Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 12 maggio 2015 –
Ternavsky / Consiglio
(causa T‑163/12)
«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali – Restrizioni all’ingresso e al transito nel territorio dell’Unione – Errore di valutazione»
1. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali di determinate persone e entità in considerazione della situazione in Bielorussia – Requisiti minimi (Art. 296 TFUE; decisioni del Consiglio 2012/171/PESC, 2013/534/PESC e 2014/24/PESC; regolamenti del Consiglio n. 265/2012, n. 1054/2013 e n. 46/2014) (v. punti 50‑55)
2. Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Violazione delle forme sostanziali – Obbligo di motivazione – Motivo distinto da quello vertente sulla legalità sostanziale (Art. 263, comma 2, TFUE) (v. punti 64, 65)
3. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali e restrizioni all’ingresso e al transito nel territorio dell’Unione – Portata del sindacato giurisdizionale (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisioni del Consiglio 2012/171/PESC, 2013/534/PESC e 2014/24/PESC; regolamenti del Consiglio n. 265/2012, n. 1054/2013 e n. 46/2014) (v. punti 69‑73, 104, 124)
Oggetto
| Domanda di annullamento della decisione di esecuzione 2012/171/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua la decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 87, pag. 95); del regolamento di esecuzione (UE) n. 265/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 87, pag. 37); della decisione 2013/534/PESC del Consiglio, del 29 ottobre 2013, recante modifica della decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 288, pag. 69); del regolamento di esecuzione (UE) n. 1054/2013 del Consiglio, del 29 ottobre 2013, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 288, pag. 1); della decisione di esecuzione 2014/24/PESC del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che attua la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 16, pag. 32), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 46/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che attua il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 16, pag. 3), nella parte in cui riguardano il ricorrente. |
Dispositivo
1) | | La decisione di esecuzione 2012/171/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua la decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia; il regolamento di esecuzione (UE) n. 265/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia; la decisione 2013/534/PESC del Consiglio, del 29 ottobre 2013, recante modifica della decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1054/2013 del Consiglio, del 29 ottobre 2013, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia, sono annullati nella parte in cui riguardano il sig. Anatoly Ternavsky. |
2) | | Il ricorso è respinto per il resto. |
3) | | Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese nonché la metà di quelle sostenute dal sig. Ternavsky nell’ambito della presente istanza. |
4) | | Il sig. Ternavsky sopporterà la metà delle proprie spese nell’ambito della presente istanza. Egli sopporterà le proprie spese e quelle del Consiglio nell’ambito del procedimento sommario. |