerente, l'offerta in questione può essere ritirata. In tal
caso, le eventuali spese di entrata in magazzino, di magazzinaggio e di uscita dal
magazzino dell'olio offerto sono a carico dell'offerente (n. 6).
- 9.
- L'11 luglio 1991 la Commissione ha adottato il regolamento (CEE) n. 2568, relativo
alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad
essi attinenti (GU L 248, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 2568/91»). Tale
regolamento mira a permettere una migliore distinzione tra i diversi tipi di olio
previsti nell'allegato del regolamento base e a garantire la purezza e la qualità dei
prodotti di cui trattasi (secondo 'considerando). L'art. 1 dispone che sono
considerati oli d'oliva, ai sensi del regolamento base, soltanto gli oli le cui
caratteristiche rispettive sono conformi a quelle indicate nell'allegato I del
regolamento. L'art. 2 prevede che tali caratteristiche siano determinate secondo i
metodi di analisi riprodotti nei vari allegati del regolamento. In origine, il
regolamento n. 2568/91 non prevedeva alcuna determinazione del contenuto di cere
degli oli. Esso prevedeva, per contro, la determinazione del contenuto degli alcoli
alifatici secondo un metodo riportato nel suo allegato IV.
- 10.
- In seguito, la Commissione ha adottato, il 29 gennaio 1993, il regolamento (CEE)
n. 183, che modifica il regolamento n. 2568/91 (GU L 22, pag. 58; in prosieguo: il
«regolamento n. 183/93»), il cui secondo 'considerando precisa che, «alla lucedell'esperienza nel frattempo acquisita, i metodi d'analisi richiedono alcuni
adeguamenti o precisazioni». Il criterio relativo agli alcoli alifatici è stato sostituito
con quello della determinazione del contenuto di cere, indicando che tale metodo
«può essere impiegato in particolare per differenziare l'olio d'oliva a spremitura
da quello da estrazione (olio di sansa d'oliva)». Ai sensi del suo art. 2, il
regolamento n. 183/93 è entrato in vigore il 20 febbraio 1993. Tuttavia, il nuovo
metodo di determinazione del contenuto di cere è stato reso «applicabile a partire
dal 1° luglio 1993 agli oli d'oliva condizionati a partire da tale data».
- 11.
- Per garantire un miglior controllo della qualità dell'olio offerto all'intervento e per
completare i metodi d'analisi da utilizzare a tale scopo, la Commissione ha infine
adeguato il regolamento n. 3472/85. Essa ha adottato infatti, il 29 giugno 1994, il
regolamento (CE) n. 1509, che modifica il regolamento n. 3472/85 (GU L 162,
pag. 31), nel senso che le verifiche dell'olio devono essere effettuate, in particolare,
mediante il metodo della determinazione del contenuto di cere.
Fatti all'origine della controversia
- 12.
- Le società ricorrenti sono iscritte tra le imprese private alle quali l'Azienda di Stato
per gli Interventi nel Mercato Agricolo (l'organismo d'intervento italiano, in
prosieguo: l'«AIMA») affida il magazzinaggio e, in generale, l'esecuzione delle
operazioni di intervento sul mercato italiano dell'olio d'oliva.
- 13.
- Durante le campagne 1991/1992 e 1992/1993 le ricorrenti hanno immagazzinato
svariate migliaia di tonnellate d'olio d'oliva. Esse affermano, senza essere
contraddette dalla Commissione su tali punti, quanto segue:
- il magazzinaggio degli oli di cui trattasi ha avuto luogo anteriormente
all'adozione del precitato regolamento 29 giugno 1994, n. 1509, e, in parte,
a quella del regolamento n. 183/93,
- l'AIMA, dopo aver effettuato controlli ed analisi, ha constatato la piena
conformità degli oli offerti e ha proceduto essa stessa al normale pagamento
degli importi corrispondenti ai proprietari degli oli,
- i risultati di tali analisi e controlli sono stati portati a conoscenza della
Commissione, che, all'epoca, non ha sollevato obiezioni.
- 14.
- Nel novembre 1993 il FEAOG ha avviato un'inchiesta, ai sensi dell'art. 9 del
regolamento n. 729/70, sulla quantità e sulla qualità degli oli d'oliva offerti
all'intervento in Italia. Nell'ambito di tale verifica, sono stati prelevati presso la
ricorrente Oleifici Italiani SpA (in prosieguo: la «Oleifici italiani»), in presenza di
rappresentanti delle autorità nazionali, campioni d'olio, uno dei quali è stato inviato
ad un laboratorio di analisi dello Stato spagnolo.
- 15.
- Le analisi effettuate nel gennaio 1994 - in particolare in base al metodo relativo
alla determinazione del contenuto di cere - hanno portato il laboratorio di analisi
a constatare un «contenuto di cere superiore a quello consentito» e la «presenza
d'olio di sansa», mentre gli oli esaminati erano peraltro conformi agli altri criteri
stabiliti dalla normativa comunitaria in vigore.
- 16.
- La Commissione ne ha concluso che, contrariamente a ciò che era stato dichiarato,
il 31,5% dei campioni non era costituito da oli di qualità vergine, il 46% era
costituito da oli vergini lampanti e non da oli di qualità extravergine, come invece
era stato dichiarato, e il 15,2% era sì costituito da oli di qualità vergine, ma sempre
di una qualità inferiore a quella dichiarata inizialmente; soltanto il 4,8% dei
campioni sarebbe stato classificato con una qualità uguale a quella dichiarata. Con
lettera 1° marzo 1994 della direzione generale Agricoltura (DG VI) della
Commissione tali risultati sono stati comunicati alle autorità italiane. Dopo aver
rilevato le «lacune intollerabili [esistenti] in tutto il sistema di controllo
dell'intervento pubblico [italiano] di olio d'oliva», la Commissione ha dichiarato che
i suoi servizi «si [trovavano] nell'obbligo di rifiutare il finanziamento della totalità
delle spese relative all'insieme delle quantità acquistate dall'AIMA, ad eccezione
delle piccole quantità risultate di qualità identica a quella dichiarata».
- 17.
- Tuttavia, in seguito ad uno scambio di lettere e ad una riunione con l'AIMA tra il
marzo 1994 e il gennaio 1995, la Commissione ha accolto la richiesta formulata
dall'AIMA e si è dichiarata disposta, con lettera 27 febbraio 1995, a far effettuare
un'analisi di appello presso un laboratorio italiano.
- 18.
- Tuttavia tale analisi, prevista per il mese di aprile 1995, non ha avuto luogo, dato
che, alla fine del mese di marzo 1995, le autorità giudiziarie italiane hanno avviatoun'inchiesta sugli oli di cui trattasi e i servizi della Commissione hanno considerato
opportuno mettere i campioni prelevati dal FEAOG a disposizione di dette autorità
giudiziarie.
- 19.
- Inoltre, nel giugno 1995, la Oleifici Italiani, ricorrente, ha fatto analizzare dal
summenzionato laboratorio spagnolo, di sua iniziativa, campioni di olio d'oliva che,
secondo le ricorrenti, sarebbero gli stessi oli esaminati nel gennaio 1994. Tale
analisi ha portato alla conclusione secondo la quale si trattava «di olio di oliva
vergine lampante, senza nessun tipo di miscela fraudolenta, potendo gli alti
contenuti di cere essere giustificati trattandosi di oli vecchi».
- 20.
- La consulenza tecnica stilata il 30 ottobre 1995 nell'ambito dell'inchiesta avviata
dalle autorità giudiziarie italiane è pervenuta, in sostanza, al medesimo risultato,
accertando quanto segue:
- qualora si constati un contenuto troppo elevato per le sole cere e non per
gli altri parametri - come si era verificato per gli oli nella fattispecie -,
l'alterazione era riconducibile a reazioni chimiche naturali e non a
operazioni di commistione,
- in base ai valori analitici ottenuti, non si riscontrava alcun elemento
indicante sostituzione o miscelazione degli oli.
- 21.
- Informata dalla Oleifici Italiani nel settembre 1995 della seconda relazione di
analisi effettuata dal laboratorio spagnolo, la Commissione, con lettera 2 ottobre
1995 inviata all'AIMA, ha preso nota della detta relazione, secondo la quale
l'eccesso di cere non era riconducibile ad alcun tipo di commistione fraudolenta,
ma poteva spiegarsi con l'invecchiamento degli oli. Essa ne ha tratto la conclusione
che «era arduo considerare che gli oli che erano stati oggetto di questa seconda
analisi dovessero essere rifiutati all'intervento» e ha pregato l'AIMA di
«comunicar[le] i quantitativi e i magazzini degli oli che [presentavano] dei risultati
di analisi analoghi affinché potessero essere messi in vendita nei termini più brevi».
- 22.
- Con lettera 23 novembre 1995 indirizzata all'AIMA la Commissione ha fatto inoltre
riferimento alla relazione redatta il 30 ottobre a seguito dell'inchiesta avviata dalle
autorità giudiziarie italiane, secondo la quale - per quanto riguarda la Oleifici
Italiani - nessuno degli elementi esaminati dava adito a supporre l'esistenza di una
sostituzione degli oli in esame. La Commissione ha chiesto all'AIMA «pertanto di
farle pervenire con la massima urgenza i rapporti relativi a tutte la partite
esaminate, di annullare il fermo amministrativo e di procedere immediatamente al
pagamento di tutti i compensi dovuti a tutti gli assuntori i cui rapporti di analisi
comportino le stesse conclusioni di quello relativo alla Oleifici Italiani».
- 23.
- L'AIMA ha risposto alla domanda della Commissione con lettera 30 novembre
1995, a cui allegava la relazione 30 ottobre 1995 presentata nell'ambito
dell'inchiesta giudiziaria italiana. L'AIMA ha inoltre informato la Commissione che,
salvo parere contrario della stessa Commissione, avrebbe proceduto
immediatamente al pagamento dei compensi dovuti agli assuntori, e ciò per il
quantitativo complessivo di 17 639,291 tonnellate di olio per le quali non era stata
accertata alcuna sostituzione.
- 24.
- In risposta a tale lettera, la Commissione, con fax 7 dicembre 1995 (rif. VI/046436),
ha sostenuto di non avere alcuna obiezione da formulare quanto al pagamento
immediato dei compensi di magazzinaggio per le 17 639,291 tonnellate indicate
dall'AIMA. La Commissione ha chiarito la propria posizione dinanzi al Tribunale
spiegando di aver ritenuto che le analisi in questione fossero state effettuate nel
rispetto della normativa comunitaria in vigore e che le stesse potessero essere
considerate affidabili. Orbene, alla luce della relazione stilata nell'ambito
dell'inchiesta giudiziaria e trasmessa con lettera dell'AIMA 30 novembre 1995, essa
avrebbe accertato che tale rapporto non indicava il contenuto di cere dei campioni
di olio analizzati.
- 25.
- Al fine di accertare l'affidabilità della controanalisi chiesta dalla Oleifici Italiani al
laboratorio spagnolo, la Commissione ha invitato del pari tale laboratorio, con
lettera 6 febbraio 1996, a precisare la provenienza dell'olio analizzato (magazzino,proprietario) nonché la presentazione dei campioni (recipiente, etichettatura) e a
indicare se la ricorrente avesse chiesto un'analisi completa o soltanto
l'accertamento di talune caratteristiche degli oli.
- 26.
- Con lettera recante stessa data la Commissione si è altresì rivolta alla Oleifici
Italiani e l'ha pregata di fornirle precisazioni sui campioni trasmessi al detto
laboratorio e sulla portata delle analisi richieste.
- 27.
- In risposta ai quesiti della Commissione, il laboratorio spagnolo, con lettera 8
febbraio 1996, ha dichiarato che non era in grado di identificare la provenienza dei
campioni, poiché questi ultimi erano stati forniti in un flacone di vetro con un
tappo avvitato in plastica, non sigillato né etichettato; di conseguenza, sarebbe stato
evidente che l'analisi poteva essere utilizzata esclusivamente a fini di informazione
personale. Ha dichiarato inoltre che la domanda di analisi riguardava
principalmente il contenuto di cere e che nessun esame era stato richiesto per
quanto riguarda il parametro di acidità.
- 28.
- Nella lettera di risposta 9 febbraio 1996, la Oleifici Italiani ha sottolineato invece
che i campioni analizzati dal laboratorio spagnolo erano quelli prelevati nel
novembre 1993. Essa aggiungeva che, in ogni caso, non rilevava in particolar modo
il fatto di verificare tale identità, ma si trattava piuttosto di prendere atto del fatto
che il laboratorio aveva ritenuto di trovarsi nell'impossibilità di attestare che vi era
stata commistione con l'olio di sansa in base al solo valore anomalo delle cere, in
mancanza di indici anomali degli altri parametri analitici.
- 29.
- In tali circostanze, prima di aver ricevuto le due risposte summenzionate, il
direttore generale della DG VI (Agricoltura) della Commissione ha indirizzato, il
7 febbraio 1996, una lettera alla rappresentanza permanente dell'Italia presso
l'Unione europea e, per conoscenza, a diverse autorità ministeriali e giudiziarie
italiane, nonché all'AIMA, così redatta:
«A seguito dei numerosi scambi di corrispondenza in merito, La prego di trovare
qui di seguito una proposta tendente a chiudere il contenzioso instauratosi a seguito
dell'indagine comunitaria.
Nella nostra lettera n. VI/009568 del 27 febbraio 1995 veniva proposta un'analisi
in contraddittorio con tutte le parti interessate sui campioni in nostro possesso.
Tutto era quasi pronto per effettuarla quando è avvenuta la messa sotto sequestro
da parte della Guardia di Finanza di tutti gli oli contestati. Si è allora stimato
opportuno sospendere la procedura amministrativa ed affidarsi alle analisi richieste
dalla procura di Napoli ad un esperto di sua fiducia.
Questo esperto ha concluso che gli oli contestati erano di natura vergine e pertanto
ammissibili all'intervento.
Da un'accurata analisi del problema si è potuto adesso constatare che l'esperto del
Tribunale di Napoli non aveva ritenuto utile effettuare l'analisi delle cere su tutti
i campioni contestati, affermando che la stessa non era determinante per stabilire
la qualità reale degli oli in esame, contrariamente a quanto precisato nei
regolamenti comunitari. A sostegno della sua argomentazione l'esperto si avvale del
risultato di analisi effettuate dal Laboratorio Arbitral di Madrid, per conto della
Oleifici Italiani, su tre non meglio precisati campioni, che giunge alla conclusione
che, malgrado un contenuto alto di cere, l'olio analizzato era di natura vergine.
I servizi della Commissione non possono accettare la confusione creatasi con tutte
queste analisi e ritengono opportuno riprendere il discorso sospeso nell'aprile 1995
con il sequestro degli oli.
Facendo astrazione dagli aspetti giudiziari che sono di stretta competenza dello
Stato membro, è necessario pronunciarsi sull'ammissibilità di tali oli all'intervento.
I servizi della Commissione ripropongono allo Stato membro di provvedere ad
effettuare un'analisi di revisione sui campioni in possesso del FEAOG presso un
laboratorio indipendente da scegliere di comune accordo, per stabilire la natura
degli oli contestati. Lo Stato membro è pertanto pregato di organizzare detta
revisione, di informarne le parti interessate e di bloccare nel frattempo ogni
fidejussione e/o pagamento riguardante questi olii.
Per l'analisi di revisione riguardante soprattutto il contenuto di cere e la sua
evoluzione nel tempo, i servizi della Commissione propongono il laboratorio delle
materie grasse di Clichy (Francia)».
- 30.
- In risposta a tale lettera, l'AIMA ha segnalato alla Commissione, il 16 febbraio
1996, che, al termine dell'inchiesta giudiziaria che si era svolta in Italia, l'autorità
giudiziaria penale, con decreto 15 novembre 1995, aveva disposto il dissequestro
dell'olio e la consegna delle partite agli aventi diritto. A decorrere da quel
momento, ogni ritardo ingiustificato dell'AIMA per conformarsi agli obblighi
sottoscritti avrebbe potuto avere conseguenze penali per i suoi funzionari. Inoltre,
il Consiglio di Stato italiano, con ordinanza 2 febbraio 1996, avrebbe respinto
l'appello proposto dall'AIMA a proposito del rifiuto di rimborso dei compensi da
corrispondere a titolo di spese di gestione, con la motivazione che la
summenzionata inchiesta giudiziaria non aveva fatto emergere alcun elemento da
cui risultasse che l'olio fosse stato sostituito o manipolato con altro di minore
pregio. L'AIMA ne ha dedotto di non potersi esimere, allo stato dei fatti, dal
procedere alla liquidazione delle somme dovute ai restanti aventi diritto.
- 31.
- Il 19 febbraio 1996 le ricorrenti hanno invitato la Commissione a revocare la lettera
7 febbraio 1996 e a confermare il loro diritto alla corresponsione delle somme
dovute per gli oli di cui trattasi. Tale invito è rimasto senza risposta da parte della
Commissione.
Procedimento e avvenimenti successivi all'avvio del procedimento davanti al
Tribunale
- 32.
- Alla luce di quanto sopra, con atto registrato nella cancelleria del Tribunale il 17
aprile 1996, le ricorrenti hanno proposto il ricorso in esame.
- 33.
- Dopo la proposizione del ricorso, il direttore generale della DG VI si è di nuovo
rivolto all'AIMA con lettera 23 aprile 1996 avente ad oggetto l'olio d'oliva
consegnato all'intervento nel corso delle campagne 1991/1992 e 1992/1993, riguardo
al quale il FEAOG aveva avviato l'inchiesta nel novembre 1993. In tale lettera, la
Commissione
- ha confermato il contenuto della lettera 1° marzo 1994 riguardo all'esattezza
delle prime analisi effettuate dal laboratorio spagnolo, il che comportava
che l'AIMA doveva procedere ai recuperi dei pagamenti non dovuti relativi
agli acquisti di cui trattasi;
- ha dichiarato che i quantitativi di olio in questione dovevano essere
considerati come non sottoponibili all'intervento e quindi come non facenti
parte della partita riguardante l'intervento. A partire da tale momento, gli
oli sarebbero stati a disposizione dell'AIMA, la quale avrebbe potuto
decidere della loro vendita;
- ha fatto riferimento alla decisione del Consiglio di Stato italiano 2 febbraio
1996, precisando: «non ritorno sulla mia lettera 7.2.1995» [va letto:
7.12.1995] «rif. VI/046436, che autorizza il pagamento delle spese di
magazzinaggio per la detenzione dell'olio d'oliva di cui trattasi fino alla data
della presente lettera»; d'altra parte, l'AIMA è stata invitata a non
effettuare più il pagamento delle spese di magazzinaggio a partire da tale
data, per conto del FEAOG, in quanto gli oli d'oliva di cui trattasi erano a
disposizione dell'AIMA.
- 34.
- Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda sezione) ha deciso di
passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Esso ha tuttavia disposto
misure di organizzazione del procedimento, ai sensi dell'art. 64 del regolamento di
procedura, invitando le parti a rispondere per iscritto, prima della data dell'udienza,
a determinati quesiti; le parti hanno debitamente ottemperato.
- 35.
- Le parti hanno svolto osservazioni orali e risposto ai quesiti del Tribunale
all'udienza 10 giugno 1998.
Conclusioni delle parti
- 36.
- Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:
- annullare la decisione della Commissione contenuta nella lettera del
direttore generale della direzione generale agricoltura (DG VI) - direzione
G, Fondo europeo agricolo d'orientamento e di garanzia (FEAOG) - signor
Legras, 7 febbraio 1996 (n. prot. VI/000513), che ordina il blocco di
qualsiasi pagamento dovuto per il magazzinaggio dell'olio d'oliva durante le
campagne 1991/1992 e 1992/1993;
- condannare la Commissione a risarcire i danni subiti dalle ricorrenti a causa
del comportamento illegittimo della Commissione;
- condannare la Commissione alle spese.
- 37.
- La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
- respingere il ricorso;
- condannare le ricorrenti alle spese.
Sulla ricevibilità della domanda d'annullamento
Argomenti delle parti
- 38.
- La Commissione ritiene, in primo luogo, che la lettera 7 febbraio 1996 non possa
costituire oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi dell'art. 173 del Trattato
CE, dato che non ha prodotto effetti giuridici vincolanti tali da ledere gli interessi
delle ricorrenti (ordinanza della Corte 8 marzo 1991, cause riunite C-66/91 e C-66/91 R, Emerald Meats/Commissione, Racc. pag. I-1143, punto 26, e ordinanza del
Tribunale 21 ottobre 1993, cause riunite T-492/93 e T/492/93 R,
Nutral/Commissione, Racc. pag. II-1023, punto 24). Detta lettera si collocherebbe
infatti nell'ambito dei rapporti di cooperazione tra i servizi della Commissione e le
autorità italiane incaricate di applicare la normativa comunitaria. La lettera
impugnata sarebbe in realtà solo uno degli atti preparatori della decisione diliquidazione dei conti FEAOG, che stabilisce definitivamente le spese accettate a
proprio carico da quest'ultimo. La Corte avrebbe esplicitamente affermato che la
Commissione non può validamente esprimere la sua posizione riguardo agli
interventi degli Stati membri nell'ambito delle attività del FEAOG prima della
liquidazione dei conti annuali (sentenza della Corte 6 ottobre 1993, causa C-55/91,
Italia/Commissione, Racc. pag. I-4813, punto 36).
- 39.
- La Commissione aggiunge che l'atto impugnato non crea, di per sé, alcun obbligo
per lo Stato membro interessato, né a maggior ragione per le ricorrenti. L'obbligo
per le autorità italiane di bloccare pagamenti non dovuti risulterebbe direttamente
dall'art. 8 del regolamento n. 729/70. Peraltro, spetterebbe agli Stati membri
garantire sul loro territorio l'attuazione delle normative comunitarie nell'ambito
della politica agricola comune (sentenza della Corte 23 novembre 1995, causa C-476/93 P, Nutral/Commissione, Racc. pag. I-4125, punto 21, e la citata ordinanza
Nutral/Commissione, punto 26). Pertanto, soltanto i provvedimenti adottati in
materia dalle autorità nazionali potrebbero produrre effetti giuridici obbligatori, in
grado di arrecare pregiudizio agli interessi delle ricorrenti (ordinanza
Nutral/Commissione, citata, punto 28).
- 40.
- In secondo luogo, la Commissione considera che l'atto impugnato nella fattispecie
non riguarda direttamente le ricorrenti ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del
Trattato. In realtà, solo l'atto di diritto interno con il quale le autorità nazionali
competenti hanno bloccato il compenso delle spese di magazzinaggio potrebbe
essere considerato come lesivo nei loro confronti. Al riguardo, la Commissione
ribadisce che la normativa comunitaria nel settore della politica agricola comune
prevede una separazione rigorosa tra la Commissione e gli Stati membri, da una
parte, e tra gli Stati membri e gli operatori economici, dall'altra. Spetterebbe quindi
alle autorità nazionali adottare le disposizioni adeguate per prevenire irregolarità,
bloccando eventualmente i versamenti di somme non dovute.
- 41.
- La Commissione sostiene infine che, in ogni caso, l'atto impugnato non produce più
alcun effetto giuridico dopo la sua lettera 23 aprile 1996. Anche seguendo il
ragionamento delle ricorrenti, secondo il quale le differenti lettere inviate dai
servizi della Commissione all'AIMA costituiscono altrettante decisioni che le
riguardano direttamente e individualmente - quod non - la lettera 23 aprile
avrebbe invalidato la lettera impugnata 7 febbraio 1996.
- 42.
- Le ricorrenti ribattono che la lettera della Commissione 7 febbraio 1996 ha
prodotto effetti giuridici che hanno direttamente e individualmente leso i loro
interessi. Il fatto che i regolamenti n. 729/70 e n. 3472/85 prevedano la possibilità
per gli Stati membri di prevenire e di perseguire le irregolarità in materia di risorse
del FEAOG non escluderebbe che gli atti adottati dalla Commissione nel settore
siano idonei a produrre effetti diretti nella sfera giuridica dei singoli. Nella
fattispecie la Commissione, lungi dal limitarsi a fornire semplici indicazioni
all'organismo d'intervento nazionale, avrebbe adottato misure vincolanti riguardanti
specificamente la situazione delle ricorrenti.
- 43.
- Ciò considerato, le ricorrenti si riferiscono più in particolare alle lettere 2 ottobre
e 23 novembre 1995, con le quali la Commissione aveva ordinato all'AIMA di
procedere ai pagamenti di cui trattasi, nonché alla lettera 7 febbraio 1996, con la
quale essa ha intimato all'AIMA di bloccare qualsiasi pagamento riguardante gli
oli di cui trattasi. Secondo le ricorrenti, è quindi evidente che, per quanto riguarda
il pagamento corrispondente al magazzinaggio degli oli di cui trattasi, l'AIMA non
disponeva di alcuna discrezionalità, ma doveva attenersi a ciò che le aveva
prescritto la Commissione.
- 44.
- Le ricorrenti ne deducono che la giurisprudenza cui fa riferimento la Commissione
non è trasponibile al caso di specie. Così, la citata sentenza Nutral/Commissione
si pronuncerebbe soltanto su misure adottate dalle autorità nazionali, che eranolibere di conformarsi o meno alle indicazioni fornite dalla Commissione. Del pari,
la citata ordinanza Emerald Meats/Commissione riguarderebbe una comunicazione
della Commissione che si limitava ad annunciare l'intenzione dei suoi servizi di
adottare determinate misure, e tale intenzione non poteva essere considerata come
una decisione vincolante. Nella fattispecie, per contro, la situazione sarebbe del
tutto diversa, per il fatto che l'atto impugnato non lasciava alcun margine di
manovra alle autorità nazionali per quanto riguarda l'esecuzione dei pagamenti di
cui trattasi.
- 45.
- Qualora la Commissione consideri che l'autonomia decisionale dell'AIMA sia
provata dal fatto che quest'ultima non ha seguito le sue indicazioni del 23
novembre 1995, le ricorrenti ritengono che il semplice ritardo nell'esecuzione di
una decisione non significhi affatto che l'autorità nazionale sia libera di decidere
di eseguirla o meno. Peraltro, la circostanza che, malgrado detta lettera del 23
novembre 1995, il pagamento da parte dell'AIMA non sia stato immediato e
completo dovrebbe essere proprio addebitato, con tutta probabilità, al clima di
pesante incertezza dovuto alle indecisioni dei servizi della Commissione.
- 46.
- Poiché la Commissione sostiene che, in seguito alla sua lettera 23 aprile 1996, la
controversia è ormai priva di oggetto, le ricorrenti prendono atto del fatto che, in
tale fase, la Commissione insiste per qualificare quest'ultima lettera come atto
finale e risolutivo di tutta la vertenza. Tuttavia, tenuto conto del fatto che la
Commissione ha già cambiato parere più volte riguardo ai pagamenti controversi,
le ricorrenti insistono sulla situazione di pesante incertezza nella quale si trovano
tuttora. Nel loro ricorso per risarcimento danni le ricorrenti segnalano che la lettera
23 aprile 1996 sembra limitare a tale data l'accettazione a proprio carico delle
spese di magazzinaggio da parte del FEAOG. Tale lettera potrebbe quindi dar
luogo ad altre controversie quanto all'identificazione del responsabile dei costi
connessi al prolungamento dei magazzinaggi.
- 47.
- Su tale ultimo punto la Commissione precisa, nella sua controreplica, che la
limitazione di cui trattasi è giustificata dal fatto che, in base ai dati di cui essa
disponeva, era ormai indubbio che l'olio di cui trattasi dovesse essere escluso dalle
partite per cui vi era stato l'intervento a partire dal 23 aprile 1996.
Giudizio del Tribunale
- 48.
- Occorre esaminare, in primo luogo, se la lettera controversa 7 febbraio 1996
costituisca un atto che può essere oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi
dell'art. 173 del Trattato. Secondo una costante giurisprudenza della Corte, si deve
esaminare, a tale scopo, se questa lettera - formalmente indirizzata alla
rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea e, per conoscenza,
a diverse autorità italiane, tra cui l'AIMA, ma non alle ricorrenti - abbia prodotto
effetti giuridici obbligatori idonei a incidere direttamente sugli interessi di queste
ultime, modificandone in maniera rilevante la situazione giuridica (v., in particolare,la citata ordinanza Emerald Meats/Commissione, punto 26, la citata sentenza
Nutral/Commissione, punto 28, e la sentenza della Corte 22 aprile 1997, causa C-395/95 P, Geotronics/Commissione, Racc. pag. I-2271, punto 10).
- 49.
- A questo proposito, il tenore di questa lettera dev'essere interpretato tenendo
conto del contesto di fatto e di diritto nel quale essa è stata redatta e comunicata
alle autorità italiane. Rileva, infatti, stabilire il significato obiettivo che la lettera
poteva ragionevolmente avere, nel momento in cui è stata inviata, per un operatore
economico diligente ed accorto, che agiva per conto di un organismo nazionale di
intervento nel settore dell'olio d'oliva.
- 50.
- Si deve constatare che la lettera impugnata reca la firma del signor Legras, un
direttore generale della Commissione, e si limita esplicitamente a esprimere il
parere dei servizi della sola direzione generale VI. Si può infatti leggere, a mo' di
esempio, che «i servizi della Commissione non possono accettare la confusione
creatasi» e «ritengono opportuno riprendere il discorso sospeso nell'aprile 1995».
Inoltre, la lettera comporta soltanto una «proposta tendente a chiudere il
contenzioso instauratosi», e «i servizi della Commissione ripropongono allo Stato
membro di provvedere ad effettuare un'analisi di revisione». In tali circostanze, lo
Stato membro è invitato a bloccare «nel frattempo» qualsiasi pagamento relativo
agli oli di cui trattasi. I termini impiegati nella lettera non sono quindi quelli di un
atto vincolante che mira a ingiungere alle autorità italiane di procedere alla
chiusura definitiva del caso e che incide, così, sulla situazione giuridica delle
ricorrenti.
- 51.
- Il carattere non decisionale della lettera impugnata è confermato dal contesto
giuridico nel quale essa si colloca. Infatti, secondo le norme che disciplinano le
relazioni tra la Comunità e gli Stati membri, spetta a questi ultimi, in mancanza di
una disposizione di diritto comunitario in senso contrario, garantire sul loro
territorio l'attuazione della normativa comunitaria, soprattutto nell'ambito della
politica agricola comune (sentenza della Corte 7 luglio 1987, cause riunite 89/86 e
91/86, Étoile Commerciale e CNTA/Commissione, Racc. pag. 3005, punto 11). Più
in particolare, l'applicazione delle disposizioni comunitarie relative alle
organizzazioni comuni dei mercati dipende dagli organi nazionali designati a tale
effetto. I servizi della Commissione non hanno alcuna competenza ad adottare
decisioni d'applicazione delle dette disposizioni, ma possono solamente esprimere
la loro opinione, non vincolante per le autorità nazionali, inserendosi la
manifestazione di tali opinioni nell'ambito della cooperazione interna tra la
Commissione e gli organi nazionali incaricati di applicare la normativa comunitaria
(v., in tal senso, in particolare le sentenze della Corte 27 marzo 1980, causa 133/79,
Sucrimex e Westzucker/Commissione, Racc. pag. 1299, punti 16 e 22; 10 giugno
1982, causa 217/81, Interagra/Commissione, Racc. pag. 2233, punto 8, e 18 ottobre
1984, causa 109/83, Eurico/Commissione, Racc. pag. 3581, punto 20).
- 52.
- Lo stesso vale per il meccanismo di finanziamento specificamente instaurato dagli
artt. 4 e 5 del regolamento n. 729/70. Sono infatti gli stessi Stati membri chedevono mobilitare, in base alle proprie risorse finanziarie e in funzione dei bisogni
dei loro enti erogatori, i mezzi necessari al finanziamento della politica agricola
comune, mentre la Commissione procede al solo rifinanziamento di tali spese
mediante l'erogazione di anticipi forfettari e di versamenti complementari [v., in
proposito, i chiarimenti apportati dal quinto 'considerando del regolamento
(CEE) del Consiglio 19 ottobre 1987, n. 3183, che definisce norme particolari
relative al finanziamento della politica agricola comune (GU L 304, pag. 1), dal
primo 'considerando del regolamento (CEE) del Consiglio 24 giugno 1988,
n. 2048, che modifica il regolamento n. 729/70 (GU L 185, pag. 1), dal primo
'considerando del regolamento (CEE) della Commissione 7 settembre 1988,
n. 2776, relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri per la
contabilizzazione delle spese finanziate dal FEAOG, sezione «garanzia» (GU L
249, pag. 9), e dall'art. 4, n. 5, del regolamento n. 729/70 nella versione di cui al
regolamento (CE) del Consiglio 22 maggio 1995, n. 1287 (GU L 125, pag. 1)].
- 53.
- Secondo il suddetto meccanismo di finanziamento è solo con la decisione di
liquidazione dei conti annuali ai sensi dell'art. 5, n. 2, lett. b), del regolamento
n. 729/70, che la Commissione decide, rispetto soltanto agli Stati membri, la sua
posizione finale e definitiva sull'assunzione, da parte del FEAOG, delle spese
sostenute dagli organi statali di intervento nell'ambito della politica agricola
comune (v., in questo senso, la sentenza della Corte 29 gennaio 1998, causa C-61/95, Grecia/Commissione, Racc. pag. I-207, punto 39). Come precisato dalla
Corte nella sentenza 6 ottobre 1993, Italia/Commissione (citata, punto 36), la
Commissione non può validamente esprimere la sua posizione su tale
finanziamento in una fase precedente a quella della liquidazione dei conti annuali.
- 54.
- Di conseguenza, e come giustamente ha rilevato la Commissione, lo scambio di
corrispondenza oggetto della presente controversia, compresa la lettera impugnata,
è intervenuto nell'ambito di una cooperazione interna e informale, priva di qualsiasi
connotato decisionale, diretta a facilitare la gestione corrente dei conti finanziari
e a preparare la redazione definitiva delle spese che possono essere prese a carico
del FEAOG. Il Tribunale rileva che, considerato questo contesto normativo, le
ricorrenti, in quanto operatori economici prudenti ed accorti, incaricati dall'AIMA
dell'esecuzione delle operazioni di intervento nel settore in esame, non potevano
ignorare la natura giuridica di tale scambio di corrispondenza e in particolare della
lettera impugnata.
- 55.
- Le ricorrenti sostengono tuttavia che detta lettera le riguarda direttamente, in
quanto l'AIMA non disponeva di alcuna discrezionalità, ma doveva attenersi alle
istruzioni della Commissione dirette a bloccare i pagamenti di cui trattasi.
All'udienza, esse hanno rinviato, su questo punto, alla sentenza della Corte 5
maggio 1998, causa C-386/96 P, Dreyfus/Commissione (non ancora pubblicata nella
Raccolta).
- 56.
- A questo proposito occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte,
un provvedimento comunitario può incidere direttamente sulla situazione giuridica
di un singolo solo in quanto non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari
incaricati della sua applicazione, fermo restando che quest'ultima deve avere
carattere meramente automatico e discendere dalla sola normativa comunitaria
(sentenza Dreyfus/Commissione, citata, punto 43, e la giurisprudenza citata). Lo
stesso vale qualora la possibilità per i destinatari di non dare seguito all'atto
comunitario sia puramente teorica, in quanto la loro volontà di trarre conseguenze
conformi a quest'ultimo sia fuori dubbio (v. stessa sentenza, punto 44, e lagiurisprudenza ivi citata).
- 57.
- Ora, come si è sopra constatato, la lettera impugnata, che costituisce un semplice
parere informale, non ha prodotto alcun effetto giuridico obbligatorio nei confronti
dell'AIMA, la quale, di fronte alla proposta di bloccare i pagamenti controversi, era
quindi libera di non tenere conto del parere dei servizi della Commissione e di
procedere a tali pagamenti per reclamarne in seguito il rifinanziamento da parte
del FEAOG, o di pagare le ricorrenti in base alle sole proprie obbligazioni
contrattuali, senza reclamarne il rifinanziamento a livello comunitario, oppure di
astenersi da qualsiasi pagamento in attesa che le ricorrenti adottassero le misure
da esse ritenute opportune. Poiché l'AIMA ha scelto l'ultima alternativa, il suo
comportamento, voluto e autonomo, non può quindi essere imputato alla
Commissione.
- 58.
- La mancanza di influenza diretta della lettera impugnata sul comportamento
dell'AIMA è confermata dal fatto che questa lettera non ha avuto alcuna
conseguenza immediata sui normali rapporti finanziari tra il FEAOG e l'AIMA.
Come ha confermato la Commissione all'udienza, senza essere contraddetta su
questo punto dalle ricorrenti, il FEAOG ha continuato a versare fino al mese di
maggio 1996, su richieste mensili dell'AIMA, gli anticipi mensili sulle spese di
magazzinaggio degli oli di oliva controversi; il versamento di questi anticipi è
cessato solo a seguito della lettera 23 aprile 1996 (v. supra, punto 33). Del resto,
l'AIMA non si è neanche considerata vincolata da altre lettere dei servizi della
Commissione che la invitavano a procedere ai pagamenti controversi e in cui si
accettava l'assunzione a carico delle relative spese, vale a dire le lettere del 2
ottobre, del 23 novembre e del 7 dicembre 1995, nonché quella del 23 aprile 1996.
- 59.
- Si deve peraltro rilevare che, nella sua sentenza Étoile commerciale e
CNTA/Commissione (punti 9, 13 e 14), la Corte ha dichiarato irricevibili i ricorsi
d'annullamento proposti da soggetti privati contro la decisione della Commissione
che stabiliva l'importo che doveva essere preso a carico dal FEAOG, nell'ambito
della liquidazione dei conti presentati dalla Repubblica francese per le spese
dell'esercizio 1981, e che aveva ad oggetto il rifiuto di riconoscere a carico del
FEAOG gli aiuti richiesti da detti soggetti privati. Nel caso di specie, l'organismo
nazionale di intervento aveva deciso, in base a detta decisione della Commissione,
di fare uso della possibilità, che si era riservata in occasione della concessione degli
aiuti suddetti, di esigerne la restituzione. La Corte ha dichiarato che la decisionesulla liquidazione dei conti riguardava unicamente i rapporti finanziari intercorrenti
tra la Commissione e lo Stato membro interessato e che il recupero delle somme
già pagate, pur essendo intervenuto sulla base di questa decisione, non ne era una
conseguenza diretta, bensì era dovuto al fatto che l'organismo di intervento aveva
collegato la definitiva concessione degli aiuti di cui trattavasi alla condizione che
questi fossero, in definitiva, imputati al FEAOG. La Corte ne ha dedotto che la
decisione impugnata non ledeva direttamente la posizione giuridica delle imprese
ricorrenti. Il Tribunale rileva che tale giurisprudenza deve essere applicata, a
maggior ragione, a semplici pareri emessi dai servizi della Commissione all'indirizzo
delle autorità nazionali nel corso della fase informale precedente la liquidazione dei
conti, che serve soltanto a preparare la decisione finale della Commissione.
- 60.
- Occorre infine ricordare che, nella causa che ha dato luogo alla citata sentenza
Dreyfus/Commissione, relativa ad aiuti urgenti della Comunità agli Stati dell'ex
Unione Sovietica diretti a finanziare l'importazione di determinati prodotti, la
Commissione aveva rifiutato di finanziare un contratto di vendita di grano concluso
tra l'impresa ricorrente e un ente pubblico russo, rifiuto contro il quale l'impresa
aveva proposto un ricorso d'annullamento. Anche se la Corte ha affermato che la
decisione controversa, indirizzata al solo ente pubblico russo, aveva prodotto effetti
diretti sulla situazione giuridica dell'impresa ricorrente, tale giudizio era tuttavia
motivato dalla circostanza che, nel contesto socioeconomico specifico della
fattispecie, il pagamento della fornitura poteva effettuarsi soltanto mediante le
risorse finanziarie comunitarie, di modo che l'esistenza stessa del contratto di
fornitura era subordinata alla concessione del finanziamento comunitario (punti 49-53 della sentenza). Ora, è sufficiente notare che, nel caso di specie, non ricorrono
queste particolari condizioni di fatto.
- 61.
- Da tutto quanto precede risulta che la lettera impugnata 7 febbraio 1996 non ha
prodotto effetti giuridici vincolanti atti a incidere direttamente sugli interessi delle
ricorrenti. Di conseguenza, la domanda d'annullamento dev'essere dichiarata
irricevibile.
Sulla domanda di risarcimento del danno
- 62.
- Il Tribunale rammenta, in primo luogo, che, secondo la giurisprudenza, l'azione di
risarcimento ex artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato è stata istituita come
azione autonoma con una particolare funzione nell'ambito del sistema dei rimedi
giurisdizionali. Ne discende che l'irricevibilità, sopra dichiarata, della domanda di
annullamento contro la lettera 7 febbraio 1996 non può comportare, di per sé,
quella della domanda diretta al risarcimento del danno che le ricorrenti lamentano
di avere subito a causa del comportamento illegittimo di cui la Commissione
avrebbe dato prova, sin dall'inizio, nei loro confronti (v., in tal senso, ordinanza del
Tribunale 3 febbraio 1998, causa T-68/96, Polyvios/Commissione, Racc. pag. II-153,
punto 32).
- 63.
- Il Tribunale constata, in secondo luogo, che le ricorrenti hanno valutato il danno
derivante, a loro avviso, dal blocco dei pagamenti controversi nella misura,
rispettivamente, di 3 792 703 336 LIT e di 1 851 456 540 LIT in conto capitale, nel
ricorso, e di 4 653 624 967 LIT e di 2 166 553 836 LIT in conto capitale, nella
replica. Esse hanno aggiunto che tali somme dovevano essere maggiorate di
interessi di mora al tasso annuo del 10%, di interessi legali al tasso del 10% per
tenere conto della svalutazione monetaria nonché di diversi importi a titolo di lucro
cessante secondo le diverse date di esigibilità dei loro rispettivi capitali.
- 64.
- In seguito, e in risposta a un quesito scritto del Tribunale, le ricorrenti hanno
esposto che la società Oleifici Italiani aveva ricevuto, nell'agosto 1997, il capitale
integrale dei compensi chiesti per il magazzinaggio degli oli di cui trattasi.
All'udienza, esse hanno aggiunto che la società Fratelli Rubino Industrie Olearie
aveva nel frattempo ottenuto un primo acconto sul capitale nonché la conferma da
parte dell'AIMA che il saldo le sarebbe stato ben presto integralmente e
definitivamente versato. Le ricorrenti ne hanno dedotto che il loro pregiudizio si
era così ridotto, di modo che la loro domanda era ormai diretta, in realtà, soltanto
ad ottenere l'importo destinato a risarcire il loro danno pecuniario causato dal
ritardo nell'incasso dei pagamenti dovuti.
- 65.
- Il Tribunale considera che questa riduzione del quantum della domanda di
risarcimento, intervenuta nel corso del procedimento, costituisce un adattamento
di per sé ammissibile, in quanto si limita a tenere conto del cambiamento della
portata del pregiudizio cui le ricorrenti fanno riferimento.
- 66.
- Occorre tuttavia ricordare che, secondo giurisprudenza costante, il sorgere della
responsabilità extracontrattuale della Comunità presuppone il ricorrere di una serie
di condizioni attinenti all'illegittimità del comportamento contestato alle istituzioni
comunitarie, all'esistenza di un danno effettivo e certo nonché all'esistenza di un
nesso causale diretto tra il comportamento dell'istituzione di cui trattasi e il danno
asserito (v., ad esempio, le sentenze del Tribunale 28 aprile 1998, causa T-184/95,
Dorsch Consult/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II-667, punti 59 e 60, e la
giurisprudenza ivi citata; 18 settembre 1995, causa T-168/94, Blackspur e
a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. II-2627, punti 38 e 40, e la giurisprudenza
ivi citata, nonché la sentenza della Corte 4 ottobre 1979, cause riunite 64/76,
113/76, 167/78, 239/78, 27/79, 28/79 e 45/79, Dumortier Frères/Consiglio,
Racc. pag. 3091, punto 21), incombendo alle ricorrenti l'onere di dimostrare
l'effettiva sussistenza delle predette condizioni (sentenza del Tribunale 26 ottobre
1995, causa T-185/94, Geotronics/Commissione, Racc. pag. II-2795, punto 39).
- 67.
- Nel caso di specie, quanto all'esistenza di un nesso causale diretto tra il
comportamento contestato alla Commissione e il danno asserito, occorre ricordare
che il mancato compenso delle spese di magazzinaggio controverse è estraneo al
comportamento dei servizi della Commissione nell'ambito della loro cooperazione
informale con le autorità italiane, e costituisce una scelta deliberata e autonoma di
queste ultime (v. supra, punti 54 e 57). Ciò considerato, il pregiudizio fatto valeredalle ricorrenti è imputabile alle dette autorità nazionali e non può quindi
considerarsi causato direttamente dal comportamento contestato alla Commissione.
Ora, come la Corte ha dichiarato nella citata sentenza Étoile commerciale e
CNTA/Commissione (punti 16-21), il giudice comunitario non è competente a
garantire, sul fondamento degli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato, la
riparazione di un pregiudizio del genere.
- 68.
- In merito al carattere effettivo del pregiudizio causato alle ricorrenti dal ritardo nel
versamento dei pagamenti richiesti, si deve dichiarare che esse hanno omesso di
quantificare le loro domande di risarcimento, adattate nel corso del procedimento.
- 69.
- D'altra parte, e in ogni caso, è solo con la sua decisione di liquidazione dei conti
relativi agli anni 1991, 1992 e 1993 che la Commissione adotta la sua posizione
definitiva sul se - e, in caso affermativo, fino a quale ammontare - il FEAOG si
assuma le spese di magazzinaggio controverse (v. supra, punto 53). Di conseguenza,
il carattere effettivo e certo del pregiudizio asserito dalle ricorrenti potrà essere
determinato solo alla luce di tale decisione. Ora, come ha precisato la Commissione
nella risposta ad un quesito scritto del Tribunale, le discussioni svolte con le
autorità italiane sui conti relativi alle partite di olio controverse non sono ancora
terminate, di modo che non esistono ancora decisioni sulla liquidazione di detti
specifici conti. Ne consegue che, al momento attuale, deve considerarsi prematura
l'asserzione di un pregiudizio assertivamente causato dal comportamento della
Commissione. Di conseguenza, non può sussistere un pregiudizio effettivo e certo
che, fin da ora, sarebbe stato causato alle ricorrenti.
- 70.
- Di conseguenza, anche la domanda di risarcimento del danno dev'essere respinta.
- 71.
- Da tutto quanto precede risulta che il ricorso dev'essere interamente respinto.
Sulle spese
- 72.
- Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è
condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Le ricorrenti sono rimaste
soccombenti e devono quindi essere condannate a sopportare le proprie spese,
nonché, in solido, quelle sostenute dalla Commissione.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
- 1.
- Il ricorso è respinto.
- 2.
- Le ricorrenti sopporteranno le proprie spese, nonché, in solido, quelle
sostenute dalla Commissione.
KalogeropoulosBellamy
Pirrung
|
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 15 settembre 1998.
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
A. Kalogeropoulos